Raccomandata

 

Incarto n.
35.2014.18

 

MP/MM

Lugano

28 luglio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 marzo 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 24 giugno 2010, RI 1, dipendente della carrozzeria __________ di __________ e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% a causa di uno stato patologico alle vie respiratorie (cfr. doc. 18, certificato medico di malattia __________).

                                     

                                         Il 26 ottobre 2010 il datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato all’CO 1, tramite formulario di notifica d’infortunio LAINF, la possibilità che il suo dipendente fosse affetto da malattia professionale (cfr. doc. 1).

All’assicurato - verniciatore di carrozzeria da ben 45 anni è stata diagnosticata un’asma professionale da esposizione a isocianati. Nel mese di agosto 2011, esperiti gli accertamenti del caso, l’CO 1 ha al riguardo riconosciuto la propria responsabilità a titolo di malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. 42 e doc. 43).

 

                                         Quindi, con decisione del 2 marzo 2012, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurato inidoneo a svolgere tutti i lavori con esposizione a poliuretani e a resine epossidiche (cfr. doc 81).

                                        

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile a eseguire un’attività professionale da leggera a mediamente pesante, senza esposizione a poliuretani e a resine epossidiche. Con decisione del 2 luglio 2012, ha rifiutato di riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, come pure un’indennità per menomazione dell’integrità (di seguito: IMI) (cfr. doc. 100).

                                        

In data 4 settembre 2012, a seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 101), l’assicurazione contro gli infortuni ha parzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione. Nella decisione su opposizione, l’CO 1 ha confermato il rifiuto di riconoscere a RI 1 il diritto alla rendita di invalidità, mentre ha annullato la sua precedente decisione per quanto attiene l’IMI, ordinando all’ __________ di __________ di effettuare ulteriori accertamenti (cfr. doc. 104).

                                        

                               1.3.   Eseguiti gli accertamenti medici specialistici richiesti, l’ CO 1, con decisione formale del 17 dicembre 2013, ha ritenuto che per quanto attiene la malattia professionale presa a carico, ovvero l’asma bronchiale da isocianati, non esiste nessuna menomazione importante all’integrità fisica (cfr. doc. 141).

 

                                         L’assicurato ha interposto opposizione contro tale decisione, presentando a sostegno della sua pretesa il rapporto medico del 1° gennaio 2014 del dott. __________, specialista in malattie dell’apparato respiratorio (cfr. allegato al doc.143).

 

                                         Con decisione su opposizione del 12 febbraio 2014, l’ CO 1 ha confermato la sua precedente decisione (cfr. doc. 146).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso dell’11 marzo 2014, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che la decisione impugnata sia annullata e che gli sia riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione (cfr. doc. I).

                                         In sostanza, l’assicurato fa valere che in base agli atti medici esistenti, il problema alla salute che lo colpisce, essendo di natura persistente, gli darebbe diritto all’IMI. Il ricorrente allega uno scritto del 28 febbraio 2014 del dott. __________, in cui sostiene che l’asma professionale cronica evolve facilmente in altre patologie respiratorie, quali la bronco pneumopatia cronica ostruttiva di cui soffre il ricorrente e che una malattia collagenosica fibrosante come quella che l’ha colpito potrebbe essere stata scatenata dal meccanismo infiammatorio cronico tipico dell’asma professionale da isocianati. Il medico curante specialista del ricorrente chiede per queste ragioni che la percentuale di menomazione all’integrità sia aumentata al minimo utile per l’ottenimento dell’IMI (cfr. doc. I A2).

                                         Infine l’assicurato segnala di essere stato posto al beneficio di una rendita massima di invalidità da parte dell’assicurazione AI (cfr. doc. I).

                                        

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.6.   In corso di causa, il TCA ha chiesto al dott. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie polmonari, di pronunciarsi sul contenuto della certificazione 28 febbraio 2014 del dott. __________ (doc. I A2).

 

                                         La sua risposta è giunta a questa Corte il 6 giugno 2014 (cfr. doc. VI).

 

                               1.7.   Le parti con scritti 11 e 16 giugno 2014 hanno entrambe comunicato al TCA di non avere particolari osservazioni in merito alla presa di posizione del dott. __________ e di riconfermarsi nelle proprie domande e allegazioni (cfr. doc. IX e doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare all’assicurato il diritto all’IMI, oppure no.

 

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                                         Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

 

                               2.2.   Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.

                                         Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.

 

                                         Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.

                                         Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).

 

                               2.3.   Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.

 

                                         La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

                                         Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, sapere se una patologia costituisce una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF é prima di tutto una questione probatoria riferita a un caso concreto. Tuttavia, se appare come un fatto dimostrato dalla scienza medica che, in ragione della natura di una particolare affezione, non é possibile provare che essa é imputabile all’esercizio di un’attività professionale, é fuori questione di portare la prova, in un caso concreto, della causalità qualificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr. DTF 126 V 183).

 

                                         Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

 

                               2.4.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che il ricorrente negli ultimi anni ha presentato patologie di vario genere.

                                         Per quanto di pertinenza nella presente causa, a partire dal giugno 2010, l’assicurato è stata dichiarato inabile al lavoro a causa di problemi persistenti alle vie respiratorie (cfr. doc. 2, p. 2). In seguito all’assicurato è stata diagnosticata un’asma bronchiale di origine professionale e una bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) tipo GOLD I-II enfisematica da tabagismo.

 

                                         Nel 2013 il dott. __________, incaricato dall’ CO 1 di approfondire l’eziologia delle ricorrenti riacutizzazioni fisiologiche respiratorie (broncopolmoniti con stati febbrili) sofferte dall’assicurato, ha attribuito l’origine di tali disturbi a una malattia autoimmunitaria indifferenziata (collagenosi) (cfr. doc. 122). L’assicurato a inizio 2013 ha quindi iniziato un trattamento corticosteroideo sistemico presso lo specialista appena citato.

 

                                         L’ CO 1 ha riconosciuto alla stregua di malattia professionale unicamente l’asma bronchiale da isocianati, conformemente all’art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF.

                                         La divisione di medicina del lavoro dell’CO 1 a tal proposito ha dichiarato: “Gesamthaf gesehen kann gesagt werden, dass die Exposition als Autolackierer mit Anwendung von Polyurethanen und Epoxidharzen bei ungenügender Schutzausrüstung über viele Jahre bis Jahrzehnte ausreichend ist für die Entwicklung eines Asthma bronchiale mit komplizierendem Emphysem. (…)” (cfr. doc. 42).

                                         L’assicuratore ha però escluso la presa a carico delle altre patologie presentate dall’assicurato, ovvero la BPCO enfisematica e la collagenosi indifferenziata, in quanto non avrebbero alcun legame con l’asma professionale (cfr. doc. I A2, p. 4).

                                     

                                         RI 1 non condivide le conclusioni dell’CO 1. A suo avviso, l’insieme delle patologie respiratorie di cui è affetto, sono da considerare alla stregua di malattie professionali, perciò di responsabilità dell’CO 1.

                                         A sostegno della sua pretesa l’insorgente ha prodotto due referti medici del dott. __________, datati 9 gennaio 28 febbraio 2014.

                                         Nel primo documento, prodotto dall’assicurato in sede di opposizione, il sanitario in questione ha in particolare affermato:

 

" (…) mi sento di dover richiamare l’attenzione sulla complessità e l’instabilità della situazione polmonare del sig. RI 1 che per la patologia collagenosica associata al noto quadro asmatico professionale si deve sottoporre ad un trattamento immunosoppressivo che notoriamente predispone a complicazioni infettive, come avvenuto.

Ritengo perciò plausibile che al sig. RI 1 venga riconosciuto il minimo punteggio di invalidità utile ai fini dell’indennizzo economico. (…)” (cfr. doc. 143, p. 3)

 

Nel secondo rapporto del 28.2.2014, il dott. __________ ha segnatamente dichiarato:

 

" (…) mi sento comunque in dovere di sottolineare che, da un punto di vista fisiopatologico respiratorio, una patologia asmatica professionale cronica evolve facilmente verso un quadro di bronco pneumopatia cronica ostruttiva, come avvenuto nel nostro caso, e che una forma collagenosica fibrosante, di cui esistevano già epifenomeni quali il Raynaud, accentuantesi con le sollecitazioni vibratili professionali, riconosce uno squilibrio a livello interleuchinico a eziologia proteiforme e imprevedibile che potrebbe essere slatentizzato dal meccanismo infiammatorio cronico proprio della patologia asmatica. In quest’ottica chiedo che venga perciò rivista la percentuale di menomazione riconosciuta al sig. RI 1 e alzata al minimo utile per il riconoscimento dell’indennità economica. (…)”

(cfr. doc. I A2)

 

Alla luce di quanto precede, il TCA è quindi chiamato a esaminare se a torto o a ragione l’istituto assicurativo ha riconosciuto quale malattia professionale unicamente l’asma bronchiale da isocianati.

 

                               2.5.   Nel suo rapporto del 9 gennaio 2014, il dott. __________, ha negato che le altre patologie respiratorie, al di fuori dell’asma professionale da isocianati, potessero essere considerate malattie di origine professionale (cfr. doc. 142).

                                         A sostegno di tale conclusione il sanitario indica che di norma, quando cessa l’esposizione ad agenti patogeni ambientali, il decorso di un asma professionale dovrebbe rientrare e non progredire, come è avvenuto a RI 1.

                                         Il dott. __________ indica quindi che - posto come l’assicurato non ha più avuto contatto con le vernici tossiche dal 2011 (cfr. doc. 81) - la BPCO riscontrata già nel 2010 e tuttora presente, non può avere nessun legame eziologico con la professione svolta dall’assicurato, bensì sarebbe compatibile con le conseguenze del largo uso di tabacco che RI 1 ha fatto durante 40 anni. Inoltre, secondo il dott. __________, neanche la malattia autoimmunitaria indifferenziata (e quindi le conseguenti esacerbazioni bronchitiche e gli stati febbrili) ha un legame con la professionale esercitata (cfr. doc. 142).

 

                                         In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, chiedendogli di esprimere il proprio parere sullo scritto 28 febbraio 2014 del dott. __________, il quale metteva in dubbio la sua precedente valutazione del 9 gennaio 2014 (cfr. doc. V).

 

                                         Nella sua risposta il dott. __________ ha ribadito la sua precedente opinione, sostenendo quanto segue:

 

" In base agli atti precedenti, il paziente era portatore di un’asma bronchiale professionale da esposizione ad isocianati (decisione CO 1 di non idoneità a lavori esposti ad isocianati (9/2011), e fino ad allora aveva fumato cumulativamente 40 p/y (20 sigarette al giorno per 40 anni), dose cumulativa che solo raramente non lascia alcun danno a livello bronco-polmonare. La situazione di partenza si riassumeva dunque in un disturbo bronco-ostruttivo di leggera entità di origine mista (asmatica e tabagica) con dispnea da sforzo di grado II. Il quadro globale respiratorio poteva corrispondere con una BPCO enfisematosa stadio GOLD I-II nel 2010.

 

Alla situazione pre-esistente si sovrappone, a partire dalla fine 2012/inizio 2013 una malattia autoimmunitaria che porta ad un peggioramento respiratorio sia a livello soggettivo che radiologico (aspetti discorsivi del tessuto polmonare alla TAC toracica del 08.01.2013) che però, sotto trattamento immunosoppressivo rientrano già completamente al controllo TAC torace del 30.10.2013, in un paziente che soggettivamente riferiva a quel momento il ritorno alla situazione respiratoria pre-esistente la diagnosi della malattia, e cioè di dispnea da sforzo II. Anche gli esami sierologici ed i parametri infiammatori sistemici si sono stabilizzati permettendo di affermare di aver raggiunto un buon controllo della malattia autoimmunitaria sotto il trattamento farmacologico specifico, la cui durata specifica è a medio-lungo termine.

Nel 2014 dunque, la situazione respiratoria del paziente può quindi essere considerata come sovrapponibile a quella esistente negli anni 2010-2012, e questo anche in base all’esame ergospirometrico effettuato il 28.02.2014 dal collega Dr. __________, che nelle sue conclusioni scrive “test sostanzialmente sovrapponibile al precedente di ottobre 2012 …” (vedi allegato).”

(cfr. doc. VI, sottolineature ad opera del redattore)

 

                                         Esprimendosi direttamente sul contenuto dello scritto del dott. __________ del 28 febbraio 2014, il dott. __________ ha poi affermato che:

 

" È chiaro che tutti i meccanismi infiammatori (sia dell’asma bronchiale che della BPCO nonché delle malattie autoimmunitarie) si manifestano tramite l’attivazione di sostanze chiamate citochine (ne sono conosciute a centinaia e tra queste vi sono anche le interleuchine) ed in base alla costellazione delle differenti citochine attivate ne deriva il quadro clinico.

 

Nelle tre patologie sopramenzionate vi è un quadro di attivazione citochinico per lo più differente, ma dove alcuni punti comuni possono essere presenti.

Ho comunque fatto una ricerca in internet e non ho trovato alcuna pubblicazione scientifica che mette in relazione diretta l’asma da isocianati o la BPCO con la collagenosi.

In base a quanto sopra a mio avviso il rapporto del Dr. __________ non contiene elementi suscettibili di modificare in qualche modo le mie conclusioni espresse nella lettera del 09.01.2014.

Ribadisco quindi la mia posizione presa in precedenza. (…)”

(cfr. doc. VI, sottolineature ad opera del redattore).

 

                               2.6.   Dalle tavole processuali risulta che - le continue polmoniti con stato febbricitante che colpiscono il ricorrente, sono la conseguenza di una malattia autoimmune. Sin dal suo primo rapporto, il dott. __________ ha imputato le continue ricadute dello stato di salute dell’assicurato a una patologia collagenosica indifferenziata, che “spiega in maniera sufficiente le esacerbazioni infettive respiratorie intervenute nel 2012 come pure gli episodi febbrili simil-grippali ricorrenti presenti dal 2011” (doc. 122, p. 3).

                                         È emerso altresì che, con la somministrazione di immunosoppressori, nell’arco di otto mesi, lo stato di salute dell’assicurato è sensibilmente migliorato sia da un punto di vista clinico (scomparsa di episodi febbrili) che radiologico (cfr. doc.128 e doc. 122). Dagli atti emerge inoltre che già nella sua prima valutazione medica, il dott. __________ ha dichiarato che per quanto riguarda la malattia reumatologica (collagenosi indifferenziata), “appare chiaro che un’origine professionale è sicuramente da escludere” (cfr. doc. 122, p. 4).

 

                                         Le conclusioni del dott. __________ sull’eziologia dei disturbi sofferti dall’assicurato, trova peraltro conferma nell’ulteriore documentazione medica agli atti.

                                         Nel suo rapporto medico del 18.11.2013 (doc. 140), il medico di fiducia dell’CO 1, dott.ssa __________, specialista FMH in medicina interna e in medicina del lavoro, ha confermato l’esistenza dell’asma professionale da esposizione a isocianati. Questo medico ha poi riconosciuto che oltre alla predetta affezione polmonare, l’assicurato soffre di altri disturbi a livello respiratorio, ma che esse non hanno un’origine professionale. La fiduciaria dell’CO 1, fondandosi sull’insieme degli atti medici e radiologici, ha anch’ella costatato che le continue infiammazioni polmonari, come pure le interstizioni riscontrate nei referti radiologici (TAC), hanno una chiara origine reumatologica (come del resto già aveva sospettato a seguito della visita medica del 18 dicembre 2012, cfr. doc. 115). La dott.ssa __________, ha proseguito la sua valutazione sostenendo che questa patologia che ha colpito i polmoni dell’assicurato in particolar modo tra il 2012 e il 2013, spiegherebbe anche la limitata diffusione polmonare.

                                         Nel suo rapporto del 18 novembre 2013 la sanitaria ha poi affermato che una volta scoperta tale malattia, con l’intervento del dott. __________, lo stato di salute del paziente è migliorato. In particolare la dottoressa dell’CO 1 ha evidenziato che gli immunosoppressori hanno portato ad un evidente miglioramento a livello radiologico (scomparsa delle interstizioni polmonari) e che l’episodio di broncopolmonite dell’agosto 2013 è una conseguenza del basso livello di anticorpi a causa della terapia immunosoppressiva (cfr. doc 140).

                                         La stessa dottoressa, pendente la procedura di opposizione, è stata incaricata dall’CO 1 di esprimere il suo parere sul certificato medico del dott. __________ del 9 gennaio 2014 (doc. 143, p. 2). Ella ha sostanzialmente affermato che tale rapporto non fornisce alcun nuovo dato medico che possa portare a concludere che la BPCO e la malattia reumatologica possano essere considerate malattie derivanti dall’esposizione ad isocianati. In particolare - benché sia d’accordo con il dott. __________ sul fatto che l’assicurato soffra complessivamente di una marcata disfunzione dell’apparato respiratorio - la dott.ssa __________ ha sostenuto che sia le patologie scatenate dalla malattia reumatologica autoimmune (stati febbrili e broncopolmoniti ricorrenti), che gli effetti secondari dell’immunoterapia (infezioni broncopolmonari a causa del basso numero di anticorpi) non sono connesse alla malattia professionale assunta dall’assicuratore (cfr. doc. 145).

 

                                         Da notare inoltre che pure la dott.ssa __________ dell’CO 1, specialista in medicina interna e in pneumologia, nel referto di valutazione dell’invalidità medico-teorica del 28.8.2012, già distingueva le limitazioni polmonari legate all’asma professionale, dalle limitazioni polmonari legate alla BPCO enfisematosa, patologia che a suo parere sarebbe la conseguenza del largo consumo di tabacco da parte dell’assicurato (cfr. doc. 103, p. 2).

 

                               2.7.   In esito a quanto precede, secondo il TCA, le considerazioni mediche espresse dai predetti sanitari sono sufficientemente convincenti per escludere la responsabilità dell’CO 1 a proposito della patologia autoimmune e delle sue conseguenze, come pure per quanto riguarda la BPCO enfisematosa, la quale parrebbe piuttosto trovare la sua causa principale nel largo consumo di tabacco da parte dell’assicurato (cfr. doc. 103, p. 2).

 

                                         Infatti, da quanto emerge dallo scritto del dott. __________ (doc. VI), da un punto di vista medico non vi sarebbe nessun rapporto di causalità naturale tra il danno alla salute (malattia collagenosica indifferenziata e BPCO) e l’esposizione durante molti anni a sostanze nocive contenute nelle vernici da carrozzeria. Tantomeno sarebbe medicalmente possibile che l’asma bronchiale da isocianati possa sviluppare le altre patologie sofferte dall’assicurato, non essendoci, a oggi, nessuna pubblicazione scientifica che metta in relazione diretta questa malattia professionale con le altre patologie sofferte dall’assicurato (cfr. doc. VI, p. 2).

                                         Giova ancora evidenziare che, malgrado ne sia stata offerta la possibilità (cfr. doc. VII), né l’assicurato, né il dott. __________ hanno replicato alla presa di posizione del dott. __________, producendo ad esempio delle pubblicazioni scientifiche a sostegno di una relazione tra asma professionale e l’evoluzione di malattie reumatologiche.

                                         Inoltre, è particolarmente rilevante il fatto che nel 2014, grazie all’efficacia della cura contro la malattia reumatologica, la situazione respiratoria dell’assicurato risulta sovrapponibile a quella esistente negli anni 2010 – 2012, periodo in cui le complicazioni della malattia reumatologica erano ancora latenti (cfr. doc. VI, p. 1 e VI 3).

 

                                         Il TCA non ritiente quindi dimostrata, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), l’esistenza di un nesso di causalità naturale, tra, da una parte, la professione assicurata dall’CO 1 e, dall’altra la malattia reumatologica e la BPCO.

                                         Ne discende che a giusta ragione l’CO 1 ha riconosciuto alla stregua di malattia professionale unicamente l’asma bronchiale da esposizione a isocianati.

 

                               2.8.   Al precedente considerando, questa Corte ha accertato che soltanto l’asma bronchiale da isocianati ha un’origine professionale. Non rimane che da esaminare se l’CO 1, ha correttamente negato all’assicurato, tenendo conto di questa sola patologia, il diritto all’IMI.

 

                            2.8.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                             2.8.2   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                             2.8.3   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.8.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.8.5.   Nella concreta evenienza, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto all’IMI facendo capo al parere espresso al riguardo dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. 103).

 

                                         La dott.ssa __________ ha valutato che la leggera ostruzione alla ventilazione polmonare causata dall’asma professionale, stando all’esame spirometrico effettuato dall’assicurato, comporta una riduzione della sua capacità polmonare del 25% (cfr. doc 103, p. 2).

 

                                         Il ricorrente dal canto suo sostiene che l’IMI gli sia dovuta in quanto l’asma professionale di cui soffre ha carattere persistente e poiché - riferendosi alle continue broncopolmoniti sofferte durante gli ultimi anni - il suo stato di salute è peggiorato (cfr. doc. I).

 

                            2.8.6.   Chiamato ad esprimersi a riguardo, il TCA non rileva validi motivi per non confermare il dato espresso dal medico fiduciario dell’CO 1.

 

                                         Tutto ben considerato, assodato che le altre patologie respiratorie sofferte dall’assicurato all’infuori dell’asma bronchiale da isocianati, non hanno un’eziologia professionale (cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale non ha validi motivi per scostarsi dalla quantificazione di invalidità medico-teorica della dottoressa dell’CO 1 (cfr. doc. 103, p. 2).

                                         Malgrado detta valutazione sia fondata su elementi medici che risalgono all’anno 2012, posto come la situazione respiratoria attuale (grazie alla terapia immunosoppressiva) è sovrapponibile a quella del 2012, periodo in cui l’assicurato ancora non presentava i sintomi della malattia reumatologica, la percentuale di invalidità polmonare del 25% legata alla malattia professionale deve essere confermata.

 

                                         In ogni caso, quand’anche la situazione respiratoria attuale non fosse sovrapponibile a quella precedente, per pretendere il riconoscimento di prestazioni LAINF, occorre, come già detto (cfr. consid. 2.3), che il danno alla salute sia in relazione di causalità con l’evento dannoso, ciò che non è il caso per la malattia collagenosica indifferenziata e per la BPCO enfisematica.

 

                                         La tesi del ricorrente secondo cui l’IMI gli sarebbe dovuta poiché l’asma professionale è persistente non è sostenibile. Gli articoli 24 cpv. 1 LAINF e 36 cpv. 1 OAINF prevedono che per l’ottenimento di questa prestazione LAINF, la menomazione dell’assicurato, oltre che essere irreversibile, deve essere di una certa importanza.

 

                                         Ora, nella concreta evenienza, il TCA osserva che la tabella n. 10 edita della Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Integritätsschaden bei Folgen von Unfällen und berufskrankheiten an den Atmungsorganen) prevede la corresponsione di un’IMI del 5% a partire da una invalidità polmonare del 33.3%. Ne segue che, l’invalidità medico teorica riscontrata dal medico dell’CO 1 del 25% non è sufficiente per riconoscere a RI 1 il diritto all’IMI.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata merita quindi di essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti