Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.25

 

mm

Lugano

25 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2014 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 febbraio 2014 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Nel corso del mese di marzo 2013, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che, in data 10 dicembre 2012, il proprio dipendente RI 1, nel sollevare un rotolo di cartone ondulato di circa 30 kg, aveva eseguito un movimento brusco, avvertendo un forte dolore alla spalla sinistra (cfr. doc. I).

                                         I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, in occasione della consultazione del 19 dicembre 2012, hanno diagnosticato una contusione della spalla sinistra con sospetto Tossy I (allegato al doc. 1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 giugno 2013, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi all’arto superiore sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 19).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 23), completata dall’RA 1 (cfr. doc. 25, 26 e 30), in data 18 febbraio 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 32).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 21 marzo 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannata a riconoscere il proprio obbligo a prestazioni relativamente al danno alla salute insorto in occasione del sinistro del 10 dicembre 2012, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione e, in via ancor più subordinata, la condanna dell’assicuratore convenuto a pagare le fatture emesse dall’__________ e dal fisioterapista __________.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere innanzitutto che l’Istituto assicuratore avrebbe erroneamente negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, siccome “… al Signor RI 1 capita sì di sollevare (volontariamente) pesi fino ad un massimo di 20/30 kg nell’ambito della sua professione, ma l’accatastamento di rotoli di cartone di 1,2 metri e oltre 30 kg costituisce una mansione molto occasionale (…). Non solo il peso, ma anche le dimensioni e la forma di tali rotoli limitano notevolmente la loro maneggevolezza. Per rendere un’idea di tali oggetti, si compiega alla presente una fotografia in cui l’assicurato é posizionato accanto alla paletta con i rotoli che, dopo essere pervenuti in magazzino, devono essere slegati e riposizionati ad uno ad uno nello spazio disponibile (…). … Quattro rotoli barcollanti con le caratteristiche qui sopra precisate non sono controllabili con uno sforzo usuale. Se poi tale barcollamento avviene in modo repentino, come nella fattispecie, causando un movimento “brusco” (ovvero improvviso, non controllato) e scoordinato delle membra della persona che tenta di trattenere la caduta di simili rotoli, ben si comprende che possano conseguirne lesioni come quelle subite dal signor RI 1.” (doc. I, p. 11).

                                         D’altro canto, a proposito dell’esistenza di una lesione parificata e, specificatamente, di una delle diagnosi enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’assicurato ritiene in particolare che “concludente é (…) la precisa e circostanziata analisi esposta dal Dr. med. __________ (…), che l’assicurato é stato costretto - ancora una volta - a consultare per chiarire la propria situazione. Il Dr. med. __________ attesta che la RM del 6 maggio 2013 e gli esami ecografici susseguenti mostrano una sublussazione del tipo Tossy II riconducibile all’evento del 10 dicembre 2012. Lo specialista spiega inoltre con chiarezza per quale ragione i referti medici allestiti presso l’__________ circa tre mesi dopo l’evento riferiscano di una “cronicizzazione” della sublussazione: una reazione al trauma subito, ma non curato adeguatamente - per motivi non estranei all’agire di CO 1 - che non ha nulla a che vedere con pretesi fenomeni degenerativi imputabili a malattia (…). Un referto, quello del Dr. med. __________, con tutti i crismi di un rapporto medico avente valore di prova ai sensi della giurisprudenza nota a codesto lodevole Tribunale (…).” (doc. I, p. 12s.).

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VIII).

 

                               1.5.   In corso di causa, il ricorrente si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, dichiarandosi disponibile a sottoporsi a una perizia medica, come pure a partecipare a un sopralluogo sul posto di lavoro (doc. XI).

 

                                         L’amministrazione si é espressa in proposito il 10 giugno 2014 (doc. XI).

 

                               1.6.   In data 12 agosto 2014, l’CO 1 ha prodotto ulteriore documentazione (doc. XV + allegati).

 

                                         L’insorgente ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 21 agosto 2014 (cfr. doc. XVII + allegati).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Litigiosa é la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dell’evento occorso il 10 dicembre 2012 ad RI 1, oppure no.

 

                                         La documentazione prodotta dall’amministrazione nel corso del mese di agosto 2014, in particolare lo scritto 29 luglio 2014 della ditta Albizzati Dante SA (cfr. allegato al doc. XV), é irrilevante ai fini del presente giudizio, così come ha del resto pertinentemente rilevato l’assicurato (cfr. doc. XVII). Il TCA é infatti qui chiamato a stabilire se l’evento del 10 dicembre 2012 - il cui avvenimento non viene contestato - costituisce un infortunio oppure una lesione parificata ad infortunio.

 

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

 

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

 

                               2.5.   Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

 

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

 

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

                                         Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

 

                                         Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

 

                                         Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, la dinamica dell’evento del 10 dicembre 2012 non é oggetto di discussione tra le parti. In sede di decisione su opposizione, l’assicuratore ha del resto esplicitamente riconosciuto che dagli atti a sua disposizione “… non emerge alcuna discrepanza nella descrizione dei fatti.” (doc. 32, p. 7).

 

                                         Alla luce di quanto precede, il TCA può quindi ritenere accertato che, quel 10 dicembre 2012, RI 1 era intento a impilare dei rotoli di cartone ondulato, alti 1,2 metri e pesanti ognuno circa 30 kg (cfr. doc. LLL). Ad un tratto, il rotolo che egli stava tenendo (“con una mano al lato e l’altra all’estremità”) é stato urtato da uno posto accanto. Per evitare che cadesse a terra, l’assicurato ha cercato di trattenere il rotolo mantenendo la mano sinistra alla sua estremità, avvertendo uno strappo e dolore alla spalla sinistra (cfr., in particolare, il doc. 23 e le illustrazioni ivi allegate).

 

                               2.7.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva che, in una sentenza 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, il Tribunale federale ha trattato una fattispecie analoga a quella sub judice.

 

                                         In quel caso, si trattava di un assicurato che ha lamentato un trauma distorsivo nel tentativo di appoggiare sulla sua spalla destra un rotolo del peso di 22-30 kg, il quale gli é però scivolato di mano “spostando” la spalla di lato e all’indietro. In tal modo, l’assicurato ha riportato la rottura del tendine del sovraspinato con lesione parziale del capo lungo del bicipite.

                                         Nella pronunzia succitata - dopo aver constatato che le parti erano concordi nel ritenere che l’evento in questione non configurava un infortunio ex art. 4 LPGA (consid. 2.1: “Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Ereignis vom 13. Oktober 2011 nicht als Unfall zu qualifizieren ist.“; in questo senso, si veda la casistica riportata nella STFA U 44/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.2) -, l’Alta Corte ha ammesso l’intervento di un fattore esterno ai sensi della sua giurisprudenza, osservando che nel repentino “spostamento” della spalla di lato e all’indietro originato dallo scivolamento di mano del rotolo, é ravvisabile un evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo (consid. 3.3.2: „Ein in den Bewegungsablauf hineinspielendes äusseres Moment und damit ein ausserhalb des Körpers liegendes, objektiv feststellbares, sinnfälliges, unfallähnliches Ereignis ist hier jedoch durch das plötzliche "Verreissen" der Schulter seitlich/nach hinten aufgrund des Entgleitens der Folie zu bejahen. Es liegt ein äusserer Faktor vor, weshalb die Vorinstanz zu Recht die grundsätzliche Leistungspflicht der Beschwerdeführerin aufgrund einer unfallähnlichen Körperschädigung gemäss Art. 9 Abs. 2 UVV bejahte.“).

 

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene che le medesime conclusioni debbano valere anche nella presente fattispecie, in cui la spalla sinistra di RI 1 ha subito uno strappo nel tentativo di trattenere un pesante rotolo di carta che stava improvvisamente per cadere a terra.

 

                                         In esito a quanto precede, occorre dunque concludere, da una parte, all’assenza del carattere straordinario del fattore esterno (e, dunque, all’inesistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA) ma, dall’altra, all’intervento di un fattore esterno ai sensi della DTF 129 V 466 (la repentinità, come pure l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, sono elementi senz’altro dati).

 

                                         Ciò non é comunque sufficiente per ammettere un obbligo a prestazioni della CO 1 a titolo di lesione parificata a infortunio. In effetti, é ancora necessario che l’evento in questione abbia causato una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, aspetto che verrà esaminato qui di seguito.

 

                               2.8.   Dalle tavole processuali si evince che, in data 6 maggio 2013, l’assicurato é stato sottoposto a un’artro-risonanza magnetica della spalla sinistra, esame che ha evidenziato, secondo il relativo referto del radiologo dott. __________, una marcata artrosi acromio-claveare con ipertrofia della capsula che predispone ad un impingement sotto-acromiale, nonché una tendinopatia del sovraspinato senza lesioni trasmurali e/o parziali significative (allegato al doc. 14).

 

                                         In base al rapporto del radiologo, dall’accertamento in questione non é dunque emersa nessuna delle diagnosi elencate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF, così come rilevato dal dott. __________ con nota manoscritta del 24 giugno 2013 (cfr. doc. 17).

 

                                         Occorre tuttavia osservare che, nel prosieguo, l’amministrazione ha consultato un secondo medico fiduciario, il dott. __________, il quale, dopo aver visionato le immagini della nota artro-RMN (cfr. doc. PP: “…, ha espresso il desiderio di visionare personalmente le lastre (o il CD) della risonanza magnetica.”), ha sostenuto che esse evidenziavano una rottura subtotale del tendine sottoscapolare (cfr. doc. FFF), la quale ricadrebbe sotto la lett. f dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

 

                                         Fra gli atti di causa figura pure il rapporto relativo a un esame ecografico eseguito nell’ottobre 2013 presso l’Ospedale di __________, dal quale risulta che RI 1 presenterebbe dei reperti compatibili con degli esiti di lacerazione delle strutture capsulo-legamentose dell’articolazione acromion-clavicolare (cfr. doc. LL + allegati; si veda pure il doc. GGG relativo all’ecografia del 4 marzo 2014: “Quadro di sub-lussazione dell’articolazione acromion-claveare con capi articolari che risultano disassati di 5-7 mm. Si associa marcato ispessimento e disomogeneità strutturale delle strutture capsulo-legamentose in un quadro compatibile con pregressa lacerazione.”).

 

                                         Infine, secondo il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________, gli accertamenti effettuati nel frattempo (artro-RMN e ecografie) mostrano una sublussazione dell’articolazione acromio-claveare, classificabile come di tipo Tossy II (cfr. doc. HHH; in questo senso, si veda pure l’allegato al doc. XVII).

 

                                         Sulla scorta di quanto precede, vista la presenza agli atti di certificazioni mediche tra di loro contradditorie, questa Corte ritiene di non disporre di elementi sufficientemente affidabili per decidere in merito all’esistenza di una delle diagnosi enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, ragione per cui la presente fattispecie necessita di un approfondimento specialistico.

 

                               2.9.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

                                         (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

                                         (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha omesso di disporre quegli accertamenti che si sarebbero invece imposti, tenuto conto che persino i suoi medici fiduciari (i dottori __________ e __________) erano in disaccordo in merito alla diagnosi dei disturbi alla spalla sinistra. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

 

                                         Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre degli approfondimenti peritali atti a stabilire se l’evento del 10 dicembre 2012 ha causato una delle lesioni enumerate esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 OAINF e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

 

In questo contesto, deve essere ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate a infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, a una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA U 1/02 del 12 luglio 2002, consid. 4 in fine).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione del 18 febbraio 2014 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti