Raccomandata |
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Incarto
n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 febbraio 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 ottobre 2011, RI 1, dipendente della __________, __________, in qualità di muratore e perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava spostando dei pannelli fonici di legno, il muro di pannelli gli è improvvisamente caduto sulla parte posteriore della spalla sinistra facendolo cadere. A seguito dell’evento, l’assicurato ha riportato la frattura del corpo della scapola sinistra ed è stato sottoposto – in data 4 novembre 2011 – a osteosintesi del corpo della scapola sinistra con placca e viti (vedi i rapporti del 14 novembre 2011 e del 2 febbraio 2012 dell’Ospedale Regionale di __________, doc. 2,17,18, 30).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1 con scritto del 31 maggio 2013 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera a decorrere dal 1° luglio 2013, data a partire dalla quale l’assicurato è ritenuto abile al lavoro in misura massima possibile (doc. 166).
1.3. Con decisione formale del 13 agosto 2013 l’CO 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 10% dal 1° luglio 2013 togliendo l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 11 OPGA (doc. 180).
Contro questo provvedimento, l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha interposto opposizione (doc. 183, 188).
In questo ambito, egli ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo: “Si chiede ad ogni modo di voler immediatamente ripristinare le IG Lainf posto come le problematiche alla schiena - che necessitano di cure e non sono stabilizzate - siano pure in nesso causale con l’infortunio in oggetto, così come confermato dalla Clinica di __________ e dal Dr. __________” (doc. 183).
1.4. In data 23 ottobre 2013, l’CO 1 ha emanato una decisione incidentale, mediante la quale ha respinto la domanda tendente al ripristino dell’effetto sospensivo (doc. 189).
1.5. Con la decisione su opposizione del 21 febbraio 2014 l’CO 1 ha ribadito il contenuto della sua decisione del 13 agosto 2013 (doc. 195).
1.6. Con tempestivo ricorso del 25 marzo 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita d’invalidità LAINF, in via subordinata di un grado del 14% e un’IMI almeno del 30% (doc. I).
Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).
L’assicurato ha, in primo luogo, contestato la valutazione medica dell’CO 1, in particolare quella del Dr. __________ e del Dr. __________, che hanno negato la causalità tra la problematica alla colonna cervicale e l’infortunio del 26 ottobre 2011 (doc. I).
Il legale ha quindi ritenuto adempiuti i criteri per ammettere il nesso di causalità adeguato tra i disturbi psichici e l’infortunio (doc. I).
Fondandosi sul referto del Dr. __________, l’insorgente ha quindi contestato le conclusioni dell’amministrazione sulla capacità lavorativa residua (doc. I).
Dal profilo economico vengono poi contestate le DPL, il reddito da valido e quello da invalido (doc. I).
Infine, l’avv. RA 1 ha postulato l’attribuzione di un’IMI: “già solo le lesioni alla spalla avrebbero dovuto aprire il diritto ad un’IMI” (doc. I).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite sono l’entità della rendita di invalidità e l’indennità per menomazione dell’integrità spettanti all’assicurato.
Preliminarmente, il TCA è tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente alle affezioni alla colonna cervicale e ai disturbi psichici, oppure no.
2.3. Disturbi alla colonna vertebrale: causalità con l’infortunio del 26 ottobre 2011?
2.3.1. Dalle tavole processuali emerge che l’Istituto assicuratore ha fondato la decisione di negare la propria responsabilità a proposito delle affezioni alla colonna lombare (frattura L1), sulla base della visita medica di chiusura del 17 maggio 2013 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico __________ (doc. 163).
Nella propria valutazione il Dr. __________ ha fatto riferimento alla RX alla colonna lombare che l’assicurato ha effettuato durante la degenza a __________. Dall’indagine radiologica emerge una completa compressione della vertebra L1 con formazione di osteofitosi del margine inferiore di Th12 e margine superiore e posteriore di L1. Formazione di becchi osteofitotici anche nei margini anteriori Th12/L1 rispettivamente L1/L2 (doc. 152, 163).
A mente del Dr. __________ questa frattura radiologicamente risulta databile “sicuramente prima del 26.10.2011”. In conclusione del proprio referto, il medico di circondario ha rilevato che dopo attenta valutazione della documentazione emerge che un problema a livello lombare viene citato solamente per la prima volta in occasione della visita dell’ispettore in data 9 febbraio 2012. Da quel momento la problematica alla colonna lombare non viene più assolutamente nominata fino alla visita circondariale del 31 gennaio 2013 dove l’assicurato tra le molte patologie riferisce anche di avere dolori alla colonna lombare e toracale.
Il Dr. __________ ha poi aggiunto, riferendosi alle indagini radiologiche, che la frattura L1 è sicuramente databile a prima dell’infortunio del 16 ottobre 2011 “infatti è molto improbabile che a distanza di 15 mesi si siano formati già questi importanti osteofiti marginali sia anteriori che posteriori. Il fatto che l’assicurato riferisca che i problemi erano prevalentemente concentrati alla spalla e al collo e che quindi non ci si è occupati della colonna lombare è perlomeno inverosimile considerato il grado di frattura” (doc. 163, pag. 7).
A mente del ricorrente l’amministrazione e il suo medico di circondario hanno, a torto, negato la presa a carico delle affezioni al rachide lombare. A sostegno delle proprie argomentazioni il legale di RI 1 ha fatto riferimento alla valutazione degli specialisti di __________, a quella del Dr. __________ e ai referti dei medici curanti (doc. I).
2.3.2. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.3.3. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potersi senz’altro fondare sull’opinione dello specialista interpellato dall’amministrazione. Dalla documentazione agli atti emergono in effetti elementi di valutazione tali da far sorgere importanti dubbi ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465. In presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, la giurisprudenza federale prevede che si debba ordinare una perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).
Nel rapporto d’uscita del 10 aprile 2013 della Clinica di riabilitazione di __________, la Dr.ssa __________r e il Dr. __________c hanno riferito che, a seguito di indagini radiologiche al tratto toracolombare, è stata riscontrata una compressione importante del corpo vertebrale L1 con spostamento del muro posteriore verso il canale spinale con instabilità di L1. Questa patologia viene considerata di natura post-traumatica in relazione all’infortunio del 26 ottobre 2011 (doc. 153).
Il Dr__________ nel rapporto peritale del 19 luglio 2013, svolto per conto dell’assicuratore malattia, è giunto alle seguenti conclusioni:
" (…)
Le conclusioni del medico circondariale su base delle quali la CO 1 ha chiuso la pratica sono in apparente contrasto con la valutazione degli specialisti della Clinica di __________ che considerano il quadro clinico pressoché integralmente in relazione all’evento traumatico subìto dal paziente il 26.10.2011 con sequele somatiche alla scapola sinistra (e nel braccio sinistro), alla colonna cervicale e soprattutto anche al livello lombare (frattura del corpo vertebrale L1) assieme allo sviluppo di una patologia psichiatrica di tipo post-traumatico, il tutto con conseguenze importanti sulla capacità funzionale residuale del paziente e con una riduzione della performance lavorativa dal profilo psichico considerato mediamente importante. Le uniche patologie di natura morbosa sarebbero una sindrome cervicovertebrale in presenza di lievi alterazioni degenerative e con una piccola ernia discale C4/5.
Nei dati anamnestici riferiti nel rapporto d’uscita della Clinica si fa esplicitamente riferimento all’assenza di eventi rilevanti prima dell’infortunio subìto. Con ciò risulta difficile immaginarsi che vi sia stata una frattura vertebrale antecedente all’evento. Il documento radiologico menzionato dal Dr. __________ e che ha mostrato alterazioni riparative apparentemente importanti (che non ho potuto visionare) è stato prodotto 17 mesi dopo il trauma, tempo che considero sufficiente per lo sviluppo di osteofiti riparativi.
In conclusione posso quindi rispondere ai quesiti come segue:
1. LaCO 1 ha deciso bene di chiudere il caso con il 30.06.2013 ?
In base agli atti a mia disposizione (con particolare riferimento al rapporto d’uscita della Clinica di Riabilitazione di __________ del 10.04.2013) la chiusura della pratica infortunistica risulta non giustificata.” (doc. 183).
Il referto del Dr. __________ è stato quindi sottoposto al Dr. __________ per una sua presa di posizione in merito alla causalità tra l’infortunio e la frattura L1. Il Dr. __________ si è così espresso:
" (…)
2. Decorso secondo gli atti
Rinvio alla mia valutazione effettuata in occasione della visita di chiusura del 17.05.2013. Non appena ricevuto la documentazione da __________ ho appreso dal rapporto di __________ che in seguito ad una radiografia di controllo era stata evidenziata una frattura L1. Frattura che non era mai stata documentata in precedenza dalla data dell’infortunio. Visto che __________ valutava questa frattura come esito dell’infortunio ho preso contatto direttamente e telefonicamente con la dottoressa incaricata del caso a Bellikon.
Ho espresso il mio stupore per questa diagnosi completamente sconosciuta in precedenza. Ho chiesto il motivo per cui questa frattura era stata messa in relazione causale con l’infortunio in causa. La dottoressa mi ha risposto che trattandosi di una frattura era sicuramente di origine post-traumatica e quindi ha dedotto che questo infortunio avesse potuto causare la frattura. Ho chiesto quindi alla dottoressa se avesse una spiegazione del perché il paziente nonostante questa frattura non abbia mai accusato particolari problemi alla schiena nonostante le numerose visite e controlli.
A questa domanda la dottoressa non ha saputo dare una risposta.
3. Apprezzamento
La valutazione del dott. __________ non porta nulla di nuovo rispetto alla mia valutazione. Il fatto che la formazione di questi osteofiti si possono secondo lui sviluppare nel corso di 17 mesi dopo il trauma è opinabile ed è secondo me un suo parere personale.
Non vi è nessuna giustificazione da parte del dott. __________r del motivo per cui dalla data dell’infortunio l’assicurato non si è mai particolarmente lamentato di problemi alla colonna vertebrale nonostante questa veramente grave frattura che nelle radiografie del 19.03.2013 dimostrano dei segni di importanti osteofitosi che secondo il mio parere dimostrano una origine sicuramente precedente al 26.10.2011. Rimango personalmente quindi della mia opinione che questa frattura L1 sia di origine antecedente il 26.10.2011 e che quindi nella visita di chiusura la valutazione dell’esigibilità debbe essere considerata soltanto per i postumi post-infortunistici e non quindi includere la problematica lombare."
(doc. 186).
Sulla questione della causalità tra l’evento infortunistico e la frattura L1 si sono espressi anche i medici curanti dell’assicurato.
Ad esempio, nel parere medico-legale del 5 ottobre 2013 il Dr. __________, specialista in ortopedia e traumatologia, ha preso posizione anche sulla frattura vertebrale di L1, in particolare sulla formazione di osteofiti. Dalla relazione del Dr. __________ emerge che “la presenza di tessuto osseo neoformato ai confini di un corpo vertebrale fratturatosi qualificabili come osteofiti prova solo che la frattura in esame può essersi verificata almeno sei mesi prima dell’esame radiografico o TAC o RMN; questo non consente di escludere che la frattura possa essersi verificata quindici mesi prima dell’osservazione radiologica, RMN e TAC” (doc. 188).
Nel proseguo della relazione il Dr. __________ ha precisato le ulteriori ragioni che lo inducono a ritenere che la frattura L1 sia compatibile con l’infortunio del 26 ottobre 2011. Egli ha indicato che la modalità dell’infortunio (urto da parte di pesanti pannelli a livello del rachide) è una delle cause più frequenti di fratture come quelle riportate dal ricorrente. Anteriormente al 26 ottobre 2011 l’assicurato inoltre non aveva mai riportato fratture vertebrali, patologie rachidee o malattie che potessero causare fratture patologiche (doc. 188).
Il Dr. __________, medico chirurgo specialista otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale, nel breve certificato del 22 gennaio 2013, ha anch’egli confermato la presenza di un problematica dorso-lombare (doc.130).
L’ICO 1 ha quindi sottoposto nuovamente la questione al proprio medico fiduciario. Nel rapporto specialistico del 19 febbraio 2014 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha negato la causalità tra l’evento infortunistico del 26 ottobre 2011 e la frattura L1. A suo parere si tratta di una vecchia frattura: “Das MRI vom 14.03.2013 bestätigt diese Befunde, zeigt aber auch das die Knochenstrukturen homogen sind, ohne Ödemeinlagerungen. Das heisst demnach, dass es sich um eine alte Fraktur handelt” (doc. 194, pag. 6).
Sebbene il Dr. __________ non abbia potuto datare con precisione la frattura, a suo parere, l’intervallo di tempo tra l’evento infortunistico e il momento in cui i disturbi sono stati lamentati per la prima volta (22 gennaio 2013) è un forte indizio che la frattura L1 Th8 non sia in relazione con l’infortunio: “Das beschwerdefreie Interval zwischen Ereignis vom 26.10.2011 bis zur ersten Erwähnung von lumbalen Rückenschmerzen am 2.01.2013 ist ein starkes Indiz, das die Wirbelfraktur Th8 und L1 nicht durch das Ereignis vom 26.10.2011 verursacht worden sind” (doc. 194, pag. 7).
Secondo il Dr. __________ la formazione di osteofiti richiede tempo, ovvero non meno di un anno / un anno e mezzo: “Denn die Entstehung derartigen Osteophyten braucht Zeit. Sie entstehen erfahrungsgemäss nicht innerhalb von eins bis anderthalb Jahren. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Frakturen L1 und Th8 durch das Ereignis vom 26.10.2011 verursacht worden sind” (doc. 194).
Malgrado quanto appena esposto, il TCA non può ammettere con la necessaria tranquillità che la frattura al rachide lombare (L1) non sia in nesso di causalità con l’infortunio del 26 ottobre 2011.
Le divergenze di valutazione tra i medici fiduciari dell’ICO 1 da un lato (Dr. __________ e Dr. __________) e i pareri specialistici dei medici della Clinica di __________, del Dr. __________ e del Dr. __________ dall’altro, non consentono di concludere che la frattura sia antecedente al 26 ottobre 2011.
In particolare, gli specialisti non concordano sul tempo necessario per lo sviluppo di osteofiti a carico del corpo vertebrale, come neppure su eventi infortunistici anteriori al 2011. Su questo punto il Dr. __________ fa riferimento ad un incidente della circolazione che l’assicurato ha subìto all’età di 16 anni, non discusso a sufficienza dagli altri specialisti: “Er erlitt im Alter von 16 Jahren einen Verkehrsunfall mit Frakturen im Gesichtsschädel und am Thorax mit Rippenfrakturen links. Dieses Verletzungsmuster weist auf eine hohe Energie hin, die auch geeignet gewesen war, eine Stauchung und Distorsion der Wirbelsäule und damit zu Frakturen Th8 und L1 zu bewirken” doc. 194, pag. 6).
Inoltre, vi è discordanza anche sul momento a partire dal quale l’assicurato ha lamentato i primi dolori al rachide cervicale. Il Dr. __________ ha indicato il 22 gennaio 2013, tuttavia già dal rapporto del 2 febbraio 2012 della Dr.ssa __________ emerge che l’assicurato lamentava dolori pericervicali e a livello della fossa sopraspinosa a sinistra, peggiorati all’estensione della colonna cervicale (cfr. doc. 28 e il rapporto di visita medica circondariale del 5 marzo 2012, doc. 41).
Questa Corte ritiene dunque che la questione di sapere se la frattura L1 (considerata anche la sua gravità, cfr. apprezzamento medico del Dr. __________ del 3 ottobre 2013, pag. 2,doc. 186) sia o meno una sequela dell’infortunio del 26 ottobre 2011, non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere ad un approfondimento istruttorio (concretamente, a una perizia medica specialistica).
2.3.4. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
La fattispecie sub judice non richiede semplicemente una precisazione o un chiarimento. Va però rilevato che l’Istituto assicuratore ha omesso di delucidare compiutamente un aspetto rilevante della fattispecie, ovvero quello dell’eziologia dei disturbi denunciati dall’assicurato al rachide cervicale. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465; si veda pure la STCA 35.2011.10 del 12 ottobre 2011, cresciuta in giudicato).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.3.3., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente, una perizia medica da parte di uno specialista in reumatologia/ortopedia) e, alla luce dei relativi esiti, esprimersi nuovamente sulla causalità dei disturbi psichici e quindi definire di nuovo il diritto a prestazioni dell’assicurato, a decorrere dal 1° luglio 2013.
2.4. L'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avvRA 1 (cfr. doc. I).
Visto l'esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’CO 1 di fr. 1'500 a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ La causa é retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando
2.3.4. in fine.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti