Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.31

 

mm

Lugano

25 giugno 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2014 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 marzo 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 10 settembre 1992, RI 1, all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di cameriere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         A causa di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 18 settembre 1992 dell’Ospedale regionale di __________, una commozione cerebrale e una contusione toracale a sinistra con la frattura di due costole (cfr. doc. 4).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con decisione formale del 4 settembre 1996, l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità dell’80% a decorrere dal 1° maggio 1995, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 50% (cfr. doc. 82).

 

                               1.3.   Nel corso del mese di ottobre 2013, RI 1 é stato sottoposto a una perizia psichiatrica e neuropsicologica per conto della CO 1 (cfr. doc. 101 e doc. 106).

 

                               1.4.   In data 17 dicembre 2013, l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha soppresso la rendita d’invalidità in vigore a contare dal 1° gennaio 2014 (doc. 107).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 108), completata dall’ RA 1 (doc. 109), in data 18 marzo 2014, l’assicuratore infortuni ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 113).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 3 aprile 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a ripristinare il diritto a prestazioni a contare dal 1° gennaio 2014, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…).

Come ci riferisce il nostro assistito, il colloquio con il Dr. med. __________ é stato di breve durata e la comprensione in lingua italiana non é stata ottimale.

Al termine del colloquio, il Dr. med. __________ “non constata nessuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa sotto i profili psichiatrico e neuropsicologico. L’abilità al lavoro medico-teorica è quindi considerata totale in ogni attività”.

 

È indispensabile che una perizia psichiatrica tenga conto dell’anamnesi, altrimenti non potrebbe esserci una valutazione attendibile se ci si basasse esclusivamente su quello che si vede in un, necessariamente, periodo limitato, in questo caso di 40 minuti circa.

 

(…).

 

In particolare, il sanitario non spiega perché le condizioni di salute del paziente sarebbero migliorate dalla data da lui riferita ed in cosa consista, rispetto al periodo precedente, tale presunto miglioramento.

 

È determinante la perizia del Dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, esperto dell’AI, il quale ha riscontrato nel 1999 un moderato peggioramento delle condizioni psichiche, rispetto alla perizia precedente (il tasso d’invalidità della rendita AI é rimasto all’80%).

 

Anche il Dr. med. __________ certifica in data 10.02.2014 che “il Sig. RI 1 é affetto da esito di trauma incidentale stradale con colpo diretto e indiretto alla regione pareto-temporale e ai rami cervicali. A causa di tale traumatismo (accaduto nel 1992) il paziente non ha mostrato nessun miglioramento dello stato cefalgico residuo né dall’insonnia persistente, anzi negli ultimi 2 anni le crisi cefaliche sono aumentate d’intensità e di frequenza, stesso discorso vale per lo stato di insonnia.”

                                         (doc. I)

 

                               1.6.   La CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.7.   In corso di causa, l’insorgente ha chiesto che il TCA ordini una perizia medica (doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a sopprimere la rendita d’invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2014, oppure no.

 

                               2.3.   In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.

 

                                         Nella citata pronunzia il TFA ha, tuttavia, precisato che tale principio non si applica alle rendite d’invalidità, siccome la loro soppressione per il futuro sottostà alle condizioni dell’adeguamento (Anpassung; art. 17 cpv. 1 LPGA) oppure - per sostituzione di motivi - a quelli della riconsiderazione o della revisione processuale (art. 53 LPGA).

 

                               2.4.   Nella concreta evenienza, a ragione l’Istituto assicuratore convenuto non pretende che sarebbero dati i presupposti per procedere a una riconsiderazione oppure a una revisione processuale della decisione formale del 4 settembre 1996, mediante la quale il ricorrente era stato posto al beneficio di una rendita invalidità corrispondente a un’incapacità lucrativa dell’80% a contare dal 1° maggio 1995.

 

                                         Se ne deduce pertanto che, in ossequio alla giurisprudenza citata al considerando che precede, la soppressione della rendita qui in questione sarebbe giustificata soltanto se fossero realizzate le condizioni per procedere a una revisione giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

 

                                         L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

 

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

 

                               2.6.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

 

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

 

                               2.7.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

 

                               2.8.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

 

                                         La questione di sapere se si é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

 

                                         Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

 

                                         Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

 

                               2.9.   In una sentenza 8C_469/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.2, pubblicata in SVR 2014 UV Nr. 13 p. 41ss., il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, é giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando é certo che già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale é stata emanata, rispettivamente intimata all’assicurato.

 

                             2.10.   Nella presente fattispecie, dalle tavole processuali emerge che la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di una rendita d’invalidità dell’80% a decorrere dal 1° maggio 1995, facendo capo alla perizia amministrativa 10 marzo 1995 del dott. __________ __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

 

                                         Nel referto appena citato, il dott. __________, diagnosticato uno stato dopo trauma cranio-cerebrale con sindrome postcommozionale e leggera sindrome psicoorganica post-traumatica nonché sviluppo di una sindrome depressiva post-traumatica a tinteggiatura ansioso-inibita, aveva dichiarato che “la somma dei danni cerebrali di natura neurologica e psichiatrica che si esprime attraverso il comportamento che rende impossibile l’esercizio della professione sinora svolta, a nostro modo di vedere inserisce questo caso nell’ambito di una invalidità piuttosto elevata. La rimanente capacità lavorativa potrebbe essere esercitata solamente nell’ambito di una professione diversa da quella precedentemente svolta. A causa di ciò, la valutazione globale che tiene conto dei presunti danni psicoorganici e psichici subiti mette la percentuale d’invalidità al 75%.” (doc. 43, p. 6).

                                         Quindi, con il complemento peritale del 5 maggio 1995, il perito aveva precisato che “per quanto concerne una presunta, rimanente capacità lavorativa di circa il 25%, essa si riferisce ai più semplici lavoretti o mansioni domestiche e non si pensa ad una vera e propria possibilità di reintegrazione lavorativa, che non esiste.” (doc. 49).

 

                                         Va pure segnalato che, nel quadro degli accertamenti disposti dall’amministrazione, nel mese di aprile 1994, lo stato di salute dell’assicurato era stato valutato anche dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale aveva refertato uno stato neurologico e neuropsicologico “… perfettamente normale, normalizzato l’EEG, nessuna anomalia vascolare nel territorio vertebro-basilare né del passaggio atlanto-occipitale. Il paziente presenta dei malesseri, da quanto descritti dal carattere piuttosto sincopale, sempre in posizione eretta, eventualmente d’origine ortostatica. La PA tuttavia é normale, escluse in modo categorico delle manifestazioni epilettiche. Presenza sicuramente di uno stato depressivo-ansioso, con spunti fobici, possibile una leggera nevrosi d’incidente. (…). Non ho messo in evidenza nessun deficit neuropsicologico, in particolare la memoria sia di fissazione che di evocazione é perfettamente normale. I disturbi della concentrazione sono da associarsi alle alterazioni psichiche depressivo-ansiose.” (doc. 19, p. 4s.).

 

                                         Il 1° ottobre 1999, RI 1 era stato periziato dal dott. A. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per conto dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.

                                         Dal relativo referto, datato 18 ottobre 1999, risulta che, a quel momento, l’assicurato soffriva di una sindrome postconcussiva con disturbo neurocognitivo moderato e attacchi epilettiformi anamnestici, patologia che comportava una totale inabilità lavorativa in qualsiasi professione.

                                         Il dott. __________ aveva riscontrato una “… menomazione del funzionamento cognitivo. Questa appare acquisita e verosimilmente collegata con il trauma subito. Si sottolinea l’amnesia postraumatica, perdita di conoscenza ed insorgenza recente d’attacchi epilettiformi e cefalee. Esistono indubbiamente difficoltà d’attenzione, di concentrazione, di memoria e d’elaborazione delle informazioni. Rispetto all’esame precedente si nota un moderato peggioramento della menomazione nel funzionamento sociale. Questo declino si riferisce soprattutto all’ambiente microsociale, non avendo egli un’attività lavorativa in questo quadro si aggiunge facile affaticamento, alterazioni del sonno, cefalee, vertigini e mancamenti, irritabilità e talvolta aggressività sproporzionata alle cose di poco conto, con sintomi d’ansia e depressione, con una certa labilità affettiva che varia da apatia, con mancanza di spontaneità fino ad un’ideazione persecutoria e talvolta suicidale. Inoltre vi sono da aggiungere certi cambiamenti nella personalità, e qui mi riferisco al cambiamento della condotta sessuale e del ritiro sociale.” (doc. 93).

 

                             2.11.   Nell’ottobre 2013, il ricorrente é stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici e neuropsicologici) da parte del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale si é avvalso della collaborazione della psicologa __________.

                                         Dalla perizia 25 ottobre 2013 si evince che lo specialista interpellato dall’amministrazione ha negato la presenza di disturbi psichiatrici e/o neuropsicologici, precisando trattarsi di sincopi e di dolori diffusi, la cui eziologia va approfondita dal profilo neurologico e reumatologico (doc. 106, p. 30: “Actuellement aucune plainte significative psychiatrique ou neuropsychologique n’est retenue. Il s’agit de syncopes et de douleurs diffuses et la question de la causalité de ces symptômes devra être abordée uniquement d’un point de vue neurologique et rhumatologique. Au cas où les sincopes sont psychogènes, les critères de gravité jurisprudentiels ne sont pas remplis.”). Egli ha precisato che RI 1 ha sofferto di episodi depressivi ricorrenti, probabilmente di media gravità, che sono evoluti positivamente nel corso degli anni con attualmente una totale remissione clinica (doc. 106, p. 31).

                                         L’esperto ha quindi dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro dal profilo psichiatrico e neuropsicologico, a decorrere dal giorno dell’esame peritale (doc. 106, p. 31: “La capacité de travail médico-théorique d’un point de vue psychiatrique et neuropsychologique est de 100% dès le jour de l’expertise.”).

 

                                         Con la decisione formale del 17 dicembre 2013, richiamate le conclusioni contenute nella perizia del dott. __________, la CO 1 ha ritenuto che lo stato di salute infortunistico dell’assicurato fosse nel frattempo a tal punto migliorato da giustificare la soppressione della rendita d’invalidità attribuitagli nel 1996 (cfr. doc. 107).

 

                             2.12.   Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, questo Tribunale constata che l’autore della perizia amministrativa 25 ottobre 2013 ha esplicitamente invitato l’Istituto assicuratore a completare l’istruttoria, ordinando degli approfondimenti di natura neurologica e reumatologica (cfr. doc. 106, p. 30: “D’un point de vue purement psychiatrique et neuropsychologique, les experts ne retiennent pas actuellement de répercussions des plaintes diminuant la capacité de l’expertisé d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, cette question reste à préciser d’un point de vue neurologique pour les sincopes et rhumatologique pour les douleurs.” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Visto quanto precede, secondo il TCA, la CO 1 non poteva prescindere dal disporre gli accertamenti suggeriti dal perito dott. __________.

 

                                         In sede di decisione su opposizione, l’assicuratore resistente ha sostenuto che l’eziologia neurologica delle sincopi sarebbe già stata esclusa dal dott. __________, a margine del consulto dell’11 aprile 1994 (cfr. doc. 113, p. 3).

                                         Ora, é vero che lo specialista in questione aveva refertato uno stato neurologico senza particolarità (cfr. doc. 19). È però altrettanto vero che, nonostante il suo referto sia stato considerato dal perito interpellato dalla CO 1 (cfr. doc. 106, p. 7 e p. 12), quest’ultimo ha comunque ritenuto indicato completare l’istruttoria con gli accertamenti in discussione.

                                         Alla luce di quanto precede, ci si trova dunque confrontati a un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

 

                             2.13.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

                                         (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

                                         (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha omesso di disporre quegli accertamenti considerati indicati dal dott. __________. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

 

                                         Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.12., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre gli approfondimenti peritali suggeriti nel referto 25 ottobre 2013 dello psichiatra dott. __________ e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto alla rendita d’invalidità dell’assicurato a contare dal 1° gennaio 2014.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione del 18 marzo 2014 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di

                                         fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti