Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 aprile 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 luglio 2005, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di lancista specializzato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é stato colpito al ginocchio destro dal tubo del cemento, riportando segnatamente, secondo il rapporto di uscita 11 agosto 2005 dell’Ospedale regionale di __________, la frattura della rotula (doc. 3).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 5 luglio 2007, l’assicurato é stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, mentre gli é stato negato il diritto alla rendita d’invalidità non essendovi un’apprezzabile riduzione della sua capacità lavorativa nell’abituale professione (cfr. doc. 95).
Il provvedimento appena citato é cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Nel corso del mese di marzo 2013, é stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del luglio 2005, causata dalla recrudescenza dei dolori al ginocchio destro e dalla (nuova) insorgenza di disturbi alla schiena e alla gamba sinistra (cfr. doc. 130, 131 e 136), che é stata assunta all’CO 1 (cfr. doc. 145).
1.4. Alla chiusura della ricaduta, con decisione formale del 2 dicembre 2013, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 31% a decorrere dal 1° novembre 2013, negando il diritto a un’IMI aggiuntiva (doc. 189).
A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 194 e 198), in data 16 aprile 2014, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione nel senso che il grado dell’invalidità é stato aumentato al 43% (cfrt. doc. 208).
1.5. Con tempestivo ricorso del 15 maggio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in via principale, che il reddito da valido venga fissato a fr. 107'738 e che il TCA ordini un approfondimento peritale per stabilire l’eziologia del raccorciamento della gamba destra, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, per quanto riguarda innanzitutto l’entità del reddito da valido, l’insorgente fa valere che “… il salario annuo percepito dal signor RI 1 era stato, negli anni antecedenti l’inabilità al lavoro e la successiva inidoneità, mediamente di fr. 114'500.- (tolti gli assegni per i figli). Il salario da valido valutato dalla CO 1 in fr. 83'009.- si riferiva univamente al salario base, non erano stati presi in considerazione tutti i vari supplementi che sono previsti per il lavoro in sotterraneo e che il nostro rappresentato avrebbe continuato a percepire senza l’infortunio. In sede di opposizione la CO 1 ha chiesto indicazioni all’__________ che, da quanto abbiamo potuto sapere, ha indicato dei supplementi in fr. 1'461.30 mensili. Sulla base di queste indicazioni il salario annuo é stato rivalutato in fr. 100'544.50. A nostra volta abbiamo chiesto un calcolo dettagliato dei vari supplementi che il dipendente ha percepito e avrebbe potuto continuare a percepire. Per il 2013 risulta un totale annuo di fr. 33'338.96 che, aggiunto al salario mensile di fr. 5'723.-, porta ad un totale annuo di fr. 107'738.-.”.
Per quanto concerne invece l’accorciamento dell’arto inferiore destro, facendo capo alle certificazioni agli atti dei suoi medici curanti, il ricorrente sostiene che esso sarebbe stato provocato dall’evento infortunistico assicurato, aspetto che, a suo avviso, andrebbe approfondito mediante perizia specialistica (doc. I, p. 3).
1.6. L’Istituto assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto nel merito con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Con la propria impugnativa, l’insorgente ha chiesto che venga accertata l’eziologia del raccorciamento dell’arto inferiore destro e, quindi, pure quella dei disturbi alla schiena (che ne costituirebbero la conseguenza).
Al riguardo, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire l’aspetto sollevato dal ricorrente poiché, anche nel caso in cui si giungesse alla conclusione che i disturbi alla schiena si trovano in una relazione di causalità indiretta con l’infortunio del 18 luglio 2005 ciò, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono, non giustificherebbe ancora un aumento del grado d’invalidità stabilito dall’amministrazione.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poichè l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perchè concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benchè invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 43%, facendo capo, trattandosi dell’esigibilità lavorativa, agli apprezzamenti espressi al riguardo dai sanitari della Clinica di riabilitazione di __________ e dal proprio medico __________ (cfr. doc. 208, p. 5).
In effetti, dal rapporto relativo alla degenza 30 luglio - 22 agosto 2013 presso la __________ risulta, per quanto qui d’interesse, che l’assicurato sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno attività sostitutive, da leggere a medio-pesanti, osservando le seguenti limitazioni:
" (…).
Spezielle Einschränkungen:
- Ad Knie rechts (Unfall): Wechselbelastende Tätigkeiten (keine rein gehend oder stehend zu verrichtende Tätigkeiten) ohne Zwangshaltungen für das Knie, ohne häufiges Treppen- oder Leitersteigen und ohne Arbeit an sturzexponierten Stellen.
- Ad LWS (Krankheit): zusätzlich ohne Tätigkeiten mit länger dauernder vorgeneigter und/oder verdrehter Rumpfposition. Ohne länger dauernde Vibrationsbelastungen oder Schläge bezüglich der Wirbelsäule.“
(doc. 165, p. 2)
A margine della visita medica __________ del 27 settembre 2013, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha descritto in questi termini l’esigibilità lavorativa dell’insorgente, tenuto conto unicamente del danno al ginocchio destro:
" (…).
la esigibilità viene espressa in base ad una valutazione medico-teorica e in base anche ai test effettuati a __________.
L’assicurato può sollevare pesi fino a 10 kg molto spesso. Talvolta pesi fino a 25 kg ma mai più oltre i 25 kg.
Può molto spesso sollevare pesi oltre l’altezza del petto anche oltre 5 kg.
Può effettuare lavori di precisione e leggeri molto spesso così come può effettuare lavori medi molto spesso.
Spesso può fare lavori pesanti. Di rado lavori molto pesanti.
Molto spesso può effettuare rotazione della mano. Molto spesso può fare lavori sopra la testa e molto spesso può fare lavori con rotazione del busto per le sole conseguenze post-infortunistiche.
Spesso può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti. Talvolta anche la posizione in piedi inclinata in avanti. Di rado può mantenere la posizione inginocchiata e con le ginocchia in flessione.
Spesso può mantenere la posizione seduta e spesso può mantenere la posizione in piedi.
Molto spesso può camminare oltre i 50 m. Spesso per tragitti lunghi. Talvolta anche su terreni sconnessi. Spesso può salire e scendere le scale ma di rado salire e scendere scale a pioli.”
(doc. 175, p. 6s.)
Da parte sua, l’insorgente sostiene in sostanza che - prendendo in considerazione l’insieme del danno alla salute (considerando cioé anche la problematica lombare) -, la sua capacità lavorativa residua risulterebbe “… sicuramente notevolmente ridotta, per non dire inesistente, …” (cfr. doc. 198).
2.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo di prova nè la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantochè non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso in occasione della degenza 30 luglio - 22 agosto 2013 presso la __________, di modo che - tenuto conto dell’insieme del danno alla salute, a prescindere dalla sua eziologia -, RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa medio-leggera dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione degli attrezzi, da non svolgere in posizione esclusivamente eretta, evitando posizioni di costrizione per il ginocchio destro e lavori in situazioni esposte a cadute, nonché limitando l’utilizzo di scale e impalcature, le posizioni di lunga durata con il tronco inclinato in avanti e/o in rotazione, come pure l’uso prolungato di strumenti vibranti o comportanti contraccolpi alla schiena.
Le certificazioni dei dottori __________ e __________, richiamate dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese, non appaioni suscettibili di scalfire il valore probatorio attribuito al rapporto di __________. In effetti, essi si sono limitati a pretendere che i disturbi alla schiena sarebbero imputabili a una deambulazione viziata dal danno al ginocchio destro (cfr. doc. A 3: “… il raccorciamento é relativo non ad una problematica di malattia ma bensì al flesso irriduttibile che provoca un raccorciamento come detto relativo dell’arto inferiore destro e questo alfine di non scompensare la schiena.” e doc. A 5: “Causa la deambulazione difficoltosa (conseguenza della frattura della rotula) il paziente ha manifestato dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale con irradiazione agli arti inferiori. Dolori che aumentavano con il passare del tempo.”), senza però trarre alcuna conclusione in merito alla residua capacità lavorativa dell’assicurato.
2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.9. Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il preparatore di cioccolata presso la __________ Giubiasco, l’impiegato alla logistica presso __________ __________, l’addetto alla manutenzione presso la __________ Agno, il venditore/magazziniere presso __________ __________ e, infine, l’operaio-magazziniere presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2013, un reddito annuo pari a fr. 57'114 (doc. 183).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella allegata al doc. 183 si evince che sono 89 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 33’748 e a fr. 74'217, e infine che quello medio è di fr. 52’585.
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 57'114) è superiore del 7.92% rispetto alla media dei salari medi (fr. 52’585).
In base alla giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).
In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute complessivo, descritte nel rapporto di uscita della Clinica di __________ -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 57'114.
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.10. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un importo annuo di fr. 100'544.50 (fr. 83'008.90 di salario base + fr. 17'535.60 [fr. 1'461.30/mese x 12 mesi] di supplemento per il lavoro sotterraneo - cfr. doc. 208, p. 6).
Il dato ritenuto dall’assicuratore resistente viene contestato dal ricorrente (cfr. doc. I).
Dalla documentazione agli atti risulta che, in sede di decisione formale, l’CO 1 ha fissato il reddito da valido in fr. 83'008.90 (fr. 5'723/mese di salario base + fr. 662.30/mese di lavoro in galleria), facendo capo a quanto comunicatogli da una collaboratrice (__________) dell’__________ (cfr. doc. 182 e doc. 183).
Nell’ambito della procedura di opposizione, l’amministrazione ha di nuovo interpellato il datore di lavoro. Con comunicazione mail del 15 aprile 2014, sempre __________ ha dichiarato che, nel 2013, l’assicurato avrebbe percepito un supplemento per il lavoro in galleria di fr. 1'461.30/mese (x 12 mesi - cfr. doc. 207) e, su tale base, l’assicuratore ha calcolato il reddito da valido (cfr. doc. 208).
Unitamente alla propria impugnativa, RI 1c ha prodotto un conteggio elaborato dall’Implenia (firmato __________), relativo ai supplementi di salario per il periodo 2011-2013, dal quale si evince che, nel 2013, questi ultimi sarebbero stati pari a un importo di fr. 2'778.24/mese (cfr. allegato al doc. A 2).
In sede di risposta di causa, il patrocinatore dell’CO 1 non si é confrontato con i dati contenuti nel conteggio appena citato, limitandosi ad affermare che non vi sarebbero “… ragioni per seguire i dati pretesi dal ricorrente.” (doc. III, p. 4).
Ora, avendo l’amministrazione omesso di appurare adeguatamente un fatto rilevante dal profilo giuridico prima della presentazione della risposta di causa (in proposito, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato), secondo questo Tribunale, sono dati i presupposti per rinviarle gli atti affinché abbia a compiere gli atti istruttori che reputa necessari per accertare il reddito da valido e decida di nuovo circa l’entità della rendita d’invalidità spettante all’insorgente (tenuto conto degli aspetti sui quali il TCA si é già pronunciato).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ L’incarto é retrocesso all’CO 1 per complemento istruttorio e
nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti