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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 aprile 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 gennaio 2008 RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di aiuto misuratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre era al lavoro è caduto in un buco procurandosi un trauma distorsivo al ginocchio destro (cfr. doc. 1; 3).
Il 28 gennaio 2008, l’assicurato si è sottoposto a un esame RMN dal quale è emersa una lesione estesa del menisco laterale con difetto della parte intermedia e rottura radiale del corno anteriore, contusione ossea tibiale ed edema alle parti molli (cfr. doc. 2).
Considerato il persistere della sintomatologia dolorosa, l’assicurato, in data 13 marzo 2008 si è sottoposto a un intervento di artroscopia del ginocchio destro con resezione meniscale laterale parziale eseguita dal dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia (cfr. doc. 4).
Il decorso postoperatorio non ha avuto complicazioni e il 29 aprile 2008 RI 1 ha ripreso la sua attività lavorativa al 100% (cfr. doc. 5; 9a).
L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 10 novembre 2008, l’assicurato si è recato presso il suo medico curante specialista, il dott. __________, lamentando lancinanti dolori al ginocchio destro (cfr. doc. 15).
In data 17 febbraio 2009 l’assicurato ha quindi fatto notificare all’CO 1 un annuncio di ricaduta dell’evento infortunistico del 13 gennaio 2008 (cfr. doc. 19). L’Istituto assicuratore ha assunto la ricaduta e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (cfr. doc.16).
1.3. Nel corso dell’anno 2013, RI 1, a causa di nuovi e persistenti dolori al ginocchio destro, si è sottoposto a ulteriori accertamenti clinici e radiologici (cfr. doc. 64; 65).
L’assicurato, nel mese di giugno 2013, ha quindi annunciato personalmente allo sportello dell’ CO 1 una seconda ricaduta dell’infortunio del 13 gennaio 2008 (cfr. doc. 68; 70).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22 ottobre 2013, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto riguarda la seconda ricaduta annunciata dall’assicurato nel mese di giugno 2013, ritenuto che la causalità tra l’infortunio del 13 gennaio 2008 e i disturbi notificati non sarebbe nè sicura, nè data, secondo il criterio della probabilità preponderante (cfr. doc. 81).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal RA 1, poi motivata con scritto del 31 gennaio 2014 (cfr. doc. 82; 91), l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A).
1.5. Con tempestivo ricorso del 16 maggio 2014, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il suo diritto a prestazioni, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
L’assicuratore infortuni ritiene non traumatica la patologia di cui soffre il paziente sulla base di quanto affermato dal Dr. __________ nel suo rapporto dell’11.10.2013. Considerato che l’onere probatorio relativamente all’esaurimento di una relazione causale e quindi per la sospensione/rifiuto delle prestazioni spetta all’assicurazione infortuni, tale parere è però del tutto improprio a comprovare quanto l’assicuratore infortuni pretende.
A nostro parere, il rapporto medico del Dr. __________ è palesemente lacunoso, egli non si esprime con chiarezza sulla questione dell’origine del dolore al ginocchio destro lamentato dall’assicurato e tantomeno si pronuncia sul legame causale tra questo dolore e l’infortunio subito dall’assicurato nel 2008. In altre parole, il medico in questione non ha potuto nè stabilire da dove viene il dolore, nè tantomeno escludere o attribuire tale dolore all’infortunio citato. Egli si è limitato a dei commenti generici del tutto inappropriati a rendere plausibile nel caso concreto la posizione assunta dall’assicuratore dal profilo medico. Da questo punto di vista non vi è pertanto da parte della parte convenuta alcun convincente giudizio medico per giustificare il rifiuto di prestazioni in favore dell’assicurato.
La tipologia dell’infortunio subito dall’assicurato nel 2008, l’attuale sintomatologia e le risultanze mediche oggettive, a nostro parere, mostrano un quadro generale tale da rendere altamente verosimile che la compromissione al ginocchio dx sia di carattere infortunistico, in altre parole, che la ricaduta annunciata sia ancora una conseguenza dell’infortunio del 2008 e dunque di responsabilità CO 1.
Nella denegata ipotesi che la Suva non aderisca a quanto sopra, riteniamo giustificato ordinare a scopo chiarificatore nuovi esami strumentali accompagnati da una valutazione medica più approfondita. (…)” (cfr. doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la sua responsabilità per quanto riguarda i disturbi al ginocchio destro annunciati all’amministrazione nel 2013, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.4. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. L’evoluzione più recente della giurisprudenza federale consiste nell’applicare la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.7. Nella presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore ha negato che i disturbi al ginocchio destro accusati da RI 1 nell’anno 2013, costituissero ancora una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del gennaio 2008.
L’assicuratore LAINF ha fondato la sua posizione sull’apprezzamento del proprio medico __________, dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e chirurgia della mano. Nel suo rapporto, elaborato tenendo conto dell’intero dossier, il medico fiduciario ha affermato quanto segue:
" (…)
Per quanto riguarda gli approfondimenti medici questi sono stati esaustivi, era stato eseguito un esame RM del ginocchio destro in data 17.05.2013 e una valutazione specialistica alla clinica __________ di __________o con rapporto 13.06.2013 sopracitato, si concludeva ad una sindrome dolorosa cronicizzata al ginocchio destro, sul rapporto del 11.10.2013 il dott. __________ trova una situazione globalmente sovrapponibile a quanto già evocato all’ultimo controllo anche riguardo allo stato obbiettivo il collega valuta la RM del ginocchio destro del 17.05.2013. Non ci sono elementi clinici obbiettivi e all’esame RM obiettivi che siano perfettamente correlabili con i sintomi. All’esame strumentale citato il corno posteriore del menisco laterale mostra una lieve disomogeneità di segnale e discontinuità in corrispondenza del margine inferiore, questi reperti sono comunque tipici dopo un intervento di resezione meniscale, dove si trovano aspetti degenerativi del resto del menisco che viene lasciato nel ginocchio. Si conclude quindi che i dolori cronici al ginocchio destro (anche al ginocchio sinistro che in questo caso non viene trattato), non sono spiegabili dal punto di vista medico-patologico sull’infortunio e dopo l’intervento a partire dal 13.01.2008. Si conclude quindi che la problematica del ginocchio destro come già confermato non è più di competenza CO 1. (…)” (cfr. doc. 93, p. 5).
L’CO 1, nella sua decisione su opposizione, considerato che la sintomatologia dolorosa dell’assicurato non troverebbe riscontro oggettivo nei reperti radiologici e strumentali, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la giurisprudenza in materia di disturbi psichici di cui alla DTF 115 V 133ss. La convenuta si è quindi chinata sulla disamina della causalità adeguata, lasciando invece aperta la questione della causalità naturale (cfr doc. A, p. 6).
Il ricorrente non condivide la decisione dell’amministrazione.
A suo parere essa non si fonderebbe su una convincente valutazione medica atta a giustificare il rifiuto delle prestazioni.
Inoltre, la tipologia d’infortunio subita nel 2008, l’attuale sintomatologia e le risultanze mediche oggettive, renderebbero, nel loro insieme, altamente verosimile che la ricaduta annunciata nel 2013 sia una conseguenza dell’infortunio del 13 gennaio 2008 (cfr. doc. I, p. 3).
2.8. Il TCA, esaminata la documentazione medica e strumentale agli atti, ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.
Infatti, l’esame di RMN del 4 dicembre 2008 prescritto dal dott. __________ a causa dei dolori al ginocchio destro denunciati dall’assicurato, non ha evidenziato nessuna lesione del menisco, ma soltanto delle discrete alterazioni degenerative dello stesso (cfr. doc. 17; 18).
L’ulteriore esame RMN del 30 ottobre 2009 prescritto dal dott. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, intervenuto su mandato dell’CO 1 al fine di esprimere un secondo parere, ha mostrato “una minima alterazione lineare del segnale del corno posteriore del menisco laterale, reperto che potrebbe corrispondere ad una piccola fessura. Una chiara rottura del menisco non viene visualizzata. Il menisco mediale e i legamenti crociati e i collaterali sono intatti. Presenza di una ciste di Baker. Non evidenti lesioni della cartilagine.” (cfr. doc. 46). Il dott. __________, a margine della consultazione del 18 novembre 2009, ha quindi rilevato che “Sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici un chiaro correlato tra la sintomatologia e i reperti obiettivi, clinici e radiologici non è dato. In questo contesto ritengo che un’attitudine conservativa sia maggiormente indicata.” (cfr. doc. 47).
La RMN effettuata il 17 maggio 2013 ha presentato delle “Irregolarità del corno posteriore del menisco laterale, in verosimili esiti da pregressa meniscectomia. Anomalie del segnale con sottile ed incompleta fessurazione e note degenerative a carico del corno posteriore del menisco mediale. Presenza di modesto versamento liquido con piccola cisti di Baker postero-mediale. Modesto inspessimento delle pliche sinoviali. Fenomeni tricompartimentali di condropatia, prevalenti al comparto laterale, sul piano di carico, sul versante tibiale, in prossimità del pivot centrale.” (cfr. doc. 64).
Sulla base di tale referto, il dott. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia del ginocchio della Clinica universitaria __________, nel suo rapporto del 24 giugno 2013 ha rilevato che l’insorgente soffre di una sintomatologia dolorosa cronica al ginocchio destro, in presenza di un paziente soggettivamente molto sofferente (cfr. doc. 65, p. 2). Non ravvisando interventi chirurgici utili a risolvere tale problema, il dott. __________ ha proposto di proseguire con una terapia conservativa, se necessario con infiltrazioni locali ed eventualmente di sottoporre l’assicurato a una valutazione reumatologica (cfr. doc. 65, p. 2).
Nell’ultimo rapporto medico effettuato a seguito della visita specialistica dell’11 ottobre 2013 ordinata dall’CO 1, il dott. __________ ha evidenziato anch’egli la presenza di una sindrome dolorosa cronica al ginocchio destro, poco sistematizzata, “senza elementi obbiettivi clinici e all’artro-RM, che siano perfettamente correlabili con i sintomi.” (cfr. doc. 80, p. 2).
Dalla documentazione medica appena esposta emerge dunque che, effettivamente, i disturbi al ginocchio accusati dal ricorrente, oggetto della notifica di ricaduta dell’anno 2013, non correlano a sufficienza con un danno alla salute oggettivabile.
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
2.9. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Per sapere se ci si può ancora attendere un sostanziale miglioramento della salute, si deve fare riferimento a un incremento rispettivamente a un recupero della capacità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" evidenzia che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano (DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Dalla documentazione medica esposta al considerando 2.8. si evince che al più tardi al momento in cui è stato annunciata la ricaduta oggetto della presente vertenza (estate 2013), entravano in linea di conto soltanto dei provvedimenti terapeutici conservativi che, per definizione, non hanno lo scopo di migliorare sensibilmente lo stato di salute dell’interessato (cfr. in questo senso i doc. 47; 65; 80, p. 2).
2.10. Assodato dunque al considerando procedente che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, in applicazione della più recente giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5.-2.6.), occorre ora procedere all’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133), posto che nella presente fattispecie non entra in linea di conto l’applicazione della prassi in materia di trauma da colpo di frusta.
Questo Tribunale ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.
Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato nel gennaio 2008.
Nell’annuncio d’infortunio del 22 gennaio 2008, il sinistro in questione è stato così descritto:
" (…).
Der Versicherte musste eine auf dem Boden liegende Folie wegschieben, hatte aber leider den mit Wasser gefüllten Schacht übersehen und fiel hinein.” (doc. 1).
RI 1 è quindi caduto inavvertitamente in un buco non visibile poiché riempito d’acqua, procurandosi una distorsione al ginocchio della gamba destra con conseguente rottura del menisco laterale.
L’assicuratore LAINF nella sua decisione su opposizione ha classificato l’evento infortunistico nella categoria intermedia, ma al limite della categoria di quelli leggeri (cfr. doc. A, pag. 6).
Ci si può chiedere se l’infortunio in questione non debba essere qualificato come leggero, di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità dovrebbe essere negata a priori (cfr., ad esempio, la STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2 riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra). La questione può però restare aperta poiché anche classificando l’evento occorso all’insorgente nella categoria di infortuni di grado medio, al limite della categoria di infortuni leggeri o insignificanti, l’esito del ricorso non può essere quello che auspica l’assicurato.
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.5.).
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Questo Tribunale ritiene che possano essere considerati inadempiuti a priori il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio, quello della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, come pure quello del grado e della durata dell'incapacità lavorativa (l’assicurato, dopo l’intervento di artroscopia del 13 marzo 2008, è tornato abile al lavoro al 100% a partire dal 29 aprile 2008, mentre per quanto attiene alla prima ricaduta, di responsabilità dell’CO 1, è stato inabile al lavoro soltanto dal 12 gennaio al 2 febbraio 2009, cfr. consid. 2.9.).
Insoddisfatto appare pure il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica dipendente dall'evento infortunistico.
Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Nel caso di specie, dalle carte processuali, al di là dell’intervento di meniscectomia del 2008, si evince che i trattamenti a cui è stato sottoposto l’insorgente sono consistiti nell’assunzione di medicamenti e nell’esecuzione, sempre su base ambulatoriale, di fisioterapia. Pertanto, secondo il TCA, le cure mediche prestategli non hanno in ogni caso presentato quell’intensità pretesa dalla giurisprudenza federale.
Questa Corte ritiene che non si possa nemmeno sostenere che il decorso della cura sia stato sfavorevole e che siano intervenute complicazioni rilevanti.
In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nella concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni lamentate, poiché questi due criteri da soli non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto precede, si deve concludere che la sintomatologia di cui soffre l’assicurato, non costituisce una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 13 gennaio 2008.
Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente alla seconda ricaduta annunciata nel 2013.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti