Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
mm |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2014 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 16 aprile 2014 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 dicembre 2012, RI 1, dipendente della ditta ____________________ in qualità di cameriere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é stato investito da un’autovettura mentre attraversava un passaggio pedonale.
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 29 dicembre 2012 dell’Ospedale ____________________, un trauma cranico commotivo con policontusioni (cfr. doc. 11, p. 2).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2014, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera a decorre dal 1° ottobre 2013, data a partire dalla quale l’assicurato é stato ritenuto totalmente abile al lavoro nella sua abituale professione (doc. 53).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 54), in data 16 aprile 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 55).
1.3. Con tempestivo ricorso del 19 maggio 2014, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata a ripristinare il diritto all’indennità giornaliera a contare dal 1° ottobre 2013 e a disporre una perizia pluridisciplinare per approfondire i persistenti disturbi, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Tutte le patologie di cui soffro sono necessariamente ed unicamente una conseguenza del trauma cranico subito nell’infortunio del 29.12.2012, in quanto fino a quella data non ho mai sofferto di alcunché, di conseguenza il nesso di causalità é pienamente adempiuto, ogni altra deduzione tratta dalle 4 brevi visite mediche (di parte) citate, é solo una congettura, non essendo state approfondite con strumenti necessari: elettroencefalogramma, risonanza, Tac e quant’altro, proprio come citato al punto 10 della decisione su opposizione, dallo stesso assicuratore.
Quanto riferito al punto 11, si contraddice rispetto al punto precedente (punto 10) in quanto non é stata disposta una visita pluridisciplinare approfondita, trattandosi di trauma cranico, la stessa doveva essere disposta direttamente dall’assicuratore come assunto riportato al punto 9.3, il quale non l’ha disposta nemmeno su mia richiesta, questo accertamento avrebbe permesso verosimilmente di accertare innanzitutto le cause dei malori e patologie di cui soffro e permettermi di tentare di migliorare il mio stato di salute anziché assumere che “non sia data la necessità di procedere a perizia pluridisciplinare da un ente specializzato.”.
Premesso che l’assicuratore infortuni é obbligato a fare tutto il necessario per migliorare lo stato di salute di un assicurato assumendosi i costi e non può ignorare le sofferenze comunicate e documentate con i relativi certificati medici.
Proprio a causa dell’interruzione delle indennità dal 01.10.2014, non mi sono potuto permettere visite specialistiche a pagamento nel mio paese, ciò nonostante, con i tempi d’attesa che ci sono in __________, il mio medico, mi sta predisponendo approfonditi accertamenti medici.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione (cfr. doc. V + allegati), trasmessa per conoscenza all’amministrazione (doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera dal 1° ottobre 2013, oppure no.
Questa Corte prende atto del fatto che la CO 1 si é invece dichiarata disposta a continuare a corrispondere le prestazioni di cura medica, fino alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (cfr. doc. 53, p. 2: “Le prestazioni di cura rimangono a nostro carico fino a valutazione conclusiva dell’eventuale diritto ad un’indennità per menomazione all’integrità.” - il corsivo é del redattore).
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. È già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. Dalle tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di ritenere l’assicurato totalmente abile nella sua originaria professione di cameriere a contare dal 1° ottobre 2013, è stata presa facendo capo alle risultanze degli accertamenti pluridisciplinari da essa disposti.
In effetti, nel corso del mese di febbraio 2013, RI 1 é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Dal relativo referto si evince, in quell’occasione, era stato refertato uno stato neurologico “… perfettamente normale e non si trovano reperti sospetti per una lesione centrale o periferica. Il paziente al momento della mia valutazione é anche soggettivamente asintomatico. Le cefalee sono intermittenti e possiamo interpretarle come cefalee post-traumatiche (il paziente non ha mai sofferto di cefalee in passato) ma sono di entità tale da non causare limitazioni maggiori.”.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, il dott. __________ ha ha dichiarato di ritenere che l’assicurato potesse “… progressivamente rientrare al posto di lavoro, essendovi ancora intermittenti dolori prudenzialmente per evitare un’esacerbazione dei sintomi, penso che possa rientrare al posto di lavoro dapprima al 50% fino alla fine di febbraio e poi a partire dal primo marzo riprendere il lavoro al 100%.” (doc. 18, p. 2).
L’aspetto ORL é stato approfondito dal dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, rispettivamente dal Servizio di vestibologia dell’Ospedale regionale di __________.
Dal referto 18 giugno 2013 di quest’ultimo servizio si apprende che l’esame otoneurologico ivi eseguito aveva evidenziato “… una funzione vestibolare periferica nella norma bilaterale. In considerazione del quadro clinico e del suo decorso sospettiamo una problematica cervico-posturale della vertigine soggettiva riferita.” (doc. 32).
Quindi, con rapporto del 20 giugno 2013, il dott. __________ ha affermato di non considerare il tinnito “… un fattore limitante per l’attività professionale del paziente. Sulla base dell’esame ORL non si giustifica in alcun modo l’incapacità al lavoro. Come espresso in precedenza un tinnito grave comporta al massimo un danno d’integrità del 15-10%, i disturbi d’equilibrio del paziente si manifestano quasi esclusivamente ad occhi chiusi e non comportano, dal mio punto di vista, alcuna limitazione nell’attività di barman. Sono chiaramente esclusi da questa valutazione altri disturbi della salute legati alla condizione psichica del paziente o da sindromi algiche come riportatemi dalla documentazione inviatami.” (doc. 33, p. 2).
L’assicuratore infortuni ha infine disposto un consulto psichiatrico da parte della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Per quanto qui d’interesse, la psichiatra fiduciaria ha diagnosticato una reazione mista ansiosa-depressiva in sindrome da disadattamento (ICD-10: F43.22), imputabile all’evento infortunistico del 29 dicembre 2012.
D’altro canto, ella ha dichiarato il ricorrente abile al lavoro in misura completa dal profilo psichiatrico (cfr. doc. 40, p. 10: “Un’inabilità lavorativa per motivi psichici non é mai stata attestata e considerato lo stato psichico constatato all’occasione della visita peritale non sussiste (…). … dal punto di vista psichico l’assicurato é da considerarsi totalmente abile al lavoro.”).
2.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri.
Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la documentazione medica presente all’inserto, riassunta al precedente considerando, le consenta di definire validamente la capacità lavorativa dell’assicurato a far tempo 1° ottobre 2013, senza che si rendano necessari degli ulteriori atti istruttori (oppure un rinvio all’amministrazione, così come richiesto dal ricorrente).
Il TCA non ignora che, anche dopo il 30 settembre 2013, il medico curante dell’assicurato, dott. __________, specialista in allergologia e immunologia clinica a __________, ha continuato ad attestare una completa inabilità lavorativa (cfr. doc. 41, doc. 42, allegato al doc. 54, doc. A 8 e doc. A 10). Tuttavia, le sue certificazioni, prive di motivazione, non appaiono suscettibili di scalfire il valore probatorio attribuito ai rapporti elaborati dagli specialisti interpellati dall’Istituto assicuratore.
La stessa conclusione s’impone anche per i referti agli atti del Dipartimento di salute mentale di __________, nella misura in cui non vi é stata attestata alcuna incapacità lavorativa (cfr. doc. A 5, A 6 e A 9).
In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), si deve concludere che, a far tempo dal 1° ottobre 2013, RI 1 aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione.
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la __________ ha posto termine al versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 1° ottobre 2013, merita dunque conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti