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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 maggio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 aprile 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di gennaio 2013, la Cassa disoccupazione __________ ha comunicato all’CO 1 che, in data 25 dicembre 2012, RI 1 era stato vittima di un’aggressione, riportando un politrauma (cfr. doc. 3).
Nella certificazione 28 dicembre 2012 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ figurano le diagnosi di trauma cranico con frattura del seno mascellare laterale a sinistra, frattura della base del naso e ematoma periorbitale sinistro, di lussazione anteriore della spalla sinistra, nonché di ferita lacero-contusa alla mano destra (doc. 21).
1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 21 febbraio 2014, l’Istituto assicuratore ha decurtato del 50% le prestazioni in contanti, in quanto l’infortunio sarebbe accaduto a seguito di una violenta provocazione di RI 1 (doc. 143).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 159), in data 25 aprile 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 177).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28 maggio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue a proposito dell’applicabilità dell’art. 49 cpv. 1 lett. b OAINF (violenta provocazione):
" (…).
Intanto, in ingresso, mette conto di rilevare che é stato grassamente disatteso il principio fondamentale “in dubio pro reo”, tanto più che, a sostegno della decisione stanno unicamente il rapporto di polizia e i verbali di interrogatorio.
Come si vedrà in appresso, al contrario, non figura nessun riferimento al DAC, ma soprattutto alla sentenza cresciuta in giudicato del Giudice penale che sarà prolata al termine del dibattimento non ancora indetto.
In attesta della sentenza non ancora emanata, occorre dunque almeno far riferimento al DAC.
Al contrario, la CO 1 ribalta le posizioni affermando che il provocatore é stato il ricorrente che si é invece limitato a reagire alla violenta e proditoria prima aggressione del signor __________ nei confronti dell’amico __________.
Ed ecco i passaggi del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 14.2.13 (atto 64 dell’incarto penale) deliberatamente omessi nella decisione impugnata.
A pagina 1 intanto (anche se é sempre antipatico scaricarsi le responsabilità a vicenda) emerge chiaramente che nella fase iniziale la situazione é conflagrata partendo da una provocazione del signor __________ nei confronti del signor __________, condita da epiteti e vie di fatto.
Dopo le vicendevoli scuse dovute all’intervento dell’agente di sicurezza privato (pag. 2), __________ lasciava il locale rientrando però poco dopo e insultando __________ (e qui la situazione ha iniziato a degenerare) che reagiva con una testata al volto di __________.
All’esterno del locale stazionavano il ricorrente e il signor __________.
Qui si innesta l’episodio del cavatappi che é stato però subito seguito dallo scatto di __________ che ha afferrato per il collo il ricorrente trascinandolo al suolo per alcuni metri.
Seguiva una lite generale tra __________, __________ e __________.
In seguito (pag. 3) RI 1 e __________ si stavano allontanando cercando di sorreggersi a vicenda, al che sopraggiungeva __________ con un nodoso bastone con il quale __________ é stato colpito alla nuca.
(…).
La violenta provocazione di cui alla lett. b del cpv. 2 dell’art. 49 OAINF consiste proprio nella cieca aggressione, che per poco rischiava di diventare letale, della quale RI 1 e __________ sono state le vittime.
(…).
Al di là della provocazione (avvenuta comunque dopo le vie di fatto e l’aggressione nei confronto dell’amico __________), il signor RI 1 ha avuto la sfortuna di essersi scontrato con un personaggio estremamente violento e pericoloso; una persona normale non avrebbe reagito in maniera così premeditata e brutale nei confronti di un soggetto intervenuto in difesa dell’amico e sua.
(…)”.
L’insorgente fa inoltre valere che l’amministrazione dovrebbe astenersi dal decurtare le prestazioni in contanti che gli spettano, anche in considerazione della difficile situazione finanziaria in cui versano l’ex moglie e le figlie (cfr. doc. I, p. 5s.).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.5. In corso di causa, l’assicurato ha richiamato i filmati e le fotografie contenuti nell’incarto penale, riconfermandosi per il resto nelle proprie allegazioni (doc. VIII).
L’assicuratore resistente si é espresso in merito l’8 settembre 2014 (doc. X).
1.6. In data 17 settembre 2014, il ricorrente ha comunicato al TCA il numero dell’incarto penale (doc. XII).
in diritto
2.1. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a ridurre del 50% le prestazioni in contanti spettanti a RI 1 a dipendenza dell’infortunio non professionale del 25 dicembre 2012, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 39 LAINF, il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all'articolo 21 capoversi 1-3 LPGA.
Il Consiglio federale ha fatto uso di questa delega di competenza all’art. 49 (pericoli straordinari) e all’art. 50 OAINF (atti temerari).
Per quanto qui d’interesse, giusta l’art. 49 cpv. 2 OAINF, le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso d'infortuni non professionali occorsi segnatamente in caso di partecipazione a risse e baruffe, salvo l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa (lett. a) e di pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente (lett. b).
Questa normativa corrisponde in sostanza a quella valida prima dell’entrata in vigore della LAINF (il 1° gennaio 1984), di modo che la giurisprudenza sviluppata allora ha mantenuto la propria validità anche sotto l’egida del nuovo diritto (cfr. RAMI 1996 Nr. U 255 p. 211 consid. 1a; SVR 1995 UV Nr. 29 p. 85, consid. 2b e c).
2.3. Secondo la giurisprudenza, la nozione di violenta provocazione ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, non può essere definita in astratto. Occorre piuttosto valutare in ogni singola fattispecie se, tenuto conto delle circostanze concrete, il comportamento stigmatizzato era suscettibile di provocare l’altrui violenta reazione.
Una tale provocazione può consistere in parole, atteggiamenti oppure gesti. Al riguardo, non é irrilevante che la reazione sia stata sproporzionata. La provocazione deve tuttavia trovarsi in relazione di causalità naturale e adeguata con quest’ultima.
Il riconoscimento di una violenta provocazione presuppone inoltre una certa immediatezza nella reazione di colui che é stato provocato (RAMI 1996 Nr. U 255 p. 211, consid. 1b e riferimenti; si veda pure A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 278-282).
A titolo d’esempio, l’Alta Corte ha stabilito che colui che tenta d’introdursi in un’abitazione di terzi attraverso una finestra, dopo che gli si era impedito di entrare, provoca in maniera violenta l’amico della locataria dell’appartamento. Il fatto che quest’ultimo fosse noto come un picchiatore é stato giudicato irrilevante, poiché anche individui di questo genere possono essere provocati violentemente. Il TFA é pervenuto a questa stessa conclusione a proposito di un assicurato che si era immischiato nella conversazione in corso tra alcuni clienti di un ristorante e che, sebbene questi ultimi gli avessero fatto capire che non gradivano l’intromissione e il proprietario lo avesse ricondotto al suo posto, era ritornato una seconda e una terza volta a quel tavolo, infastidendo i clienti (cfr. A. Rumo-Jungo/A. P. Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4a ed., p. 220 e riferimenti ivi citati).
2.4. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha decurtato del 50% le prestazioni in contanti in applicazione dell’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, posto che “dal rapporto d’inchiesta della Polizia giudiziaria del 14.3.2013 e dai verbali d’interrogatorio versati agli atti il 22.4.2014 risulta che l’assicurato si trovava all’esterno di un locale notturno sotto l’influsso di bevande alcoliche (1.91‰) pronto a dare una lezione alla persona che lo ha colpito e che poco prima aveva avuto una lite con un suo amico. L’assicurato ha invitato questa persona allo scontro estraendo dalla giacca un cavatappi armato di lama a spirale (che a mente di diversi testi sembrava un coltello a serramanico) e, proferendo a più riprese le parole io sono __________, si é accovacciato sbattendo il cavatappi a terra e sollecitando il suo futuro aggressore a reagire. Uno dei testi ha precisato che si sa che i __________ invitano i rivali allo scontro utilizzando il sistema adottato dall’assicurato.” (doc. 177, p. 3).
L’insorgente contesta la legittimità della riduzione delle prestazioni decisa dall’amministrazione, in quanto egli si sarebbe in realtà limitato a reagire all’aggressione compiuta da __________ nei confronti dell’amico __________, allorquando si trovavano ancora all’interno del locale. A suo avviso, la violenta provocazione di cui all’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF sarebbe quindi piuttosto opera di __________ (cfr. doc. I).
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che nel decreto di accusa emanato nei confronti di __________, il Procuratore Pubblico ha indicato che la colluttazione, avvenuta il 25 dicembre 2012 all’esterno del locale __________ di __________, era stata “… provocata da RI 1 e __________, …” (doc. 174, p. 2 - il corsivo é del redattore).
Questa Corte constata che la considerazione espressa dal magistrato inquirente trova conferma nelle convergenti dichiarazioni rilasciate dalle persone che sono state sentite nell’ambito dell’inchiesta di polizia giudiziaria.
Interrogato il 28 dicembre 2012, __________ - il quale quella notte era chiamato a garantire la sicurezza presso il locale __________ -, ha dichiarato in particolare quanto segue:
" (…).
Ad un certo punto, tre ragazzi che si trovavano all’interno del locale, uscivano per fumarsi probabilmente una sigaretta. Quando rientravano, per poter entrare nella sala principale del locale notturno, dovevano oltrepassare la zona guardaroba. Io e __________ ci trovavamo davanti alla seconda porta e parzialmente ne ostruivamo il passaggio. Questi tre, anche loro in preda ai fumi dell’alcool e probabilmente non solo, nei confronti di __________, hanno cominciato a importunarlo con frasi del tipo: - “Levati dalle palle!” - __________, sentendo questa provocazione, ha immediatamente reagito male e ha preso con una mano la maglia di uno dei tre e lo ha colpito con una testata al volto provocandogli probabilmente la frattura del setto nasale.
Quello che ha cominciato con l’aizzare __________ con la frase sopraccitata e che successivamente veniva colpito con una testata al naso, era un ragazzo pelato che penso venga chiamato __________. Li ho immediatamente separati e ho allontanato i tre ragazzi mandandoli fuori dal locale. Per evitare che ci fossero ulteriori fatti anche all’esterno del locale, tenevo __________ nell’atrio.
(…).
Questi fatti avvenuti nell’atrio del locale, nella zona guardaroba, sono accaduti pochi minuti prima della chiusura del locale, forse erano le ore 04:45 circa.
Alle ore 05:00, dovendo chiudere il locale, mi sono trovato costretto a far uscire anche __________. (…).
Mentre stavo prendendo i paletti, notavo che José, camminando, risaliva la strada che porta sulla principale. Quando __________ raggiungeva la strada principale, praticamente in prossimità dell’entrata del bar __________, vedevo chiaramente i tre ragazzi, che precedentemente erano stati da me allontanati, fuoriuscire dall’angolo dello stabile. Uno dei tre, impugnando un cavatappi, probabilmente con la mano destra, minacciava __________ dicendogli:
“Dai! Vieni! Vieni!”.
Preciso che il ragazzo che minacciava __________ con il cavatappi (un oggetto a punta di metallo), é probabilmente __________, capelli neri abbastanza lunghi, é poi quello che ha avuto la peggio alla fine dei fatti. Quando __________ é stato minacciato, é scattato immediatamente e si é avventato contro tutti e tre i ragazzi incurante dell’oggetto metallico che uno dei tre impugnava.
(…).
__________ quando si é avventato contro i tre ragazzi, ha colpito tutti indistintamente con pugni al volto. (…).
Quando ho notato però che uno dei tre stava rotolando giù dalla discesa di __________ e gli eventi si stavano spostando verso l’entrata del __________, li ho raggiunti immediatamente e mi sono messo in mezzo per dividerli. Ho preso José che stava avendo la meglio sui tre ragazzi e l’ho portato di peso, per allontanarlo, in una strada posta dietro lo stabile. L’ho tenuto fermo e a voce alta dicevo ai tre ragazzi di andarsene.
In seguito, dicevo a __________ di allontanarsi passando da una viuzza posta sul retro dello stabile. Lo invitavo a prendere tale via per evitare che si rincontrasse con gli altri tre.
Quando l’ho lasciato, visto che lo stavo trattenendo per le braccia, lui si é incamminato nella direzione da me indicata. (…).
Quando mi trovavo su __________, al lato del furgone e mi trovavo a parlare con __________, vedevo scendere a corsa da __________ __________ e stava impugnando un travetto di legno lungo circa 1,50 metri.
I tre ragazzi nel frattempo si erano spostati a lato di __________, nelle vicinanze del furgone, più precisamente a lato di una piccola fontana situata tra via __________ e il ristorante __________.
Voglio precisare che mi trovavo davanti al furgone in compagnia di __________, quando ho visto chiaramente __________ scendere a corsa con il travetto e colpirlo da tergo con quest’ultimo alla testa. Di fatto ho visto che il travetto si spezzava a metà quando colpiva la testa del ragazzo pelato. (…).
Dopo che __________ colpiva alla testa __________, non interrompeva la sua azione, ma continuava a colpire anche il __________. (…).
Io mi trovavo a circa 10 metri di distanza e ho visto chiaramente che __________, dopo che il turco rivinava a terra e rimaneva immobile a seguito dei suoi colpi, dapprima lo colpiva con un calcio allo sterno. In pratica lo colpiva con una tallonata discendente al centro dello sterno. Inoltre gli gridava:
- “Tu sei __________ ma io sono __________” -
E lo colpiva ulteriormente con altri colpi alla guancia con il legno che impugnava.”
(doc. 175, p. 9ss. - il corsivo é del redattore).
Dal verbale d’interrogatorio di __________ - la quale verso le ore 05:00 del 25 dicembre 2012 si trovava seduta sul muretto prospiciente il locale __________ in attesa di un taxi -, risulta in particolare quanto segue:
" (…).
Ad un certo punto la mia attenzione é stata attirata da due ragazzi che stavano parlando a voce alta e che si stavano provocando.
(…).
Ricordo che entrambi i ragazzi erano mori, o meglio avevano i capelli scuri marroni e vestivano di scuro.
Come detto tra i due vi era un’accesa discussione, in particolare ho sentito che uno dei due ha proferito la seguente frase “Vieni qua, fatti sotto”; si capiva che questa persona voleva il confronto mentre l’altro ragazzo teneva le mani dietro alla schiena. Non ho sentito se lui abbia detto qualcosa ma dal suo atteggiamento si capiva che non voleva raccogliere la sfida. (…).
Non so dire che cosa sia successo, ma ho avuto come la sensazione che il ragazzo che aveva la schiena rivolta al lago, avesse fatto un movimento come se volesse estrarre qualcosa. Preciso che non ho visto nulla in questo senso poiché il ragazzo gesticolava abbastanza ma ha fatto un movimento che mi ha originato la supposizione appena indicata.
A questo punto, la discussione verbale si é tramutata in una lite fisica, in particolare i due ragazzi si sono azzuffati; non so dire chi abbia iniziato per primo la lite fisica.”
(doc. 175, p. 19 - il corsivo é del redattore)
Questo il tenore delle dichiarazioni rilasciate da __________, sentito il 4 gennaio 2013 dalla Polizia in qualità di persona informata sui fatti:
" (…).
All’esterno del locale il __________ e il pelato attendevano l’arrivo del __________ ma é stato trattenuto all’interno del locale da __________ per evitare i problemi sino alle ore 05.10 circa, orario di chiusura del locale. Diciamo si voleva trattenere il portoghese, fino a quando i tre ragazzi se ne sarebbero andati.
Gli altri due personaggi si sono poi nascosti nella terrazza del locale __________. Mi viene in mente che con loro vi era un terzo ragazzo che é poi scappato quando ha capito la malparata.
Verso le ore 05.15 il __________ é stato fatto uscire dal locale e sopra alla rampa, all’altezza della strada, era rimasto il turco che invitava il portoghese alla lite e estraendo dalla tasca un oggetto che ho visto armare e a mio avviso pareva un coltello a serramanico.
A questo punto il __________ riferiva al __________ “io sono __________, io sono __________” accovacciandosi a terra e sbattendo a terra questo oggetto; dopo questa azione il __________ riprendeva la sua posizione eretta.
Il ragazzo __________ é scattato in direzione del __________ e a questo momento il pelato é intervenuto a dar man forte al __________.
A questo punto si é capito che l’arma che il __________ aveva in mano era un cavatappi che si era infilato tra le dita a mo’ di tirapugni con la spirale per levare i sugheri rivolta in direzione del __________.
Il __________ ha affrontato il __________ e il pelato che hanno poi avuto la peggio.
Il terzo ragazzo che era insieme alle due vittime é rimasto in disparte.
Preciso che il __________, quando é stato invitato dal __________, si trovava all’inizio della viuzza che porta a via __________ mentre il contendente si trovava sulla predetta via all’altezza del bar __________.
(…).
Personalmente mi trovavo all’esterno dell’__________ e avevo una buona visibilità.
Devo dire che inizialmente il __________, quando aveva estratto l’oggetto dalla tasca del suo giubbetto in pelle, se non erro, l’aveva armato e pareva essere un coltello a serramanico.
Questa impressione é rimasta anche quando il turco si é accovacciato a terra e ha sbattuto un paio di volte a terra l’oggetto invitando il __________ allo scontro.
Dalla mia esperienza e dai documentari visti, si sa che i __________ invitino i rivali allo scontro di lama utilizzando il sistema appena indicato.
Solo quando il __________ ha infilato l’oggetto tra le dita si é capito che lo stesso aveva un cavatappi con la lama a spirale armata. Il __________ ha impugnato il cavatappi a mo’ di tirapugni in direzione del __________.”
(doc. 175, p. 24s. - il corsivo é del redattore)
Questa invece la versione dei fatti raccontata da __________, il quale il 25 dicembre 2012 si trovava presso il __________ in qualità di cliente:
" (…).
Dopo circa 15-20 minuti sono uscito nuovamente dal locale e ho visto che era partita la rissa. Ho visto il __________ che aveva il viso pieno di sangue e si trovava su via __________ come pure il pelato che era sul balcone della __________.
__________ per contro si trovava nei pressi del locale. Io non ho visto la rissa ma ho supposto che fosse avvenuta.
Ho potuto notare che il turco aveva un cavatappi in mano con il quale invitata il __________ ad uno scontro fisico. Ricordo che testualmente riferiva “Io sono turco, ti ammazzo, vieni vieni”.
Il cavatappi il __________ lo teneva tra le dita, se non sbaglio nella mano destra, e aveva la lama armata in direzione del __________. Preciso che ho visto il cavatappi armato e il turco che continuava ad invitare allo scontro __________ cosa che poi ha fatto.
__________ é partito in direzione del turco che si trovava su via __________ e si sono scontrati.
Ho visto che si sono scambiati dei pugni rotolando sulla rampa che porta all’entrata dell’EP. In soccorso del __________ si é intromesso il pelato e il loro terzo amico, per intenderci quello che prima aveva aizzato il __________ quando aveva preso un pugno.
__________ era da solo contro tre persone che lo stavano “caricando” ma riusciva a dominare. Il __________ é finito per primo a terra mentre nei pressi c’era il pelato che sferrava colpi/pugni in aria e in un frangente il loro terzo amico é riuscito ad assestare un pugno all’occhio sinistro a __________ per poi scappare e lasciare il luogo.
(…).
A questo punto sono intervenuto insieme a __________ e __________ per dividere i contendenti e per allontanarli. Personalmente ho allontanato il __________, il pelato ed il terzo in direzione di via __________, mentre a __________ i securini __________ e __________ hanno detto di passare per una viuzza che passa dietro al __________.
(…).
Vorrei aggiungere che __________ era tranquillo e prima di lasciare il luogo voleva riprendersi la sua scarpa che avevo trovato su via __________ nel mentre accompagnavo i tre contendenti. Lanciavo la scarpa verso la sicurezza che la riconsegnavano a __________. Lo stesso é poi stato accompagnato dalla sicurezza fino alla viuzza indicata sopra.
Nel frattempo gli altri tre erano fermi su via __________ e aspettavano probabilmente l’arrivo di __________ per continuare la rissa.
(…).
Io facevo rientro nei pressi del locale incontrandomi con __________ e __________ e sono poi stato raggiunto dal mio amico __________ che era rimasto all’interno del locale.
A questo punto posso dire che il turco e il pelato facevano avanti e indietro su via __________ nei pressi della fontana, mentre il loro terzo amico si stava lamentando nuovamente stavolta con una coppia di ragazzi per l’inefficienza della sicurezza.
__________ se n’era già andato.
(…).
In un guizzo ho visto __________ su via __________ con in pugno un bastone che stimo esser lungo 1.5-2m.
Dal videofilmato infatti si rileva chiaramente che dopo qualche attimo, da tergo delle vittime sopraggiunge Fe__________ munito di bastone in legno che colpisce dietro alla nuca __________.
(…).”
(doc. 175, p. 55 ss. - il corsivo é del redattore)
__________ ha peraltro confermato quanto dichiarato da __________, ossia che __________ stava allontanandosi dal locale in direzione della strada principale, quando é stato affrontato, segnatamente, dall’assicurato, il quale lo ha minacciato con un cavatappi.
Egli ha pure confermato che RI 1 si era accovacciato a terra e invitato __________ allo scontro (cfr. doc. 175, p. 60: “Mi viene chiesto di prendere posizione in merito ed io rispondo di ricordarmi che il __________ si accovacciava a terra ed invitava __________ allo scontro. Confermo che RI 1 aveva un cavatappi infilato tra le dita a mo’ di tirapugni.” - il corsivo é del redattore).
2.6. In base alle dichiarazioni testimoniali riportate al precedente considerando, il TCA ritiene che quanto accadde la notte del 25 dicembre 2012 possa essere riassunto nei termini seguenti.
A seguito di un alterco, accompagnato da vie di fatto (ai danni di __________), scoppiato all’interno del __________ di Ascona, é intervenuta la sicurezza che ha separato i protagonisti. __________ ha in proposito dichiarato che, alle ore 4:45 circa, ha fatto uscire dal locale RI 1, __________ e __________, mentre __________ é stato trattenuto all’interno sino all’orario di chiusura dell’esercizio pubblico (attorno alle ore 5:10).
Anziché andarsene per la propria strada, RI 1 e i suoi compagni hanno atteso l’uscita di __________, all’altezza del bar __________.
A quel punto, uscito allo scoperto, il ricorrente ha affrontato __________, puntandogli contro un cavatappi armato con la spirale, e invitandolo allo scontro con frasi del tipo “Dai! Vieni! Vieni!” (doc. 175, p. 10), “Vieni qua, fatti sotto” (doc. 175, p. 19), “Io sono un __________, io sono un __________” (doc. 175, p. 24), “Io sono __________, ti ammazzo, vieni vieni” (doc. 175, p. 55), come pure battendo a terra un paio di volte l’oggetto impugnato (gesto che, a detta di __________, i __________ sono soliti usare per invitare l’avversario allo scontro di lama).
Ne é quindi conseguita una rissa (prima fase), avvenuta tra le 5.10 e le 5:12 circa, sedata grazie all’intervento della sicurezza del locale, che é riuscita a separare i contendenti.
Una seconda fase della rissa, quella che ha causato i danni più gravi all’assicurato, ha invece avuto luogo tra le 5:21 e le 5:30 circa, all’altezza dell’ex esercizio pubblico __________. Al riguardo, dalle testimonianze raccolte dalla Polizia risulta che, dopo l’intervento della sicurezza, i contendenti avevano apparentemente preso strade differenti. In realtà, solo qualche minuto dopo, __________ é ricomparso brandendo un travetto di legno, mediante il quale ha massacrato, in particolare, RI 1.
Va immediatamente ricordato che quanto appena esposto trova fondamento nelle univoche testimonianze di coloro che hanno assistito direttamente ai fatti, ragione per la quale il TCA ritiene inverosimile che dal processo penale possano emergere ulteriori rilevanti elementi di valutazione.
Alla luce di quanto precede, secondo questo Tribunale, non sussiste alcun dubbio che il fatto di aver atteso __________ per poco meno di mezz’ora all’uscita del __________, di averlo quindi minacciato puntandogli contro un cavaturaccioli impugnato a mo’ di tirapugni e, soprattutto, di averlo esplicitamente invitato allo scontro fisico, costituisca una provocazione violenta ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, così come ha correttamente deciso l’assicuratore resistente.
La circostanza che l’insorgente potrebbe essere stato indotto ad agire in quel modo da quanto accaduto poco prima all’interno del locale notturno, segnatamente dalla testata che __________ ha rifilato all’amico __________, nulla toglie al fatto che, all’esterno del __________, RI 1 ha a sua volta provocato violentemente l’avversario, ciò che ha dato origine alla rissa (in questo senso, se veda il doc. 39, p. 1: “Il rapporto di polizia é già stato consegnato alla CO 1. Da quel documento non si comprende bene che io mi sono comportato nel modo descritto con l’intento di difendere il mio amico __________ dall’aggressione molto probabile che avrebbe avuto da parte del signor __________. Purtroppo ero annebbiato dalle abbondandi libagioni e bevute ed il mio atteggiamento ha ulteriormente alterato lo stato di ira nel __________ anziché incutergli timore e dissuaderlo da un attacco.”; al riguardo, é però doveroso precisare che la tesi secondo cui il tutto era finalizzato a difendere __________ non regge, posto che una volta usciti dal locale, l’assicurato ed i suoi amici avrebbero avuto il tempo necessario - venticinque minuti circa - per allontanarsi dalla zona di pericolo).
Parimenti ininfluente é la circostanza che, a detta del ricorrente, __________ avrebbe avuto una reazione spropositata rispetto alla provocazione subita (cfr. doc. I, p. 5: “… il signor RI 1 ha avuto la sfortuna di essersi scontrato con un personaggio estremamente violento e pericoloso; una persona normale non avrebbe reagito in maniera così premeditata e brutale nei confronti di un soggetto intervenuto in difesa dell’amico e sua.”). Al considerando 2.4., é già stato indicato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, é irrilevante che la reazione di colui che é stato provocato sia stata sproporzionata.
Inoltre, nulla muta il fatto che RI 1 potrebbe aver presentato una ridotta capacità di discernimento a causa dell’alcool precedentemente assorbito (dalle carte processuali risulta che gli é stato riscontrato un tasso alcolemico dell’1.91‰).
In effetti, secondo la giurisprudenza federale, una ridotta capacità di discernimento causata dal consumo di sostanze alcoliche, non esclude l’applicazione delle fattispecie di cui all’art. 49 cpv. 2 lett. a e b OAINF, che sono di principio concepite indipendentemente dalla colpa. Una ridotta capacità di discernimento può essere presa in considerazione unicamente per quantificare la decurtazione, la quale ammonta almeno al 50% (cfr. STF 8C_579/2010 del 10 marzo 2011 consid. 4 e i riferimenti ivi citati; STFA U 325/05 del 5 gannio 2006 consid. 1.2).
Del resto, il ricorrente non ha mai preteso che l’alcool che aveva in corpo, lo avesse totalmente privato della capacità di discernimento.
Occorre perciò ammettere che, anche se in misura ridotta, egli era ancora in grado di riconoscere la pericolosità del proprio agire e di comportarsi di conseguenza.
Il suo tasso alcolemico non esclude dunque una riduzione delle prestazioni in contanti secondo l’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF.
Infine, risulta evidente come sia stata proprio la provocazione compiuta dall’assicurato a causare la reazione di __________ e, quindi, in ultima analisi, il danno alla salute riportato da RI 1, ciò considerando anche che il tutto si é svolto in un breve lasso di tempo (dalle carte processuali emerge infatti che la provocazione ha avuto luogo attorno alle ore 5:10 e la rissa si é conclusa una ventina di minuti dopo; in proposito, in una sentenza pubblicata in SVR UV Nr. 82 consid. 2, l’Alta Corte ha negato la presenza di una provocazione violenta, nel caso di un uomo che, due mesi dopo essere stato ferito con un coltello dall’assicurato, aveva sparato a quest’ultimo sei colpi).
In esito a tutte le considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sono adempiute le condizioni poste dall’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, affinché le prestazioni in contanti spettanti all’assicurato possano essere decurtate.
2.7. Con la propria impugnativa, RI 1 fa pure valere che una decurtazione delle indennità giornaliere, significherebbe aggravare la sua già difficile situazione finanziaria e, di riflesso, quella della sua ex moglie e delle figlie ad essa affidate (cfr. doc. I, doc. VIII e doc. XII).
Nella decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha a ragione indicato che gli oneri familiari dell’assicurato possono influenzare la misura della riduzione, ma non il suo principio (cfr. doc. 177, p. 3; in questo senso, si veda pure Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 153).
Ora, applicando la decurtazione minima prevista dall’ordinanza (cfr. art. 49 cpv. 2 OAINF: “Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà …” e STF 8C_579/2010 succitata consid. 7.2), l’amministrazione ha già ampiamente tenuto conto delle circostanze evidenziate dal ricorrente.
La decisione impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui l’CO 1 ha fissato al 50% il tasso di riduzione delle prestazioni in contanti.
2.8. Deve ancora essere esaminato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II).
2.8.1. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
2.8.2. Nel caso di specie, il TCA ritiene che difetti il presupposto della probabilità di esito favorevole.
In effetti, per quanto riguarda il principio della riduzione, alla luce delle convergenti testimonianze raccolte nell’ambito dell’inchiesta di polizia giudiziaria, peraltro fatte proprie dal Procuratore Pubblico (il quale, nel decreto di accusa emanato nei confronti di __________, ha esplicitamente sottolineato che la nota colluttazione era stata provocata da RI 1) e tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali pubblicati nella Raccolta ufficiale e sui siti web www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch., al patrocinatore dell’assicurato non poteva certo sfuggire che la fattispecie sub judice giustificava l’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 OAINF.
Trattandosi invece dell’entità della riduzione, l’avv. RA 1 era tenuto a sapere che il 50% deciso dall’CO 1 costituiva la riduzione minima prevista dall’ordinanza.
In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti