Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.59

 

MP/MM

Lugano

5 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 giugno 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 giugno 2014 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 19 febbraio 2014, RI 1, docente di educazione fisica e assicurata contro gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1), mentre stava correndo su una strada di campagna, ha accusato un forte dolore al tendine di Achille del piede destro (cfr. doc. A 2).

 

                                         L’assicurata, chiamata dall’assicuratore a descrivere in maniera più dettagliata l’evento del 19 febbraio 2014, ha dichiarato quanto segue:

 

" Mentre praticavo jogging, all’appoggio del piede destro, improvvisamente ho sentito un forte dolore al tendine di Achille, con sensazione di strappo. Il dolore non mi ha permesso di appoggiare il piede per i giorni seguenti.”

                                         (cfr. doc. A3)

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 aprile 2014, poi confermata in sede di opposizione, la CO 1ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del febbraio 2014 non configurerebbe né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z 13 e doc. A 1).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 29 giugno 2014, RI 1 ha chiesto che l’amministrazione sia condannata ad assumere l’evento del febbraio 2014 (cfr. doc. I).

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha argomentato quanto segue:

 

" (…)

-   In merito alla dinamica dell’infortunio tengo a precisare quanto segue: il forte ed improvviso dolore con sensazione di strappo, che non mi ha più permesso di appoggiare il piede e che non è assolutamente compatibile con l’insorgenza di una semplice tendinite, si è presentato correndo su un terreno fortemente sconnesso e con caratteristiche che hanno causato al piede una repentina ed imprevedibile iper-flessione dorsale (buca da pozzanghera, il 19 febbraio 2014 alle 7.00 a __________ pioveva). Considero questo un chiaro “fattore esterno straordinario”. Sarebbe assurdo pensare di poter considerare ordinaria l’attività sportiva all’aperto in un ambiente imprevedibile come un sentiero o una strada sterrata, che riservano sempre un rischio potenziale.

 

-   Il rapporto di RM evidenzia in modo particolare una tendinite, infiammazione che in ogni caso il Dr. __________, chirurgo ortopedico specializzato in chirurgia complessa della caviglia attribuisce al trauma in questione. Uno “strappo” a carico del tendine non viene in effetti menzionato, d’altronde non sempre tutti gli infortuni trovano un chiaro riscontro radiologico. In ogni caso il chirurgo ortopedico ha evidenziato nelle immagini una zona chiara compatibile con una lesione traumatica in micro lacerazione del tendine, oltre all’infiammazione, insorta a seguito di questo trauma.

 

Non da ultimo, tengo a sottolineare che a causa dell’infortunio sono passata da un piede asintomatico, che mi permetteva di svolgere tutte le mie attività professionali e non, ad una situazione caratterizzata da dolori al movimento e alla palpazione."

                                         (cfr. doc. I)

 

                                         L’insorgente ha inoltre chiesto di essere sentita dal Tribunale (cfr. doc. I, pag. 2).

 

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III + allegati).

 

                               1.5.   Il 1° settembre 2014, l’insorgente ha prodotto uno scritto di osservazioni alla risposta di causa dell’assicuratore, in cui si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).

 

La convenuta si è espressa al riguardo il 24 settembre 2014 (cfr. doc. IV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante l’estremità inferiore destra, oppure no.

 

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

 

                               2.5.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 20 febbraio 2014, è stato indicato che l’assicurata, mentre stava correndo, ha accusato un forte dolore al tendine di Achille del piede destro (cfr. doc. A2).

 

                                         Interpellata dall’amministrazione circa la dinamica del sinistro, RI 1 ha dichiarato che il 19 febbraio 2014, alle ore 7.30, mentre stava facendo dello jogging, all’appoggio del piede destro aveva improvvisamente sentito un forte dolore al tendine di Achille con sensazione di strappo. Ella ha poi riferito che il forte dolore non le aveva permesso di appoggiare il piede per i giorni successivi (cfr. doc. A3).

 

                                         Il 28 febbraio 2014, l’assicurata ha consultato il dott. __________, specialista in medicina dello sport, il quale, diagnosticato uno stiramento del tendine di Achille del piede destro, ha indicato che l’assicurata, correndo, ha accusato un’improvvisa fitta in prossimità del tallone (cfr. doc. A 4).

 

                                         In sede di opposizione, la ricorrente ha specificato che il dolore accompagnato da una sensazione di strappo si era presentato “… correndo su un terreno fortemente sconnesso e con caratteristiche che hanno causato al piede una repentina ed imprevedibile iper-flessione dorsale.” (cfr. doc. Z 17, pag. 1).

 

                                         Con il proprio ricorso, RI 1 ha inoltre precisato che il movimento di iperflessione dorsale si è prodotto per aver messo il piede destro in una “buca da pozzanghera” (cfr. doc. I, p. 2).

 

                               2.7.   Con la risposta di causa, la CO 1 ha sostenuto che, nel caso di specie, torna applicabile il principio cosiddetto della "dichiarazione della prima ora", motivo per cui andrebbe accordata la preferenza alla descrizione dell’evento contenuta nel questionario compilato dall’assicurata in data 26 febbraio 2014 (doc. Z 7: “Mentre praticavo jogging, all’appoggio del piede destro, improvvisamente ho sentito un forte dolore al tendine di Achille, con sensazione di strappo.”), piuttosto che a quanto da lei stessa indicato in sede di ricorso (doc. I, p. 2: “… il forte ed improvviso dolore con sensazione di strappo, che non mi ha più permesso di appoggiare il piede e che non è assolutamente compatibile con l’insorgenza di una semplice tendinite, si è presentato correndo su un terreno fortemente sconnesso e con caratteristiche che hanno causato al piede una repentina ed imprevedibile iper-flessione dorsale (buca da pozzanghera, …).”).

 

                                         Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire tale aspetto poiché, anche volendosi fondare sulla dinamica descritta nel ricorso, l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica l’assicurata, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

 

                               2.8.   Nel caso concreto, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

 

                                         Alla luce della dinamica descritta dalla ricorrente, può essere scartata a priori l’ipotesi di uno sforzo straordinario.

 

                                         Deve invece essere esaminato se si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.4. del presente giudizio.

 

                                         Al proposito, occorre rilevare che, in una sentenza 8C_978/2010 del 3 marzo 2011 consid. 4.2, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, trattandosi di un’assicurata che, mentre faceva del Nordic Walking nella natura, è inciampata in un sasso o in una radice, senza cadere a terra, avvertendo un dolore al ginocchio destro. L’Alta Corte ha precisato che il fatto di inciampare senza cadere mentre si pratica la camminata sportiva nella natura, non può essere considerato come straordinario.

                                         L’Alta Corte ha confermato la giurisprudenza appena citata in una successiva sentenza 8C_50/2012 del 1° marzo 2012 consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sècuritè sociale N° 45-2010, pag. 115 e riferimenti citati).

 

                                         Al riguardo, va precisato che, in una sentenza 35.2008.2 del 30 giugno 2008, il TCA aveva ammesso l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA in una fattispecie in cui il ginocchio sinistro di un’assicurata aveva ceduto a causa di un brusco movimento compiuto facendo jogging su un terreno accidentato, a causa di una buca e di un sasso ravvicinati.

                                         Ora, alla luce delle sentenze federali appena citate (posteriori alla sentenza 35.2008.2), questa giurisprudenza cantonale non può essere mantenuta.

 

                                         Pertanto, nel caso concreto, analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte nella sentenza 8C_978/2010, questo Tribunale non ritiene che possa essere qualificato come straordinario il fatto che, correndo su una strada sterrata di campagna, caratterizzata da un fondo irregolare in ragione della presenza di buche e sassi, RI 1 abbia messo il piede destro in fallo, subendo in tal modo un movimento di iperflessione dorsale.

                                         In altri termini, il movimento in questione non si è prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

 

                                         In esito a quanto appena esposto, il TCA deve concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

 

                                         Non può del resto giustificare una diversa conclusione nemmeno la circostanza che gli specialisti consultati dall’insorgente abbiano accertato l’esistenza di una lesione traumatica (cfr. doc. I, pag. 2).

                                         Al riguardo, va segnalato che l'Alta Corte ha già avuto modo di sottolineare che non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2).

 

                               2.9.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

 

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

 

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

 

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

 

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

 

                             2.10.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA constata che dai referti medici agli atti non risulta, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’esistenza di una delle diagnosi facenti parte dell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ad infortunio (art. 9 cpv. 2 OAINF).

 

                                         In effetti, nel suo referto del 28 febbraio 2014, il dott. __________ ha diagnosticato uno stiramento del tendine di Achille (cfr. doc. A4). A questo proposito, va però ricordato che lo stiramento di un tendine, a differenza dello stiramento di un muscolo o di un legamento, non rientra nella nozione di lacerazione di cui all’art. 9 OAINF cpv. 2 lett. f (cfr. DTF 114 V 304 consid. 4c; STFA U 235/02 del 6 agosto 2003 consid. 1.2).

 

                                         D’altro canto, l’esame di RMN del 21 febbraio 2014 ha evidenziato una lieve infiammazione del tendine d’Achille (“tendinosi”), senza segni per una rottura (cfr. doc. ZM-4).

                                         Esaminato il referto radiologico citato, il medico fiduciario della CO 1, dott. __________, ha confermato la presenza di una tendinite e ne ha escluso una rottura (cfr. doc. ZM-5).

 

                                         Questa corte non ignora che, nel suo rapporto del 29 aprile 2014, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha diagnosticato una sospetta lesione acuta in micro-lacerazione del tendine di Achille (cfr. doc. A5). Va tuttavia segnalato che, secondo costante giurisprudenza, sebbene alle lacerazioni sono assimilate pure le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee, la presenza di una lesione di questo genere deve essere inequivocabile e deve emergere chiaramente dagli esami radiologici (cfr. DTF 114 V 298 consid. 5 e STFA U 235/02 del 6 agosto 2003 consid. 1.2.).

                                         Nel caso di specie, tali presupposti non appaiono adempiuti, posto, da una parte, che la RMN della caviglia destra ha escluso la presenza di una lacerazione tendinea e, dall’altra, che il dott. __________ ha indicato che vi è soltanto il sospetto per una microlesione del tendine d’Achille.

 

                                         Un obbligo a prestazioni non può pertanto essere imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio (per un caso analogo, in cui il TF ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l’esistenza di una lacerazione tendinea, si veda la STF 8C_784/2013 del 7 ottobre 2014 consid. 4.2).

 

                             2.11.   Con la propria impugnativa, l’assicurata ha chiesto di essere sentita da questa Corte (doc. I, p. 3: “Qualora questo mio ricorso non possa essere accolto, chiedo di poter essere sentita.”).

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica ma soltanto una richiesta di audizione personale, il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti