Raccomandata |
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Incarto
n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 novembre 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 settembre 2008 RI 1ssi, dipendente della __________, in qualità di buyer (responsabile acquisti) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si trovava all’autodromo di __________ quando è scivolato sul terreno fangoso, a causa della pioggia, fratturandosi la spalla destra (doc. 1).
A causa di questo sinistro egli ha riportato secondo il rapporto di dimissione del 17 settembre 2008 dell’Ospedale di __________, la frattura dell’omero prossimale destro (doc. 10).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 luglio 2013, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 30 giugno 2013, in quanto non è più possibile oggettivare affezioni psichiche acquisite di natura post-traumatica riconducibili all’infortunio in oggetto (doc. 330).
A seguito dell’opposizione interposta dal __________, per conto dell’assicurato (doc. 336) e da quest’ultimo personalmente (doc. 338), in data 28 novembre 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 346).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 gennaio 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in via principale l’annullamento della decisione e il riconoscimento all’assicurato di una rendita LAINF del 15%, mentre in via subordinata ha chiesto il rinvio dell’incarto all’CO 1 per ulteriori accertamenti sia dell’aspetto somatico che di quello psichiatrico (doc. I).
In primo luogo il ricorrente ha contestato le conclusioni mediche dell’amministrazione che ha ritenuto l’insorgente abile in misura completa nella precedente attività. A sostegno delle proprie argomentazioni egli ha fatto riferimento alla perizia del Dr. __________, svolta in ambito AI (doc. I).
Il patrocinatore dell’assicurato ha quindi postulato l’applicazione delle DPL o dei dati statistici per il calcolo del guadagno esigibile con una riduzione del 15% dal reddito da invalido (doc. I).
Infine, l’avv. RA 1 ha quindi chiesto il riconoscimento della causalità adeguata dell’aspetto psichiatrico con il sinistro del 2008 ed ha postulato un’IMI di entità maggiore (doc. I).
1.4. L’Istituto assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso dell’assicurato venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 15 febbraio 2014 l’avv. RA 1 ha ribadito la bontà della perizia del Dr. __________, completa, più accurata e approfondita della valutazione del Dr. __________, svolta per conto dell’CO 1 (doc. V).
Egli ha poi contestato la valutazione psichiatrica della Dr.ssa __________, per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, e le conclusioni dell’CO 1 sulla causalità adeguata.
Per quanto attiene al tasso di IMI, il legale ha chiesto un’IMI di entità maggiore (doc. V).
Il doc. V è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. VI).
1.6. Con scritto del 5 marzo 2014 l’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, si è riconfermato integralmente nella decisione impugnata (doc. VII).
Il doc. VII è stato trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. VIII).
considerato, in diritto
2.1. Oggetto della lite sono il diritto alla rendita di invalidità e l’importo dell’indennità per menomazione dell’integrità spettanti all’assicurato.
Preliminarmente, il TCA è tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici, oppure no.
2.2. Disturbi psichici: causalità adeguata con l’infortunio del 13 settembre 2008?
Nella decisione su opposizione l’Istituto assicuratore ha fatto riferimento innanzitutto all’apprezzamento psichiatrico del 14 novembre 2012 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale ha diagnosticato un disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10 F41.2) e ritenuto che una causalità naturale del disturbo psichico con l’infortunio del 13 settembre 2008 fosse possibile (doc. 273).
Nel referto svolto in ambito di assicurazione invalidità dalla perita del SAM, Dr.ssa __________, è stata posta invece la diagnosi di ansia somatizzata (ICD10 F45.3), episodio depressivo di gravità medio-grave (ICD10 F32.2), ansia NAS (ICD10, F41.9) e tratti di personalità accentuati (ICD 10, Z 73.1) (doc. 306).
Nella valutazione del 26 giugno 2013 la Dr.ssa __________ ha diagnosticato una sintomatologia ansioso-depressiva, valutata come una sindrome da disadattamento (F43.21) e come un episodio deressivo medio-grave (F32.2) e disturbo d’ansia (F45.3, F41.9). La specialista ha confermato l’esistenza di una causalità naturale parziale tra l’evento infortunistico e la patologia psichiatrica, da ritenersi tuttavia estinta dal momento che l’assicurato è stato dichiarato pienamente abile dal punto di vista ortopedico (doc. 327).
Occorre quindi innanzitutto verificare se i problemi psichici dell’assicurato costituiscono una conseguenza adeguata dell’infortunio del 13 settembre 2008.
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.2. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.3. Nella presente fattispecie, a proposito della causalità naturale, la Dr.ssa __________ ha confermato una causalità parziale, ma l’ha considerata estinta al momento in cui l’assicurato è stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal profilo somatico (cfr. referto del 26 giugno 2013, doc. 327).
Per contro, l’assicurato ha contestato le conclusioni della Dr.ssa __________ ritenendo che la situazione dell’assicurato “sia stata gravemente compromessa dal profilo psichiatrico a seguito del sinistro, segnatamente allorquando il perdurare delle conseguenze somatiche, associate al licenziamento, lo hanno prostrato” (doc. V, pag. 3).
La questione della causalità naturale non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita dal TCA e può quindi rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’CO 1 va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza, come ritenuto dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 346).
2.2.4. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
La dinamica dell’evento del 18 settembre 2008 non è mai stata oggetto di discussione tra le parti. L’assicurato si trovava presso l’autodromo di __________ quando, di ritorno alla propria autovettura, è scivolato sul terreno fangoso, a causa della pioggia. Cadendo in avanti ha posato le mani per ripararsi il volto, fratturandosi così la spalla destra (doc. 1, 35).
Secondo la giurisprudenza, una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133 consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato é caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato infine classificato fra gli infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 1,2 metri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il TFA ha deciso in questo stesso senso trattandosi della caduta di un operaio attraverso un lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del ginocchio destro, della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata del setto nasale e grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19 settembre 1994), nonché della caduta sulla soglia della porta con contusione dorsale e sospetta compressione vertebrale (DTF 123 V 137).
Alla luce di questa giurisprudenza, l’infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra quelli leggeri, ma neppure fra quelli gravi. Si tratta, a mente di questa Corte, di un infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti (in questo senso, si veda pure la STFA U 243/06 e U 251/06 del 23 novembre 2006).
In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.2.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Preliminarmente, va osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
Nel caso concreto l’evento occorso all’insorgente non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (per un diverso caso, cfr. la sentenza del TF 8C_123/2014 del 12 maggio 2014).
D’altro canto, quelle riportate dal ricorrente – una frattura in quattro parti dell’omero prossimale destro – , non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Nessun elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'infortunio.
Per quanto riguarda il criterio della persistenza dei dolori somatici, va osservato che la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica (cfr. rapporto del Dr. __________ del 17 maggio 2013: “La problematica psichiatrica tuttavia rende questo assicurato attualmente completamente inabile al lavoro al 100%” (doc. 305).
In tali condizioni, non occorre esaminare se gli ulteriori criteri suscettibili di eventualmente entrare in linea di considerazione, ossia quello del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute (come indicato anche dall’Istituto assicuratore, cfr. doc. 346, pag. 6), come anche quello della rilevanza del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell'infortunio sarebbero realizzati, ritenuto che, alla luce di quanto precede, la loro presenza non basterebbe comunque, per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).
In queste condizioni, si deve concludere che l’infortunio del 13 settembre 2008 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1. L’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa. Ne discende che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità a tale riguardo.
2.3. Entità della rendita di invalidità
2.3.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. Nella concreta evenienza, l’amministrazione ha negato il diritto alla rendita d’invalidità, siccome l’insorgente avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale attività lavorativa. Tale decisione è fondata sulle risultanze della valutazione medica del Dr. __________.
Il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico __________, nel rapporto del 17 maggio 2013, ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
Stato dopo frattura a 4 frammenti dell’omero prossimale destro del 13.09.2008.
Stato dopo osteosintesi e duplice artrodesi.
Stato dopo sviluppo di una osteonecrosi della testa omerale e consecutivo impianto di una protesi lima non cementata resufacing del 09.11.2012. Importante sindrome depressiva reattiva.” (doc. 305)
Per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa il medico __________ ha concluso che per quanto riguarda la spalla, l’assicurato è in grado di riprendere la propria attività lavorativa totalmente nella funzione descritta dal datore di lavoro (lavori d’ufficio), durante i quali non doveva assolutamente effettuare lavori sopra l’orizzonte e trasportare pesi (doc. 305).
Vedi su questo punto le dichiarazioni del precedente datore di lavoro: “Le attività principali consistevano nel contatto con i fornitori, impostazione, controllo e invio degli ordini, insomma un lavoro di ufficio a tutti gli effetti (…) complessivamente questo lavoro non è pesante da un punto di vista fisico , nel senso che non vi è la necessità di alzare/spostare/portare pesi eccessivi” (doc. 299).
Il ricorrente, da parte sua, ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione sulla base della perizia SAM del Dr. __________, eseguita in ambito di assicurazione invaldità, in cui lo specialista in reumatologia ha valutato al 60% il grado d’inabilità al lavoro nell’ultima attività professionale (doc. V e doc. 306)
2.3.4. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.3.5. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di circondario, Dr. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa e con un’ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica e assicurativa (doc. 305).
L’insorgente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione fondandosi sulle risultanze della perizia del Dr. __________.
Nel contesto della valutazione pluridisciplinare, a cura del Servizio accertamento medico (SAM), l’assicurato è stato sottoposto ad una visita specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nel rapporto del 22 gennaio 2013 ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Stato dopo frattura pluriframmentaria dell’omero prossimale destro in data 13 settembre 2008 nonché osteosintesi con fili di Kirschner, sviluppo di una anchilosi della spalla e susseguente sviluppo di una osteonecrosi della testa omerale con necessità di intervento di protesi di rivestimento della testa omerale con gambo lungo il 09.11.2011” (doc. 306).
Il Dr. __________ ha riferito che malgrado l’intervento chirurgico del 9 novembre 2011 (protesi di rivestimento della testa omerale destra, doc. 198) non vi è stato un grande miglioramento della funzionalità del braccio destro. L’insorgente presenta un’impotenza funzionale piuttosto importante relativa alle limitazioni dei movimenti della spalla destra in elevazione a 90°, in abduzione a 45°, in rotazione esterna a 30° e per quanto riguarda la rotazione interna con il raggiungimento del pollice a toccare il sacro. Sempre secondo il Dr. __________, questi movimenti nella fase finale sono associati ad un aumento della sintomatologia. Il perito del SAM ha quindi esposto le difficoltà incontrate dall’assicurato nell’esercizio delle attività quotidiane (mangiare, igiene personale) (doc. 306).
Dal punto di vista della capacità lavorativa il Dr. __________ ha fissato un’inabilità lavorativa del 60% quale disegnatore tecnico o in ambito amministrativo, mentre l’ultima attività professionale esercitata può essere svolta nell’arco di un’intera giornata con una diminuzione del rendimento del 60%. Egli ha quindi illustrato gli accorgimenti ergonomici da adottare sul posto di lavoro (doc. 306).
Il Dr. __________ ha indicato, quale attività lavorativa adeguata, l’ultima svolta. Non vi sono – a suo parere – attività professionali che RI 1 può svolgere in misura superiore (doc. 306).
Tutto ben considerato, secondo il TCA, il parere espresso dal Dr. __________ non è suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del medico __________ dell’CO 1.
Il Dr. __________, nell’apprezzamento del 21 giugno 2013, ha preso posizione sulla perizia del Dr. __________ del 22 gennaio 2013 ritenendo di non doversi scostare dalle proprie conclusioni del 17 maggio 2013.
L’apprezzamento medico del Dr. __________ è del seguente tenore:
" (....)
1. Motivo della sottoposizione
L’incarto mi viene sottoposto dall’amministrazione per valutazione della perizia per l’AI eseguita dal dott. __________ con la domanda se le conclusioni del reumatologo sono sostenibili.
2. Decorso secondo gli atti
La perizia del dott. __________ è stata eseguita in data 15.01.2013
mentre la mia visita di chiusura è stata effettuata in data 17.05.2013.
Confrontando gli stati clinici di entrambe le visite si nota che alla mia visita vi è un sostanziale miglioramento per quanto riguarda l’abduzione del braccio che in occasione della mia visita raggiungeva gli 80° mentre alla visita del dott. __________ raggiungeva malapena i 45°. Si può quindi sostenere che in questi mesi grazie alla fisioterapia si è ottenuto un discreto miglioramento della funzionalità dell’arto superiore destro.
Nella sua perizia il dott. __________i scrive che l’ultima attività svolta di tipo sedentario al computer con lavori di disegnatore tecnico o in ambito amministrativo può essere ritenuta un’attività lavorativa adatta.
Il dott. __________ descrive che sul posto di lavoro il paziente ha bisogno di un posto di lavoro ergonomico in cui possa lavorare tenendo il braccio in posizione adatta, non elevato sopra i 90°, ma piuttosto tenuto in basso appoggiato con l’avambraccio alla scrivania. Se ne deduce quindi che per queste attività non vi sono limitazioni funzionali. Occorre inoltre tenere in considerazione che il paziente è affetto da un’importante ansia somatizzata con uno stato depressivo di gravità medio-grave che sicuramente inficiano lo stato della spalla destra.
Vi è quindi una evidente discrepanza tra i reperti oggettivabili, in particolare lo stato radiologico della protesi che risulta situata in buona posizione e il fatto che il paziente praticamente non utilizzi il braccio tenendolo sempre aderente al busto e con la mano in tasca.
In questi casi in cui vi sia una discrepanza tra il reperto oggettivabile e i disturbi accusati dal paziente la valutazione deve essere fatta piuttosto dal punto di vista medico-teorico.
3. Apprezzamento
In conclusione ritengo di non dovermi scostare dalla mia valutazione e presa di posizione in occasione della visita di chiusura del 17 maggio 2013. Confermo che in qualità di impiegato di ufficio in cui l’assicurato lavora con le braccia prevalentemente appoggiate alla scrivania, l’assicurato può essere considerato abile in misura del 100%.
Ritengo inoltre che dovrà essere valutato anche un eventuale superamento di causalità per i grossi problemi psichici la cui relazione con l’infortunio del 13 settembre 2008 deve essere anche provata dallo psichiatra” (doc. 323)
Le conclusioni del Dr. __________ seppure divergenti per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico __________.
Al riguardo, questo Tribunale rileva che quanto sostenuto dall’amministrazione trova effettivamente conforto nei precedenti giurisprudenziali.
Ad esempio, nella sentenza di questa Corte 35.2012.1 del 26 marzo 2012, il TCA aveva confermato la piena esigibilità in mansioni adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati, per un assicurato – di professione verniciatore – il quale, a causa della sponda di un furgone sganciatasi alla base, aveva riportato un trauma distorsivo con ampia rottura a carico della porzione antero-postero centrale del tendine del sovraspinato, artrosi acromio clavicolare, nonché con plessopatia da trazione a livello del plesso brachiale destro, segni di una leggera sofferenza del nervo sopra scapolare destro, leggera compressione del nervo mediano al polso e del nervo ulnare destro al solco del gomito.
In proposito occorre considerare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), si deve concludere che, a far tempo dal 1° luglio 2013, RI 1 aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione. Vista l’assenza di una qualsiasi perdita di guadagno, l’assicuratore resistente era quindi legittimato a negargli il diritto a una rendita di invalidità.
2.4. Diritto all’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. L’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, Dr. __________, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 20%
Il Dr. __________ ha espresso la seguente valutazione nell’apprezzamento medico del 6 giugno 2013:
" (…)
1. Reperti
L’assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli a seguito di una frattura a quattro frammenti dell’omero prossimale destro, sviluppo di un’osteonecrosi che ha necessitato di un impianto di protesi Lyman non cementata e Resurfacing del 09.11.2012.
L’assicurato presenta ancora un’importante limitazione funzionale con abduzione massima a 80°. Asseriti importanti dolori alla spalla destra.
2. Valutazione del danno all’integrità
20%
3. Motivazione
Secondo la tabella 1.2. una spalla con motilità fino all’orizzonte viene indennizzata con il 15%. In questo caso si ha una motilità leggermente ridotta all’abduzione di 90° con dolori importanti ciò che giustifica una IMI del 20%” (doc. 316).
Con la propria impugnativa, l’assicurato ha postulato il riconoscimento di un’indennità del 25%, in considerazione del fatto che la motilità è inferiore al 10% all’orizzontale e dell’omartrosi di media/grave entità (doc. V, pag. 4).
2.4.6. Deve innanzitutto essere precisato che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso le sofferenze soltanto soggettive patite dall'assicurato, non possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.
Ora, la Tabella 1.2 prevede che ad una spalla mobile fino all’orizzonte coincide una menomazione all’integrità del 15%. Pertanto, visto che l’assicurato presenta una motilità leggermente ridotta all’abduzione di 90° è da ritenere corretta la percentuale del 20%.
Il ricorrente ha quindi lamentato che “non vi è parola di sorta circa l’osteonecrosi che, secondo le tavole imi della CO 1 dev’essere valutata alla stregua di un aperiartropatia scapolo omerale” (doc. V, pag. 4).
Tuttavia, nell’apprezzamento medico del 6 giugno 2013 il Dr. __________ ha espressamente indicato che l’assicurato ha sviluppato un’osteonecrosi che ha necessitato di un impianto di protesi Lyman non cementata e Resurfacing del 09.11.2012 (doc. 316).
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti