Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.62

 

MP

Lugano

5 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2014 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 maggio 2014 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 6 giugno 2011, RI 1, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di operaio edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava tagliando il ramo di un albero, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla scala su cui si trovava, urtando la schiena sul terreno sottostante (doc. 3).

 

                                         Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

 

 

                               1.2.   Ritenuta la situazione post-infortunistica stabilizzata, con decisione formale del 4 febbraio 2014 l’CO 1 ha accordato a RI 1 una rendita d’invalidità del 23% a far tempo dal 1° dicembre 2013, oltre che un’IMI del 20% (cfr. doc. 187 e 191).

 

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 201), in data 28 maggio 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. I+A).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 3 luglio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione sia condannata a riconoscergli una rendita d’invalidità LAINF del 100%, rispettivamente del 66% almeno, nonché un’IMI del 30%.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente adduce innanzitutto di aver dimostrato, dapprima in occasione del tentativo di ripresa di attività lavorativa presso l’impresa __________ e, in seguito, durante lo stage lavorativo in ambito protetto presso l’ __________, di non avere più nessuna capacità lavorativa residua, nemmeno in attività leggere o molto leggere. L’assicurato contesta, quindi, la valutazione dell’esigibilità lavorativa effettuata dal dott. RI 1, su cui l’assicuratore resistente ha fondato la propria decisione. Al riguardo, il ricorrente fa valere quanto segue:

 

" (…)

L’accertamento medico posto alla base della decisione è incompleto, non esamina in maniera completa e approfondita tutti i punti litigiosi e non si fonda su degli esami approfonditi.

 

I fatti contestati smentiscono la pertinenza della valutazione.

 

Contrariamente a quanto richiesto ed opportuno, la CO 1 non si è basata su un adeguato, completo accertamento medico interno, in concreto una semplice visita ambulatoriale, che inoltre risale ormai all’8 luglio 2013 e che non ha approfondito con adeguati esami gli aspetti reumatologo, ortopedico e non da ultimo psichiatrico, che investe l’assicurato.

 

Era perlomeno opportuna una perizia (ortopedica o reumatologica), che viene qui ulteriormente richiesta.

 

Alla valutazione medica alla base della decisione non può essere riconosciuta piena forza probatoria e non è esaustiva e sufficiente.

 

Da parte sua l’assicuratore infortuni si è pure basato sulla citata, contestata, valutazione medico teorica per ritenere una piena capacità di guadagno in attività adatta senza però indicare nessuna concreta possibile attività lavorativa per l’assicurato nel mercato del lavoro come invece è necessario (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des BGer zum Sozialversicherungsrecht, BG über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 18 cpv. 2 Lainf, n. II.2.b, pag. 130). Anche in tal senso la sua valutazione è errata. (…)"

                                         (cfr. doc. I, p. 7)

 

                                         L’assicurato contesta inoltre gli aspetti economici relativi al grado di invalidità stabilito dall’Istituto convenuto, ritenendo giustificata una deduzione sociale del 25% sul reddito da invalido. A suo avviso, si giustificherebbe quindi l’assegnazione di una rendita d’invalidità del 100% o, perlomeno, del 66% (cfr. doc. I, pag. 9).

 

                                         Trattandosi dell’entità della menomazione all’integrità, l’assicurato afferma che a seguito dell’infortunio, egli riscontra importanti limitazioni sia fisiche che psicologiche e che vive la vita quotidiana con grande sofferenza e depressione. Per questi motivi l’insorgente pretende un’IMI del 30% (cfr. doc. I, pag. 9).

 

                               1.4.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Con scritto del 17 settembre 2014, il ricorrente ha espresso le sue osservazioni sulla risposta di causa dell’ CO 1, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   In data 9 ottobre 2014, l’CO 1 ha trasmesso al TCA la perizia psichiatrica 3 giugno 2014, esperita per conto dell’UAI (cfr. doc. VII).

 

                                         L’assicuratore LAINF si é espresso in proposito il 24 ottobre 2014 (cfr. doc. IX), mentre il ricorrente lo ha fatto in data 31 ottobre 2014 (cfr. doc. X)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è innanzitutto l’entità della rendita di invalidità spettante a RI 1.

                                         In secondo luogo, il TCA dovrà valutare se l’entità della menomazione all’integrità stabilita dall’CO 1 può ritenersi corretta oppure no.

 

                               2.3.   Entità della rendità d’invalidità.

 

                            2.3.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                         Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                         L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                         Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                            2.3.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.3.3.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha fatto capo al rapporto dell’8 luglio 2013 stilato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, a margine della visita medica di chiusura del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 159).

 

                                         In quell’occasione, il dott. __________ ha ritenuto che non vi fosse la necessità di sottoporre l’assicurato a ulteriori esami specialistici di chirurgia addominale o di neurochirurgia (cfr. doc. 159, pag. 6). Lo stato oggettivo che risulta dal predetto rapporto é il seguente:

 

" alla deambulazione nelle 3 modalità dolori al fianco sinistro, tutti i movimenti attivi causano all’assicurato dolori in questa zona. Lo stato neurologico a parte una debolezza del riflesso patellare destro è normale con buona forza alle due estremità inferiori e nessun disturbo di sensibilità a questo livello. Nessuna recidiva dell’ernia addominale fianco sinistro curata."

                                         (cfr. doc. 159, pag. 6)

 

                                         L’assicurato è quindi stato dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di manovale edile e di guida di un escavatore. D’altro canto, il medico ____________________ lo ha però ritenuto abile al lavoro, a partire dal 1° agosto 2013, in attività compatibili con il danno alla salute infortunistico, descrivendo l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nel seguente modo:

 

" Esigibilità del lavoro:

sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai, pesi molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante manovale e rozzo talvolta, molto pesante mai. Non problemi di rotazione delle due mani.

 

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza limitazione, di rotazione del tronco spesso, posizione seduta e inclinata in avanti spesso, in piedi/inclinata in avanti spesso, posizione inginocchiata di raro come pure in flessione delle ginocchia. Posizione di lunga durata seduta, in piedi ed alternarsi senza limitazione. Spostamento fino e oltre 50 m senza limitazione, camminare per lunghi tratti talvolta, su terreno accidentato di raro, salire le scale talvolta, su scale a pioli mai. Uso delle due mani possibile. Al momento nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio."

                                         (cfr. doc. 159, pag. 7)

 

                                         Deve essere ancora segnalato che, nel corso del mese di novembre 2012, RI 1 era stato sottoposto a una valutazione delle capacità funzionali (EFL) presso la f__________ di __________, per conto dell’amministrazione.

                                         In quell’occasione, gli specialisti che hanno effettuato i test funzionali avevano constatato, da una parte, che “(…) la capacità funzionale dimostrata durante i test si situava al di sotto delle richieste di carico dell’attività lavorativa svolta fino ad ora” (cfr. doc. 135, pag. 9), ma, dall’altra, che in altre attività professionali leggere, con pesi da manipolare raramente (al massimo 5-10 kg), esisteva una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 135, pag. 4).

 

                            2.3.4.   Con la propria impugnativa, a proposito della valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________, l’assicurato fa valere di non essere più in grado di svolgere con rendimento normale attività lavorative anche leggere, ciò che sarebbe dimostrato dai tentativi falliti di ripresa del lavoro presso il precedente datore di lavoro (cfr. doc. I, pag. 6).

                                         D’altro canto, egli segnala di non essere nemmeno stato in grado di portare a termine con gli esiti sperati lo stage lavorativo leggero in “ambiente protetto” effettuato presso l’ __________ di __________ e che, a seguito dei forti dolori insorti durante tale attività, ha dovuto persino essere ricoverato al Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di __________.

                                         Con le proprie osservazioni del 17 settembre 2014, il ricorrente ritiene che la visita di chiusura del dott. __________ non possa essere qualificata quale perizia medica, in quanto non è stata “… svolta da uno specialista delle varie patologie presentate dall’assicurato (reumatologica, ortopedica, ecc.), non si basa su adeguati, recenti e approfonditi accertamenti medici specialistici, pone conclusioni non sufficientemente motivate ma in contraddizione con le chiare risultanze concrete delle prove lavorative fallimentari, alla luce delle quali, ritenuti i fallimenti delle stesse era necessaria una approfondita valutazione medica delle capacità lavorative anche in attività adatta. (cfr. doc. V, pag. 3).

                                         Il ricorrente lamenta, infine, che nemmeno le risultanze dell’esame funzionale eseguito presso la __________ - servite da base al dott. __________ per la propria valutazione dell’esigibilità lavorativa -, dimostrerebbero una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (cfr. doc. V, pag. 2 e 3).

 

                            2.3.5.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

 

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                            2.3.6.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non ha validi motivi per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 159), e ciò per le ragioni che seguono.

 

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, il TCA ritiene che il referto in questione soddisfi tutti i criteri posti dalla giurisprudenza affinché possa essere attribuito pieno valore probatorio a una valutazione medica (cfr. consid. 2.3.4.). In effetti, dal rapporto in esame emerge che, prima di pronunciarsi sull’esigibilità lavorativa, il medico __________ ha considerato la documentazione medica specialistica agli atti, le risultanze dell’esame EFL, le dichiarazioni soggettive dell’assicurato (anamnesi), nonché i dati oggettivi raccolti durante la visita del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 159, pag. 5 e 6).

                                         Secondo questo Tribunale, non sussiste quindi nessun dubbio circa la correttezza delle conclusioni contenute in tale referto.

 

                                         Giova inoltre osservare che il ricorrente ha sì messo in dubbio l’affidabilità del rapporto medico del dott. __________, senza però suffragare la propria tesi mediante dei pareri medici specialistici.

                                         In effetti, con la propria certificazione agli atti (cfr. doc. 204), il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, si limita ad esprimere un parere, non specialistico, secondo cui l’assicurato, tenuto conto dei falliti tentativi di reintegrazione professionale, della bassa scolarità e della fragilità psichica, non sarebbe più in grado di svolgere un’attività lucrativa come prima dell’infortunio. Il medico curante appena citato non ha dunque espresso una vera e propria valutazione sullo stato di salute infortunistico di RI 1 e, soprattutto, non ha indicato in quali attività e in quale misura egli sarebbe inabile al lavoro.

 

                                         Parimenti inconferenti ai fini della valutazione dell’esigibilità lavorativa sono gli scritti 9 maggio e 2 luglio 2014 del responsabile dell’__________.

                                         Il primo documento riferisce che il ricorrente non sarebbe più in grado di svolgere attività lavorative simili a quelle che svolgeva prima dell’evento infortunistico (cfr. doc. 206), circostanza ammessa anche dal medico __________ dell’CO 1. Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione datata 2 luglio 2014, in cui si attesta che RI 1 non avrebbe avuto un normale rendimento nelle attività leggere svolte durante il periodo di osservazione svolto presso l’__________ (cfr. doc. D), essa non è atta scalfire il valore probante attribuito alla valutazione del dott. __________. In effetti, secondo un’affermata giurisprudenza federale, i dati medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona assicurata nel corso dello stage (cfr. STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3, 9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19 luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Oltretutto, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

                                         Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

 

                                         Non da ultimo va osservato che l’esigibilità lavorativa stabilita dall’amministrazione, è da confermare anche alla luce delle risultanze della perizia psichiatrica ordinata dall’UAI, e ciò nella misura in cui la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha negato l’esistenza di una qualsiasi patologia psichiatrica (cfr. allegato al doc. VII).

 

                                         Pertanto, in esito a tutto quanto precede, il TCA deve concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative che rispettino le limitazioni descritte nel rapporto 8 luglio 2013 del dott. __________ (cfr. doc. 159, pag. 7).

 

                            2.3.7.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 69'372.-- (cfr. doc. 185, pag. 1 e doc. I+A, pag. 5).

 

                                         Questo dato, non contestato dall’assicurato, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.3.8.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                            2.3.9.   Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'428.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale (doc. I+A, pag. 5).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

 

                                         Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'856.95.

 

                                         L’assicurato, avesse continuato a lavorare in qualità di operaio edile, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 69'372.-- per un’occupazione a tempo pieno.

                                         Tale reddito si situa leggermente al di sotto della media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 41 “lavori di costruzione di edifici”), livello di qualifica 4: fr. 5'420.-- riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 5'731.65 x 12 mesi = fr. 68’779.80 + adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2013 = fr. 70'438.70), motivo per cui, essendo la differenza inferiore al 5%, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale (cfr. consid. 2.3.8. in fine).

 

                          2.3.10.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nella concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute (doc. I+A, pag. 5).

 

                                         L’assicurato da parte sua ritiene giustificata una deduzione sociale del 25% in considerazione della sua età avanzata, della bassa scolarizzazione, della limitazione a svolgere attività lavorative molto leggere (cfr. doc. I, pag. 8).

 

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

 

                                         In particolare, il TCA ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.

                                         D’altro canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

                                         Infine, il fatto che l’assicurato abbia un grado di scolarità basso e che abbia sempre lavorato nel ramo dell’edilizia, non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.)

 

                          2.3.11.   Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 53'428.40 (85% di fr. 62'856.95).

 

                                         Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53’428.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 69'372.--, risulta essere del 22.98%, arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

 

                                         Visto che con la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita d’invalidità del 23%, il suo ricorso, su questo punto, non può essere accolto.

 

                               2.4.   Entità della menomazione all’integrità derivante dall’infortunio del 25 luglio 2003.

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.4.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.4.5.   Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 20% (cfr. doc. 187, pag. 3).

 

                                         Questa la valutazione del medico __________ contenuta nel referto afferente alla visita medica di chiusura del 4 luglio 2013:

 

" 1. Reperti

 

Infortunio del 06.06.2011, frattura tipo A3.3 L3 su caduta accidentale con:

intervento chirurgico del 10.06.2001: decompressione e stabilizzazione a 360°, laminectomia decompressiva L3, stabilizzazione con viti trans-peduncolari da L2 a L4 e posizionamento di cross-link dopo gesto di corpectomia di L3 per via retro peritoneale. Sull’esame TAC della colonna vertebrale lombare presenza di aria intradiscale L5/S1 e nelle articolazioni L4/L5 e L5/S1 bilateralmente.

Ernia cicatriziale dopo accesso retro peritoneale sul fianco sinistro per cura della frattura L3, al 26.01.2012 riposizione dell’ernia e posa di una rete, nessuna recidiva di ernia a questo livello.

 

2. Valutazione del danno all’integrità

 

20%

 

3. Motivazione

 

Si considera in particolar modo la tabella numero 7 del manuale di diritto ad IMI che descrive patologie post-traumatiche a livello della colonna vertebrale, nel nostro caso gli esiti della frattura della vertebra lombare L3 con gli interventi chirurgici sopramenzionati. In considerazione del fatto che l’assicurato ha dolori moderati ma continui sia a livello della colonna vertebrale lombare sia all’emiaddome sinistro e che è stato operato anche per una ernia cicatriziale al fianco sinistro insorta dopo accesso retro peritoneale per curare la patologia di L3, dolori secondo la tabella ++, viene attribuito fra il 15 e il 20% il valore massimo, in questo caso del 20%.”

                                         (cfr. doc. 160)

 

                                         Da parte sua, il ricorrente pretende invece di aver diritto a un’indennità più elevata (del 30%), sottolineando di essere “… penalizzato anche nel normale godimento della vita familiare e quotidiana. A causa dell’infortunio, con il danno fisico e psicologico subito, anche con la perdita del lavoro, vive la vita quotidiana con grande sofferenza e depressione. (cfr. doc. I, pag. 9).

 

                                         Chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, questa Corte ritiene di non aver validi motivi per scostarsi dall’apprezzamento del medico fiduciario dell’CO 1, tenuto conto anche che l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento di carattere medico, suscettibile di creare dei dubbi circa la fondatezza della sua valutazione.

 

                                         Del resto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         Conformemente a tali principi, argomenti quali quelli fatti valere in sede di ricorso, appaiono irrilevanti ai fini del giudizio.

 

Sulla scorta di quanto precede, questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata, anche nella misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di un’IMI del 20%.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti