Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
mm |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2014 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 14 luglio 2014 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 gennaio 1991, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di perito aziendale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduto da una scala a pioli e ha riportato un trauma assiale al rachide.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 24 febbraio 1995 - negata l’eziologia infortunistica ai disturbi localizzati alle anche, alla colonna cervico-toracale e agli occhi -, l’amministrazione ha riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 10% e dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura completa (negandogli di fatto il diritto a una rendita d’invalidità).
Il successivo ricorso interposto contro la decisione su opposizione, é stato ritirato dall’assicurato a fronte di una possibile reformatio in pejus della decisione impugnata, di modo che la causa é stata stralciata dai ruoli con decreto 35.95.220 del 22 marzo 1996 (cfr. doc. 98).
1.3. Dalle tavole processuali risulta che l’assicuratore ha continuato a rimborsare il costi delle cure medico-sanitarie prestate a RI 1.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 aprile 2014, l’CO 1 ha informato l’assicurato che la fisioterapia sarebbe stata assunta limitatamente a 1-2 cicli/anno e, d’altra parte, che gli sarebbe stata negata l’assunzione delle cure omeopatiche (cfr. doc. 253).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 257 e 260), in data 14 luglio 2014, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 262).
1.4. Con tempestivo ricorso del 5 agosto 2014, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga ripristinato il diritto alle prestazioni sinora riconosciute, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
In realtà, che la fisioterapia e le cure del mio medico curante non avrebbero portato ad un miglioramento era ben chiaro a tutti sin dall’inizio. Tant’é che la stessa CO 1 mi ha riconosciuto il diritto ad un’indennità per la menomazione dell’integrità fisica senza però riconoscermi ulteriori diritti al pagamento di altre cure. In concreto, a parere di chi scrive, l’oggetto della discussione dovrebbe riguardare piuttosto la questione a sapere se, rispetto al passato, ad oggi esistono effettivamente motivi nuovi e sufficienti per poter effettivamente rimettere tutto in discussione: gli accordi presi e meglio il riconoscimento del diritto a 4 cicli di fisioterapia con rispettive cure da parte del mio medico curante.
Come si legge nella decisione su opposizione, l’assicuratore può tornare sulle proprie decisioni unicamente se emerge che la decisione in oggetto era inconsapevolmente errata oppure solamente se si scoprono successivamente fatti o mezzi di prova nuovi.
In concreto non ci sono novità. Come già a suo tempo era ben chiaro a tutti che i 4 cicli di fisioterapia e le rispettive cure mediche erano indispensabili per poter conservare lo stato di salute e la conseguente capacità di lavoro e quindi non per apportare dei miglioramenti. Ciò vale anche oggi. Sin dall’inizio a tutti era ben chiaro che nessun ulteriore intervento di fisioterapia o del medico avrebbe cambiato la situazione (erano rivolte alla conservazione). È solamente a queste condizioni che il sottoscritto ha ritirato il ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Non da ultimo, é solamente a queste condizioni che la CO 1 ha continuato a fornire le sue prestazioni (analogamente a quanto ha fatto prima l’AI e poi l’AVS).
Visto tutto quanto precede, in concreto appare quindi effettivamente legittimo domandarsi se la CO 1 può effettivamente rivedere i propri accordi e meglio pure appare anche legittimo chiedersi se gli argomenti che ha posto alla base della propria decisione sono effettivamente validi ma soprattutto sufficienti per poter ridurre da 4 a 2 i cicli di fisioterapia e non da ultimo pure validi e sufficienti per poter sopprimere il diritto alle cure del dr. med. __________. Il sottoscritto non lo crede.”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che venga respinta l’impugnativa dell’assicurato con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In corso di causa, l’insorgente si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegato).
L’assicuratore convenuto si é pronunciato in proposito il 25 settembre 2014 (doc. VII).
1.7. In data 6 ottobre 2014, RI 1 ha chiesto che sia indetta un’udienza per precisare le proprie ragioni e comprendere meglio i motivi alla base della decisione impugnata (doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a limitare i cicli di fisioterapia sinora riconosciuti e a negare l’assunzione delle cure omeopatiche, oppure no.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, cura i cui elementi costitutivi sono, in seguito, precisati alle lett. a) a e) dello stesso capoverso.
Nondimeno, l'assicuratore LAINF è tenuto a corrispondere prestazioni a titolo di spese di cura soltanto qualora ci si possa attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 186 n. 10).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
D'altro canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del trattamento - previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal - recitando che chi pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.
La cura medica deve, dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca d'adeguatezza fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra i mezzi diagnostici e terapeutici a disposizione.
Conformemente alla giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che si faccia ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili per eliminare i postumi del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è vincolato al precetto della proporzionalità (cfr. STFA del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9, citata da A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 240).
2.3. Dalle carte processuali emerge che l’assicuratore LAINF ha per anni preso a proprio carico i costi della fisioterapia (in ragione di 4-6 cicli/anno - cfr. doc. 176 e doc. 188) e delle cure omeopatiche prescritte dal reumatologo dott. __________.
Nel corso del mese di marzo 2014, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In quell’occasione, il medico di circondario dell’CO 1 ha in particolare dichiarato che “a più di 24 anni di una fisioterapia intensiva senza un effettivo miglioramento oggettivabile rispetto alla valutazione del 1993, non si giustifica la continuazione della terapia intensiva in paziente in pensione da due anni. Sono d’accordo con l’assicurato di assumere ancora uno - due serie di fisioterapia all’anno. Le altre terapie medicamentose a base omeopatica non sono efficaci e pertanto non verranno più assunte dalla CO 1. (…). Siccome all’assicurato é stato insegnato come eseguire gli esercizi per rinforzare la colonna vertebrale non vedo la necessità per ulteriori terapie. La problematica attuale dalla parte lombosacrale dove lamenta unicamente dolori all’esame odierno, é piuttosto una problematica degenerativa già preesistente all’infortunio del 1991 e nella radiografia del 2010 con una situazione ben spiegabile con l’età e con la degenerazione pre-esistente. Il resto della colonna toracolombare é ben conservata, una resistenza intervertebrale molto buona e stabile.” (doc. 249, p. 3s.).
Con la decisione formale del 23 aprile 2014, l’amministrazione ha quindi limitato l’assunzione della fisioterapia a 1-2 cicli/anno e ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente alle cure prestate dal dott. __________ su base omeopatica (cfr. doc. 253).
Con la propria impugnativa, l’assicurato mette in dubbio che l’CO 1 possa rivenire su quanto sinora riconosciutogli, posto che un “… assicuratore può tornare sulle proprie decisioni unicamente se emerge che la decisione in oggetto era inconsapevolmente errata oppure solamente se si scoprono successivamente fatti o mezzi di prova nuovi.” (cfr. doc. I, p. 2).
In proposito, occorre rilevare che, con la DTF 130 V 380 (=SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel caso in cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.
In quella fattispecie, il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
Nella presente fattispecie, l’Istituto assicuratore ha limitato, rispettivamente negato le prestazioni sanitarie sino ad allora riconosciute, con effetto per il futuro (cfr. doc. 253), ragione per la quale, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena menzionati e contrariamento a quanto sostiene l’assicurato, non era tenuto a verificare preliminarmente l’adempimento dei presupposti per procedere a una riconsiderazione oppure a una revisione processuale.
Fatta questa premessa e a prescindere dalla questione riguardante l’eziologia dei disturbi lamentati (su questo tema, si veda il doc. 249), il TCA constata che le parti sono concordi nel ritenere che le cure sanitarie prestate a RI 1 non sono suscettibili di migliorare notevolmente il suo stato di salute, ma che hanno piuttosto una funzione conservativa (cfr. doc. I, p. 2: “Sin dall’inizio a tutti era ben chiaro che nessun ulteriore intervento di fisioterapia o del medico avrebbe cambiato la situazione (erano rivolte alla conservazione).” - il corsivo é del redattore).
In esito a quanto precede, in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. il consid. 2.3.), l’assicuratore infortuni convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di cura e dunque, a maggior ragione, a limitarne l’assunzione (così come é stato fatto per i cicli di fisioterapia).
Del resto, il diritto a ulteriori cure medico-sanitarie non può essere fondato nemmeno sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima disposizione torna applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), ciò che non é il caso nella presente fattispecie.
2.4. In data 6 ottobre 2014, l’insorgente ha sollecitato il Tribunale a indire un’udienza “… affinché mi sia possibile precisare più dettagliatamente le mie ragioni, così come mi sia anche eventualmente possibile comprendere meglio quanto mi viene ora, dopo 20 anni, rimproverato.” (doc. IX).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica ma soltanto una richiesta di audizione personale, il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti