Raccomandata |
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Incarto
n.
mm/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 luglio 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 dicembre 2013, RI 1, nato nel 1956, dipendente della ditta __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la CO 1, é caduto mentre stava tagliando un ramo e ha battuto a terra il capo, la mano e il braccio destro.
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 6 dicembre 2013 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, un trauma cranico lieve nonché contusioni a livello della spalla e del polso destro (cfr. doc. 15).
Durante il periodo 23-27 dicembre 2013, l’assicurato é rimasto degente presso l’Ospedale di __________, per la cura di una flogosi alla mano destro di origine batterica (cfr. doc. 11).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 giugno 2014, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio diritto a prestazioni a contare dal 28 maggio 2014, avendo l’assicurato nel frattempo ritrovato una completa capacità lavorativa (cfr. doc. 31).
A seguito dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (doc. 35), in data 30 luglio 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 37).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 agosto 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni di corta durata, sostenendo in sostanza che i disturbi da lui ancora lamentati e l’incapacità lavorativa che ne consegue, costituirebbero una conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento infortunistico del dicembre 2013, e ciò facendo riferimento alla perizia di parte elaborata dal dott. __________ l’8 agosto 2014 (doc. I).
1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, il ricorrente ha prodotto un complemento peritale del dott. __________ (doc. V + allegato).
A titolo d’osservazioni, l’assicuratore resistente ha versato agli atti un rapporto del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. IX + allegato).
1.6. In data 20 novembre 2014, questa Corte ha chiesto al patrocinatore dell’insorgente di voler spiegare “… come si concilia la tesi difesa dal dott. __________ con le circostanze, avvalorate dalla documentazione presente agli atti, sollevate dal sanitario consultato dall’amministrazione.” (doc. XI).
La risposta fornita dall’RA 1 é datata 2 dicembre 2014 (doc. XII + allegati).
1.7. Il 3 dicembre 2014, il TCA ha invitato l’amministrazione ha sottoporre al dott. __________ la documentazione ulteriormente versata agli atti per una sua presa di posizione (doc. XIII).
In data 19 dicembre 2014, il rappresentante della CO 1 ha dichiarato che, alla luce delle considerazioni espresse dal medico fiduciario, “… si rende necessaria una valutazione specialistica nel campo della radiologia la quale, auspico, dovrebbe fornire delle risposte definitive.” (doc. XIV + allegato).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto litigioso é la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 28 maggio 2014, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte processuali si evince che la decisione in questione é fondata essenzialmente sul rapporto 27 maggio 2014 del dott. __________ ____________________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 31, p. 2).
In quella sede, il consulente dell’assicuratore convenuto si é in effetti così espresso circa la persistenza di un legame causale naturale con il sinistro del dicembre 2013, rispettivamente circa la capacità lavorativa dell’assicurato a fronte dei soli postumi infortunistici:
" (…).
Il 06.12.2013 il paziente ha riportato una contusione del polso dx e della spalla dx. Gli esami radiologici e mediante MRI hanno escluso lesioni ossee o legamentosa. Il ricovero dal 23.12 al 27.12 per cellulite del dorso della mano dx non é riconducibile all’evento infortunistico del 06.12.2013.
I dolori attuali a livello della spalla dx sono da ricondurre ad una sindrome da attrito sottoacromiale di natura degenerativa.
La sonografia della spalla dx eseguita il 07.05 esclude una lesione tendinosa. Quindi la contusione del polso dx e della spalla dx hanno provocato disturbi riconducibili con probabilità preponderante all’evento infortunistico del 06.12.2013 per un periodo di circa tre mesi.
I disturbi ancora attualmente presenti non sono più da ricondurre all’evento infortunistico del 06.12.2013.
(…).
L’inabilità lavorativa attuale é da collegare ai disturbi della spalla dx relativi ad una sindrome da attrito sottoacromiale.
(…).
Ritengo che per le sole conseguenze dell’infortunio del 06.12.2013 il paziente é da ritenere completamente abile al lavoro almeno dalla data odierna e secondo me già da tre mesi dopo l’infortunio.
(…).”
(doc. 26 - il corsivo é del redattore)
Nel quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto le risultanze di accertamenti radiologici e strumentali eseguiti nel frattempo alla spalla destra, nonché un “parere medicolegale” elaborato dal dott. __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________.
La radiografia della spalla destra del 26 maggio 2014 ha evidenziato, a livello acromionclaveare destro, la presenza di una “lussazione di terzo grado, con evidente diastasi dei capi ossei e franco sopraslivellamento dell’estremo acromiale della clavicola di destra”, nonché una riduzione dello spazio subacromiale in un possibile quadro di impingement (doc. 38).
Da parte sua, la RMN della spalla destra del 18 giugno 2014 ha messo in luce un “disallineamento dei capi ossei articolari dell’acromion-claveare con versamento endoarticolare come da lussazione”, in assenza di lesioni tendinee (cfr. doc. 38).
Il 7 luglio 2014, il dott. __________ dell’Ambulatorio di ortopedia della Clinica di __________ ha diagnosticato una lussazione post-traumatica sintomatica acromion-claveare di terzo grado della spalla destra (doc. B 6).
Con referto datato 8 agosto 2014, il dott. __________ ha affermato che, a quel momento, l’assicurato presentava un’artralgia sub-acuta della spalla destra con importanti limitazioni funzionali e, al riguardo, ha sostenuto che RI 1 “…, a seguito di caduta, ebbe a riportare trauma contusivo-distorsivo della spalla destra con lussazione di III grado dell’articolazione acromion-claveare: tale lesione, inizialmente misconosciuta e sottovalutata, ed accertata strumentalmente solo nel maggio 2014, é senz’altro una lesione di natura traumatica ed é pienamente compatibile, per sede, morfologia e cronologia, con le modalità lesive prospettate.” (doc. 38, p. 4).
Nel mese di agosto 2014, l’amministrazione ha invitato il dott. __________ a pronunciarsi sulla valutazione espressa dallo specialista privatamente consultato dall’assicurato.
Con rapporto del 22 agosto 2014, il chirurgo ortopedico appena citato ha chiesto di poter prendere visione del referto relativo alla radiografia della spalla destra eseguita a suo tempo presso il PS dell’Ospedale regionale di __________ “… per vedere se vi era già un referto di lussazione acromioclavicolare grado III.”, precisando inoltre che, in ogni caso, “un’inabilità lavorativa al 100% prolungatasi oltre sei mesi dalla data dell’infortunio, é comunque difficilmente giustificabile.” (doc. 42).
Il dott. __________, in data 5 settembre 2014, ha replicato che, in concreto, “…, viste le obiettività cliniche rilevate sia dal sottoscritto che in sede di visita ortopedico-traumatologica presso l’Ospedale __________ in data 21.05.2014 e 07.07.2014 e le obiettività strumentali (Rx-grafia e RMN della spalla, rispettivamente del 26.05.2013 e del 20.06.2013), é possibile affermare che il Sig. RI 1 é affetto da una lussazione acromio-claveare inveterata della spalla destra, che detta lussazione é senz’altro di natura traumatica e che, avuto riguardo del meccanismo lesivo prospettato, ebbe coerentemente a verificarsi in occasione dell’evento infortunistico del 6.12.2013.“.
Sempre secondo questo sanitario, visto che, dal profilo clinico, coesisterebbe “un quadro di peri-tendinite post-traumatica della cuffia dei rotatori, con evidente limitazione funzionale dolorosa dei movimenti della spalla, …”, l’insorgente sarebbe incapace di svolgere attività lavorative pesanti, quale quella da lui svolta al momento dell’infortunio (allegato al doc. V).
Nuovamente interpellato dalla CO 1 per quanto riguarda la diagnosticata lussazione acromio-clavicolare, il dott. __________ ha riconosciuto la sua probabile eziologia traumatica ma, d’altra parte, ha escluso che la responsabilità possa essere imputata all’infortunio del 6 dicembre 2013, siccome la patologia in questione sarebbe “… posteriore all’evento del 06.12.2013 e molto probabilmente posteriore al mese di maggio 2014. Infatti il referto radiologico del 26.05.2014 del Dr. __________ parla di lussazione di III grado con evidente diastasi dei capi ossei e franco sopra livellamento dell’estremo acromiale della clavicola dx. Una lussazione acromioclaveare di III grado é visibile chiaramente all’esame clinico e non é mai stata menzionata dai vari medici che hanno esaminato il paziente dal 06.12.2013 fino al 20.05.2014, giorno della mia perizia. Anche una sonografia della spalla dx eseguita il 07.05.2014 evidenzia un reperto di normalità (una lussazione di III grado sarebbe stata anche visualizzata con la sonografia). In base a queste considerazioni, confermo il mio riscontro del 20.05.2014 che il paziente é da ritenere completamente abile al lavoro almeno dalla data della mia perizia (20.05.2014) e secondo me già da 3 mesi dopo l’infortunio del 06.12.2013. La lussazione acromioclaveare documentata mediante MRI del 18.06.2014 e RX del 26.05.2014 non é conseguenza dell’infortunio del 06.12.2013.” (doc. 42).
Posto che, secondo il medico fiduciario dell’assicurazione, una lussazione acromio-claveare non era stata refertata né mediante la radiografia del dicembre 2013, né con l’esame sonografico del 7 maggio 2014, né ancora in occasione della visita del 20 maggio 2014, nel corso del mese di novembre 2014, il TCA ha invitato il rappresentante legale dell’assicurato a spiegare come tutto ciò potesse conciliarsi con la tesi difesa dal dott. __________ (doc. XI).
Il 2 dicembre 2014, l’RA 1 ha prodotto copia della radiografia della spalla destra effettuata il 6 dicembre 2013 presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ (doc. C 1), come pure una certificazione della dott.ssa __________, secondo la quale “presa visione della Rx-grafia eseguita il 6.12.2013 presso l’Ospedale __________ di __________ e comparata con gli accertamenti di cui sopra, é possibile affermare che, per quanto riguarda in particolare la Rx-grafia, il quadro era perfettamente sovrapponibile. Dal che si desume che la lussazione acromio-claveare ebbe a verificarsi effettivamente il 6.12.2013 e che il referto radiografico era sbagliato.” (doc. C 2 - il corsivo é del redattore).
Chiamato dall’amministrazione a pronunciarsi su quest’ultima documentazione, in data 10 dicembre 2014, il dott. __________ ha osservato quanto segue:
" (…).
ho preso visione della radiografia eseguita il 06.12.2013, premetto che la proiezione della radiografia non é quella ideale per valutare precisamente l’articolazione acromio-clavicolare. Consiglio quindi di presentare questa radiografia ad uno o due specialisti in radiologia, chiedendo il loro referto, essendo questa una valutazione specialistica nel campo della radiologia.”
(allegato al doc. XIV)
2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.8. Nella concreta evenienza, visto che lo stesso medico fiduciario dell’amministrazione ha esplicitamente riconosciuto la necessità di procedere a un complemento istruttorio (concretamente, a una valutazione delle immagini afferenti alla radiografia della spalla destra del 6 dicembre 2013 da parte di uno specialista in radiologia - cfr. allegato al doc. XIV), il suo apprezzamento non può costituire da valido fondamento al giudizio che é ora chiamato a rendere questo Tribunale.
Nella misura in cui la CO 1 ha emanato la decisione su opposizione impugnata facendo capo al parere (basato su una valutazione incompleta delle prove) del proprio medico di fiducia, essa ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
2.9. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul parere del proprio medico __________ fiducia (dott. __________).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre l’approfondimento peritale indicato dal dott. __________ nel suo rapporto 10 dicembre 2014 e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto a prestazioni dell’assicurato a decorrere dal 28 maggio 2014.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti