Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.69

 

mm

Lugano

5 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 14 agosto 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 2

 

 

contro

 

 

 

 

 

CO 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Nel 1998, RI 1, dipendente dell’Ufficio __________ in qualità di operatore di misure di alta frequenza e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasto vittima di un infortunio al ginocchio destro.

 

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         Il caso si é protratto nel corso degli anni e ha necessitato di numerosi interventi chirurgici.

 

                               1.2.   Nel mese di aprile 2014, il medico curante specialista dell’assicurato, PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha informato l’CO 1 di aver prospettato una ricostruzione del legamento crociato anteriore per ovviare all’instabilità del ginocchio destro, auspicando di poter discutere della questione con il medico fiduciario dott. __________ (cfr. doc. 285).

 

                                         Deve essere precisato che, nel frattempo, RI 1 era stato convocato a una visita fiduciaria di controllo presso il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, che ha avuto luogo in data 16 aprile 2014 (cfr. doc. 282).

 

                               1.3.   Nel corso dell’estate 2014, l’assicurato, rispettivamente il suo patrocinatore, hanno più volte sollecitato la trasmissione del referto relativo alla visita del 16 aprile 2014 (cfr. doc. 287, 289 e 294).

 

                               1.4.   Con ricorso per denegata/ritardata giustizia del 14 agosto 2014, l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che l’Istituto convenuto venga condannato a trasmettergli immediatamente il rapporto stilato dal dott. __________, a rispondere immediatamente alla richiesta del dott. __________, nonché a emanare immediatamente la decisione su opposizione riguardante l’entità della menomazione all’integrità.

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:

 

" (…).

Ora, nel caso che occupa, non vi é chi non veda come il ritardo di CO 1 e di AI appaia manifestamente come non scusabile. La visita medica effettuata dal dr. __________ data ormai del mese di aprile 2014 e, in assenza di una decisione sulla necessità di procedere ad un’ulteriore operazione, lo stato di salute del signor RI 1 subisce evidenti pregiudizi. Non solo: egli attende da più di un anno che venga accertato il peggioramento del suo stato di salute, che di fatto, a differenza del passato, oggi gli impedisce di assumere qualsiasi attività professionale, benché lo stesso rimanga ancora sotto contratto presso l’__________. Nemmeno sono scusabili i continui rimpalli da un’Autorità all’altra o eventuali carichi di lavoro, e ciò conformemente alla giurisprudenza citata sopra. Conformemente ai principi sanciti dalla stessa, del resto, sia il sottoscritto patrocinatore, sia direttamente il signor RI 1, si sono più volte prodigati allo scopo di sollecitare finalmente una risposta di quesiti sottoposti sia ad __________ sia a CO 1. Lettere interlocutorie, preannunci di prese di posizione formali da qui a qualche giorno, rispettivamente a settimana, puntualmente sempre disattesi, non possono certo giustificare di prolungare oltre misura un’attesa che, giunti a questo punto, non é più nell’interesse di nessuno."

                                         (doc. I)

                               1.5.   L’Istituto assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III + allegato).

 

                               1.6.   In data 19 settembre 2014, l’avv. __________ ha informato il TCA che nel frattempo l’assicurato aveva deciso di affidare la difesa dei propri interessi alla lic. iur. RA 2 (doc. V).

 

                                         Interpellata dal TCA, la nuova patrocinatrice ha dichiarato di non avere ulteriori osservazioni da formulare né nuovi mezzi di prova da produrre (doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto litigioso é la questione di sapere se l’CO 1 si è reso colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1.

 

                                         Il TCA constata che, nel frattempo, il dott. __________ ha consegnato all’amministrazione il referto relativo alla visita fiduciaria di controllo del 14 aprile 2014, il quale é poi stato immediatamente intimato all’assicurato e all’Ufficio AI (cfr. doc. 298 e doc. III, p. 2).

 

                                         Pertanto, nella misura in cui si chiede che all’CO 1 venga fatto ordine di trasmettere il rapporto appena citato all’insorgente e all’__________ (cfr. doc. I, p. 8), il ricorso per denegata/ritardata giustizia sub judice é privo di oggetto.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                                         Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Il ritardo ingiustificato a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

 

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

 

                               2.4.   In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In quella stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                         Più di recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince segnatamente che, dopo l’impianto di condrociti autologhi nel ginocchio destro (maggio 2013 - cfr. doc. 203), l’amministrazione ha più volte chiesto al PD Kessler di produrre la documentazione relativa ai consulti post-operatori da lui eseguiti, e ciò nell’ottica di disporre una visita fiduciaria di controllo (cfr. doc. 261, 263, 267, 273 e 276).

 

                                         Il citato medico curante specialista ha dato seguito alla richiesta dell’CO 1 soltanto all’inizio del mese di aprile 2014 (cfr. doc. 283 - “date de reception: 02.04.2014.”).

 

                                         Nel frattempo, con l’accordo dell’insorgente (cfr. doc. 275: “Lo informo che non abbiamo più ricevuto documentazione dal prof. __________. Lui lo vede il 26.03.2014 e chiederà di farsi consegnare i rapporti. RI 1 preferisce aspettare piuttosto che fare una visita MC senza rapporti del prof. dott. __________.” e doc. 279: “RI 1, qualora la CO 1 ritenesse opportuna una visita medico-__________, desidererebbe essere visto dal dott. __________ che, a suo tempo, aveva assistito all’intervento.”), l’assicuratore ha disposto una visita fiduciaria di controllo per il 16 aprile 2014 (il corsivo é del redattore).

 

                                         Con rapporto del 22 aprile 2014, il PD __________ ha informato l’Istituto assicuratore circa le risultanze della consultazione del 16 aprile 2014, precisando che, a suo avviso, entrava ancora in linea di conto un intervento di stabilizzazione del ginocchio destro. Egli ha peraltro affermato di voler preliminarmente discutere della questione con il dott. __________ (cfr. doc. 285).

 

                                         Nel prosieguo, il ricorrente, personalmente o per il tramite dell’avv. __________, ha sollecitato dall’CO 1 la consegna del referto elaborato dal dott. __________ a seguito della visita del 14 aprile 2014, rispettivamente l’evasione del quesito sollevato dal dott. __________ a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc. 287, 289 e 294).

 

                                         Dall’incarto risulta che il medico fiduciario ha consegnato il proprio rapporto all’inizio di settembre 2014. In quella sede, egli ha sostenuto che dall’intervento prospettato dal dott. __________ non vi sarebbe da attendersi dei sostanziali miglioramenti dello stato di salute infortunistico, di modo che conserverebbero tutta la loro validità sia la valutazione dell’esigibilità lavorativa che quella della menomazione all’integrità, precedentemente espresse (cfr. doc. 298 e doc. 198, p. 31).

 

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA osserva innanzitutto che l’CO 1 é stato costretto a posticipare la definizione delle prestazioni di lunga durata, in ragione della decisione dell’assicurato di sottoporsi, nell’aprile 2013, al noto intervento d’impianto di condrociti autologhi.

 

                                         In secondo luogo, non appare arbitraria la decisione dell’amministrazione di disporre una nuova visita fiduciaria di controllo che tenesse conto degli esiti dell’operazione appena menzionata, tanto più che il PD dott. __________ aveva nel frattempo posto l’indicazione per un ulteriore intervento chirurgico, questa volta di stabilizzazione del ginocchio destro.

                                         Al riguardo, va considerato, da un lato, che occorreva forzatamente attendere del tempo per valutare se l’intervento d’impianto di condrociti avesse o meno comportato dei miglioramenti a livello del ginocchio destro rispetto a quanto riscontrato in occasione della visita fiduciaria del 18 aprile 2012 e, dall’altro, le difficoltà incontrate dall’CO 1 per entrare in possesso dei rapporti relativi alle visite post-operatorie effettuate dal medico curante specialista dell’assicurato.

 

                                         Ora, alla luce di quanto precede e tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando 2.4., il fatto che al momento in cui é stato inoltrato il ricorso per denegata giustizia (agosto 2014), l’Istituto assicuratore non avesse ancora emanato la propria decisione sulla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e, quindi, sul diritto del ricorrente alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + indennità per menomazione all’integrità), non costituisce ancora, secondo questa Corte, una ritardata giustizia.

 

                                         In queste condizioni, nella misura in cui non é divenuto privo di oggetto, il ricorso per denegata/ritardata giustizia presentato da RI 1 deve essere respinto.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Nella misura in cui non é divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti