Raccomandata

 

Incarto n.
35.2014.70

 

mm

Lugano

3 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2014 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 luglio 2014 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 6 maggio 2009, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di montatore d’impianti sanitari e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni, in grave stato d’ebrietà, é caduto all’indietro sulla soglia della porta di casa e ha battuto a terra il capo e il braccio destro.

                                         A causa di questo evento, egli ha in particolare riportato, secondo il rapporto di uscita 22 maggio 2009 dell’Ospedale regionale di __________, la frattura diafisaria scomposta dell’omero destro (doc. 8).

 

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’11 marzo 2014, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, rinunciando peraltro a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr. doc. 236).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 246), in data 3 luglio 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 251).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 26 agosto 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità intera nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 25% e, in via subordinata, il ripristino delle prestazioni di corta durata e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, argomentando in particolare che:

 

" (…).

A seguito dell’infortunio del 6.5.2009, l’assicurato ha perso dei pezzi di ossa!!

 

Non siamo confrontati con micro-lesioni o fratture guarite.

 

Il sig. RI 1 ha subito un raccorciamento dell’omero di 4 cm!! … tanto che la dr.ssa __________ della CO 1 concludeva che “l’assicurato é portatore di un danno permanente che verrà definito a mezzo di apprezzamento medico separato” (apprezzamento medico 07.11.2012).

La dottoressa della CO 1 era giunta a tale conclusione dopo un’approfondita valutazione effettuata da diversi medici; dr. __________, dr. __________ dr. __________, dr. __________, e dopo vari esami radiologici.

 

La stessa dottoressa valutava al 25% l’IMI, con apprezzamento medico separato.

 

È pertanto arbitraria, siccome priva di ulteriori prove mediche contrarie, la nuova ed assurda conclusione a cui arriva la dottoressa CO 1 con l’apprezzamento 10.01.2014.

Secondo la dr.ssa __________ i disturbi sarebbero ora diventati “non oggettivabili”: affermazione inveritiera, in contraddizione con le conclusioni che l’istruttoria ha evidenziato.

 

Infatti, come evidenziato dallo specialista dr. __________ nel suo rapporto 28.08.2012, la problematica dell’assicurato non si limita al braccio ma si estende alla spalla e una RM della spalla destra del 23.01.2012 ha evidenziato un’estesa lesione del labbro glenoidale con lesione di tipo slap in un contesto di atrofia muscolare di Goutalier grado II del sovra- ed infraspinato.

 

Altro che disturbi non oggettivabili!!

 

Pacifico inoltre il nesso causale adeguato tra l’infortunio e la persistente lesione alla spalla."

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   Nel corso del mese di settembre 2014, il ricorrente ha prodotto una certificazione del dott. __________ (doc. III + allegato), trasmessa all’assicuratore convenuto ai fini della risposta di causa (doc. IV).

 

                               1.5.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   Il 29 settembre 2014, l’assicurato ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. VII).

 

                               1.7.   In data 29 ottobre 2014, questa Corte ha interpellato la dott.ssa __________, la quale é stata invitata a precisare la propria valutazione della fattispecie (doc. IX).

 

                                         La sua risposta é pervenuta al TCA il 6 novembre 2014 (doc. X).

 

                                         L’ CO 1 si é espresso al riguardo in data 16 novembre 2014 (doc. XII), mentre l’insorgente lo ha invece fatto il 17 novembre 2014 (doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, oppure no.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                               2.3.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.5.   In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

 

                               2.6.   Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

                                         In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

                                         Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

 

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la          particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

-  la specifica cura medica protratta e gravosa;

-  i notevoli disturbi;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti             intervenute;

-  la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione              degli sforzi compiuti.

 

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

 

                               2.7.   La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

 

                                         Ad esempio, questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

 

                                         In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

 

                                         Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 251, p. 6: “… i referti specialistici agli atti confermano che la sintomatologia algica non può essere ricondotta ad una lesione organica oggettivabile.” - il corsivo é del redattore). Di conseguenza, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non é data (cfr. doc. 251, p. 7).

 

                                         Da parte sua, il ricorrente pretende in sostanza di presentare dei danni alla salute infortunistici ben oggettivabili, non soltanto al braccio ma pure alla spalla destra (cfr. doc. I).

 

                               2.9.   Dalle carte processuali emerge che, nel dicembre 2011, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         In quella sede, il medico __________ ha evidenziato l’esistenza di una discrepanza tra i disturbi denunciati dall’assicurato e lo status oggettivabile. Egli ha pertanto disposto ulteriori accertamenti “… per escludere una lesione della cuffia rotatoria e una lesione post-operatoria di un nervo periferico all’arto superiore destro.” (doc. 161, p. 4).

 

                                         In data 23 gennaio 2012, l’insorgente é quindi stato sottoposto a una RMN della spalla destra, che ha evidenziato un’atrofia muscolare Goutallier grado II del sovra- e dell’infraspinoso, una lesione slap del labbro antero-superiore, una lesione del labbro posteriore, nonché una piccola lesione cartilaginea (doc. 163).

 

                                         Il 28 marzo 2012 il ricorrente si é recato per un consulto presso la Clinica universitaria __________, dove era stato operato nel mese di marzo 2011.

                                         Dal relativo referto si evince che gli specialisti hanno dichiarato di non riuscire a spiegarsi i gravi disturbi risentiti dall’assicurato, posto che la frattura omerale si era ben consolidata. A loro avviso, il materiale di osteosintesi avrebbe potuto giustificare una piccola parte dei disturbi, tuttavia essi ne hanno sconsigliato l’asportazione (doc. 168).

 

                                         Gli accertamenti disposti nel frattempo dal Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________ (ORL - RMN del plesso cervicale e ENMG dell’arto superiore destro) hanno permesso di escludere la presenza di lesioni a livello del plesso cervicale e brachiale (cfr. doc. 183).

 

                                         In data 28 agosto 2012, l’assicurato é stato visto dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, per conto dell’assicuratore resistente. Interrogato a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico, egli ha in particolare sostenuto, per quanto riguarda la spalla destra, di non credere che una riparazione artroscopica del labbro glenoidale, permetterebbe di influenzare positivamente il quadro clinico. Inoltre, in merito al braccio destro, il dott. __________ si é dichiarato d’accordo con quanto indicato dai sanitari della Clinica __________ (cfr. doc. 193).

 

                                         Il 7 novembre 2012 si é tenuta la visita medica di chiusura eseguita dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________.

                                         In quella sede, il medico __________ ha diagnosticato un’importante algia e diminuzione della funzionalità dell’arto superiore destro con/su raccorciamento dell’omero destro, stato dopo cura di pseudo-artrosi con débridement, decorticazione, applicazione di osso autologo e osteosintesi dell’omero destro con placca. Ella ha quindi dichiarato stabilizzato lo stato di salute infortunistico e, posto che l’assicurato é stato dichiarato non più in grado di svolgere la sua precedente attività lavorativa, ha proceduto a definire l’esigibilità lavorativa e a valutare la menomazione all’integrità (cfr. doc. 207 e 208).

 

                                         Nel corso del gennaio 2014, l’Istituto assicuratore ha chiesto alla dott.ssa __________ se la valutazione da lei espressa in occasione della visita di chiusura, tenesse o meno conto di disturbi non oggettivabili (doc. 231).

 

                                         Con apprezzamento datato 10 gennaio 2014, il medico __________ ha ammesso di aver tenuto conto di “… disturbi non oggettivabili, innanzitutto vedendo i referti degli specialisti che confermano che l’attuale sintomatologia algica non é da riportare ad una lesione organica oggettivabile.”. Per questa ragione, ella ha rivisto la sua valutazione dell’esigibilità lavorativa e della menomazione all’integrità, concludendo che “… non siamo in presenza di una lesione organica oggettivabile che potrebbe spiegare la sintomatologia algica riferita dall’assicurato, quindi l’assicurato é considerato abile al lavoro al 100% e non vi é nessun diritto a un’indennità per menomazione all’integrità.” (doc. 232).

 

                                         La dott.ssa __________ ha ribadito la propria posizione pronunciandosi sulle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 in sede di opposizione (doc. 250, p. 2).

 

                                         In corso di causa, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 10 settembre 2014, del dott. __________, il quale si é in sostanza riconfermato nel contenuto del suo rapporto dell’agosto 2012 e ha precisato di non credere che l’esame radiologico del 2 aprile 2014 (doc. A 1) “… possa portare gli elementi per una nuova presa di posizione in merito alla problematica infortunistica.” (doc. B 9)

 

                                         In data 29 ottobre 2014, questo Tribunale ha interpellato la dott.ssa __________, la quale é stata invitata a indicare “… le ragioni per le quali lei esclude (se lo esclude) che i reperti evidenziati dall’esame strumentale appena citato possano correlare, in tutto o in parte, con la sintomatologia denunciata dal signor RI 1, e ciò tanto più che non risulta che l’esito della RMN in questione sia stato considerato dai sanitari della __________.” (doc. IX).

 

                                         Questo, in particolare, il tenore della sua risposta del 3 novembre 2014:

 

" (…).

La stessa risonanza é poi stata valutata dal collega chirurgo ortopedico dott. __________. Nella sua lettera del 28.8.2012 definisce la diagnosi di uno stato dopo pseudoartrosi ed osteosintesi dell’omero destro in uno stato da frattura diafisaria prossimale dell’omero destro del 06.05.2009 con nota atrofia muscolare del sovra- ed infraspinato, estesa lesione del labbro glenoidale e piccola lesione condrale della glena. Per quanto riguarda la domanda sulla terapia, egli non vede provvedimento chirurgico ortopedico in generale ed in particolare, non essendo suscettibile di migliorare la situazione algica di questo paziente. Ribadisce che non crede che un intervento artroscopico mirato a risolvere la problematica della lesione del labbro possa influenzare positivamente il quadro clinico.

Ricordo che già nella TAC della spalla destra del 13.08.2009 con il referto del 14.09.2009 viene descritto un labbro e un bordo osseo glenoideo smusso verso posteriore. Tale fatto era ben noto all’operatore PD dott. __________ il quale il 10.03.2011 interveniva chirurgicamente con decorticazione ed osteosintesi della diafisi omerale con placche e posizione di osso autologo e rh-BMP. In seguito a questo intervento venivano solo descritti persistenti e forti dolori al braccio destro, non alla spalla destra.

(…).

La risonanza ha quindi messo in evidenza una lesione a mio modo di vedere degenerativa che non spiega né il decorso clinico, né la sintomatologia riferita dall’assicurato, motivo per il quale anche il dott. __________ ha sconsigliato di intervenire chirurgicamente, motivando che nessun ulteriore intervento chirurgico porterebbe ad un suscettibile miglioramento della situazione algica del paziente."

                                         (doc. X)

 

                             2.10.   Nella concreta evenienza, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al precedente considerando, occorre ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 all’arto superiore destro, non correlano a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.

 

                                         Se é vero che la risonanza magnetica della spalla destra del gennaio 2012 ha oggettivato la presenza di un danno alla salute, nella forma di un’atrofia muscolare e di lesioni interessanti il labbro glenoidale e la cartilagine della glena, é altrettanto vero che, secondo la valutazione del chirurgo ortopedico dott.ssa __________, esso non consente di spiegare a sufficienza la sintomatologia denunciata dall’assicurato (doc. X, p. 2: “La risonanza ha quindi messo in evidenza una lesione a mio modo di vedere degenerativa che non spiega né il decorso clinico, né la sintomatologia riferita dall’assicurato, …” - il corsivo é del redattore).

                                         Questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza di quanto sostenuto dal medico __________, posto che agli atti non figura alcun parere medico-specialistico contrario. Anzi, a margine del consulto del 28 agosto 2012, presa conoscenza delle risultanze dell’esame strumentale in questione, il dott. __________ aveva sconsigliato un approccio chirurgico per il motivo che esso non avrebbe comunque permesso d’influenzare positivamente i disturbi riferiti dall’insorgente (doc. 193), ciò che evidentemente avvalora la tesi della dott.ssa __________.

 

                                         D’altro canto, il TCA non può seguire il ricorrente allorquando definisce come “arbitraria” la valutazione contenuta nell’apprezzamento 10 gennaio 2014 della dott.ssa __________ (cfr. doc. I).

                                         Questo Tribunale non ignora che, in occasione della visita medica di chiusura del novembre 2012 il fiduciario dell’CO 1 aveva proceduto a definire l’esigibilità lavorativa e a valutare l’IMI. Sennonché, così come da lei stessa osservato nel suo rapporto del 15 gennaio 2014 (doc. 232, p. 2), l’esigibilità lavorativa e la menomazione all’integrità erano stati apprezzati a dipendenza soltanto di un “importante algia e diminuzione di funzionalità dell’arto superiore destro” (cfr. doc. 208, p. 5; si veda pure il doc. 207 in cui la dott.ssa __________ ha indicato, quali esiti importanti e durevoli, “disturbi residui all’arto superiore di destra di tipo algico e funzionale” - il corsivo é del redattore) e, dunque, non di un danno alla salute strutturale.

                                         Pertanto, con l’apprezzamento medico del 10 gennaio 2014, il medico di circondario ha corretto la sua prima valutazione, errata nella misura in cui erano stati considerati dei disturbi privi di sostrato organico.

 

                                         Deve inoltre essere ricordato che gli specialisti della Clinica universitaria __________, a margine del consulto del 28 marzo 2012, avevano affermato di non avere spiegazioni per la sintomatologia accusata da RI 1, a fronte dello stato oggettivato a livello del braccio destro (cfr. doc. 168) e, d’altra parte, che gli accertamenti disposti dal Servizio di neurologia dell’__________ avevano escluso una problematica interessante il plesso cervicale e/o brachiale (cfr. doc. 183).

 

                             2.11.   In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

                                         Nel caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.

                                         Al riguardo, va osservato che, in occasione della visita medica di chiusura del novembre 2012, il chirurgo ortopedico dott.ssa __________, preso atto degli esiti degli accertamenti disposti nel frattempo (cfr. rapporto 23 aprile 2012 della Clinica B__________, rapporto 12 giugno 2012 del Servizio di neurologia dell’__________ e rapporto 28 agosto 2012 del dott. __________), aveva affermato che “la situazione clinica é stabilizzata …”, tanto che aveva proposto semplicemente “… un ciclo fisioterapico di 9 sedute per istruzione della postura, di un programma di ginnastica a casa inclusi esercizi di equilibrio e propriocezione.” (doc. 208, p. 6).

 

                                         Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, il TCA può procedere all’esame dell’adeguatezza, esame che andrà eseguito in ossequio ai criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

 

                             2.12.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 6 maggio 2009.

 

                                         L’insorgente ha fornito questa descrizione dell’evento:

 

" (…).

Il 6 maggio 2009 sono caduto all’indietro, all’entrata del mio domicilio, e sono scivolato sul marmo bagnato ed ho battuto il braccio destro.

 

Non ricordo esattamente la dinamica dei fatti.

 

Ho sentito subito un forte dolore e sono stato soccorso inizialmente dai miei genitori che abitano sotto il mio appartamento dopo aver sentito il colpo e i miei lamenti.

 

È stata allarmata l’ambulanza e sono stato trasportato all’Ospedale __________."

                                         (doc. 30)

 

                                         Secondo la giurisprudenza, una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133 consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato é caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato infine classificato fra gli infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 1,2 metri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il TFA ha deciso in questo stesso senso trattandosi della caduta di un operaio attraverso un lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del ginocchio destro, della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata del setto nasale e grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19 settembre 1994), nonché della caduta sulla soglia della porta con contusione dorsale e sospetta compressione vertebrale (DTF 123 V 137).

 

                                         Visti i precedenti giurisprudenziali appena citati, tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti,

 

                                         In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.4.).

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

 

                                         L’evento occorso all’insorgente non risulta particolarmente drammatico, né spettacolare. Si é trattato in fondo di una banale caduta partendo dalla posizione eretta.

 

                                         D’altro canto, questa Corte non ritiene che quella riportata dal ricorrente - una frattura diafisaria scomposta dell’omero destro -, costituisca una lesione organica grave o particolarmente idonea a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

                                         A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

 

                                         Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

                                         Dalla documentazione medica agli atti si evince invero che, a causa del rischio di scompensare il fragile equilibrio epatico dell’assicurato (egli soffre in effetti di una epatopatia cronica etiltossica e da epatite C con cirrosi epatica stadio Child B), i sanitari hanno inizialmente rinunciato a un approccio chirurgico e optato per una cura conservativa della frattura omerale (immobilizzazione dell’arto con brace e, in seguito, con un sarmiento - cfr. doc. 8, p. 2 e doc. 39: “Il paziente é inoperabile a causa della situazione generale.”). Solo in un secondo tempo, vista la mancata consolidazione della frattura (Non Union), i medici della __________ hanno ritenuto indispensabile procedere chirurgicamente (cfr. doc. 79, p. 2), e ciò nonostante che l’intervento presentasse un rischio accresciuto (cfr. doc. 104, p. 2).

                                         Alla luce di quanto precede, il fatto di non aver immediatamente sottoposto l’insorgente a un intervento operatorio non può dunque essere considerato alla stregua di un errore medico. Del resto, tale circostanza non ha neppure aggravato notevolmente le conseguenze dell’infortunio, posto che, a margine del consulto del 23 aprile 2012, i sanitari della __________ hanno refertato una frattura completamente consolidata con materiale di osteosintesi intatto (doc. 168, p. 2).

 

                                         Il TCA ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

                                         Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

                                         In concreto, per quanto dipendente dalla patologia somatica (frattura omerale), la cura medica - dopo l’iniziale degenza presso l’__________, la cui durata (dal 6 al 20 maggio 2009) é stata peraltro condizionata dalle diagnosi collaterali di natura

                                         morbosa (la successiva ospedalizzazione, dal 5 al 20 giugno 2009, si é resa necessaria soprattutto a causa dello stato di grave anemia in cui versava l’assicurato - cfr. doc. 34), é essenzialmente consistita in provvedimenti conservativi (immobilizzazione dell’arto, assunzione di farmaci antalgici e applicazione di cerotti di fentanyl) sino all’operazione che ha avuto luogo il 10 marzo 2011 presso la Clinica __________ (degenza dal 9 al 14 marzo 2011- cfr. doc. 130). Successivamente, il ricorrente é stato sottoposto a sedute ambulatoriali di fisioterapia e gli sono stati somministrati farmaci antidolorifici.

                                         È d’altronde utile segnalare che l’Alta Corte federale ha negato l’adempimento di questo criterio, trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente stradale con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che era stata sottoposta a quattro intervento chirurgici, che era stata ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda per oltre un mese) e che, per il resto, le era stata prescritta una terapia farmacologica e l’esecuzione di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3). Questo Tribunale, da parte sua, ne ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico.

 

                                         Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é soddisfatto.

                                         In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

                                         Nel caso di specie, é vero che, in una prima fase, il decorso della cura non é stato favorevole, nella misura in cui il processo di consolidazione della nota frattura non si é completato nonostante l’immobilizzazione dell’arto, é però altrettanto vero che, dopo l’intervento del marzo 2011, si é assistito a un progressivo miglioramento (cfr. doc. 150 e doc. 168). In questo contesto, va ancora precisato che la sintomatologia denunciata dall’assicurato anche dopo la completa consolidazione della frattura omerale, é stata giudicata priva di sostrato organico e, perciò, non può essere presa in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza del nesso causale secondo la DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden, organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

 

                                         In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché questi due criteri da soli, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

 

                                         In conclusione, se ne deduce che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l'instaurazione della sintomatologia di cui l’insorgente soffre a livello dell’arto superiore destro: l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

 

                             2.13.   Al precedente considerando, questo Tribunale é giunto alla conclusione che i disturbi - intesi come i dolori e le limitazioni funzionali - risentiti dall’insorgente all’arto superiore destro non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento traumatico del maggio 2009, di modo che essi non riguardano l’INSAI.

 

                                         Resta comunque il fatto che RI 1 é portatore anche di danni alla salute oggettivabili, specificatamente di un accorciamento dell’arto superiore destro di 4 cm, nonché di lesioni interessanti il labbro glenoidale e la cartilagine della glena della spalla destra.

 

                                         Ora, visto che a incidere negativamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato sono semmai i disturbi, e non i danni morfologici in quanto tali, a giusta ragione l’Istituto resistente gli ha negato il diritto a una rendita d’invalidità.

 

                                         Per contro, il TCA ritiene di non potersi esimere dall’esaminare se i danni alla salute oggettivati sono atti a fondare il diritto all’IMI.

 

                          2.13.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                          2.13.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                          2.13.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                          2.13.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                          2.13.5.   Nella concreta evenienza, in occasione della visita di chiusura del 7 novembre 2012, la dott.ssa __________ aveva quantificato in un 25% la menomazione all’integrità presentata dall’assicurato, costituita da disturbi residui all’arto superiore di destra di tipo algico e funzionale (cfr. doc. 207).

 

                                         In un secondo tempo, lo stesso medico __________ ha precisato che nella sua valutazione della menomazione all’integrità aveva tenuto conto di disturbi non oggettivabili (i quali, come visto, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’infortunio), ragione per la quale ella ha proceduto a un nuovo apprezzamento (doc. 232, p. 2).

 

                                         Con il rapporto del 30 giugno 2014 (doc. 250), la dott.ssa __________ ha quindi negato che l’accorciamento del braccio destro di 4 cm possa dare diritto a un’IMI (“Un accorciamento dell’arto superiore destro di 4 cm non é da mettere in relazione nemmeno con un’amputazione di qualsiasi parte dell’arto superiore (mano, avambraccio, braccio), motivo per il quale si ritiene che anche in questo senso non si può attribuire una IMI secondo la tabella Suva 3.”).

                                         Per quanto riguarda invece il danno alla spalla destra, ella ha rilevato che “secondo la tabella Suva 1.2 viene assegnata all’assicurato un’indennità per menomazione se si tratta di una lesione che porta ad una limitazione funzionale dell’arto superiore ossia dolori oggettivabili.”.

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il rapporto della dott.ssa __________ possa validamente servire da base al proprio giudizio, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti.

 

 

 

                                         Trattandosi del noto accorciamento, la tabella n. 3 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI prevede in effetti la corresponsione di un’indennità soltanto in caso di amputazione di uno o più segmenti degli arti superiori. D’altro canto, nemmeno la tabella n. 1 (“Atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs”), diversamente dalla n. 2 (“Atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs”), prevede la possibilità d’indennizzare il raccorciamento di un arto superiore.

 

                                         A proposito del danno che interessa la spalla destra - a prescindere dalla sua eziologia (al riguardo, si veda il rapporto 3 novembre 2014 in cui la dott.ssa __________ ha sostenuto trattarsi di lesioni di natura degenerativa - cfr. doc. X, p. 2) - questa Corte ha già ritenuto accertato che esso non spiega né le limitazioni funzionali né i dolori lamentati dall’assicurato. Ora, così come osservato dal medico __________, la tabella n. 1 condiziona il riconoscimento di un’indennità all’esistenza di una perdita di funzionalità legata al danno alla salute in questione.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, è dunque a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha negato all’insorgente il diritto all’IMI.

 

                                     

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                  1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti