Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.72

 

MP/MM

Lugano

9 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 giugno 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 25 novembre 2013, la ditta __________ di __________ ha annunciato all’CO 1 un evento occorso al proprio dipendente RI 1 nel mese di settembre 2013, all’origine della rottura della protesi all’anca sinistra. Nel relativo formulario, il datore di lavoro ha indicato che l’assicurato aveva improvvisamente avvertito un forte dolore all’anca senza un motivo apparente (cfr. doc. E).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 22 aprile 2014, CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del settembre 2013 non configurasse né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 24).

 

                                         In data 22 aprile 2014, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione avverso la decisione formale (cfr. doc. 25).

 

                                         Con decisione su opposizione del 30 giugno 2014, l’CO 1 ha confermato la sua precedente decisione (cfr. doc. B).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 2 settembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore LAINF sia condannato ad assumere l’evento del 12 settembre 2013 (cfr. doc. I).

 

                                         Nella sua impugnativa, il ricorrente smentisce innanzitutto che vi siano delle incongruenze nelle proprie dichiarazioni relative alla descrizione, alla data e all’orario dell’evento. In particolare, il ricorrente precisa che, contrariamente a quanto indicato dalla convenuta nella decisione su opposizione impugnata, egli avrebbe avvertito un forte dolore all’anca sinistra alle ore 17:00 del 12 settembre 2013, scendendo dall’auto posteggiata in una strada trafficata di __________ in pieno orario di punta (cfr. doc. I, p. 5).

                                         L’insorgente sostiene inoltre che la responsabilità dell’assicuratore LAINF debba essere ammessa già per il solo fatto che “… la rottura di una protesi, anche se per difetto di materiale, non può certo essere ritenuta una malattia, per cui, deve, necessariamente, rientrare nel concetto di infortunio…” (cfr. doc. I, p. 7).

L’assicurato contesta, poi, la decisione dell’CO 1 secondo la quale l’evento del 12 settembre 2013 non può essere qualificato quale infortunio ai sensi di legge, facendo difetto, in particolare, un fattore esterno straordinario. Al riguardo, RI 1 ritiene che la straordinarietà dell’evento che ha portato alla rottura della protesi dell’anca sinistra risieda nel movimento inusuale che ha dovuto compiere per scendere dal suo veicolo, dopo aver aperto la portiera solo parzialmente in ragione del forte traffico presente a quel momento della giornata. L’assicurato aggiunge, inoltre, che tale movimento innaturale ed effettuato in uno spazio ristretto, deve aver comportato uno sforzo eccessivo, altrimenti la protesi non si sarebbe rotta (cfr. doc. I, p. 7-8).

Infine, per quanto attiene al fatto che, secondo l’amministrazione, l’evento del 12 settembre 2013 non configurerebbe nemmeno una lesione parificata ai postumi d’infortunio di cui all’art. 9 OAINF, RI 1 fa valere che il richiamo a tale norma non sarebbe pertinente nel caso concreto, osservando in particolare quanto segue:

 

" Tale norma ha infatti per oggetto tutt’altra situazione, e non già la rottura di una protesi. Con la norma in questione sono infatti state elencate solo alcune situazioni, per le quali vi è una sorta di presunzione di infortunio. Niente di più. Ma il caso di specie non può quindi essere semplicemente liquidato negativamente, poiché la diagnosi del medico non sarebbe contenuta in tale elenco. La situazione del caso di specie è invero ben più particolare.”

                                         (cfr. doc. I, pag. 7)

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   Il 22 ottobre 2014, il ricorrente ha presentato al TCA un allegato di replica con il quale, in sostanza, si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.VII).

 

Questo scritto è stato trasmesso alla convenuta per conoscenza (doc. VIII).

 

                               1.6.   In corso di causa, questa Corte ha interpellato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per avere informazioni inerenti all’applicazione dell’art. 9 cpv. 3 OAINF (doc. IX).

 

                                         La risposta dell’UFSP è pervenuta in data 27 gennaio 2015 (doc. X + allegati).

 

                                         Alle parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (doc. XII e doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato o meno a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute riportato da RI 1.

 

                               2.2.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.3.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere. L’Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l’improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

 

                               2.4.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio, l’assicurato ha indicato di aver riportato la rottura della protesi dell’anca sinistra, dopo aver improvvisamente avvertito un forte dolore (cfr. doc. D, p. 2).

                                         Interpellato dall’amministrazione a proposito della dinamica dell’evento, RI 1 ha dichiarato che il 12 settembre 2013, verso le ore 17:00, mentre stava scendendo dalla propria autovettura, ha appoggiato a terra la gamba sinistra avvertendo dei forti dolori. L’assicurato ha inoltre precisato che, a quel momento, non stava compiendo nessuna attività straordinaria, che le condizioni esterne erano normali e che non era successo nulla di particolare o d’imprevisto (cfr. doc. F).

 

                                         Dal certificato 12 dicembre 2013 dell’Ospedale regionale di __________ si apprende che l’assicurato aveva lamentato un “dolore improvviso all’anca sinistra in assenza di trauma” (doc. 12).

 

In sede di opposizione e di ricorso, l’insorgente ha precisato che il dolore avvertito all’anca sinistra è stato preceduto da un movimento non del tutto usuale effettuato in uno spazio molto ristretto. Egli ha infatti osservato che il 12 settembre 2013, mentre stava scendendo dal suo autoveicolo posteggiato in __________ a __________, aveva potuto aprire la portiera solo in parte a causa del forte traffico di transito, ciò che lo aveva costretto a compiere un movimento insolito, all’origine della rottura della protesi dell’anca sinistra (cfr. doc. 25, p. 2).

 

                                         Da parte sua, l’CO 1 ha escluso la propria responsabilità ritenendo, da un lato, che l’evento del 12 settembre 2013 non configuri un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA poiché, in particolare, l’assicurato al momento dell’evento non avrebbe compiuto né uno sforzo eccessivo né un movimento scoordinato del corpo e, dall’altro, che il danno alla salute riportato non figuri fra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. B e doc. III).

 

                               2.6.   Nella risposta di causa, l’CO 1 ha sostenuto che, nel caso di specie, tornerebbe applicabile il principio cosiddetto delle "dichiarazioni della prima ora" e che, di conseguenza, andrebbe accordata la preferenza alla descrizione dell’evento contenuta nell’annuncio d’infortunio del 25 novembre 2013 e nel questionario compilato dall’assicurato l’8 febbraio 2014, in cui ha dichiarato che, in assenza di circostanze esterne particolari, ha improvvisamente avvertito un forte dolore all’anca sinistra mentre stava scendendo dall’automobile (cfr. doc. E e F), piuttosto che a quanto da lui indicato in sede di opposizione e di ricorso (cfr. doc. 25, p. 2 e doc. I, p. 7-8).

 

                                         Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire questo aspetto siccome, anche volendosi fondare sulla dinamica descritta nel ricorso, l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica l’assicurato, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

 

                               2.7.   Nel caso concreto, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

 

                                         Secondo questa Corte, alla luce della dinamica descritta dal ricorrente, può essere scartata l’ipotesi di uno sforzo straordinario, giacché il fatto di scendere da un’autovettura deve essere considerato alla stregua di un gesto quotidiano, che per definizione non sollecita oltremisura il corpo, e ciò a prescindere dalla costituzione, dalle abitudini o dall’addestramento della persona assicurata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.3.).

 

                                         A ciò nulla muta la circostanza che RI 1 é portatore di una protesi dell’anca a sinistra.

                                         In effetti, in una sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3, il fatto che la persona assicurata presentasse un danno causato da pregressi infortuni, è stato giudicato irrilevante dal Tribunale federale, il quale ha stabilito che i requisiti che la giurisprudenza ha posto a proposito del fattore esterno, non possono essere affievoliti prevalendosi di un eventuale danno preesistente alla parte del corpo interessata.

                                         Questo principio è stato sviluppato in materia di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, più concretamente a proposito del requisito del “potenziale di pericolo accresciuto”, trattandosi di un’assicurata la quale, nel sollevare una valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla, già danneggiata da precedenti sinistri. Il Tribunale federale si è in particolare così espresso:

 

" (…).

Beim Heben eines bepackten ca. 20 kg schweren Koffers ist nach Gesagtem - wie die Vorinstanz selber ausführt - ein äusserer Faktor rechtsprechungsgemäss zu verneinen. Es fehlt an einem gesteigerten Schädigungspotenzial im oben umschriebenen Sinn. Wenn das kantonale Gericht ein solches angesichts einer erlittenen Vorschädigung trotzdem bejaht, verkennt es - wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht -, dass der äussere Faktor bezüglich der in Frage stehenden Lebensverrichtung geprüft werden muss und bei gleicher Lebensverrichtung nicht je nach Konstitution der versicherten Person unterschiedlich beurteilt werden kann. Es ist somit nicht zulässig, die dargelegten rechtsprechungsgemässen Anforderungen an den äusseren Faktor unter Hinweis auf eine allfällige Vorschädigung des betroffenen Körperteils herabzusetzen. Mit dem Vorliegen einer unfallähnlichen Körperschädigung kann demzufolge die Leistungspflicht der Unfallversicherung nicht begründet werden.“

                                         (STF 8C_656/2008 consid. 3.3)

 

                                         Per il TCA, il principio posto dall’Alta Corte deve trovare applicazione anche in materia d’infortunio, allorquando si tratta di decidere se la persona assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo (in questo senso, si veda la STCA 35.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.6., cresciuta incontestata in giudicato).

 

                                         Deve ancora essere esaminato se l’insorgente ha compiuto un movimento scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza.

 

                                         Come già indicato, affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).

 

Nel caso concreto, tenuto conto della dinamica descritta in sede di opposizione e di ricorso, il TCA ritiene che il movimento che ha dovuto compiere l’assicurato per scendere dal proprio veicolo, non si sia svolto in circostanze esterne manifestamente insolite e fuori programma. Infatti, secondo questa Corte, non può essere giudicato tale il fatto che, parcheggiando lungo una strada posta all’interno di una località, si possa essere confrontati con del traffico di transito e che, a causa di ciò, nel scendere dall’autovettura, si riesca ad aprire soltanto in parte la portiera.

D’altronde, è lo stesso ricorrente ad aver ammesso che “… a tutti noi automobilisti è capitata una simile situazione: dover compiere una sorta di contorsionismo (movimento non certo del tutto naturale), per cercare di uscire dalla nostra vettura, con la portiera di sinistra (davanti, lato conducente) solo parzialmente aperta.” (doc. I, p. 8 - il corsivo é del redattore).

 

                                         Per il resto, non può giustificare una diversa conclusione nemmeno l’argomento sollevato dall’assicurato, secondo il quale, visto che la rottura della protesi non può essere considerata malattia, essa deve necessariamente rientrare nel concetto d’infortunio (cfr. doc. I, pag. 2).

 

                                         Al riguardo, va segnalato che l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal danno alla salute, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2).

 

                                         In esito a tutto quanto precede, questo Tribunale deve dunque concludere che non sono adempiute le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

 

                               2.8.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

 

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

 

                                         L’art. 9 cpv. 3 OAINF dispone che non costituiscono una lesione corporale parificata ai sensi del capoverso 2 i danni non imputabili all’infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.

 

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

 

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

 

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

 

                               2.9.   Nella concreta evenienza, dalla documentazione medica agli atti risulta che, in occasione dell’evento in discussione, RI 1 ha riportato la rottura del tratto prossimale del moncone diafisario della protesi dell’anca sinistra (cfr. doc. 12 e doc. C).

 

                                         L’art. 9 cpv. 3 OAINF recita che non costituiscono una lesione corporale ai sensi del capoverso 2 i danni non imputabili all’infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.

 

                                         In corso di causa, il TCA ha chiesto all’UFSP d’indicare “… se esistono delle direttive amministrative circa l’applicazione dell’articolo 9 cpv. 3 OAINF e/o dei precedenti giurisprudenziali concernenti il medesimo tema.” (doc. IX).

 

                                         Con risposta del 26 gennaio 2015, l’Ufficio federale ha comunicato che esiste sul tema una raccomandazione della Commissione ad hoc sinistri LAINF ma di non essere a conoscenza dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali (cfr. doc. X).

 

                                         La raccomandazione n. 2/86 della Commissione ad hoc sinistri LAINF (“Lésions corporelles assimilées à un accident (LCAA)”), prevede quanto segue a proposito dell’art. 9 cpv. 3 OAINF:

 

" (…).

Les dommages causés à des structures de remplacement étrangères au corps (par exemple greffe de peau, ligaments en matière plastique, articulations artificielles, etc.) qui ne découlent pas d’un accident ne peuvent pas être pris en charge en tant que LCAA. L’art. 9, al 3 de l’OLAA a établi une norme légale pour la pratique déjà en usage.

Quelques exemples: luxations spontan.s de prothèses Silastic du poignet; luxations de prothèses totales de la hanche (souvent dès la première nuit suivant l’opération!); ruptures spontanées de ligaments en matière plastique, en particulier de ligaments croisés de remplacements dans l’articulation du genou. (…).

 

Il en va autrement si le dommage a été provoqué par un accident. Dans ces circostances, c’est l’assureur tenu de verser des prestations pour le dommage qui devra prendre en charge les frais dans le cadre de l’art. 12 de la LAA en relation avec l’art. 36 de la LAA.“

 

                                         Nel caso di specie, posto che il danno alla salute non é stato causato da un infortunio ai sensi di legge (si veda il consid. 2.7.) e tenuto conto che l’impianto della protesi dell’anca (struttura che sostituisce una parte del corpo) si era reso necessario a causa dell’esistenza di una coxartrosi d’eziologia morbosa, divenuta sintomatica a partire dalla primavera del 2010 (in proposito, si veda la documentazione prodotta nella causa parallela in materia d’assicurazione per l’invalidità - inc. 32.2014.38), in ossequio all’art. 9 cpv. 3 OAINF, non si è in presenza di una lesione parificata ai postumi di un infortunio.

 

                                         Con le proprie osservazioni del 9 febbraio 2015, riferendosi alla raccomandazione citata in precedenza, l’insorgente sostiene in particolare che, visto che i presupposti dell’infortunio sono dati per colui che sale una scala, superando più gradini alla volta, lo stesso dovrebbe valere a maggior ragione per il movimento da lui compiuto nel mese di settembre 2013 (cfr. doc. XIII, p. 1s.).

                                         Al proposito, questo Tribunale si limita a rilevare che la raccomandazione in questione concerne in realtà le lesioni parificate ad infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, per le quali - diversamente dagli infortuni ex art. 4 LPGA - non é richiesta la straordinarietà del fattore esterno (cfr. il consid. 2.8.).

                                         Ora, nel caso di specie, l’esistenza di una lesione parificata è esclusa in forza dell’art. 9 cpv. 3 OAINF.

 

                                         Un obbligo a prestazioni non può pertanto essere imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti