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redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 aprile 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 ottobre 1967 RI 1 – dipendente della ditta __________, in qualità di carpentiere e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, in sella alla propria bicicletta, dopo aver investito una bambina, è caduto riportando lesioni leggere, ferite lacere al viso, lesioni dentarie e la frattura della mano sinistra (frattura terzo metacarpo composta con calcificazioni al metacarpo-falangea V e anche all’interfalangea distale III dito) (cfr. doc. 72, inc. 10.12610.67.6).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge prendendo a proprio carico due ricadute (cfr. doc. 22 e 62, inc. 10.12610.67.6).
1.2. In data 2 marzo 1974 RI 1 – a quel momento dipendente della __________, quale disegnatore e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 –, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, in località __________ (doc. 1, inc. 10.50605.74.0).
Secondo il referto dell’Ospedale __________, egli ha riportando una contusione cranica con ferita lacerocontusa regione frontale e palpebrale sinistra e una contusione al ginocchio destro e sinistro (doc.11, inc. 10.50605.74.0).
L’Istituto assicuratore ha assunto anche il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge anche per le ricadute del 1975 (cfr. doc. 32 e 67, inc.10.50605.74.0).
1.3. Nel mese di novembre/dicembre 2008 RI 1 ha chiesto all’CO 1 il versamento di prestazioni (rendita o indennizzo), in riferimento agli infortuni avvenuti tra il 1967 e il 1970 e non ritenuti chiusi (doc. 61, inc. 10.12610.67.6).
1.4. Con scritto del 7 gennaio 2009 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato di aver appurato che “contrariamente a quanto da lei asserito, nel febbraio 1971 le sono state concesse un’indennità in capitale del 10% per 12 mesi e nel 1975 una rendita del 10% che è stata soppressa dopo 3 anni” (doc. 62, inc. 10.12610.67.6 ).
1.5. Esperiti gli accertamenti medici del caso (Dr. __________ e Dr. __________), con decisione formale del 2 ottobre 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato di non poter “corrispondere prestazioni in contanti per i postumi infortunistici di tutti i suoi casi. Quanto le spettava è già stato versato a suo tempo” (doc. 77, inc.10.12610.67.6).
L’CO 1 ha quindi richiamato la visita medica di circondario del 27 marzo 2009, in cui non veniva rilevata alcuna inabilità lavorativa, mentre per quanto riguarda le cicatrici la valutazione era già stata effettuata in precedenza in ambito specialistico (doc. 77, inc.10.12610.67.6).
L’CO 1 ha rifiutato anche il versamento per cure dentarie “considerato che non intende recarsi presso un dentista per l’esecuzione della cura consigliata” (doc. 77, inc.10.12610.67.6).
1.6. Il 16 dicembre 2013 RI 1 si è rivolto, per le proprie pretese, alla sede centrale di __________, la quale con scritto del 20 dicembre 2013 ha ribadito all’assicurato quanto indicato nella lettera del 7 gennaio 2009, per quanto riguarda le prestazioni di lunga durata, mentre ha rinviato alla decisione del 2 ottobre 2009 per la questione della cura dentaria e le prestazioni in contanti (doc. 80, inc.10.12610.67.6).
L’CO 1 ha quindi precisato quanto segue:
" (…)
Come risulta dalla summenzionata decisione, per quanto concerne la cura dentaria può farci pervenire un preventivo spesa da parte di un dentista diplomato. Non possono essere fatti lavori senza ottenere prima il nostro benestare. Per tutte le altre affezioni, invece, alla presenza di una decisione cresciuta in giudicato, non entriamo più nel merito. Quanto da noi scritto le è già stato spiegato in occasione del colloquio avvenuto il 27.09.2011 presso la CO 1.
Dalla documentazione medica datata 27.11.2013 e consegnataci in occasione del colloquio risulta che soffre di dolori al piatto tibiale sinistro, in assenza di traumi, e che è prevista una Risonanza magnetica al ginocchio sinistro per esame della condropatia posttraumatica. Lei ha la possibilità di annunciare una ricaduta alla CO 1. Se la stessa verrà accettata, avrà diritto al rimborso della cura medica con decorrenza 27.11.2013, ai sensi della Legge federale dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). La informiamo tuttavia che saranno comunque escluse prestazioni in contanti, specificatamente indennità giornaliere e rendite d’invalidità, poiché lei è già invalido al 100% per malattia (invalidità civile italiana, secondo le sue dichiarazioni), rispettivamente beneficiario di prestazione dell'assicurazione contro la vecchiaia. Se desidera annunciare la ricaduta voglia inviare la documentazione medica alla CO 1, completa degli esami strumentali (risonanza magnetica)." (doc. 80, inc.10.12610.67.6)
1.7. Con scritto del 21 gennaio 2014 RI 1 ha contestato lo scritto dell’assicuratore infortuni postulando – in buona sostanza – un riesame degli infortuni da lui subìti e l’erogazione di prestazioni (rendita, presa a carico delle spese di cura, risarcimento danni per errate operazioni, indennizzo economico ecc…) (doc. 81, inc.10.12610.67.6).
1.8. Con decisione del 27 febbraio 2014 l’CO 1 ha considerato lo scritto del 21 gennaio 2014 un’istanza di riconsiderazione e di revisione della decisione del 2 ottobre 2009 e ha respinto la domanda, non potendo entrare nel merito né dell’istanza di riconsiderazione, né di quella di revisione (doc. 82, inc.10.12610. 67.6).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 94, inc.10.12610.67.6), in data 16 aprile 2014 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (cfr. doc. 103, inc.10.12610.67.
6).
1.9. Con scritto del 14 maggio 2014 l’CO 1 ha notificato nuovamente la decisione su opposizione al ricorrente (doc. 119, inc.10.12610.67.6).
1.10. Contro la decisione su opposizione, RI 1 ha inoltrato ricorso, in data 7/11 giugno 2014, al Tribunale cantonale di __________ (doc. I+Ibis) postulando un riesame degli infortuni da lui subìti per i quali – a suo dire – “non era mai stata presa alcuna decisione di chiusura”. Egli ha quindi ribadito la richiesta di un risarcimento danni per le cicatrici al viso, a seguito di operazioni errate, oltre che ai denti a seguito di esami strumentali.
L’assicurato ha quindi chiesto l’erogazione di prestazioni (rendita, presa a carico delle spese di cura) (doc. I+Ibis).
Con lo scritto del 12 giugno 2014 il ricorrente ha poi trasmesso al TCA ulteriore documentazione indicando che “se sarà competente il TCA del Cantone Ticino pure ne tenga conto per il giudizio”.
1.11. Il Tribunale cantonale di __________, con la decisione del 17 luglio 2014, non è entrato nel merito del ricorso per incompetenza territoriale e ha trasmesso gli atti a questa Corte (doc. II).
1.12. L’CO 1 in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.13. In data 15 dicembre 2014 RI 1 si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni e pretese ricorsuali (doc. VIII).
Il doc. VIII e gli allegati sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc. IX).
1.14. L’avv. RA 1, per conto dell’CO 1, ha ribadito la propria posizione (doc. X).
I doc. IX e X sono stati inviati al ricorrente per conoscenza (doc. XI).
in diritto
2.1. L'art. 53 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
In una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale
procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."
2.2. Dalle tavole processuali si evince che, con la decisione formale del 2 ottobre 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF, facendo capo alle risultanze del rapporto medico del 30 marzo 2011 del Dr. __________ ha accertato che non sussiste alcuna inabilità lavorativa e “per quanto riguarda le cicatrici la valutazione era già stata effettuata in ambiente specialistico in precedenza” (doc. 77, inc.10.12610.67.6).
Nell’apprezzamento medico del 30 marzo 2009 (visita medica circondariale del 27 marzo 2009) il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medico di circondario ha posto la seguente diagnosi:
" DIAGNOSI (principale)
- Esiti di incidente della strada del 23 ottobre 1967 con ferite multiple con escoriazioni al viso regione labbrale, frattura dente primo superiore destro, frattura 3° metacarpale mano sinistra, esiti di incidente stradale del 2.3.1974 con FLC della regione frontale e palpebrale superiore e inferiore di sinistra della regione sottopalpebrale sinistra e regione mandibolare, compressione escoriata avambraccio sinistro” (doc. 72, inc.10.12610.67.6).
Il Dr. __________ è quindi giunto alle seguenti conclusioni:
" CONCLUSIONI
Procedere terapeutico
La situazione è ferma in assenza di segni di patologia acuta in atto, per cui al momento non è necessaria alcuna terapia.
Capacità lavorativa
Non si è rilevata alcuna inabilità lavorativa in data odierna, e per quanto riguarda le cicatrici, la valutazione era già stata effettuata in ambiente specialistico in precedenza e oggi non ci sono ulteriori esiti da mettere in discussione oltre a quelli già esaminati e valutati.
Il paziente non presenta ulteriore documentazione da visionare." (doc. 72, inc.10.12610.67.6)
In data 16 dicembre 2013, presso la sede centrale dell’CO 1 a __________, l’assicurato ha chiesto, con riferimento agli infortuni del 1967 e 1974, la presa a carico della cura / ricostruzione dei denti e l’erogazione di prestazioni (rendita del 10% e IMI per la problematica al piatto tibiale sinistro, disturbi di memoria, frattura del metacarpo sinistro) (doc. 73, inc.10.12610.67.6).
Con lo scritto del 21 gennaio 2014 RI 1 ha quindi postulato – in buona sostanza – un riesame degli infortuni da lui subìti e l’erogazione di prestazioni, in particolare: un risarcimento danni per errate operazioni di plastica facciale, per interventi dentistici a causa dei danni subìti da esami strumentali, la presa a carico delle spese di cura e un indennizzo economico; nonché il riconoscimento di una rendita del 10% e di un’IMI “decisa a suo tempo che lui non ha mai ricevuto” (doc. 73, 81, inc.10. 12610.67.6).
2.3. Il TCA ritiene che, a giusta ragione, l’assicuratore infortuni abbia stabilito che, nel caso di specie, non vi siano i presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione formale del 2 ottobre 2009.
In primo luogo, come evidenziato dall’CO 1 negli scritti del 7 gennaio 2009, del 23 aprile 2009, del 17 luglio 2009 e nella decisione su opposizione, l’assicurato ha beneficiato nel 1971 di un’indennità in capitale del 10%, per 12 mesi, e nel 1975 di una rendita del 10%, soppressa dopo 3 anni (cfr. doc. 62, 75, 76, inc.10.12610.67.6).
Non risulta che l’amministrazione abbia promesso all’assicurato ulteriori prestazioni in contanti (rendita), tantomeno un’IMI, introdotta dalla LAINF e in vigore solo dall’1.1.1984.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.), a norma dell’art. 53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Nella fattispecie concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame degli infortuni da lui subìti e l’erogazione di prestazioni di vario genere senza tuttavia apportare dei motivi concreti di revisione.
Il TCA non ha dunque motivo per mettere in dubbio le conclusioni dell’CO 1.
Da questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.4. Infine, per quel che concerne un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Nel presente caso, l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "non intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione" (doc. 76, inc. __________).
Ora, per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004, pubblicata in DTF 133 V 50; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 17/05 del 27 ottobre 2006; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 206/06 del 13 marzo 2007).
Abbondanzialmente va comunque sottolineato che la decisione del 2 ottobre 2009 è stata presa dall’Istituto assicuratore sulla base dell’apprezzamento medico del 30 marzo 2009 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medico __________ dell’assicuratore infortuni, il quale ha chiaramente indicato che non si è rilevata alcuna inabilità lavorativa, e per quanto riguarda le cicatrici, la valutazione era già stata effettuata in ambiente specialistico in precedenza e oggi non ci sono ulteriori esiti da mettere in discussione oltre a quelli già esaminati e valutati (doc. 72, inc.__________).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti