Raccomandata |
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Incarto
n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° luglio 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 giugno 2011 RI 1, nato nel 1952, dipendente della __________, in qualità di cameriere / tuttofare e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato nella cucina del motel in cui lavorava procurandosi una frattura al gomito sinistro (cfr. doc. 1)
Dal referto radiologico del 2 giugno 2011 dell’Ospedale __________ egli ha riportato una “Frattura pluriframmentaria dell’estremità distale dell’omero con rima principale transcodiloidea ed estensione articolare. Rapporti articolari conservati” (doc. 25).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, a margine della visita medica circondariale del 10 febbraio 2014 (doc. 208) l’CO 1, con scritto del 24 febbraio 2014, ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni con effetto al 1° marzo 2014.
Dal 1° marzo 2014 RI 1 è ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. 208).
1.3. Alla chiusura del caso, con la decisione formale del 26 marzo 2014, l’amministrazione ha negato all’assicurato prestazioni a titolo di rendita d’invalidità, in quanto i postumi infortunistici non influiscono sull’incapacità al guadagno (doc. 221).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 227, 230), in data 1° luglio 2014 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 234).
1.4. Con tempestivo ricorso dell’8 settembre 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento all’assicurato di una rendita d’invalidità LAINF.
In via subordinata l’insorgente ha chiesto la retrocessione degli atti all’CO 1 per nuovi, corretti ed approfonditi accertamenti medici ed economici (doc. I).
L’insorgente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione che non ha considerato in maniera adeguata le valutazioni del neurologo Dr. __________ e ha sottovalutato i sintomi da lui presentati. L’avv.RA 1 ha rimproverato all’CO 1 di non aver svolto i necessari accertamenti per trovare una spiegazione alla sintomatologia presentata da RI 1 e di essersi “appoggiata acriticamente” alle conclusioni – a suo dire – immotivate dei periti (doc. I, pag. 4/5).
Viene dunque rimproverato all’CO 1 di non aver interpellato uno specialista in neurologia e di non aver valutato poi globalmente le conclusioni dell’ortopedico e del neurologo “al fine di inquadrare nel modo più preciso le lesioni neurologiche e ortopediche subite (….) e trarre le dovute conclusioni in merito alle ripercussioni sulla sua residua capacità lavorativa” (doc. I, pag. 5,6).
A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha fatto riferimento alla valutazione del Dr. __________ che dissente, per quanto riguarda i limiti funzionali e le attività lavorative esigibili dalle conclusioni della Dr.ssa __________ dell’CO 1. Il neurologo curante ha quindi ritenuto l’assicurato inabile al 50% in “un’attività particolarmente favorevole che non comporti un carico rilevante del braccio sinistro” (doc. I, pag. 7/8).
In sede ricorsuale l’insorgente ha quindi prodotto, per confutare le conclusioni del medico __________, il referto specialistico del 28 luglio 2014 del Dr. __________ (doc. A2).
Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, V).
1.5. L’Istituto assicuratore, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2 Oggetto della lite è il diritto alla rendita di invalidità.
Preliminarmente, il TCA è però tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici, oppure no.
2.3. Disturbi psichici: causalità adeguata con l’infortunio del 2 giugno 2011 ?
2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3.2. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.3. Dal rapporto di uscita del 29 gennaio 2014 della __________ è emerso che fattori non organici influenzano negativamente l’esigibilità lavorativa: “Les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquent que partiellement par les lésions objectives constatées pendant le séjour (…). Des facteurs contextuels (…) jouent un rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par le patient et influencent défavorablement le retour au travail” (doc. 194).
In sede di opposizione l’CO 1 ne ha preso atto e ha valutato la questione della causalità adeguata (doc. 234).
La questione della causalità naturale non deve quindi essere ulteriormente approfondita dal TCA e può rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’ CO 1 va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza, come ritenuto dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 234).
2.3.4. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
La dinamica dell’evento del 2 giugno 2011 non è mai stata oggetto di discussione tra le parti. L’assicurato è scivolato nella cucina del motel presso l’area autostradale di __________ in cui lavorava procurandosi una frattura al gomito sinistro (doc. 1).
Nella decisione impugnata, l’CO 1 ha negato l’adeguatezza, evidenziando che la stessa può essere negata a priori dato che l’assicurato è rimasto vittima di un infortunio banale e aggiungendo che, in ogni caso, se anche per ipotesi di lavoro si volesse classificare l’infortunio nella categoria intermedia al limite della categoria inferiore, l’adeguatezza non potrebbe comunque essere ammessa visto che nessuno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza risulta adempiuto (doc. 234).
Il TCA condivide queste considerazioni dell’assicuratore infortuni.
Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (cfr., ad esempio, U 347/01 del 9 gennaio 2003).
Alla luce della dinamica dell’incidente - ritenuto che, come appena esposto, secondo la giurisprudenza, comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) - l’infortunio occorso all’assicurato va classificato fra gli infortuni leggeri o insignificanti, di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità può essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).
Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. A detta regola è possibile derogare soltanto se l'infortunio ha prodotto delle conseguenze dirette e immediate tali da fare apparire un'evoluzione psichica abnorme non più come manifestamente indipendente dall'evento in esame. In tale evenienza, il nesso di causalità adeguata dev'essere esaminato secondo i criteri applicabili agli infortuni di media gravità (RAMI 2003 no. U 489 pag. 360 consid. 4.2, 1998 no. U 297 pag. 243; consid. 8b non pubblicato in RAMI 1990 no. U 98 pag. 195).
Ora, il caso di specie non configura un'eccezione nel senso appena indicato, non avendo l’assicurato battuto la testa o perso conoscenza e non risultando dai documenti agli atti delle circostanze concomitanti tali da permettere di qualificare l’infortunio di una gravità che va oltre quella presunta, considerata leggera.
Del resto, come correttamente indicato dall’assicuratore LAINF, neppure se si dovesse ammettere l'esistenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria inferiore i presupposti per riconoscere il nesso di causalità adeguato non sarebbero adempiuti.
La problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF convenuto e, pertanto, il diritto alla rendita di invalidità va valutato tenendo conto esclusivamente dei postumi infortunistici di natura organica (cfr. rapporto del 29 gennaio 2014 della __________, doc. 194).
2.4. Entità della rendita di invalidità
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.6. Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità fondandosi - dal profilo medico - sulla valutazione del 10 febbraio 2014 della Dr.ssa __________ (doc. 206).
In occasione della visita medica di chiusura del 10 febbraio 2014 la Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto la diagnosi di “Stato dopo infortunio del 02.06.2011 con Frattura intra-articolare omero distale sinistro e Stato dopo riposizione cruenta con osteosintesi il 13.06.2011. Stato dopo neurolisi estesa del nervo ulnare, decompressione all'altezza del canale cubitale con AMO e borsectomia il 31.05.2012. Attualmente dolori non da spiegare osteoarticolarmente né neurologicamente” (doc. 206).
Il medico __________ sulla base della visita medica svolta, ha indicato che l’assicurato non è più in grado di riprendere il suo lavoro di magazziniere, di pulizie e manutentore di aiuole, ma è ancora abile nelle mansioni di barman, cameriere e portavalori.
La Dr.ssa __________ ha quindi indicato che l’assicurato è abile al lavoro al 100% da subito con le seguenti limitazioni:
" (…)
nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri e leggeri fino a 10 kg. Talvolta possibile sollevare e portare pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti e molto pesanti oltre i 25 e oltre i 45 kg fino all'altezza dei fianchi. Nessuna limitazione per sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg. Mai più possibile sollevare oltre l'altezza del petto pesi oltre i 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Con la destra nessuna limitazione per lavori sopra la testa, con la sinistra di rado possibile. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti e posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione seduta e in piedi di lunga durata Nessuna limitazione per camminare fino e oltre i 50 metri, camminare per lunghi tratti camminare su terreno accidentato e salire le scale. Mai più possibile salire su scale a pioli. L'uso delle due mani possibile a condizione. Nessuna limitazione per l'equilibrio e stare in equilibrio." (doc. 206)
2.7. Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr.ssa __________ (e fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno infortunistico di natura ortopedica, il ricorrente va ritenuto totalmente abile in attività leggere adeguate.
Il ricorrente ha contestato la valutazione del medico __________ sulla base dei referti del 3 aprile e del 13 giugno 2014 del neurologo Dr. __________ e della valutazione del 28 luglio 2014 del Dr. __________.
Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha indicato che vi è una limitazione data principalmente dalla sintomatologia dolorosa, dalle difficoltà motorie alla mano sinistra e anche dai crampi muscolari sotto sforzo. Questi sintomi sono da ricondurre - secondo il Dr. __________ - alla neuropatia del nervo ulnare sinistro, oltre che all’incipiente artrosi a livello del gomito.
Il neurologo ha concluso dichiarandosi d’accordo con i sanitari della Clinica di __________ che hanno ritenuto inabile al 100% il paziente come cameriere, mentre in attività più consone la capacità lavorativa sarebbe solo parziale (doc. 233 e 232).
Il neurologo ha quindi criticato i limiti funzionali della paziente esposti dalla Dr.ssa __________ (doc. 232).
Anche il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e traumatologia, nella valutazione del 28 luglio 2014 ha ritenuto che una piena abilità “è da rigettare per la presenza di un obiettabile danno persistente della funzione del nervo ulnare, che si traduce in dolori cronici e ripetitivi, tali da limitare fortemente l’uso della mano sinistra.” Il Dr. __________ ha valutato globalmente al 50% le limitazioni dell’assicurato criticando in più punti la valutazione della Dr.ssa __________ (doc. A2).
Il TCA constata che sia il Dr. __________ che il Dr. __________ giungono a conclusioni diverse, rispetto al parere della Dr.ssa __________, circa l’esigibilità lavorativa dell’assicurato.
Il Dr. __________ ha, in particolare, escluso attività che comportano un utilizzo importante anche del braccio sinistro (barman e cameriere) che, a causa delle problematiche neurologiche e ortopediche, non è più utilizzabile in modo efficiente. In un’attività particolarmente favorevole l’inabilità sarebbe del 50% (doc. 232).
Anche il Dr. __________ ha concluso che, a causa del danno persistente alla funzione del nervo ulnare, la limitazione al lavoro è del 50% (doc. A2).
Questa Corte non può tuttavia scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________ alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Nel caso di specie, l’infortunio ha invece interessato l’arto superiore sinistro, ma l’assicurato è destrimane (cfr. rapporto 3 aprile 2014 Dr. __________, pag. 3).
Vedi infine anche la sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel caso di un falegname che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare ed è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/ trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Va inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
(il corsivo è del redattore)
Posto come il danno alla salute infortunistico riportato dall’assicurato interessa unicamente l’arto sinistro, ovvero quello adominante, a maggior ragione torna applicabile la giurisprudenza appena citata nel caso in esame.
In queste condizioni, il TCA ritiene che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. I, p. 11).
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.8.1. Quanto al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale cameriere tuttofare della __________, nel 2014 avrebbe realizzato un reddito annuo di fr. 47'555.15.
Questo dato, non contestato (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.8.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.8.3. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 63'296.96 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, aggiornato al 2014, e operando successivamente una decurtazione dell’1.89% per il gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 52'786.-- (doc. 221).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare, come fatto dall’amministrazione, in +1% per il 2011, +0.8% per il 2012, +0.7% per il 2013, mentre per il 2014 l’adeguamento è dello 0.8% secondo la stima trimestrale (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2014, un reddito annuo di fr. 63'359.80.
L’assicurato, quale cameriere tuttofare della __________, avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 47'555.15 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 51'180.15; cfr. Tabella TA 1 2010, p.to 56 “Attività di servizi di ristorazione”, livello di qualifica 4: fr. 3’895.-- riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 4'118.96 x 12 mesi = fr. 49'427.55 e aggiornato al 2014).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.8.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 63'359.80) va ridotto del 2%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 62'092.60 (risultato intermedio).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido (doc. 220).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido di fr. 62'092.60, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 52'778.70.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'778.70 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 47'555.15 (cfr. consid. 2.8.1.) – non consente di attribuire alcuna rendita d’invalidità.
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato a RI 1 una rendita di invalidità, il suo ricorso deve essere respinto.
2.9. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, V).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, emerge dagli atti di causa (cfr. doc. I+V) che RI 1, sposato, ha percepito sino al mese di ottobre 2014 unicamente fr. 1’300.-- pari alla rendita dell’assicurazione invalidità (doc. I, V) e successivamente nessun reddito o pensione (cfr. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, doc. A3).
In queste condizioni, la sua indigenza deve essere ammessa.
Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti