Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.80

 

mm

Lugano

10 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 agosto 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Nel mese di marzo 2014, la ditta __________ ha comunicato alla CO 1 che la propria dipendente RI 1, in data 8 marzo 2014, si era alzata dal divano e, per evitare le pantofole, aveva compiuto un saltello avvertendo un “crack” alla gamba sinistra (doc. Z 1).

 

                                         Con rapporto 2 aprile 2014, il dott. __________ ha diagnosticato uno strappo al muscolo soleo (cfr. doc. ZM 3).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 27 maggio 2014, poi confermata in sede di opposizione, la CO 1ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del marzo 2014 non configurerebbe né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z 17 e doc. Z 21).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 10 settembre 2014, RI 1, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto, in via principale, che la CO 1 prenda a proprio carico l’evento dell’8 marzo 2014 a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione.

                                         Ammessa l’assenza di un fattore esterno straordinario e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge, l’insorgente ha in particolare espresso le seguenti considerazioni a proposito dell’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF:

 

" (…).

Nella presente fattispecie la ricorrente non stava svolgendo un’attività professionale e il movimento che ha effettuato ha comportato un cambiamento di posizione (si é alzata dal divano) e nell’immediato ha effettuato un balzo per schivare alcuni oggetti per terra. È chiaro che tale movimento é stato brusco. Si contesta pertanto quanto asserito dalla CO 1, in quanto non é necessario che tale movimento brusco debba presentare inoltre un potenziale di pericolo accresciuto.”

                                         (doc. I, p. 4)

 

                               1.4.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Questo Tribunale prende atto che la ricorrente non pretende, a giusta ragione, che l’evento occorsole in data 8 marzo 2014 configuri un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. doc. I, p. 2).

 

                                         Pertanto, l’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’evento in discussione possa essere posto a carico dell’Istituto assicuratore convenuto a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, oppure no.

 

                               2.3.   L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

 

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

 

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

 

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

 

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

                                          

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

 

                                         Per quanto concerne il requisito del fattore esterno, va segnalato che, nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014 (Progetto 1), il Consiglio federale propone di rinunciare al criterio in questione, di modo che le lesioni corporali figuranti nell’elenco saranno considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e dovranno essere assunte dall’assicuratore infortuni, eccetto nei casi in cui quest’ultimo sarà in grado di dimostrare che la lesione é riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (FF 2014 6846 s.).

 

                               2.4.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA constata che non é oggetto di discussione il fatto che l’assicurata abbia riportato una delle lesioni elencate esaustivamente dall’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. Z 21, p. 3: “Nel caso concreto il Dr. med. __________ diagnosticava uno strappo muscolare e quindi una lesione elencata nell’art. 9 cpv. 2 OAINF …” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Litigiosa é per contro la questione di sapere se vi é stato l’intervento di un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3..

 

                               2.5.   Per quanto riguarda la dinamica del’evento del marzo 2014, l’assicurata l’ha descritta nel seguente modo:

 

" Alzandomi dal divano per andare in un’altra stanza, per evitare qualche oggetto che si trovava per terra, ho fatto un piccolo balzo e ho subito sentito un forte dolore al polpaccio della gamba sinistra, tanto che non ho più potuto appoggiare il piede.”

(doc. Z 7)

 

                                         In sede di annuncio d’infortunio, é stato precisato che il “qualche oggetto” erano in realtà delle pantofole (cfr. doc. Z 1).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA rileva che il semplice fatto di alzarsi dal divano, non costituisce un fattore esterno lesivo ai sensi della giurisprudenza.

                                         Del resto, l’Alta Corte federale ha costantemente confermato il principio posto nella DTF 129 V 466, secondo il quale l’esistenza di un tale fattore deve essere negata allorquando l’assicurato fa valere dei disturbi insorti per la prima volta dopo aver compiuto un gesto ordinario della vita (ad esempio, alzandosi, sedendosi, sdraiandosi oppure spostandosi in un locale, ecc.), considerata l’assenza di un potenziale di pericolo accresciuto (cfr. STF 8C_409/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 4.3, 8C_184/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 4 e 8C_872/2010 del 7 luglio 2011 consid. 3).

 

                                         È vero che, in concreto, dopo essersi alzata dal divano, RI 1 ha effettuato un saltello per oltrepassare le pantofole che si trovavano sul pavimento. Tuttavia, in considerazione dell’altezza dell’”ostacolo” (lo spessore delle pantofole é generalmente solo di qualche centimetro) e, quindi, della relativa importanza del “salto”, questo Tribunale ritiene che tale gesto non abbia richiesto una sollecitazione particolare degli arti inferiori e che non abbia nemmeno rappresentato un cambiamento della posizione del corpo intervenuta in maniera incontrollata sotto l’influsso di fattori esterni. A titolo di esempio, é utile segnalare che la giurisprudenza ha negato l’intervento di un fattore esterno, trattandosi del gesto di sollevare la gamba per scavalcare la parete esterna nella vasca da bagno, con insorgenza di dolori al ginocchio (cfr. DTF 129 V 466 consid. 4.3).

 

                                         Tutto ben considerato, quindi, non sono dati i presupposti affinché laCO 1 possa essere condannata ad assumere l’evento dell’8 marzo 2014, nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti