Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° settembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di agosto 2013, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, in data 28 luglio 2013, durante un’azione di gioco aveva avvertito una violenta fitta nella regione lombare sinistra (doc. 1).
Con rapporto 31 luglio 2013, la dott.ssa ____________________i ha diagnosticato una distorsione lombare (cfr. doc. 16).
La RMN del 7 gennaio 2014 ha evidenziato una protrusione discale medio-laterale L4-L5 con compressione sull’origine della radice di L5 (doc. 23).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 23 aprile 2014, poi confermata in sede di opposizione, CO 1ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del luglio 2013 non configurerebbe né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 28 e doc. 40).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30 settembre 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga accertato che il danno alla salute é in relazione con l’evento del 28 luglio 2013 e che gli vengano riconosciute le prestazioni di legge.
Per quanto qui d’interesse, l’insorgente ha sviluppato le seguenti considerazioni a sostegno delle proprie pretese:
" (…).
Orbene, se un evento é talmente intenso da provocare un trauma del genere di quello subito dal ricorrente, giocoforza dedurre che di infortunio si sia trattato, e non solo di “comportamento abituale in ambito sportivo”! Un “comportamento sportivo abituale”, infatti non può per definizione mai provocare effetti traumatici, caso contrario nessuno praticherebbe più un’attività sportiva!
(…).
Ebbene, proprio quanto capitato sul campo di basket in occasione del manifestarsi, improvviso, involontario, repentino del dolore alla schiena sintomo della protrusione discale, conseguenza di un evento del tutto straordinario e non di un comportamento sportivo abituale!
Vero é che vi é infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo e che l’evento deve accadere nel mondo esterno. Altrettanto vero é che il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, come nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiani o abituali (…). La descrizione dell’evento fatta dal teste __________ non può che qualificare il medesimo come di evento esterno straordinario. Del resto, se così non fosse stato, non se ne spiegherebbero le conseguenze, vale a dire il trauma subito dal ricorrente!
…
Tuttavia, anche nella ulteriormente denegata ipotesi che l’evento capitato al ricorrente sia da considerare puramente interno, nondimeno lo stesso deve essere considerato un infortunio ai sensi della giurisprudenza in materia. (…).
Orbene, il ricorrente da anni pratica il gioco del basket senza aver mai subito infortuni di questa natura. Egli é dunque abituato a sopportare gli sforzi che l’esercizio di questa pratica sportiva comporta. Giocoforza dedurne che l’evento in narrativa ha superato in modo evidente le sollecitazioni cui il ricorrente é normalmente esposto giocando a basket e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, egli é abitualmente in grado di resistere. Anche perché, mosse come quelle subite dal ricorrente non sono affatto abituali, me del tutto impreviste ed improvvise. In questo senso, i movimenti del ricorrente durante la fase di gioco ricordata dal teste assurgono senz’altro al grado di movimento scoordinato, che deve essere qualificato come infortunio quando si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (…).”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente all’evento occorso il 28 luglio 2013, oppure no.
Questa Corte prende atto che il ricorrente non pretende, a giusta ragione, che l’evento in discussione possa andare a carico dell’CO 1 a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF.
La lesione riportata da RI 1 - una protrusione discale con conflitto radicolare L5 (cfr. doc. 37) - non rientra in effetti tra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 116 V 145 consid. 5 in fine; STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4., pubblicata in RDAT I-2003 N. 79; cfr. pure A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 103 ss.).
In questo senso, si veda del resto anche la certificazione 8 agosto 2014 del dott. __________, medico __________ dell’ CO 1 (cfr. doc. 39).
Per il caso (non realizzato nella presente fattispecie) in cui si fosse in presenza di una delle diagnosi di cui al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF, va segnalato che, in una sentenza 35.2007.24 del 21 giugno 2007, trattandosi di un assicurato che, a seguito di un salto eseguito durante un allenamento di basket, aveva riportato la frattura dell'alluce destro, questo Tribunale ha ammesso che tale attività presentava un potenziale di pericolo accresciuto, per cui andava riconosciuta la presenza di un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza federale (DTF 129 V 466).
Con la propria impugnativa, l’insorgente ha pure affrontato la questione di sapere se il danno alla salute di cui soffre, é conseguenza naturale del sinistro occorsogli nel luglio 2013 (cfr. doc. I, p. 4s.).
Al riguardo, il TCA si limita a osservare che tale aspetto andrebbe esaminato in un secondo tempo, soltanto qualora si ammettesse che egli é rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6. Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 5 agosto 2014, è stato indicato che l’assicurato, durante un’azione di gioco, ha accusato un fortissimo dolore alla zona lombare sinistra (cfr. doc. 1).
Interpellato dall’amministrazione circa la dinamica del sinistro, RI 1 ha dichiarato che il 28 luglio 2013, alle ore 20.30, mentre stava giocando a basket, ha avvertito uno strappo alla regione lombare sinistra (cfr. doc. 11).
In data 4 febbraio 2014, l’insorgente é stato sentito da un funzionario dell’ CO 1.
Dal relativo rapporto risulta che l’evento in discussione ha avuto la seguente dinamica:
" In data 28 luglio 2013 mi trovavo al campetto pubblico di basket di __________.
Stavo giocando a basket e durante un’azione di gioco, facendo una finta a destra per poi spostarmi verso sinistra, ho avvertito uno strappo nella regione lombare sinistra.
I dolori si sono manifestati senza che abbia ricevuto un colpo alla schiena e senza che sia successo qualcosa di particolare o straordinario.
Non ho infatti battuto la regione lombare.”
(doc. 19, p. 1)
Unitamente al ricorso, l’assicurato ha prodotto la dichiarazione, datata 29 settembre 2014, di __________, testimone oculare di quanto accadde quel 28 luglio 2013. Questo il suo tenore:
" (…).
La sera del 28 luglio 2013 stavo giocando a basket sul campo all’aperto di __________, insieme a mio figlio e ad alcuni amici; RI 1, che non conoscevo in precedenza, giocava sullo stesso campo e ci ha proposto una partita.
Durante la partita, nel corso di un’azione di gioco, RI 1 - che era marcato da me - ha forzato un’entrata a canestro, scartando di lato mentre cercava di superare la mia marcatura, ed ha improvvisamente interrotto l’azione dicendo di essersi fatto male alla schiena; ha subito abbandonato la partita ed é uscito dal campo, ed io l’ho aiutato ad uscire e mi sono fermato a parlare con lui. Dopo circa mezz’ora ci siamo salutati e lui si é allontanato.”
(doc. 42)
2.7. In merito alla dinamica del sinistro, in sede di ricorso, RI 1 fa valere che il contenuto del rapporto ispettivo del 4 febbraio 2014 - documento che egli si é rifiutato di controfirmare in segno di disaccordo (si veda tuttavia la nota telefonica di cui al doc. 18: “L’assicurato incontrato ieri presso la sede della ditta __________ di __________, mi contatta e mi conferma di aver letto il mio rapporto. Non ci sono delle modifiche sostanziali da apportare a quanto già indicato. Ribadisce che a suo modo di vedere lui é rimasto vittima di un infortunio e non é affatto d’accordo con un’eventuale presa di posizione negativa da parte della CO 1.” - il corsivo é del redattore) - non corrisponderebbe a quanto realmente avvenuto, e pretende che venga invece considerata la versione fornita dal teste __________ (cfr. doc. I, p. 3: “Di conseguenza, l’assicuratore LAINF - e codesto Tribunale delle Assicurazioni - non poteva né può basarsi su questa ricostruzione dell’evento, non risultando affatto confermata dal ricorrente, che viceversa la contesta recisamente come fece in occasione del colloquio ricordato.”).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la versione di cui al rapporto ispettivo del 4 febbraio 2014 non si discosti sostanzialmente dal tenore della dichiarazione di __________. Quest’ultimo ha in effetti confermato che il dolore lombare é insorto durante un’azione di gioco, più precisamente al momento in cui l’assicurato ha cercato di smarcarsi, scartando di lato. Dalla dichiarazione non emerge invece, ad esempio, che l’insorgente avrebbe ricevuto un colpo alla schiena a seguito di un contatto fisico con un avversario.
In esito a quanto precede, occorre dunque concludere che la ricostruzione della dinamica dell’evento occorso al ricorrente, non pone difficoltà di sorta.
2.8. Dato che l’assicurato sostiene che “se un evento é talmente intenso da provocare un trauma del genere di quello subito dal ricorrente, giocoforza dedurre che di infortunio si sia trattato, …” (doc. I, p. 5 - il corsivo é del redattore), deve essere immediatamente ricordato che il carattere straordinario non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma esclusivamente il fattore medesimo. Poco importa dunque che il fattore esterno abbia eventualmente provocato delle conseguenze gravi o inattese (cfr. DTF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 e riferimenti ivi citati; 122 V 230 consid. 1 p. 232 s.).
D’altro canto, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal danno alla salute, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2).
Infine, è utile precisare che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008; Bühler, Der Unfallbegriff, p. 268).
Secondo la giurisprudenza federale, in caso di danno alla salute insorto nello svolgimento di un’attività sportiva, il criterio del fattore straordinario e, dunque, l’esistenza di un infortunio, devono essere negati in assenza di un evento particolare (cfr. DTF 130 V 117 consid. 2.2).
Pertanto, il fattore esterno é straordinario soltanto se esso non rientra più, da un punto di vista oggettivo, nell’ambito di ciò che é normale e abituale, ma non quando un avvenimento rientra nella consueta varietà di movimenti che lo sport in questione comporta (cfr. STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).
Ad esempio, é stato ammesso l’intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di un assicurato che, sciando su terreno irregolare, é scivolato su una lastra di ghiaccio senza cadere e, perdendo il controllo degli sci, é passato su una cunetta, é stato sollevato da terra e, ricadendo, ha battuto la parte superiore del corpo girata (RAMI 1999 U 345 p. 420ss.), trattandosi di un check contro la balaustra durante una partita di hockey su ghiaccio (DTF 130 V 117) oppure trattandosi di un’assicurata che aveva urtato con il coccige la pista dura, praticando lo Snow-Tubing (SVR 2008 UV Nr. 4 p. 13s.).
Per una panoramica sulla giurisprudenza federale e cantonale in materia d’infortuni in ambito sportivo, si veda D. Cattaneo, Sport et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale N° 45-2010, p. 140ss..
Per quanto riguarda specificatamente la pratica del basket, in una sentenza 8C_180/2007 del 12 marzo 2008 consid. 5, il Tribunale federale ha negato l’esistenza di un infortunio trattandosi di un’assicurata che, allorquando si trovava sotto canestro, aveva effettuato un movimento energico di torsione del tronco, mantenendo però i piedi fissi al suolo. In quella fattispecie, l’Alta Corte ha ritenuto che il brusco movimento di rotazione del tronco non costituiva un movimento scoordinato, che interviene quando l’abituale e normale svolgimento di un movimento del corpo é stato interrotto da un ostacolo non programmato legato all’ambiente esterno, come lo é il fatto di scivolare, d’inciampare, di urtare un oggetto o d’evitare una caduta.
Il TF é giunto a questa stessa conclusione in un’altra pronunzia 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014, riguardante un assicurato che aveva riportato una lesione alla spalla destra durante una partita di basket, allorquando, con il braccio disteso e elevato, era stato toccato da tergo da un giocatore avversario, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…).
5.3. Gestützt auf die Angaben des Versicherten fehlt es an dem für die Qualifikation als Unfall erforderlichen besonderen Vorkommnis, welches zu der Gesundheitsschädigung geführt hätte. Der Versicherte selber gab wiederholt an, dass er von einem Gegner lediglich "berührt" worden sei. Davon ist hier auszugehen, denn es wäre nach der ausdrücklichen Frage des Unfallversicherers nach dem Hergang nicht einzusehen, weshalb der Versicherte etwa einen eigentlichen Zusammenstoss mit einem Gegenspieler oder einen Angriff mit Reissen am Arm unerwähnt gelassen hätte. Eine blosse Berührung durch einen anderen Spieler vermag jedoch mit Blick auf die genannten Beispiele, die zum Vergleich heranzuziehen sind (oben E. 5.1), für die Qualifikation des Ereignisses als Unfall im Rechtssinne nicht zu genügen. Wenn es zu einem einschiessenden Schmerz in der Schulter kam, weil sich der Versicherte durch die Berührung des Gegenspielers zum Ausweichen gezwungen sah und sich dabei den Arm verdrehte, fällt dies in die gewöhnliche Bandbreite der Bewegungsmuster eines Basketballspiels.
Der Unfallbegriff ist damit nicht erfüllt und es besteht daher auch keine Leistungspflicht des Unfallversicherers aus Art. 6 Abs. 1 UVG.“
Nella presente fattispecie, premesso che il danno alla salute si è manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti, analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte nelle sentenze appena citate, questo Tribunale non ritiene che il fatto di essersi spostato bruscamente di lato (“scartando di lato”) nel tentativo di liberarsi dalla marcatura di un avversario, compiendo in tal modo una torsione del tronco, possa essere qualificato come straordinario. In effetti, tutto ciò rientra nel consueto genere di movimenti che implica la pratica della pallacanestro, così come ha giustamente osservato l’Istituto assicuratore in sede di risposta di causa (cfr. doc. III, p. 3: “… non fa dubbio infatti che il movimento effettuato dal ricorrente durante una fase di gioco non ha proprio nulla di straordinario per chi pratica il basket.”).
In esito a quanto appena esposto, il TCA deve concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti