Raccomandata |
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Incarto
n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 settembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 gennaio 2009, RI 1, dipendente della __________ di __________, in qualità di pittore, mentre eseguiva delle pulizie nel giardino di casa ha urtato una statua di gesso che cadendo gli ha schiacciato il secondo dito della mano sinistra (doc. 5, 6, 24).
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato del Dr. __________ del 3 febbraio 2009: “FLC con perdita di sostanza e lesione tendinea frattura esposta falange distale 2 dito mano sx” (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, a margine della visita medica circondariale dell’11 ottobre 2013 (doc. 448), l’CO 1, con scritto del 23 ottobre 2013 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2014, ritenuto che dalla continuazione della cura non sono più da attendersi sensibili miglioramenti (doc. 452).
1.3. Con decisione formale del 9 gennaio 2014, l’amministrazione ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 18%, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e un’indennità per menomazione dell’integrità del 25% (doc. 464).
A seguito dell’opposizione interposta dal per conto dell’assicurato (doc. 472), in data 2 settembre 2014 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (doc. 502).
1.4. Con tempestivo ricorso del 1° ottobre 2014 RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha postulato l’attribuzione di una rendita almeno del 50% (doc. I).
L’insorgente ha contestato la valutazione del medico di circondario Dr. __________, sulla base delle certificazioni dei medici curanti Dr.ssa __________ e Dr. __________ (doc. A3 e A4) e del referto dell’Ospedale __________ di __________ (doc. A5) e concluso che RI 1 è in grado di fare un lavoro leggero, ma non nella misura del 100%. Il grado di occupazione per la determinazione del reddito da invalido deve essere – a suo dire – al massimo del 50% (doc. I).
1.5. In data 24 ottobre 2014 l’RA 1 ha prodotto la relazione medico-legale del 22 ottobre 2014 del Dr. __________ (doc. III).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. Il 3 novembre 2014 l’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, ha preso posizione sulla relazione del Dr. __________ rilevando che le considerazioni espresse dal medico interpellato dall’assicurato non modificano le conclusioni dell’Istituto assicuratore (doc. VII)
Il doc. VII è stato inviato all’RA 1 per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato, in quanto la valutazione dell’IMI del 25% non è stata contestata (cfr. doc. I).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata l’assicuratore LAINF ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 18% fondandosi - dal profilo medico - sulla valutazione del medico di circondario Dr. __________.
In occasione della visita medica di chiusura dell’11 ottobre 2013 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto la diagnosi di “stato dopo schiacciamento con perdita di sostanza del II dito della mano sinistra in assicurato destrimane. Stato dopo amputazione del II raggio. Stato dopo revisione della cicatrice e trasposizione del neurinoma del muscolo teres quadrato. Persistenza di iperpatia con difficoltà alla funzione soprattutto della capacità prensile nella mano sinistra. Stato dopo nuova neurolisi del nervo mediano. Copertura del tessuto con lembo palmare peduncolato. Neurolisi del nervo radiale, neurotomia e trasposizione del moncone neurogeno nel muscolo brachio-radiale. Copertura con cellule staminali prelevate dall’addome in data 13.03.2013 ” (doc. 448).
Il medico __________ sulla base della visita medica svolta, ha indicato che l’assicurato è abile al lavoro, nella misura massima possibile, con le seguenti limitazioni:
" (…)
l’assicurato può sollevare fino all’altezza dei fianchi pesi fino a 5 kg molto spesso. Di rado fino a 10 kg ma mai più oltre i 10 kg. Può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e di rado anche pesi superiori ai 5 kg. Può talvolta eseguire lavori leggeri e di precisione ma non può più fare lavori medi, pesanti e molto pesanti. Di rado può fare anche lavori che comportano la rotazione della mano. Nessuna limitazione per quanto riguarda i lavori sopra la testa, rotazione del busto, posizione seduta/inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione inginocchiata e con ginocchio in flessione. Nessuna limitazione per quanto riguarda la posizione seduta e in piedi. Nessuna limitazione per quanto riguarda gli spostamenti tranne il salire le scale a pioli che può essere fatto soltanto di rado" (doc. 448).
Dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato è stato esaminato in data 14 maggio 2014 dalla Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e psichiatra consulente dell’CO 1.
Nel rapporto del 18 giugno 2014 la Dr.ssa __________ ha posto la diagnosi di “Reazione ansioso-depressiva in Sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2).” Secondo la specialista interpellata dall’CO 1, il disturbo di cui soffre l’assicurato è da considerarsi come una reazione al decorso sfavorevole post-infortunistico ed ai disturbi ed alle limitazioni funzionali ancora presenti al braccio sinistro e quindi in nesso causale con l’infortunio. Tuttavia, sempre secondo la Dr.ssa __________, questo disturbo non ha ripercussioni negative di rilevanza sulla capacità lavorativa né su un eventuale programma di reinserimento professionale. Al contrario, la consulente ritiene che la ripresa di un’attività lavorativa regolare influenzerebbe positivamente lo stato psichico di RI 1 (doc. 495).
2.6. Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr. __________ e da quella esposta dalla psichiatra Dr.ssa __________ (e fatte proprie dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno infortunistico, il ricorrente va ritenuto totalmente abile in attività adeguate.
Il ricorrente ha contestato la valutazione del medico __________ sulla base dello scritto del 22 gennaio 2014 della Dr.ssa L__________, spec. in chirurgia vascolare, che ha rilevato una situazione di “dolore neuropatico cronico resistente alla normale terapia antidolorifica (…) con importante algie irradiate dal pollice sino alla radice dell’arto superiore sinistro senza remissione che dura 24 ore su 24” (doc. 474). Secondo il medico curante la mano è ipostenica con un peggioramento significativo della capacità prensile. La Dr.ssa __________ ha valutato al 50% la capacità lavorativa e richiesto un’IMI del 55-60% (doc. 474).
L’RA 1 ha quindi prodotto la valutazione del 27 gennaio 2014 del Dr. __________, che ha riferito di una capacità funzionale ridotta (doc. 475) e i rapporti di visita del 24 e 27 gennaio 2014 del Dr. __________, nonché il referto dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 476, 478 e doc. A5).
La nuova documentazione medica pervenuta all’Istituto assicuratore, dopo la visita medica di chiusura dell’11 ottobre 2013, è stata sottoposta alla valutazione del medico di circondario Dr. __________, il quale nell’apprezzamento del 28 agosto 2014, si è così espresso:
" (…)
I documentati medici aggiuntesi dopo la mia visita di chiusura dell’11.10.2013 non apportano nessuna novità dal punto di vista medico che possono indurmi a cambiare la mia valutazione dell’esigibilità. Ritengo quindi che l’assicurato possa essere considerato abile in misura completa nell’ambito di tutta la giornata con le limitazioni da me descritte.
Per quanto riguarda la IMI, una IMI del 50% come proposto dalla dott.ssa __________ non è realistica in quanto secondo la tabella 3.7 una IMI del 50% corrisponde all’amputazione di tutto il braccio fino alla spalla. Confermo quindi la mia valutazione della IMI nella misura del 25%." (doc. 501)
Il TCA non ha dunque ragioni per scostarsi dalle conclusioni del medico di circondario.
Non permette una diversa valutazione della fattispecie neppure la relazione medico-legale del Dr. __________, medico chirugo, il quale in data 22 ottobre 2014 ha indicato che le menomazioni di cui soffre RI 1 “configurano un quadro di incapacità lavorativa specifica di imbianchino e non consentono attività che comportino l’uso della mano sinistra. Inoltre, l’attribuzione del Sig. RI 1 alla categoria 4.2. (attività semplici e ripetitive, valore mediano) non tiene conto della sintomatologia dolorosa causata dalla sindrome algodistrofica né della ridotta funzionalità dell’arto con pressoché totale abolizione della funzione prensile. Per quanto riguarda il tempo di applicazione al lavoro, non può essere considerata possibile un’applicazione lavorativa per la totalità dell’orario lavorativo ma solo per il 50% di esso a causa dell’impossibilità di sostenere un normale ritmo lavorativo determinata dalla sintomatologia dolorosa particolarmente rilevante che obbliga ad un ritmo lavorativo più lento, una minore resistenza ed un’usura più precoce” (doc. A7)
Il medico curante ha quantificato al 75% la riduzione della capacità lavorativa riferita “ad una possibilità di applicazione al lavoro del 50% dell’orario lavorativo”. Per quanto riguarda l’IMI, essa viene quantificata al 40% (doc. A7).
Le conclusioni del medico curante, seppur divergenti unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico di circondario e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.
In queste condizioni, il TCA ritiene che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di esperire una perizia giudiziaria (cfr. doc. I, p. 3).
Questa Corte non può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
È vero che, nel caso di specie, l’infortunio ha interessato l’arto dominante dell’assicurato, quello sinistro (doc. 351). Ciò è tuttavia irrilevante alla luce della giurisprudenza federale.
In effetti, ad esempio in una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Vedi anche la sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel caso di un falegname che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare ed è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/ trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Va inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa adeguata.
2.7. A proposito dell’incidenza della problematica psichica sulla capacità lavorativa dell’assicurato, in sede di opposizione la rappresentante di RI 1 aveva prodotto i referti della Dr.ssa __________, del Dr. __________ e della Dr.ssa __________, in cui si faceva riferimento all’insorgenza di una sindrome depressiva reattiva all’evento traumatico (cfr. doc. 474, 475, 477).
Agli atti vi è poi un rapporto medico del 21 aprile 2011 (attualizzato in data 9 aprile 2014, doc. 491), del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha indicato che il paziente “vive uno stato ansiosodepressivo in relazione all’amputazione del 2° dito della mano sinistra” ed è “angosciato al pensiero di non poter ritrovare una capacità lavorativa che desidera grandemente”. Lo psichiatra ha poi concluso riferendo che RI 1 sarebbe disponibile ad una riqualifica (doc. 491).
Alla luce di tali certificazioni, l’amministrazione ha predisposto una visita psichiatrica presso la Dr.ssa __________, la quale – come esposto al consid. 2.5. – dopo aver considerato tutta la documentazione medica agli atti, ha posto la diagnosi di “Reazione ansioso-depressiva in Sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2)” senza ripercussioni negative di rilevanza sulla capacità lavorativa né su un eventuale programma di reinserimento professionale. Anzi, la ripresa di un’attività lavorativa regolare influenzerebbe positivamente lo stato psichico di RI 1 (doc. 495).
Conclusioni che possono essere fatte proprie dal TCA.
Nel suo referto, la Dr.ssa __________ ha infatti debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni, in merito alla capacità lavorativa. Ad esso può dunque senz’altro essere attribuito pieno valore probatorio.
2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.8.1. Quanto al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale pittore della __________, nel 2014 avrebbe realizzato un reddito annuo di fr. 61'165.-- (doc. 462, 464).
Questo dato, non contestato dal ricorrente (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.8.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.8.3. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 63'296.96 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, aggiornato al 2014, e operando successivamente una decurtazione dell’1,22% per il gap salariale e del 20% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 50'019’79 (doc. 462).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2014, p. 88) esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +1% per il 2011, +0.8% per il 2012, +0.7% per il 2013, mentre per il 2014 l’adeguamento è dello 0.8% secondo la stima trimestrale (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2014, un reddito annuo di fr. 63'359.80.
L’assicurato, quale pittore presso la __________, avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 61'165.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 65'221.36; cfr. Tabella TA 1 2010, p.to 43 “Lavori di costruzione specializzati”, livello di qualifica 4: fr. 5'092.-- riportato su 41.4 ore/settimana = fr. 5'270.22 x 12 mesi = fr. 63'242.64 e aggiornato al 2014).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.8.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 63'359.80) va ridotto dell’1,22%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 62'586.80 (risultato intermedio).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito statistico da invalido (doc. 462).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido di fr. 62'586.80, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 50'069.44.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'069.44 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 61'165.-- (cfr. consid. 2.8.1.) – risulta essere del 18,1%, arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41.
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita d’invalidità proprio del 18%, il suo ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti