Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2014.91

 

LG/sc

Lugano

4 maggio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 settembre 2014 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 23 settembre 2013, RI 1, disoccupato e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento) avvenuto in territorio del Comune di __________ (doc. 1).

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il referto del 25 settembre 2013 dell’Ospedale __________ di __________, una distorsione cervicale e un trauma da cintura a livello addominale (doc. 28).

                                         L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 luglio 2014, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 14 aprile 2014, ritenuto che dagli accertamenti medici esperiti non risultano più lesioni organiche oggettivabili imputabili all’infortunio, mentre per quanto riguarda i disturbi alla colonna cervicale e lombare non è stata riscontrata adeguatezza (doc. 73).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 (cfr. doc. 76), in data 5 settembre 2014 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 80).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 2 ottobre 2014 RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento delle prestazioni LAINF sino al 14 luglio 2014, data della conclusione delle cure (ciclo di fisioterapia e rieducazione muscolare della colonna vertebrale) (doc. I).

                                        

                              1.4.   L’assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   In data 11 novembre 2014 l’assicurato ha trasmesso a questa Corte il referto del 18 maggio 2014 della Dr.sa __________ (doc. V+B).

 

                                         I doc. V+B sono stati inviati all’avv. RA 1, rappresentante dell’CO 1, per osservazioni (doc. VI).

 

                               1.6.   L’avv. RA 1 – in data 25 novembre 2014 – si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc. VII).

 

                                         I doc. VI e VII sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a decorrere dal 14 aprile 2014, oppure no.

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                               2.3.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

 

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.5.   In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

 

                               2.6.   Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

                                         In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

                                         Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

 

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la          particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

-  la specifica cura medica protratta e gravosa;

-  i notevoli disturbi;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti             intervenute;

-  la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione              degli sforzi compiuti.

 

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

 

                               2.7.   La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

 

                                         Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

 

                                         In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per immagini.

 

                                         Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie, nella decisione su opposizione impugnata l’CO 1 ha sostenuto che i disturbi denunciati dall’assicurato non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile. Di conseguenza, l’Istituto ha proceduto a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 80).

 

                                         Dalle tavole processuali emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse valutazioni specialistiche.

 

                                         Nel rapporto del 20 febbraio 2014 il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha posto la diagnosi di “Stato dopo incidente stradale con diverse forme di dolori residuali (cefalocervicaglia, dolori alla spalla, lombalgia, dolori nel ginocchio, disturbi della concentrazione). Esame neurologico non conclusivo, ovviamente a causa dei dolori. Sospetto componente psico-somatica importante” (doc. 45).

 

                                         Il neurologo ha quindi rilevato, in particolare, quanto segue:

                                                     

" (…)

3. L'esame neurologico, come descritto sopra, è difficile da valutare, comunque sono convinto che non esistono lesioni importanti nel sistema nervoso centrale, radicolare o periferico. Non esistono segni obiettivi di una lesione neurologica, particolarmente nessuna asimmetria dei riflessi, nessuna atrofia muscolare, non ho notato movimenti involontari e il paziente non ha una sindrome lombo-verebrale o una scoliosi.

 

4.   Anche gli esami elettrofisiologici non sono facili da valutare. Il fatto che nell'EMG lui ha l'amplitudine bassa, l'attività volontaria ridotta e l'effetto sub-massimale dipende dalla collaborazione e sembra che sia ridotta a causa dei dolori. Comunque si può notare che l'elettroneurografia del nervo peroneo e del nervo ulnare è completamente in ordine.

 

5.   Guardando le risonanze magnetiche, a livello cervicale non ci sono argomenti per una radicolopatia compressiva e nessun argomento per una mielopatia cervicale. Anche a livello lombare si nota la discopatia a livello L5-S1, una protrusione comunque senza compressione radicolare.

 

6.   In questo paziente siamo confrontati con una discrepanza tra la descrizione dei sintomi da una parte e dall'altra parte i risultati obiettivi (stato neurologico, esame elettrofisiologico, risonanze magnetiche). Devo presumere che siamo confrontati con un allargamento della sintomatologia, una tendenza di cronicizzazione, nel senso che attualmente non vi è più chiaramente una relazione tra una lesione corporale ed i dolori.” (doc. 45).

 

                                         Nel rapporto di valutazione del 5 marzo 2014 della ____________________ il Dr. __________ ha riferito che “oggettivamente il paziente è piuttosto intoccabile per resistenze attive; difficile stabilire reali punti di dolore in quanto non si lascia controllare e rimane continuamente contratto. Vi è aggravazione dei sintomi, disequilibrio muscolare alla colonna vertebrale e decondizionamento. Nelle prove pratiche si notano molto bene le sue ridotte conoscenze ergonomiche e le difficoltà di controllo del rachide, ma nel contempo si vede che può fare di più di quanto crede. Le autovalutazioni non sono concordanti nel loro insieme e se confrontati al colloquio iniziale. Il paziente dimostra chiara tendenza all’aggravazione dei sintomi” (doc.50)

 

                                         Nel referto del 9 aprile 2014 relativo alla visita medica circondariale del 2 aprile 2014 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha posto la diagnosi di “incidente della circolazione del 23 settembre 2013 con trauma distorsivo, colpo di frusta regione colonna vertebrale cervicale e trauma distorsivo toracolombare e lombosacrale” (doc. 61).

                                         Il medico di circondario ha quindi indicato che “vi è un allargamento e aggravamento della sintomatologia ai movimenti attivi sia della colonna vertebrale cervicale che dalla colonna vertebrale lombare”, ma ha confermato un’assenza di reperti neurologici importanti o patologici. Vi è un ottimo movimento alle due spalle e alle due ginocchia (doc. 61).

 

                                         Il Dr. __________ ha così concluso:

 

" (…)

In base alla valutazione di tutti gli esami incluso radiologici e strumentali non c'è più una relazione fra i disturbi lamentati dall'assicurato e l'infortunio del 23.09.2013, non sono state trovate lesioni organiche, in particolar modo post-traumatiche a livello della colonna vertebrale nel suo insieme ma solo lesioni degenerative-

cervicali lombari sopradescritti ai rispettivi esami RM. I disturbi lamentati dall'assicurato non sono oggettivabili e non trovano più una giustificazione dal punto di vista organico neurologico. Si passa quindi all'estinzione del nesso causale per la colonna vertebrale nel suo insieme a partire della data 14.04.2014 quando l'assicurato avrà terminato il ciclo di fisioterapia in corso. Indipendentemente dall'aspetto assicurativo infortunistico e in ogni caso capacità lavorativa totale e completa a partire da lunedì 14.04.2014.” (doc. 61).

 

                                         Il medico di circondario ha confermato la propria valutazione nuovamente in data 25 giugno 2014, alla luce della certificazione del 18 maggio 2014 della Dr.ss __________. Il Dr. __________ ha concluso che la valutazione della collega “non contiene nuovi elementi di giudizio tali da indurci a rivedere la nostra posizione ed ammettere la nostra ulteriore responsabilità” (doc. 72).

 

                               2.9.   Nella concreta evenienza, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al precedente considerando, occorre ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.

 

                                         Le argomentazioni ricorsuali fondate sul referto della Dr.ssa __________, di cui è stato detto al precedente considerando, e le certificazioni del medico curante Dr. __________ che si limitano unicamente a certificare l’inabilità lavorativa al 100% (cfr. doc. 68), non permettono una diversa valutazione della fattispecie.

 

                                         In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

                                         In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

                                         L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

                                         In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

 

                             2.10.   In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

 

                                         Nel caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.

                                         Dalle carte processuali, si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie prestazioni (aprile 2014) l’assicurato non si sottoponeva a particolari terapie - ma solo a sedute di fisioterapia e a visite di controllo presso il Dr. __________ (cfr. doc. 63, 64, 68, 69, 74).

                                         Dal rapporto di visita medica circondariale del 2 aprile 2014 il Dr. __________ ha ripreso il rapporto di valutazione fisioterapica di __________, in cui si concludeva che “alla fine della fisioterapia non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici atti al miglioramento” dello stato di salute dell’assicurato (doc. 61).  

 

                                         Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

 

                                         Il TCA ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente, l’esito non potrebbe essere diverso.

 

                             2.11.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 23 settembre 2013.

 

                                         La dinamica dell’incidente stradale del 23 settembre 2013 si evince, in particolare, dal “Formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale” che l’assicurato ha sottoscritto il 4 dicembre 2013:

 

" (…).

In data 23 settembre 2013 mi trovavo sulla strada cantonale all’altezza di __________.

Stavo affrontando una rotonda, sulla corsia esterna, quando un fuoristrada sopraggiunto a forte velocità mi ha colpito alla fiancata laterale sinistra.

La vettura che mi ha urtato era guidata dal signor __________ di __________.

Si è trattato di un urto molto violento e per fortuna la mia vettura è stata colpita all’altezza del piantone di separazione fra le due portiere.

Ero allacciato alle cinture di sicurezza e questo mi ha causato un forte dolore alla regione addominale.

Ho pure battuto l’orecchio sinistro, e riportato una distorsione alla colonna cervicale e dorsale.

Sono stato sbalzato all’interno dell’abitacolo ma non ricordo di aver ricevuto un colpo diretto alle due ginocchia o alle caviglie ma dopo pochi giorni cominciavo a lamentare dolori a queste parti del corpo.

Dopo l’intervento della polizia sono riuscito comunque a prendere l’autostrada e rientrare al domicilio. Ho dovuto fermarmi un paio di volte a vomitare” (doc. 23).

 

                                         Secondo la valutazione biomeccanica eseguita dall’__________ di __________, in data 5 maggio 2014, l’autovettura condotta da RI 1 ha subìto una variazione della velocità (delta-v) dell’ordine di 10-15 km/h (doc. 65).

 

                                         Chiamato ora a classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, conformemente a una consolidata prassi federale (cfr. STFA U 99/01 del 6 novembre 2002 consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U 339/01)" – il corsivo è del redattore; si veda pure la STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.2, la STF 8C_812/2009 del 9 marzo 2010 consid. 5.2 e 5.3 e la sentenza 35.2012.12 del 9 aprile 2014 del TCA, riguardanti tre tamponamenti della circolazione stradale, con un delta-v identico a quello stimato nel caso di specie).

 

                                         In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.6.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.4.).

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

 

                                         Va ancora ricordato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", non deve essere operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Secondo l’CO 1 l’unico criterio che potrebbe risultare adempiuto è quello dei disturbi persistenti (cfr. doc. 80). Il ricorrente, da parte sua, ha unicamente sostenuto di non essere ancora guarito dal trauma (cfr. doc. I).

 

                                         Questo Tribunale ritiene che possano essere considerati inadempiuti il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio (al riguardo, basti segnalare che, nella DTF 129 V 323, il TFA ne ha negato la realizzazione nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto), quello della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, così come quello della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate.

 

                                         Il TCA ritiene pure insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. Infatti, dopo essersi recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ e successivamente dal proprio medico curante Dr. __________ (cfr. doc. 23) l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti farmacologici e fisioterapici, il tutto eseguito su base ambulatoriale.

                                         Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

                                         Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

 

                                         Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

 

                                         In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

 

 

                                         Si deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1, dopo il 14 aprile 2014, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che lo ha visto vittima il 23 settembre 2013.

                                         Visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo difetto l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV 5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         In esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 5 settembre 2014 deve essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti