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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° ottobre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 ottobre 2010, RI 1, nato nel 1952, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di responsabile dell’acquisizione di clienti e dei lavori e assicurato contro gli infortuni presso la CO 1, é stato investito da un’autovettura e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 2 novembre 2010 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, la frattura del collo del femore sinistro, trattata con l’impianto di una protesi totale dell’anca (doc. M 1).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel mese di maggio 2011, l’assicurato é rimasto vittima di un secondo evento traumatico: a seguito di una caduta, egli ha lamentato la frattura composta dello spiraloide dell’ulna sinistra.
In data 27 maggio 2011, RI 1 é stato sottoposto a un intervento di osteosintesi (cfr. doc. M 18).
Anche questo caso é stato assunto dall’CO 1.
1.3. Un terzo infortunio é accaduto il 2 agosto 2011, allorquando l’assicurato si é procurato una ferita da taglio al pollice della mano sinistra, suturata con tre punti presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. M 14).
1.4. In data 11 settembre 2012, l’CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato l’assunzione dei costi generati dall’acquisto di scarpe ortopediche e di calze compressive, nonché dichiarato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% a far tempo dal 1° febbraio 2012, per le sole conseguenze del sinistro del 19 ottobre 2010 (cfr. doc. A 53).
Il provvedimento appena citato é stato oggetto d’opposizione da parte dell’avv. RA 1, in rappresentanza dell’assicurato (cfr. doc. A 56).
1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 novembre 2013, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi psichici, dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dall’8 marzo 2013, negato il diritto a una rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione all’integrità del 30% per i postumi dell’infortunio dell’ottobre 2010 (cfr. doc. A 73).
Anche in questo caso l’assicurato si é opposto (cfr. allegato al doc. A 83).
1.6. Con decisione su opposizione del 1° ottobre 2014, l’assicuratore LAINF ha parzialmente accolto l’opposizione interposta contro la decisione formale dell’11 settembre 2012, nel senso che RI 1 é stato dichiarato abile al lavoro in misura del 50% a decorrere dal 1° marzo 2012 (anziché dal 1° febbraio 2012), mentre ha respinto quella presentata contro la decisione formale del 4 novembre 2013 (cfr. doc. I).
1.7. Con tempestivo ricorso del 24 ottobre 2014, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che all’amministrazione venga fatto ordine di assumere tutte le prestazioni assicurative per incapacità lavorativa a seguito dell’infortunio occorso in data 19 ottobre 2010, argomentando quanto segue:
" (…).
… Nella fattispecie risulta che chi ha provocato l’incidente ha causato lesioni colpose gravi al ricorrente, tali da giustificare una condanna penale ex art. 125 cpv. 2 CPS (doc. C), ed il riconoscimento di un’invalidità completa (doc. E, F).
Ciò stride con le conclusioni dell’assicurazione convenuta.
… Le valutazioni dell’assicuratore LAINF (assicurazione infortuni obbligatoria) sono quindi del tutto arbitrarie ed incomplete; e ciò anche perché esse sono basate sulle considerazioni del medico di fiducia di detta assicurazione, dr. med. __________, che ha incontrato una sola volta l’assicurato negli ultimi due anni.
È vero che detto medico ha beneficiato del rapporto IAS del 17 giugno 2013 (doc. D). Tuttavia tale rapporto non può essere considerato come conclusivo, e comunque é insufficiente a fondare (senza neppure un accertamento puntuale ed aggiornato) un rifiuto completo di qualsivoglia ulteriore prestazioni (fatta eccezione per una - insufficiente - indennità per menomazione dell’integrità).
Un semplice consulto non può fondare un parere divergente da quello espresso dall’Ufficio AI, che é anzi vincolante.
… A tutt’oggi nessun medico ha negato l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento infortunistico e l’incapacità lavorativa. Unico ad essersi espresso, e neppure comunque in termini assoluti ed apodittici, é il medico di fiducia dell’assicurazione, sulla scorta però di un solo consulto; ciò é manifestamente insufficiente, e giustifica perlomeno l’allestimento di una perizia giudiziaria.”
(doc. I)
1.8. La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.9. In corso di causa, l’insorgente ha postulato l’audizione testimoniale della sua curatrice e l’allestimento di una perizia “… sul nesso di causalità adeguata tra evento infortunistico e conseguenze attuali, nonché sulla portata di dette conseguenze.” (doc. VII).
L’Istituto assicuratore si é opposto all’assunzione dei mezzi di prova offerti dall’assicurato (cfr. doc. IX).
In data 19 dicembre 2014, l’assicurato ha formulato una precisazione in merito a quanto osservato dall’amministrazione (cfr. doc. XI).
1.10. Il 27 gennaio 2015, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale é stato invitato a esprimersi circa la compatibilità di quanto deciso dall’amministrazione con quanto da lui sostenuto con l’apprezzamento del 19 agosto 2013 (doc. XIII).
La risposta di questo specialista é pervenuta in data 10 marzo 2015 (doc. XVI).
Le parti hanno omesso di formulare delle osservazioni in merito.
in diritto
2.1. Oggetto della lite é la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine alle prestazioni di corta durata a decorrere dall’8 marzo 2013 e a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità.
Preliminarmente, il TCA é però tenuto a esaminare se l’assicuratore convenuto ha correttamente negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici di cui soffre __________.
2.2. Problematica psichica: causalità con gli infortuni assicurati?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.2. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.
Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.4. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha negato che la problematica psichica costituisca una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del 19 ottobre 2010. L’assicuratore ha invece lasciato aperta la questione riguardante la causalità naturale (cfr. doc. I, p. 7 s.).
Tutto ben ponderato, il TCA ritiene che la questione di sapere se i disturbi psichici presentati dall’insorgente costituiscono una conseguenza naturale dei sinistri assicurati, possa effettivamente rimanere aperta. Infatti, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, essi non si trovano in nesso causale adeguato con gli infortuni in discussione.
Trattandosi di una questione squisitamente giuridica, non vi é alcun motivo di disporre la perizia giudiziaria richiesta dal ricorrente (cfr. doc. VII).
Questa Corte rileva innanzitutto che l’esistenza di un legame causale adeguato tra le turbe psichiche e gli eventi infortunistici del 27 maggio e 2 agosto 2011, può essere esclusa a priori.
In effetti, precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), entrambi gli eventi - nel primo caso l’assicurato é caduto dalla posizione eretta, nel secondo si é procurato una ferita da taglio al pollice sinistro con un coltello da cucina -, possono essere classificati tra gli infortuni leggeri o insignificanti, con la conseguenza che l’adeguatezza deve essere senz’altro negata (cfr. DTF 115 V 133 consid. 6 e RAMI 1992 U 154 p. 246).
Del resto, non può nemmeno essere ignorato che lo psichiatra curante, dott. __________, con rapporto del 6 ottobre 2012, ha affermato di aver constatato un deterioramento dello stato psichico dell’insorgente, già successivamente all’evento traumatico dell’ottobre 2010 (cfr. doc. M 53, p. 1).
2.2.5. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, in relazione all'evento del 19 ottobre 2010, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Per quanto riguarda la dinamica, dalla documentazione agli atti si evince che, mentre stava attraversando la strada da sinistra a destra per raggiungere la propria autovettura, RI 1 é stato investito da un’automobile che l’ha urtato con la parte anteriore sinistra e ne ha provocato la caduta a terra (cfr. allegato al doc. A 1 e doc. C).
Tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento, il sinistro occorso all’assicurato può essere classificato tra gli eventi di grado medio in senso stretto.
Si osserva che la Corte federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. In un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado medio, escludendo però che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. La nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.
Da parte sua, il TCA ha inserito nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, l’incidente della circolazione stradale nel quale un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione dell’emitorace sinistro (cfr. STCA 35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato; si veda pure la STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6, anch’essa cresciuta in giudicato).
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Per costante giurisprudenza, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Innanzitutto, all’infortunio subito dall’assicurato non può essere negata una certa spettacolarità, ma non si può parlare di una particolare spettacolarità.
Al riguardo, é utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
L'Alta Corte federale è del resto giunta alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di un assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).
Nell’incidente stradale del 19 ottobre 2010, il ricorrente ha riportato la frattura del collo del femore sinistro.
A proposito del criterio delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. la STF 8C_566/2013 succitata, consid. 6.2.2).
Alla luce di quanto precede, secondo questa Corte, l’assicurato ha sì lamentato un danno alla salute di una certa importanza ma che tuttavia non costituisce ancora una lesione organica grave o particolarmente idonea a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano del resto la STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle costole IV, V e X a destra e di un pneumotorace, la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, una frattura a livello della colonna vertebrale toracale, nonché un trauma renale, la STFA U 31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1, nonché la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della clavicola).
Dalle carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Questo Tribunale ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che RI 1 ha soggiornato, dapprima, presso il Servizio di chirurgia generale dell’Ospedale __________ di __________ (dal 19 al 29 ottobre 2010), degenza durante la quale é stato sottoposto a un intervento di protesi totale dell’anca sinistra (cfr. doc. M 1) e, in seguito, presso la Clinica di __________ per la relativa riabilitazione (dal 3 al 19 novembre 2010). Per il resto, le cure che gli sono state prestate sono consistite essenzialmente nell’esecuzione di fisioterapia a livello ambulatoriale.
È d’altronde utile segnalare che l’Alta Corte federale ha negato l’adempimento di questo criterio, trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente stradale con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che era stata sottoposta a quattro intervento chirurgici, che era stata ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda per oltre un mese) e che, per il resto, le era stata prescritta una terapia farmacologica e l’esecuzione di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3).
Il TCA, da parte sua, ne ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di specie, non sono ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché questi due criteri da soli, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In conclusione, se ne deduce che l’infortunio dell’ottobre 2010 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre l’insorgente: l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
Visto quanto precede, l’assicuratore LAINF resistente era dunque legittimato a negare in proposito il proprio obbligo a prestazioni.
2.3. Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate a marzo 2013?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3.2. Nel caso di specie, con apprezzamento del 19 agosto 2013, preso atto delle conclusioni contenute nel rapporto peritale 8 marzo 2013 che il Servizio di accertamento medico (SAM) di __________ ha elaborato su incarico dell’Ufficio AI, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha dichiarato che “…, lo stato del paziente é da considerare stabilizzato sia per i postumi dell’infortunio del 20.10.2010 sia per quello del 27.5.2011.” (doc. M 58).
Questa Corte osserva che dal rapporto 9 gennaio 2013 del dott. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale ha valutato l’assicurato dal profilo delle patologie interessanti l’apparato locomotore (anca e arto superiore sinistro), risulta in effetti che, a suo avviso, non sussistevano più “… possibilità terapeutiche per migliorare l’attuale situazione per quanto riguarda lo stato di salute o la capacità lavorativa.” (allegato al doc. D).
Ora, alla luce di quanto precede e vista anche l’assenza di specifiche obiezioni sollevate dal ricorrente, il TCA ritiene di poter condividere la conclusione dell’CO 1 secondo la quale, al più tardi nel marzo 2013, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.
Data la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.4. Diritto alla rendita d’invalidità.
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita d’invalidità, per il motivo che “…, l’assicurato non presenta dal 01.03.2013 più alcun impedimento alla ripresa della propria abituale attività. Non essendoci alcuna perdita di
guadagno, é dunque correttamente che l’assicuratore ha negato il diritto a una rendita LAINF. Benché lo stesso dr. __________ riconosca come il paziente sia ancora affetto da importanti patologie che ne minano in maniera rilevante la capacità lavorativa, dette componenti patologiche restano tuttavia estranee all’infortunio del 19.10.2010.” (cfr. doc. I, p. 10).
Trattandosi della capacità lavorativa, con l’apprezzamento del 19 agosto 2013, il medico fiduciario dell’assicuratore convenuto ha in particolare affermato, riferendosi alle risultanze della perizia SAM dell’8 marzo 2013, che “gli impedimenti fisici indicati dagli specialisti di reumatologia, neurologia e ortopedia sono plausibili. Il paziente é in grado di lavorare senza impedimenti nel contesto di attività amministrative. A fronte dei postumi infortunistici interessanti CO 1, il paziente é altresì in grado di salire a scendere ripetutamente le scale, utilizzare scale a pioli in maniera ripetitiva, spostarsi su ponteggi, raggiungendo un grado di capacità lavorativa dell’80% (cfr. doc. M 58, p. 1).
In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale é stato chiesto di valutare se la conclusione contenuta nella decisione su opposizione (piena capacità lavorativa nella precedente professione) é compatibile con l’apprezzamento da lui espresso nel documento succitato (cfr. doc. XIII).
Questo il tenore della risposta da lui fornita in data 10 marzo 2015:
" (…).
Premesso che stabilire la percentuale d’invalidità rientra nel contesto giuridico-amministrativo e non medico, il medico illustra in base al riscontro clinico oggettivo e radiologico gli impedimenti ed esigibilità, elementi che unitamente ad altri aspetti non medici, consentono all’assicuratore di elaborare il grado d’invalidità.
Nel caso specifico non conosco i dettagli di quanto elaborato e sostenuto da CO 1 rispetto alla definizione della rendita.
Per quanto attiene l’aspetto medico, confermo le mie conclusioni circa gli impedimenti fisici derivanti dai soli postumi infortunistici di pertinenza CO 1, ossia che il paziente - per le sole conseguenze infortunistiche - fosse in grado di lavorare in misura completa in mansioni amministrative e con una diminuzione del 20% in mansioni esterne (cantieri e simili). La diminuzione é intesa in un rallentamento nell’esecuzione e non d’impedimento completo di esecuzione.”
(doc. XVI - il corsivo é del redattore)
Questo Tribunale osserva che il chirurgo ortopedico dott. __________, interpellato nell’ambito della perizia SAM, ha sostenuto che “… per la sola problematica ortopedica cioè conseguenza della frattura dell’anca sinistra e dell’avambraccio sinistro il paziente potrebbe essere considerato anche abile in misura completa nella sua precedente attività.”, con però la precisazione che questa sua valutazione aveva validità “… soltanto dal punto di vista medico-teorico in quanto non si può concretamente quantificare la perdita della muscolatura e rispettivamente della forza nella gamba sinistra per i problemi di carattere neurologico e per i problemi di carattere ortopedico.” (allegato al doc. D).
Il reumatologo dott. __________, il quale ha pure valutato l’incidenza dei postumi infortunistici sulla capacità lavorativa dell’assicurato, ha dichiarato che, dal suo punto di vista, “… in attività amministrative che implichino anche spostamenti a piedi, in automobile (guidando la propria automobile) o con qualunque mezzo pubblico compresi aerei, l’assicurato é totalmente abile al lavoro. Per quanto riguarda attività che richiedano il salire e scendere ripetutamente scale e scale a pioli, spostamenti su ponteggi, la posizione inginocchiata per prendere misure e altre posizioni inergonomiche vi é un’incapacità lavorativa che può raggiungere il 30% dovuto a una maggiore lentezza di esecuzione.”. Chiamato a giustificare la diminuzione della capacità lavorativa, questo specialista ha osservato che quest’ultima “… é determinata dai problemi in larga misura soggettivi all’anca sinistra e all’avambraccio sinistro senza tuttavia particolari limitazioni funzionali da un punto di vista oggettivo. Nonostante questa discrepanza riconosciamo che una protesi dell’anca può funzionare pur correttamente ma soggettivamente in modo non ottimale soprattutto per spostamenti in situazioni particolari e allo stesso modo le articolazioni dell’avambraccio sinistro possono determinare, dopo frattura e osteosintesi, qualche problema per movimenti estremi e sforzi particolari nonostante un buon risultato chirurgico da un punto di vista oggettivo. Riconosciamo dunque all’assicurato una lieve limitazione con una diminuzione delle prestazioni del 30% ca. per salire e scendere scale e scale a pioli, muoversi su terreni accidentati, muoversi su ponteggi, inginocchiarsi per misurazioni e attività simili.” (allegato al doc. D).
Chiamato ora a pronunciarsi, in esito a quanto precede, questo Tribunale non può confermare la decisione dell’amministrazione di dichiarare RI 1 in grado di riprendere, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua abituale professione di responsabile dell’acquisizione di clienti e della verifica dei lavori presso la __________.
In effetti, secondo il parere dello specialista consultato dal medesimo assicuratore, i disturbi e i relativi impedimenti denunciati dall’assicurato, legati al danno alla salute infortunistico, devono essere considerati plausibili e determinano un calo del rendimento del 20% nelle mansioni operative (cfr. doc. M 58, p. 1 e doc. XVI; secondo l’apprezzamento del dott. __________, il discapito di rendimento ammonterebbe invece a circa il 30%).
Accertato che al ricorrente non può essere riconosciuta una totale capacità lavorativa nella sua precedente professione e nell’ottica di decidere l’eventuale diritto a una rendita d’invalidità, occorre ancora verificare se, svolgendo un’attività lavorativa alternativa, maggiormente adeguata agli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico, l’assicurato sarebbe in grado di ridurre il danno.
Ora, avendo l’assicuratore convenuto omesso di appurare dei fatti rilevanti dal profilo giuridico, il TCA ritiene che siano dati i presupposti per rinviargli l’incarto affinché abbia a compiere gli atti istruttori che reputa necessari per accertare quanto precede e decidere di nuovo in merito al diritto a una rendita d’invalidità.
2.5. Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 10).
Parzialmente vincente in causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili da mettere a carico della CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui all’assicurato é stato negato il diritto alla rendita d’invalidità.
§§ L’incarto è retrocesso alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti