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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 24 settembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 agosto 2009 RI 1, nato nel 1954, allora attivo quale responsabile di produzione del reparto farmacologico-nutrizionale della ditta __________ di __________, è caduto da una scala mentre stava tagliando una siepe, picchiando la spalla sinistra e riportando la rottura della cuffia dei rotatori.
A seguito dell’evento, l’assicurato ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici.
L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 28 marzo 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha accordato all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità (di seguito: IMI) del 20% (doc. 222).
1.3. Inoltre, con decisione del 13 giugno 2014, per tenere conto degli impedimenti cagionati dall’infortunio dell’8 agosto 2009, l’CO 1 ha accordato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 10% a decorrere retroattivamente dal 1° maggio 2013 (doc. 266).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato per il tramite dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 277), con decisione su opposizione del 24 settembre 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 281).
1.4. Con tempestivo ricorso del 28 ottobre 2014, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione con la quale l’CO 1 gli ha accordato una rendita di invalidità del 10%, chiedendo che la stessa venga aumentata al 40% (doc. I).
Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha contestato gli aspetti economici e, in particolare, l’ammontare del reddito da invalido stabilito dall’amministrazione.
Secondo il legale del ricorrente, infatti, l’amministrazione avrebbe – erroneamente a suo modo di vedere - determinato il reddito da invalido dell’interessato facendo capo ai dati statistici relativi al settore farmaceutico, livello di qualifica 3.
A suo parere ciò non può essere considerato corretto, dato che l’assicurato, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, non ha svolto studi superiori (tipo SUPSI), ma è in possesso unicamente di un diploma estero parificabile ad un attestato federale di capacità.
Inoltre, va tenuto conto del fatto che, presso il precedente datore di lavoro, l’assicurato avrebbe svolto principalmente un’attività di tipo pesante nell’ambito della produzione, con solo una minima parte dedicata all’attività di ufficio, che si limitava all’organizzazione dei turni di lavoro e alla redazione della documentazione di controllo della produzione.
Alla luce di queste considerazioni, il legale ha quindi chiesto che il reddito da invalido venga calcolato prendendo in considerazione un’attività semplice e ripetitiva, con conseguente diritto ad una rendita di invalidità del 40% (doc. I).
1.5. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In corso di causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro dell’assicurato, chiedendo alcune precisazioni in merito all’attività svolta dall’interessato e alle sue qualifiche (doc. V).
La ditta __________ ha risposto con scritto del 13 febbraio 2015 (doc. VII).
1.7. Il TCA ha pure ritenuto opportuno interpellare l’associazione di categoria delle industrie farmaceutiche, Farma Industria Ticino, al fine di chiarire se, nonostante il danno alla salute, una persona in possesso di qualifiche e di esperienza pari a quelle dell’interessato possa reperire, o meno, un’occupazione qualificata e non pesante sul mercato generale del lavoro nel settore farmaceutico (doc. VIII).
Farma Industria Ticino ha risposto con scritto del 26 febbraio 2015 (doc. IX).
1.8. Chiamati ad esprimersi in merito agli accertamenti svolti dal TCA (cfr. doc. X), l’amministrazione, con scritto del 13 marzo 2015, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e domande (cfr. doc. XI), mentre il patrocinatore del ricorrente, con scritto del 23 marzo 2015, pur riconoscendo che l’assicurato abbia un’importante esperienza nella produzione farmaceutica, ha ribadito che lo stesso dispone solo di un attestato professionale estero parificabile ad un AFC; che nella sua attività al di fuori del contesto esclusivamente produttivo presso il precedente datore di lavoro è stato sostituito da un farmacista con carriera universitaria alle spalle; non dispone di conoscenze linguistiche e, infine, che Farma Industria Ticino non ha specificato una sola attività che concretamente l’assicurato potrebbe svolgere al di fuori del suo precedente impiego (doc. XIV).
Il doc. XI è stato trasmesso all’assicurato, per conoscenza (doc. XV), e il doc. XIV all’amministrazione, per conoscenza (doc. XVI).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 21 marzo 2013 stilato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, medico __________ dell’CO 1, a margine della visita di chiusura del 20 marzo 2013.
Dal rapporto, emerge che RI 1 presenta una “oggettivamente mobilità ridotta sia in flessione che in abduzione. Non si trovano però atrofie muscolari” (doc. 217 pag. 4).
Il dr. __________ ha descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:
" (…)
Esigibilità del lavoro:
l’assicurato non ha limitazioni nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg, mai più pesi superiori ai 25 kg.
L’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e non può più sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto (con l’arto superiore destro) e non può più sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato non ha limiti nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media entità, non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, la rotazione manuale in assicurato destrimane non è impedita.
L’assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, non ha limiti nell’effettuare la rotazione del tronco, non ha limiti nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, non ha limiti nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno nell’effettuare la flessione delle ginocchia, non ha limiti nell’assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata, non ha limiti nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limiti nel camminare su terreno accidentato, non ha limiti nel salire le scale e non può più salire le scale a pioli.
Questa esigibilità tiene teoricamente conto dei soli postumi infortunistici, vale a dire i problemi alla spalla sinistra, è però perfettamente anche applicabile alle problematiche della cervicale. Nel limite di questa esigibilità l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella misura del 100%."
(Doc. 217 pag. 4-5)
In data 26 novembre 2013, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario dell’assicuratore LAINF ha considerato che “in base alla descrizione dell’attività lavorativa e della esigibilità descritte dal dr. __________ in occasione della visita di chiusura, il paziente può essere giudicato abile nella misura del 100%” (doc. 241).
A seguito delle contestazioni sollevate dall’assicurato in merito all’esigibilità lavorativa nella sua precedente attività – evidenziando in particolare come l’attività da lui svolta negli ultimi sei mesi precedenti all’infortunio, nei quali era stato trasferito nel settore granulazione del reparto nutrizionale, non era più prevalentemente d’ufficio, ma era piuttosto di tipo pesante (cfr. doc. 256) – il dr. __________, in data 10 aprile 2014, tenuto conto del nuovo mansionario dell’assicurato presso il precedente datore di lavoro, ha concluso che “è evidente che la nuova attività descritta dall’assicurato non è più esigibile in queste condizioni fisiche” (doc. 259).
L’amministrazione ha quindi considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nello svolgimento della sua ultima attività lavorativa, di natura pesante, ritenendolo per contro pienamente abile al lavoro in un’attività leggera, con conoscenze professionali e specializzate, nel settore farmaceutico (doc. 262).
L’assicurato non ha più contestato, dal profilo medico, la valutazione relativa alla sua esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività leggere adatte, motivo per il quale non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento.
2.4. Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 88’400.00 (cfr. doc. 226).
Questo dato - non contestato dal ricorrente e desunto direttamente dalle informazioni fornite dal suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 266) - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.6. Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 79'379 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1 (2010), ramo economico 21, livello di qualifica 3, con adeguamento al 2013 (fr. 99’676.82) e operando successivamente una riduzione del 6.31% a titolo di gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 281, p. 6 e doc. 262).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano effettivamente applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Controversa fra le parti è, per contro, la scelta dell’amministrazione di utilizzare i dati statistici relativi al ramo economico 21 (settore farmaceutico) e al livello di qualifica 3 (conoscenze specializzate), anziché utilizzare i dati statistici per un’attività semplice e ripetitiva nell’intero settore economico.
Secondo l’amministrazione la scelta di fare riferimento al settore farmaceutico e al livello di qualifica 3 sarebbe giustificata dal fatto che l’interessato, in possesso di un diploma estero corrispondente, secondo quanto indicato dall’ex datore di lavoro, al diploma rilasciato da una scuola STS in chimica, nel corso della sua venticinquennale esperienza lavorativa presso il precedente datore di lavoro “aveva la funzione di responsabile di produzione nel reparto farmacologico-nutrizionale. Gestiva il personale di produzione (da 7 a 15 collaboratori). Controllava l’ufficio e il laboratorio. Aveva il diritto di firma per la certificazione di alcune fasi della produzione”. Pertanto, “il fatto che negli ultimi sei mesi egli era stato trasferito definitivamente nel settore produzione e il lavoro manuale pesante aveva assunto un’importanza maggiore non toglie nulla al fatto che l’assicurato ha dimostrato per diversi anni di essere in grado di assumere delle responsabilità nella produzione e nella gestione. Di tale fatto deve essere tenuto conto per il raffronto dei redditi. L’assicurato, che vanta una notevole esperienza può ambire nell’industria farmaceutica ad un lavoro leggero e qualificato. A giusta ragione il guadagno post-infortunistico è stato fissato partendo dal profilo 3 e non dal profilo 4” (cfr. doc. 281).
Di diverso avviso il legale del ricorrente, secondo il quale l’amministrazione non avrebbe dovuto utilizzare i dati relativi al settore farmaceutico, con un livello di qualifica 3, dato che se l’assicurato dovesse cercare una nuova occupazione nel settore farmaceutico “certamente non potrebbe collocarsi in un posto di responsabilità nella produzione, quindi in un lavoro di ufficio, poiché tale attività è ad appannaggio di tecnici farmaceutici o farmacisti, ma non certo di una persona che dispone di un certificato federale di capacità professionale conseguente allo svolgimento di un apprendistato (AFC)”. Neppure egli potrebbe ottenere un posto di lavoro nell’ambito della produzione, alla luce delle sue importanti menomazioni fisiche, motivo per il quale, secondo il legale, il reddito da invalido deve essere fissato facendo riferimento ad un’attività semplice e ripetitiva (doc. I).
Chiamato ad esprimersi, il TCA non condivide il punto di vista del patrocinatore del ricorrente, per i motivi qui di seguito esposti.
Da una parte, infatti, dagli atti emerge chiaramente che l’assicurato è in possesso di un titolo di studio estero equivalente ad un attestato federale di capacità, AFC con maturità professionale MP, come risulta dallo scritto del 15 aprile 2014 del Capo unità riconoscimento diplomi di Berna prodotto in sede ricorsuale (cfr. doc. A1).
È, pertanto, a giusta ragione che l’amministrazione ha utilizzato il livello di qualifica 3, previsto proprio per gli assicurati dotati di “conoscenze professionali e specializzate” (cfr., STF 8C_739/2008 del 13 maggio 2009 con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2007.23 del 7 agosto 2008, con la quale è stata ritenuta corretta l’applicazione di un livello di qualifica 3, giustificata dal buon livello di formazione scolastica e professionale dell’assicurato, in possesso dell’attestato federale di capacità e della maturità professionale commerciale; vedi anche, a contrario, STF 9C_1007/2010 del 15 dicembre 2011, nella quale l’Alta Corte ha stabilito che i primi giudici non potevano utilizzare il livello di qualifica 3 per determinare il gap salariale, ma dovevano far capo al livello 4, non avendo l’assicurato alcuna formazione e alcun tipo di attestato di capacità professionale, che conferma quanto già indicato in STF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 c. 3.4, pubblicata in RtiD I-2011 pag. 245; I 19/05 del 29 giugno 2005 e STF 9C_993/2010 del 2 dicembre 2011).
Questo Tribunale approva inoltre anche la scelta operata dall’amministrazione di fare riferimento ad attività del settore farmaceutico, dato che dall’attento esame della documentazione agli atti emerge in maniera univoca che il ruolo affidato all’assicurato presso il precedente datore di lavoro non fosse quello di un semplice operaio, bensì quello di un operatore qualificato, dotato di grande esperienza (attività venticinquennale) e che nella sua qualità di co-responsabile della produzione dei prodotti farmaceutici, svolgeva compiti di responsabilità, per i quali era necessario disporre di conoscenze specifiche, arrivando pure a dover trovare delle soluzioni nel caso di insorgenza di problemi.
Ciò risulta chiaramente da una serie di documenti e meglio:
- scritto del responsabile amministrativo del precedente datore di lavoro dell’assicurato, ditta __________, indirizzato all’CO 1, del seguente tenore:
" (…)
Per le mansioni di RI 1 posso precisare che si occupava dei processi di produzione nel reparto __________; sia per prodotti da mettere in vendita, sia per nuovi prodotti sperimentali. Seguiva quindi le varie fasi che sono: Dispensatura, Miscelatura o Granulazione, Compressione e Pacchettaggio.
Le sue competenze e la sua esperienza lo coinvolgevano a trovare soluzioni e consigli durante le fasi della lavorazione nel caso insorgevano problemi.
Ho cercato negli archivi e tra i vari documenti ho trovato il suo Curriculum Vitae (gliene allego una copia) ma non ci sono le copie dei diplomi. Sul CV potete rilevare che possedeva il diploma della “Scuola Tecnica” di __________ in __________. Tale scuola, per intenderci, è paragonabile a una scuola STS in chimica. (…).”
(Doc. 238 sottolineatura della redattrice)
- scritto del 18 marzo 2014 redatto dall’assicurato stesso e consegnato all’CO 1, intitolato “mia attività lavorativa nella società farmaceutica “__________””, del seguente tenore:
" Sono arrivato ad __________ nella primavera del 1988 (che all’epoca si chiamava __________), la società era appena nata qualche mese prima del mio arrivo. All’inizio siamo stati solamente 3 operatori nell’azienda, che poi piano piano si è ingrandita. Sono arrivato nel carattere dell’operatore delle macchine comprimitrici.
Precedentemente lavoravo già da 2 anni nella ditta farmaceutica simile, che si chiamava __________, dove ho imparato a conoscere le macchine comprimitrici, che erano identiche a queste di __________ ed oltre questo ho imparato anche ad adoperare i granulatori a letto fluido (una preparazione dei granulari per la successiva comprimitura) che erano anche identiche. Sono arrivato ad __________ come un operatore già qualificato. Nei primi 3 anni lavoravo solamente nel reparto di comprimitura delle compresse effervescenti. Poi, per la richiesta della direzione, sono passato al reparto dei granulari, della confezione delle compresse nei tubi, confezione nel blister, poi ho imparato la confezione dei granulari nelle buste e confezione e produzione di diversi prodotti alimentari. Alla fine, dopo circa 7 anni, ero capace di adoperare tutti i macchinari presenti nella ditta. La ditta cresceva tanto nella maniera esponenziale. Dopo questa esperienza nella produzione dei prodotti effervescenti sono passato a lavorare nel laboratorio della tecnica farmaceutica, dove mi occupavo nel trasferimento dei nuovi prodotti sviluppati nel laboratorio alla produzione industriale. Nel frattempo la ditta ha cambiato la ragione sociale ed è diventata una filiale della grande società “__________”. Per la richiesta della direzione sono di nuovo ritornato nel reparto di produzione in carattere di co-responsabile della produzione dei prodotti farmaceutici. La nostra ditta è divisa nelle produzioni dei prodotti alimentari e nella produzione dei prodotti farmaceutici. Ero collaboratore del direttore di produzione farmaceutica. Organizzavo il lavoro a turni e lavoravo direttamente insieme con gli operatori nella produzione. Poi il mio compito era di controllare, completare, chiudere e preparare i documenti cartacei della produzione farmaceutica svolta, per il reparto della assicurazione del controllo di qualità.
Normalmente il mio lavoro si svolgeva di 60% nella produzione sui macchinari e di 40% d’ufficio (vedi rapporto AI e CO 1 del 16.11.2010 dall’incontro delle parti il 15 novembre 2010 presso l’Ufficio AI a Bellinzona). Poi c’erano i giorni che lavoravo 100% nella produzione direttamente sui macchinari a causa di assenza di personale per la malattia o per gli altri motivi. Lavorando a turni la produzione era continua ed io sostituivo gli operatori durante le pause e durante i cambio turni, per garantire la produzione continua senza pause e intoppi. Tutto questo era possibile perché conoscevo bene tutti i macchinari.
Quando la società era sotto la “__________” avevo tantissimo lavoro e per la richiesta della direzione io lavoravo tanti mesi esclusivamente di notte, direttamente nella produzione farmaceutica nei reparti di compressione e confezionamento ed ero anche il responsabile dello staff. La direzione ha riconosciuto le mie qualifiche ed incrementato il mio stipendio di circa il 30%, nonostante che svolgevo i lavori manuali della produzione e altrettanto i lavori della responsabilità. La mia formazione è tecnica farmaceutica e chimico d’analisi chimica. Io non sono impiegato d’ufficio ed il mio lavoro era sempre collegato direttamente con la produzione e sui macchinari. Un lavoro che adesso non posso esercitare per motivi di salute, esattamente per l’handicap motorio della spalla sinistra, che non mi permette di svolgere i movimenti necessari lavorando nella produzione farmaceutica che anche se è automatizzata richiede sforzi notevoli e buona salute. Non per altro ogni due anni tutto lo staff di produzione è obbligato al controllo medico.
Negli ultimi anni la società di nuovo ha cambiato la ragione sociale e si chiama attualmente “__________”. Il carattere della produzione è rimasto quasi uguale, a parte delle produzioni di nuovi prodotti e delle forme farmaceutiche nuove. Gli ultimi 8 mesi del mio lavoro prima dell’incidente nel settembre 2009 (di nuovo sulla richiesta della direzione) era svolto 100% direttamente sulla produzione dei prodotti farmaceutici ed alimentari (vedi rapporto della Suva ed AI del 16.11.2010). Il mio lavoro parziale d’ufficio è passato completamente al mio collega e responsabile dott. __________, direttore di produzione. (…).”
(Doc. 255, sottolineature della redattrice)
Inoltre, il TCA sottolinea che, come indicato in data 14 ottobre 2010 dal precedente datore di lavoro all’CO 1, l’assicurato era altresì in possesso dell’“autorizzazione di Swiss Medic ad assumere compiti di responsabilità all’interno del settore chimico di __________” (doc. 93 fasc. 1).
Proprio al fine di approfondire questa indicazione, in corso di causa, il TCA ha interpellato il precedente datore di lavoro dell’interessato, chiedendo di fornire le seguenti precisazioni:
" (…)
Dalla documentazione agli atti rileviamo che, nel corso degli incontri del 14 ottobre 2010 e del 16 novembre 2010 tra Lei e il signor __________ dell’CO 1, era stata presa in considerazione e ritenuta fattibile la possibilità di trovare per il signor RI 1 una nuova collocazione all’interno della ditta __________, per un’attività di tipo prettamente burocratica, in particolare nel reparto ricerca e sviluppo.
Dal rapporto del 14 ottobre 2010, infatti, risulta che l’interessato “è chimico con autorizzazione di Swiss Medic ad assumere compiti di responsabilità all’interno del settore chimico di __________. Chiedo all’azienda di tenere aperta una possibilità per un lavoro d’ufficio al loro interno dell’azienda. D’accordo” (cfr. doc. 93).
Dal rapporto del 16 novembre 2010, poi, risulta che “rientro in argomento circa la possibilità di trovare una soluzione occupazionale all’interno dell’azienda. Risposta ancora affermativa: si potrebbe tentare nel reparto di ricerca e sviluppo, un lavoro prettamente burocratico. A tempo opportuno svilupperemo i dettagli” (cfr. doc. 103).
Nonostante queste indicazioni, tuttavia, con scritto del 24 febbraio 2011, la ditta __________ ha comunicato al signor RI 1 la disdetta del rapporto di lavoro con effetto a partire dal 31 maggio 2011.
Al riguardo, Le chiediamo gentilmente di comunicarci i motivi per i quali non è stato possibile, nonostante quanto prospettato in un primo momento, offrire al signor RI 1 una nuova occupazione, di tipo leggero e rispettosa delle sue limitazioni funzionali, all’interno della ditta __________.
Inoltre, Le chiediamo di comunicarci quando è stata rilasciata “l’autorizzazione di Swiss Medic ad assumere compiti di responsabilità all’interno del settore chimico di __________” ; sulla base di quali presupposti è stata accordata (attestati di studio, esperienza, ecc.) e se essa valesse solo per la Vostra ditta o avesse carattere generale.
Ci occorre altresì sapere per quali ragioni, sei mesi prima dell’infortunio, l’assicurato è stato trasferito definitivamente nel settore della granulazione del reparto nutrizionale, laddove il lavoro manuale pesante ha assunto un ruolo importante, come emerge dal verbale del 17 febbraio 2014 redatto dopo colloquio presso la sede del datore di lavoro tra l’assicurato, Lei, il signor __________ e il signor __________ (doc. 256).
Infine, La invitiamo a comunicarci se, a Vostro avviso, tenuto conto della formazione scolastica e professionale, della lunga esperienza lavorativa maturata presso la Vostra ditta e dei compiti di responsabilità ricoperti alle Vostre dipendenze sia verosimile ritenere che il signor RI 1 possa reperire, sul mercato generale del lavoro, una nuova occupazione qualificata e di tipo non pesante nel settore farmaceutico oppure no e per quali motivi.” (Doc. V)
Con scritto del 13 febbraio 2015, il precedente datore di lavoro dell’assicurato ha risposto:
" (…)
Confermo che il sottoscritto aveva valutato in data 14 ottobre 2010 e riconfermato il 16 novembre 2010 di valutare attentamente la possibilità di ricollocare il signor RI 1 all’interno dell’azienda per sfruttarne le conoscenze. Purtroppo questo non è stato possibile in quanto l’ufficio “burocratico” del nostro reparto Ricerca e Sviluppo non ne aveva necessità e quindi non è stato possibile continuare il rapporto di lavoro con RI 1. In altre occasioni, come potrebbe confermare l’ispettore della CO 1, sig. __________, la nostra azienda ha fatto sempre il possibile (e anche di più) per reintegrare persone dopo un grave infortunio.
L’autorizzazione a firmare documenti, sensibili e importanti per la produzione, concessa a RI 1 è una decisione interna dell’azienda (QA / QC) e rispetta le regole GMP e di Swissmedic. Per concederla ci si è basati sui titoli di studio (si tratta di titoli di studio esteri, polacchi per la precisione) ma specialmente sulla formazione interna.
Il dipendente era passato nel reparto produzione, di comune accordo con il caporeparto (suo collega) perché due responsabili di produzione non erano più necessari. Il passaggio è stato effettuato senza riduzioni di stipendio. Il sig. RI 1 aveva accettato con piacere e non si è mai lamentato.
Per rispondere alla sua ultima domanda, premetto che non conosco a fondo la situazione fisica del nostro ex dipendente. In teoria RI 1 potrebbe essere ricollocato nel mondo della farmaceutica, ma va umanamente considerato che essendo rimasto fuori dall’ambiente da diversi anni (ambiente dove novità e modifiche viaggiano molto veloci) le possibilità sono ulteriormente ridotte.”
(Doc. VII, sottolineature della redattrice)
Il TCA ha pure ritenuto opportuno interpellare l’associazione di categoria delle industrie farmaceutiche, Farma Industria Ticino, chiedendo di precisare quanto segue:
" (…)
Nello specifico, il caso che ci occupa concerne una persona che, dopo avere compiuto le scuole dell’obbligo all’estero, ha ottenuto, sempre all’estero, il diploma di tecnico chimico con specializzazione in analisi chimica (formazione quinquennale), che, secondo il Capo unità riconoscimento diplomi di Berna, può essere inserito nel sistema educativo svizzero quale “formazione professionale di base del livello secondario II (livello attestato federale di capacità, AFC con maturità professionale MP)”.
In seguito, l’assicurato ha frequentato, per un anno, la facoltà di farmacia presso un’università estera, abbandonando tuttavia gli studi al termine del primo anno non potendo dedicarsi agli stessi a tempo pieno.
Dal profilo professionale, dagli atti in nostro possesso risulta che, dopo essersi trasferito in Svizzera, l’assicurato ha iniziato a lavorare dapprima presso una ditta farmaceutica locale in qualità di analista e, successivamente, per due anni, quale operatore dei macchinari presso un’altra ditta farmaceutica (dove, secondo quanto indicato dalla persona interessata stessa, ha imparato a conoscere le macchine comprimitrici e ad adoperare i granulatori a letto fluido).
Egli è poi stato assunto da una terza ditta farmaceutica – nella quale è rimasto attivo per oltre 25 anni – in un primo momento in qualità di operatore (già qualificato) delle macchine comprimitrici; in seguito, quale operatore di tutti gli altri macchinari presenti nella ditta per la produzione di prodotti effervescenti.
Dopo anni trascorsi nella produzione, egli è quindi passato nel laboratorio della tecnica farmaceutica, occupandosi del trasferimento nella produzione industriale dei nuovi prodotti sviluppati in laboratorio.
Finita questa fase, egli è tornato nel reparto produzione, in qualità di co-responsabile della produzione farmaceutica.
Secondo quanto spiegato dall’assicurato stesso, egli svolgeva sia attività di ufficio, sia attività di produzione e meglio: “organizzavo il lavoro a turni e lavoravo direttamente insieme con gli operatori nella produzione. Poi il mio compito era di controllare, completare, chiudere e preparare i documenti cartacei della produzione farmaceutica svolta per il reparto della assicurazione del controllo qualità”.
A tale proposito, chiamato da questa Corte a fornire delle precisazioni, il datore di lavoro ha comunicato che l’assicurato era autorizzato a firmare documenti, sensibili e importanti per la produzione, sulla base di una decisione interna all’azienda, presa nel rispetto delle regole GMP e di Swissmedic, tenendo conto dei titoli di studio dell’interessato e, specialmente, della formazione interna alla ditta.
Infine, egli è stato trasferito nel settore granulazione del reparto nutrizionale, laddove il lavoro manuale pesante ha assunto un ruolo importante.
A seguito del danno alla salute che ha interessato la spalla sinistra, l’assicurato non è ora più in grado di svolgere attività di tipo pesante, mentre risulta pienamente abile al lavoro nell’esecuzione di attività che non prevedano il sollevamento di pesi.
Stante quanto sopra esposto, ai fini di causa, Vi chiediamo gentilmente di volerci comunicare se, a Vostro avviso, tenuto conto della sua formazione scolastica e professionale, della lunga esperienza lavorativa maturata e dei compiti di responsabilità ricoperti presso il precedente datore di lavoro sia verosimile ritenere che l’assicurato in questione possa reperire, sul mercato generale del lavoro, una nuova occupazione qualificata e di tipo non pesante nel settore farmaceutico oppure no e per quali motivi.” (Doc. VIII)
Con scritto del 26 febbraio 2015, Farma Industria Ticino ha risposto:
" (…)
Facciamo riferimento alla vostra cortese comunicazione dello scorso 17 febbraio, nella quale chiedete il nostro avviso circa la reperibilità per l’assicurato che state seguendo di una nuova occupazione qualificata e di tipo non pesante nel settore farmaceutico.
In base alle informazioni che ci avete fornito, l’assicurato dispone di una solida formazione e nel corso della sua carriera professionale si è trovato ad occupare posti di responsabilità anche al di fuori dei reparti di produzione.
È altresì difficile per noi rispondere alla vostra domanda, in quanto non disponiamo di tutti gli elementi necessari al fine di fornirvi una risposta certa, considerata pure la delicatezza del caso e il difficile periodo che stanno vivendo le imprese industriali – e non solo quelle farmaceutiche – del nostro Cantone.
Ribadiamo in ogni caso che in base agli elementi che abbiamo a disposizione, non vediamo particolari ostacoli ad un suo reinserimento nel mondo del lavoro, nello specifico in un’occupazione qualificata e di tipo non pesante.” (Doc. IX)
Dagli accertamenti svolti dal TCA e appena riprodotti per esteso emerge una volta ancora la grande esperienza e la solida formazione maturata dall’interessato nell’azienda, tale da permettergli di ricoprire ruoli di responsabilità anche al di fuori del reparto di produzione.
Tutti questi elementi non possono che deporre a favore del fatto che sia verosimile concludere che l’assicurato possa reperire, sul mercato generale del lavoro, una nuova occupazione qualificata e di tipo non pesante nel settore farmaceutico, così come ritenuto possibile sia dal precedente datore di lavoro, sia dall’associazione di categoria delle industrie farmaceutiche (cfr. STF 8C_739/2008 del 13 maggio 2009 con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2007.23 del 7 agosto 2008, nella quale questa Corte, nel determinare il reddito da valido e da invalido, aveva considerato che un assicurato, attivo quale operaio, avrebbe potuto trovare lavoro in ambito finanziario, segnatamente bancario, vista la sua pregressa formazione professionale (prima di intraprendere l’attività di operaio, egli aveva conseguito l’attestato federale di capacità e la maturità professionale commerciale, nonché lavorato per circa un decennio alle dipendenze di una banca) e, nel frattempo, aveva conseguito la maturità federale con indirizzo economico; I 456/05 del 27 novembre 2006, concernente il caso di un intermediario finanziario continuamente in viaggio e costantemente alle prese, (anche) di notte, con i corsi borsistici internazionali, nella quale l’Alta Corte ha confermato la correttezza della valutazione del reddito da invalido operata dall’amministrazione e dal primo giudice sulla base dei dati statistici salariali riguardanti l’intermediario finanziario in possesso di specifiche conoscenze professionali (tabella TA1 cifra 65 livello di esigenze 3)).
Quanto alle incertezze legate al difficile momento che stanno vivendo le imprese industriali segnalate da Farma Industria Ticino, va rilevato che il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute, quali le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età, la mancanza di una formazione (sufficiente) o difficoltà linguistiche, non consente di riconoscere il diritto ad una rendita, l'incapacità di lavoro che ne risulta non essendo dovuta ad una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di prestare alcunché (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 247 consid. 1). Sotto questo aspetto va ricordato che nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene considerata dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e non da quella per l'invalidità (cfr., fra le tante, STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte è pertanto a giusta ragione, a mente del TCA, che l’amministrazione, nella determinazione del reddito da invalido, ha fatto capo ai dati statistici relativi al settore farmaceutico.
Il reddito da invalido è quindi pari a fr. 97'435.80 annui per il 2010 (secondo la Tabella TA1 p.to 21 “Industria farmaceutica”, livello di qualifica 3, fr. 7’980.-- X 12 mesi = 95’760.-- riportato su 40.7 ore), che aggiornati al 2013 corrispondono a fr. 99'676.82.
L’assicurato, quale operatore qualificato presso una ditta farmaceutica, avrebbe guadagnato nel 2013 fr. 88’400 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.4.).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 99’676.82), come espressamente ritenuto dall’amministrazione nella decisione impugnata (doc. 262).
Se si riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 6.31% (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr. 93'387.21.
Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato non va ulteriormente ridotto.
2.7. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente.
L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.
5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.8. In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 15%, non contestata dal ricorrente.
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 15% applicata dall’amministrazione.
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2013, partendo da un salario da invalido di fr. 93'387.21, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 79'379.13 (fr. 93'387.21 - (fr. 93'387.21 x 15 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 88’400 (consid. 2.4.), risulta un grado di invalidità del 10.2%, arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 10%, il suo ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti