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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 settembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 agosto 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Dall’annuncio d’infortunio del 4 novembre 2011 risulta che, alle ore 7:00 dell’8 ottobre 2011, RI 1, architetto indipendente, assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1, è caduto presso la propria abitazione e ha riportato la frattura del polso sinistro.
L’evento in questione ha causato, in particolare, un’inabilità lavorativa del 100% dall’8 ottobre al 25 novembre 2011 e del 50% dal 26 novembre al 4 dicembre 2011.
La CO 1 ha assunto il caso, versando le prestazioni di legge.
Dalle carte processuali si evince inoltre che RI 1 esercita pure la carica di __________, attività per la quale è assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la __________.
1.2. In data 23 dicembre 2014, la CO 1 ha emanato nei confronti dell’assicurato una decisione formale, mediante la quale ha negato la propria responsabilità in relazione al sinistro occorso l’8 ottobre 2011. Secondo la CO 1, RI 1 sarebbe rimasto vittima di un infortunio non professionale e, d’altra parte, la professione di architetto indipendente verrebbe da lui svolta per una durata inferiore alle 8 ore/settimana (cosicché, in virtù degli articoli 8 cpv. 2 LAINF e 13 cpv. 1 OAINF, gli infortuni non professionali sarebbero esclusi dalla copertura) (cfr. doc. A 22).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. A 23), in data 18 agosto 2015, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato ad assumere “tutti gli importi dovuti a dipendenza dell’infortunio patito dal ricorrente.”.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente sostiene innanzitutto di essere rimasto vittima di un infortunio professionale ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, posto che il sinistro sarebbe accaduto durante una pausa della sua attività professionale indipendente (cfr. doc. I, p. 4: “È unanimemente assodato che il luogo di lavoro in forma indipendente dell’assicurato è la propria abitazione. Egli svolge la sua attività di __________ in __________ e, nel tempo a disposizione, espleta la sua attività professionale originaria, ovvero quella di architetto, presso il suo domicilio, luogo in cui è avvenuto l’incidente. Basterebbe quindi già sola questa prima constatazione per inficiare completamente le tesi di parte avversa. Trovandosi sul luogo di lavoro in permanenza, un infortunio durante una pausa o prima o dopo questo, è assimilabile sempre e comunque ad un infortunio professionale. (…). Riassumendo, non è tanto determinante che al momento dell’evento infortunistico non stesse svolgendo l’attività di architetto, ma quanto piuttosto che questo sia intervenuto durante una pausa lavorativa, come specificato sopra. (…). La norma legale esplicitata nella LAINF è chiarissima al riguardo. Il parametro e presupposto fondamentale è che l’infortunato si trovi sul posto di lavoro al momento dell’infortunio durante una sua pausa. Se non si interpretasse così la legge, l’assicurazione non prenderebbe in considerazione alcun infortunio professionale e ciò striderebbe con la ratio legis e con i principi di protezione vigenti in materia assicurativa.”).
D’altro canto, nell’ipotesi in cui l’infortunio non venisse giudicato professionale, il patrocinatore dell’assicurato fa valere di svolgere la professione di architetto indipendente per più di 8 ore settimanali, ragione per la quale egli sarebbe assicurato anche contro gli infortuni non professionali presso la CO 1 (cfr. doc. I, p. 6 s.: “Il ricorrente ha sempre addotto di aver lavorato più di 8 ore settimanali (vedasi dichiarazioni rilasciate il 12.04.14 e il 22.04.14). Anche calcolando solo due ore giornaliere in una settimana si raggiungono le 14 ore di lavoro. L’istituto assicurativo in questione non ha voluto credergli e prendere in considerazione queste dichiarazioni. Di conseguenza in maniera del tutto abusiva e illegale ha semplicemente introdotto un nuovo elemento di valutazione, ovvero quello del reddito annuo che nulla ha a che vedere con la ratio legis e la giurisprudenza emanata. L’ulteriore elemento della valutazione degli introiti maturati è del tutto sbagliato ed erroneo poiché non tiene in considerazione il fatto che, nell’attività di architetto, si può lavorare tanto un periodo ed incassare molto più tardi. (…). Ma anche se si volesse tenere in considerazione il reddito annuo del ricorrente, quanto ritenuto da controparte non corrisponde alla realtà. Ad esempio nel 2009 il ricorrente ha incassato CHF 67'200.--, poi nel 2010 nulla. Nel 2011 circa CHF 15'000.-- (più i CHF 6'975.-- da CO 1), ma avendo avuto perdite aziendali dall’AVS non risultava alcun incasso. Nel 2012 ha incassato invece CHF 30'000.--. Come enunciato sopra non incassare non significa non lavorare. (…). Anche i dati addottati dall’istituto assicurativo per negare la propria presa a carico sono del tutto avulsi dal contesto. Le cifre della Cassa __________ non corrispondono al reale incasso del ricorrente. Le somme riportate, cui fa capo CO 1 sono derivate dalla tabella dei contributi per gli indipendenti. In proposito si veda la lettera dell’AVS che data 11 settembre 2015 (doc. E). Anche le modalità di calcolo applicate dall’assicurazione sono del tutto irrite. Calcolare CHF 160.-- all’ora sulla base dei dati AVS è sbagliato, anche perché a far stato dovrebbe essere il reddito lordo e non netto del ricorrente.”).
1.4. L’amministrazione, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + doc. V 1).
1.5. In replica, l’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni.
In merito alla pretesa inesistenza di un infortunio professionale, egli fa valere che la convenuta “… sbaglia quando sostiene che sia incontestato che al momento della rottura del polso l’arch. RI 1 non stesse svolgendo la propria attività di architetto. (…). Comunque fondamentale è il fatto che la sua attività a casa fosse discontinua e quindi potesse lavorare per del tempo al computer e poi andare, per esempio, in cucina o altrove per fare una breve pausa. Ciò non scalfisce minimamente il concetto di infortunio professionale e quanto realmente accaduto.” (doc. XIII, p. 3).
D’altra parte, a proposito della pretesa assenza di copertura assicurativa per gli infortuni non professionali, RI 1 osserva che “una media di 8 ore settimanali, spalmata su 7 giorni, da in sostanza circa 1 ora e 8 minuti di lavoro al giorno, una quisquilia in verità! Non si tratta sicuramente di un’enormità ma di un lavoro accessorio che viene svolto con regolarità. (…). Si specifica ulteriormente che è difficile dimostrare l’esatto dispendio orario compiuto dall’arch. RI 1 durante lo svolgimento della sua professione. Occorre prendere atto primariamente delle sue dichiarazioni e secondariamente dei lavori da lui effettuati per i diversi progetti. (…). Proprio per spazzare il campo da qualsiasi interpretazione unilaterale, qui di seguito e tramite supporto elettronico contenente i progetti e i contratti, si dimostra l’ampiezza dell’attività lavorativa svolta a titolo accessorio dal ricorrente. Sulla base delle stesse affermazioni di controparte, che mette in evidenza il principio della verosimiglianza nel comprovare i fatti, si ritiene che l’arch. RI 1 abbia sufficientemente dimostrato di aver lavorato almeno 8 ore settimanali per un periodo piuttosto regolare. (…).” (doc. XIII, p. 3 s.).
L’istituto assicuratore resistente si è espresso in proposito in data 8 febbraio 2016 (doc. XVIII).
1.6. Con decisione del 10 marzo 2016, questo Tribunale ha respinto l’istanza dell’insorgente tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. XX).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la propria copertura in relazione all’evento infortunistico occorso in data 8 ottobre 2011, oppure no (cfr. doc. A, p. 5: “… non essendo riscontrabile né dimostrabile che il sinistro del 08.10.2011 ricada nella categoria degli infortuni professionale ed essendo stato accertato che per l’attività a tempo parziale di architetto l’assicurato non gode della copertura LAINF per gli infortuni non professionali, è a giusto titolo che l’assicuratore ha ritenuto non sussistere alcun obbligo di prestazione né in ambito LAINF, né in ambito di assicurazione complementare.” – il corsivo è del redattore).
2.2. L'assicurazione facoltativa contro gli infortuni è regolata dagli articoli 4 e 5 LAINF, nonché 134 ss. OAINF.
Giusta l'art. 136 OAINF, il rapporto assicurativo si fonda su un contratto scritto. Esso regola segnatamente l'inizio, la durata minima e la fine dell'assicurazione.
L’art. 5 cpv. 1 LAINF prescrive che le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali
L’art. 7 cpv. 1 LAINF definisce gli infortuni professionali come quelli di cui è vittima l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro e nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente la sua attività professionale (lett. b).
La nozione d’infortunio professionale di cui all’art. 7 cpv. 1 LAINF è precisata all’art. 12 OAINF.
Secondo quest’ultima disposizione, sono segnatamente infortuni professionali anche quelli accaduti durante viaggi d’affari o di servizio, dal momento in cui l’assicurato lascia la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo se l’infortunio sia occorso durante il tempo libero (lett. a), durante escursioni aziendali organizzate o finanziate dal datore di lavoro (lett. b), durante la frequenza di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal datore di lavoro, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero (lett. c) o durante il trasporto con mezzi dell’azienda, organizzato e finanziato dal datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa (lett. d).
I cosiddetti infortuni di tragitto, ossia quelli che accadono sul percorso che l’assicurato deve seguire per recarsi al lavoro o viceversa, sono considerati non professionali. Un’eccezione a tale regola concerne coloro che lavorano alle dipendenze di un datore di lavoro meno di 8 ore alla settimana. In questo caso, gli infortuni occorsi sul tragitto tra il loro domicilio e il luogo di lavoro, sono reputati infortuni professionali (cfr. art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l’art. 13 cpv. 2 OAINF).
L’esistenza di un infortunio professionale presuppone una stretta connessione tra lavoro e tragitto effettuato. Tale rapporto non viene meno a causa di una sosta o di un indugio di un’ora, qualunque ne siano i motivi. Qualora esistano dei motivi qualificati, la relazione non viene meno neppure nel caso in cui tale durata venga oltrepassata (cfr. DTF 116 V 353).
Gli infortuni non professionali vengono definiti in maniera negativa. In effetti, giusta l’art. 8 cpv. 1 LAINF, gli infortuni non professionali sono quelli che non rientrano nel novero degli infortuni professionali.
2.4. Nella concreta evenienza, chiamato a stabilire se il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio professionale oppure non professionale, questo Tribunale osserva innanzitutto che è incontestato il fatto che egli eserciti la professione di architetto indipendente, assicurata presso la CO 1, presso il proprio domicilio (al riguardo, si veda del resto l’albo dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino, da cui si evince che lo studio dell’architetto RI 1 si trova in __________ a __________, lo stesso indirizzo in cui egli risulta domiciliato).
D’altro canto, dall’annuncio d’infortunio del 4 novembre 2011 emerge che il sinistro in discussione ha avuto luogo alle ore 07:00 dell’8 ottobre 2011, presso l’abitazione dell’assicurato (cfr. doc. A 1).
In occasione del colloquio telefonico avuto il 16 aprile 2014 con un funzionario dell’assicuratore resistente, RI 1 ha dichiarato di avere qualche difficoltà a ricordarsi, visto il tempo trascorso, se la sera prima dell’evento aveva svolto l’attività di architetto. Egli ha comunque precisato che “… le attività di architetto e __________ si accavallano in quanto fa entrambe tutti i giorni. Al sabato e alla domenica lavora solo come architetto.” (doc. A 11).
In data 22 settembre 2014, il ricorrente è quindi stato sentito da un collaboratore della __________ ed è stato allestito un verbale firmato dall’ispettore sinistri __________ e da RI 1. In quell’occasione, l’assicurato ha dichiarato che l’8 ottobre 2011 aveva riportato la frattura del polso sinistro “cadendo in casa”. Inoltre, sempre a detta dell’assicurato, “l’ultima volta che aveva lavorato era il giorno prima, il 07.10.2011. La giornata lavorativa è da tempo sempre la stessa e così è stata anche il 07.10.2011: l’assicurato si reca in __________ a __________, ove rimane fino al pomeriggio, l’orario varia a dipendenza delle udienze. Terminata questa attività, torna a casa e lavora per il proprio studio d’architettura. Dal 1996 egli ha infatti il proprio studio al domicilio. Il 07.10.2011 quindi, l’ultima attività svolta era quella di architetto.” (doc. A 10 – il corsivo è del redattore).
Con la decisione su opposizione impugnata, nel negare l’insorgenza di un infortunio professionale, la CO 1 ha segnatamente rilevato che “… è incontestato il fatto che al momento dell’evento infortunistico l’assicurato non stesse svolgendo l’attività di architetto, né tantomeno che stesse lavorando in qualità di __________, è invece verosimile che trovandosi in casa propria stesse svolgendo delle attività personali, extralavorative.” (doc. A, p. 4).
In sede di ricorso, l’assicurato ha in proposito osservato che “… non è tanto determinante che al momento dell’evento infortunistico l’assicurato non stesse svolgendo l’attività di architetto, ma quanto piuttosto che questo sia intervenuto durante una pausa lavorativa, come specificato sopra.” (doc. I, p. 5 – il corsivo è del redattore).
Conformemente al criterio della verosimiglianza preponderante, generalmente applicabile nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378).
Alla luce delle dichiarazioni dell’insorgente sulle quali non vi è motivo di dubitare, va ritenuto accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che al momento in cui è occorso l’infortunio dell’8 ottobre 2011, egli non stava concretamente eseguendo né il lavoro di architetto, né quello di __________.
Inoltre, tenuto conto di quanto si evince dal verbale d’audizione del 22 settembre 2014, sottoscritto dal ricorrente in segno di accettazione (cfr. doc. A 10: “l’ultima volta che aveva lavorato era il giorno prima, il 07.10.2011”), e dell’ora e del luogo in cui è accaduto l’evento (le sette di un sabato mattina, presso la propria abitazione), il TCA considera senz’altro plausibile quanto fatto valere dall’amministrazione, ossia che l’assicurato non aveva ancora concretamente iniziato il lavoro e che stava invece svolgendo delle “attività personali, extralavorative” (doc. A, p. 4).
In esito a quanto accertato, deve pertanto essere esclusa a priori l’applicazione della lett. a dell’art. 7 cpv. 1 LAINF.
Questa Corte deve per contro esaminare se non possa eventualmente trovare applicazione la lett. b della disposizione legale appena menzionata, giusta la quale sono professionali gli infortuni accaduti durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro (cfr. il consid. 2.3).
In una sentenza C 5/2006 del 12 marzo 2009, dopo aver interpretato la disposizione in questione dal punto di vista letterale (cfr. consid. 7.3.1), sistematico (cfr. consid. 7.3.2), storico (cfr. consid. 7.3.3) e teleologico (cfr. consid. 7.3.4) ed analizzata pure la dottrina in materia (cfr. consid. 7.4), il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha stabilito che un infortunio professionale giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF presuppone l’esistenza di un nesso materiale tra l’attività esercitata sul luogo dell’infortunio e l’attività professionale. Il nesso materiale può essere interrotto anche qualora l’interessato si soffermi sul posto di lavoro. Ciò è segnatamente il caso se la persona assicurata, terminato il lavoro, si dedica a un’attività con una nuova finalità, che non presenta alcun nesso con l’attività professionale e che avrebbe potuto essere svolta in altro luogo.
In quella fattispecie, riguardante un istruttore di Tai-Chi che, terminata la lezione, era rimasto nella medesima aula per esercitare delle speciali tecniche di Kung-Fu e che, nell’eseguire un salto, era caduto sulla parte sinistra della testa e della spalla, il Taf ha giudicato che l’assicurato aveva svolto l’allenamento di Kung-Fu con finalità “private”, ragione per la quale il nesso materiale tra la sua permanenza nei locali del datore di lavoro e la lezione di Tai-Chi terminata 50 minuti prima, era da considerare interrotto.
La pronunzia del TAF è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_277/2009 del 19 giugno 2009 consid. 3.1 e 3.2, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…).
3.1 Die Vorinstanz hat in einlässlich und schlüssig begründeter Auslegung (hiezu vgl. BGE 134 I 184 E. 5.1 S. 193, 134 V 1 E. 7.2 S. 5, je mit Hinweisen) des Art. 7 Abs. 1 lit. b UVG zutreffend erkannt, dass ein Berufsunfall im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, wenn ein sachlicher Zusammenhang zwischen der vereinbarten Arbeitstätigkeit und dem Aufenthalt der versicherten Person auf der Arbeitsstätte oder im Bereich der mit ihrer beruflichen Tätigkeit zusammenhängenden Gefahren besteht. Ihr dortiger Aufenthalt muss dem Zweck der Arbeit bzw. dem Interesse des Arbeitgebers dienen. Die versicherte Person muss sich befugterweise, d.h. im Dienste des Arbeitgebers, noch in den Arbeitsräumen aufhalten. Der erforderliche Sachzusammenhang kann trotz Verweilens der versicherten Person auf der Arbeitsstätte bzw. im entsprechenden Gefahrenbereich fehlen oder unterbrochen werden. Dies ist dann der Fall, wenn sie sich dort befindet, um Tätigkeiten im eigenen Interesse auszuführen, oder wenn sie sich dort ohne zwingende Gründe aufhält (z.B. zwecks Besuchs von Arbeitskollegen während ihrer Ferien). In diesem Sinne hat das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) bereits im Urteil U 71/96 vom 24. Oktober 1997 E. 3a entschieden (mit Hinweisen auf die Lehre; vgl. ebenso: Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, S. 852 f. Rz. 47). Weiter ist auf BGE 134 V 412 E. 3.2 S. 416 f. zu verweisen, wonach auch Arbeitswegunfälle nur dann als Berufsunfälle im Sinne von Art. 7 Abs. 2 UVG und Art. 13 Abs. 2 UVV gelten, wenn zwischen der Reise und der Arbeit der versicherten Person ein sachlicher Zusammenhang besteht. Gründe, im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 lit. b UVG auf das dargelegte Erfordernis des sachlichen Zusammenhangs zu verzichten, sind nicht ersichtlich, weshalb von einer Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76 mit Hinweisen) abzusehen ist.
3.2 Im vorliegenden Fall nahm der Versicherte am 18. Februar 2002 nach Beendigung des vertraglich vereinbarten Tai Chi-Unterrichts in der Schule G.________ um 20.50 Uhr daselbst eine neue, zusätzliche, andersartige Tätigkeit in Form von Kung Fu-Training auf. Während dieses Trainings stürzte er um ca. 21.45 Uhr auf den Kopf und die Schulter der linken Seite, was zu Behandlungsbedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit führte. Das Kung Fu-Training des Versicherten diente nicht dem Zweck gemäss Arbeitsvertrag mit der Schule G.________. Es handelte sich um eine rein private Beschäftigung. Die Verletzungsgefahr bei diesem persönlichen Training ging somit auch nicht von der Berufsarbeit aus und hing nicht mit ihr zusammen. Insbesondere diente das Kung Fu-Training nicht etwa der Vorbereitung auf weitere Lektionen/Unterrichtseinheiten von Tai Chi in der Schule G.________, sondern erfolgte mit Blick auf eine private Veranstaltung. Unter diesen Umständen ist der sachliche Zusammenhang zwischen dem Aufenthalt des Versicherten während des Kung Fu-Trainings im Unterrichtsraum der Schule G.________ und seiner dortigen Arbeitstätigkeit als Tai Chi-Lehrer zu verneinen. Demnach ist der während des Kung Fu-Trainings am 18. Februar 2002 erlittene Unfall als Nichtberufsunfall zu qualifizieren, weshalb die Zürich für dessen Folgen leistungspflichtig ist (vgl. E. 2 hievor).“
Anche nel presente caso, ritenuto che al momento del sinistro l’insorgente stava probabilmente svolgendo delle attività legate alla sua sfera privata, extralavorativa, deve essere negato un nesso materiale tra la sua presenza presso l’abitazione di __________ (che è anche il suo studio professionale) e l’attività di architetto.
In queste condizioni, l’evento traumatico occorso l’8 ottobre 2011 va qualificato quale infortunio non professionale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LAINF.
2.5. Nella presente fattispecie, è incontestata la circostanza che, all’epoca dell’infortunio non professionale, RI 1 esercitava simultaneamente la professione di architetto indipendente (relativamente alla quale si era assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1) e la carica di __________ (per la quale era assicurato d’obbligo presso la __________).
Questo Tribunale rileva che i conflitti di competenza tra assicuratori contro gli infortuni, sono regolati dall’art. 77 LAINF.
L’art. 77 cpv. 1 1a frase LAINF prevede che, in caso d’infortunio professionale (art. 7 LAINF), le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore presso il quale il lavoratore era assicurato al momento dell’evento infortunistico.
In questo caso, l’assicuratore competente è dunque quello che, al momento del sinistro, aveva diritto al pagamento dei premi assicurativi da parte del datore di lavoro conformemente al contratto esistente tra le parti (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in SBVR Soziale Sicherheit, Basilea 2016, n. 709, p. 1090).
Secondo il capoverso 2 della succitata disposizione legale, in caso d’infortunio non professionale (art. 8 LAINF), le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore presso il quale l’infortunato era da ultimo assicurato anche contro gli infortuni professionali.
Questa regola concerne segnatamente il caso in cui l’infortunato cambia assicuratore dopo l’insorgenza dell’infortunio, quando il primo assicuratore copre di principio ancora il rischio d’infortuni non professionali nei limiti dell’art. 3 cpv. 2 LAINF (cfr. STFA U 417/01 del 17 luglio 2002 consid. 3b; A. Ghélew/O. Ramelet/J.-B. Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 226 e Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 710, p. 1090).
Giusta l’art. 77 cpv. 3 LAINF, il Consiglio federale regola l’obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori, in particolare nei casi di assicurati alle dipendenze di diversi datori di lavoro (lett. a).
L’Esecutivo federale ha fatto uso della delega di cui all’art. 77 cpv. 3 LAINF, promulgando l’art. 99 OAINF.
L’art. 99 cpv. 1 OAINF recita che se l’assicurato alle dipendenze di diversi datori di lavoro è vittima di un infortunio professionale, le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore del datore di lavoro per il quale lavorava all’epoca dell’evento infortunistico.
In caso d’infortunio non professionale, le prestazioni sono interamente fornite dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali (cpv. 2).
Nella concreta evenienza, stabilito che il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio non professionale (cfr. il consid. 2.4.), torna applicabile la norma di cui all’art. 99 cpv. 2 OAINF.
2.6. Visto quanto precede, per il TCA si tratta, in primo luogo, di stabilire se, presso la CO 1, l’insorgente era coperto anche per gli infortuni non professionali.
Così come già indicato in precedenza, l’art. 99 cpv. 2 OAINF, dichiarando competente l’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato e presso cui quest’ultimo era coperto contro gli infortuni non professionali, pone due condizioni cumulative.
Non può pertanto essere ritenuto pienamente corretto quanto fatto valere dalla __________ (istituto che assicura l’attività di __________) – che in corso di causa è stata invitata dal patrocinatore del ricorrente a prendere posizione su quanto fatto valere dall’assicuratore convenuto nella risposta di causa -, secondo la quale il caso andrebbe “… preso a carico da parte della CO 1, quale assicuratore dell’ultima attività svolta dal sig. RI 1 prima di infortunarsi.” (cfr. doc. M).
Infatti, per ammettere la competenza della CO 1, oltre al fatto che dovrebbe essersi trattato dell’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale il ricorrente ha lavorato, sarebbe inoltre necessario che l’istituto in questione assicuri anche gli infortuni non professionali.
Giusta l’8 cpv. 2 LAINF, gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.
Da parte sua, l’art. 13 cpv. 1 OAINF prevede che sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un datore di lavoro almeno otto ore alla settimana.
Nella DTF 139 V 457 consid. 7, l’Alta Corte ha stabilito che per determinare se un lavoratore a tempo parziale occupato irregolarmente raggiunge la soglia minima di 8 ore di lavoro settimanali per essere assicurato contro gli infortuni non professionali, ci si può basare sul metodo di calcolo proposto dalla Commissione ad hoc danni LAINF nella raccomandazione n. 7/87. Anche se questa raccomandazione non vincola il giudice, si può constatare che essa pone dei criteri di semplice applicazione e permette di garantire una parità di trattamento tra gli assicurati. Essa non appare dunque contraria alla legge soprattutto nella misura in cui prescrive agli assicuratori di conteggiare soltanto le settimane effettive di lavoro per calcolare la durata media settimanale lavorativa su un periodo determinante di 3 o 12 mesi prima dell'infortunio (consid. 7).
La raccomandazione menzionata nella pronunzia federale appena citata prevede segnatamente che, per i lavoratori a tempo parziale occupati in maniera irregolare, la copertura assicurativa per gli infortuni non professionali deve essere ammessa se è adempiuta una delle seguenti condizioni alternative:
- la durata media settimanale di lavoro raggiunge almeno 8 ore;
- le settimane di almeno 8 ore sono preponderanti.
Sempre in base alla raccomandazione, per stabilire le ore lavorative settimanali totali, occorre tener conto delle ore di lavoro, come pure delle ore d’assenza in ragione di malattia o d’infortunio. Le settimane in cui l’assicurato non ha (per un'altra ragione) lavorato non vengono considerate in questo calcolo. Altrimenti detto, solo le settimane durante le quali l’interessato ha effettivamente lavorato – non fosse che per un’ora – entrano nel calcolo. Inoltre, solo le settimane intere sono prese in considerazione. Perciò, se l’inizio o la fine del periodo determinante cade entro due fine di settimana, la settimana è considerata iniziata e non conta. Infine, il calcolo per l’esame della copertura viene effettuato su un lungo periodo (3 o 12 mesi precedenti l’infortunio), la soluzione più favorevole all’assicurato è quella da ritenere.
Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha sostenuto che RI 1 “…, per rapporto all’attività indipendente di architetto, rientra in quella categoria di lavoratori a tempo parziale che non beneficiano della copertura LAINF per gli infortuni non professionali”, e ciò essendo “… palese che l’attività di architetto non potesse occupare l’assicurato effettivamente per più di 8 ore alla settimana. Tenuto conto del reddito maturato nell’anno precedente l’infortunio, pur ammettendo – molto prudenzialmente e in favore dell’assicurato – che questi abbia lavorato unicamente per una settimana completa al mese (unica conteggiabile ai sensi della giurisprudenza citata sopra) nell’arco dell’anno precedente l’infortunio, il reddito che ne deriva, anche deducendo eventuali spese vive a carico dell’architetto, non può essere riconducibile a un’attività condotta più di otto ore settimanali. Alla tariffa oraria media suesposta di CHF 160/ora, l’onorario netto che l’assicurato avrebbe potuto percepire nell’arco di un anno lavorando una sola settimana al mese per 8 ore a settimana, sarebbe stato quasi il doppio di quello effettivamente conseguito (IVA esclusa).” (doc. A, p. 4).
Da parte sua, l’insorgente contesta il metodo utilizzato dall’assicuratore resistente - ritenuto contrario alla ratio legis e alla giurisprudenza sviluppata nella materia -, osservando di aver “… sufficientemente dimostrato di aver lavorato almeno 8 ore settimanali per un periodo piuttosto regolare.” (doc. XIII, p. 4).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, i redditi annui conseguiti in qualità d’indipendente registrati presso la Cassa __________, non costituiscano una base di valutazione sufficientemente affidabile, nella misura in cui, così come ha pertinentemente sottolineato il ricorrente, non tengono conto della circostanza che “… nell’attività di architetto, si può lavorare tanto un periodo ed incassare molto più tardi.” (cfr. doc. I, p. 6).
Tale circostanza ha in effetti trovato puntuale conferma nella documentazione prodotta con l’allegato di replica, di cui si dirà in seguito.
In assenza di un controllo delle ore lavorate, questa Corte deve valutare tutti gli altri elementi che emergono dall'incarto e decidere se può essere ritenuto dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1 svolgeva l’attività di architetto indipendente almeno otto ore alla settimana, così come lo richiede l’art. 13 cpv. 1 OAINF.
In questo ordine di idee, occorre osservare che, durante il colloquio telefonico del 16 aprile 2014 con un ispettore della __________ - prima dunque che venisse emanata la decisione formale di rifiuto -, il ricorrente ha affermato in particolare che “… le attività di architetto e __________ si accavallano in quanto fa entrambe tutti i giorni. Al sabato e alla domenica lavora solo come architetto.” (doc. A 11 – il corsivo è del redattore).
Dal verbale d’audizione del 22 settembre 2014 risulta che, in quell’occasione, egli aveva segnatamente dichiarato che la sua “… giornata lavorativa è da tempo sempre la stessa e così è stata anche il 07.10.2011: l’assicurato si reca in __________ a __________, ove rimane sino al pomeriggio, l’orario varia a dipendenza __________. Terminata questa attività, torna a casa e lavora per il proprio studio di architettura.” (doc. A 10 – il corsivo è del redattore).
Dalle dichiarazioni dell’assicurato scaturisce dunque l’immagine di un’attività accessoria esercitata con regolarità, a margine di quella, principale, di __________ (“… fa entrambe tutti i giorni”, “La giornata lavorativa è da tempo sempre la stessa …”, “Terminata questa attività, torna a casa e lavora per il proprio studio di architettura”).
A titolo di constatazione generale, il TCA rileva innanzitutto che RI 1 non ha alcun interesse evidente a dichiarare il falso, posto che, volendo seguire la tesi sostenuta dalla CO 1 (la sera del 7 ottobre 2011, rientrato dalla __________, il ricorrente non ha lavorato quale architetto e non svolgeva la professione di architetto in ragione di almeno 8 ore/settimana) e ritenere pertanto che le condizioni dell’art. 99 cpv. 2 OAINF non sono adempiute nei suoi confronti, il caso andrebbe comunque assunto dalla __________, quale assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato (__________) e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali, circostanza pacificamente ammessa anche dall’istituto convenuto (cfr. doc. XVIII, p. 6 s.).
__________
Infine, è utile segnalare che, in una sentenza 9C_819/2015, 9C_820/2015 del 12 aprile 2016 consid. 3.1.1, il TF ha ritenuto decisive ai fini di chiarire lo statuto AI di un’assicurata, proprio le dichiarazioni riguardanti il numero di ore lavorate nell’azienda di famiglia, fatte da quest’ultima nel corso della procedura amministrativa.
In sede di replica, l’assicurato ha prodotto documentazione afferente ai tre principali progetti su cui ha lavorato nel periodo 2009-2012.
Il progetto più impegnativo - per il quale egli ha cumulato prestazioni professionali corrispondenti a un onorario di circa fr. 125'000 (si veda al riguardo, il documento Excel “Riassunto fattura”, presente nel CD prodotto sub doc. O) – risulta essere stato quello riguardante la riattazione e l’ampiamento dell’abitazione di proprietà degli __________ a __________. In base alle indicazioni fornite dall’assicurato, il mandato gli era stato assegnato nel 2009 ed lo aveva sviluppato soprattutto durante il biennio 2010-2011. Nel 2012 la committenza aveva finalmente rinunciato a realizzare il progetto (cfr. doc. F). L’onorario di fr. 60'000 è stato incassato soltanto nel gennaio 2015 (cfr. doc. I, p. 7).
Sempre nel 2011, l’architetto RI 1 era inoltre stato incaricato, nel mese di maggio, di elaborare due studi di progetto per l’edificabilità del fondo __________ a __________ (cfr. doc. H; emessa fattura di fr. 30’000 il 7 luglio 2012) e, nel corso dell’estate, di allestire lo studio di progetto per il rifacimento di facciate e balconi del condominio “__________” a __________ (cfr. doc. G; emessa fattura di fr. 5’000 il 1° novembre 2011).
Quanto appena esposto consente di relativizzare l’affermazione, che il __________ dell’Ufficio __________ ha attribuito a RI 1, secondo la quale “… al momento dell’infortunio svolgeva l’attività di __________ a tempo pieno e (…) la professione di architetto non la svolge più da svariati anni se non in casi sporadici.” (doc. A 3). In effetti, il fatto che, assumendo la carica di __________, la professione di architetto sia divenuta accessoria, non è contestato. Il fatto che l’assicurato l’avrebbe praticamente abbandonata, viene invece smentito dalla documentazione prodotta.
La documentazione versata agli atti con l’allegato di replica comprova che l’attività di architetto svolta da RI 1 durante gli anni 2010 e 2011, ha effettivamente avuto una certa consistenza (in questo senso, a proposito del solo progetto “__________”, si consideri l’importanza dell’onorario cumulato, di circa fr. 125'000, il quale, se diviso per la tariffa media oraria indicata dallo stesso assicuratore [fr. 160], corrisponde a circa 781 ore di lavoro).
Al riguardo, questo Tribunale non può seguire il rappresentante dell’amministrazione allorquando fa notare che “... anche laddove fossero state prestate delle ore di lavoro sui rispettivi progetti, non vi è alcuna indicazione riguardo al fatto che tale attività sia stata effettivamente remunerata.” (doc. XVIII, p. 5). In effetti, determinante ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 OAINF è il numero di ore lavorate nel corso della settimana, e non la loro rimunerazione.
In conclusione, l'insieme degli elementi esaminati consentono a questo Tribunale di concludere che, nel caso concreto, l’adempimento dell’esigenza minima prevista dalla legge (cfr. art. 13 cpv. 1 OAINF) è dimostrato perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante.
2.7. Al precedente considerato è stato accertato che, presso la CO 1, esisteva (anche) una copertura contro gli infortuni non professionali.
Si tratta infine di stabilire quale è stata l’ultima attività svolta dall’insorgente prima dell’infortunio in discussione (cfr. art. 99 cpv. 2 OAINF).
Dalle carte processuali emerge che l’evento traumatico è avvenuto alle ore 07:00 dell’8 ottobre 2011, prima dell’inizio di qualsiasi attività professionale.
A margine della sua audizione del 22 settembre 2014, RI 1 ha dichiarato che, il giorno precedente (il 7 ottobre 2011), terminato il lavoro in __________, aveva svolto l’attività di architetto presso il proprio studio di __________ (cfr. doc. A 10).
Il TCA non ha validi motivi per mettere in dubbio la fedefacenza di questa affermazione. È vero che, in occasione del colloquio telefonico del 16 aprile 2014, il ricorrente aveva riconosciuto di avere qualche difficoltà a ricordarsi se la sera precedente il sinistro avesse o meno svolto la professione di architetto, è però altrettanto vero che, già allora, egli aveva precisato di fare entrambe le attività “tutti i giorni” (cfr. doc. A 11). Del resto, visto il lungo tempo trascorso, è ben comprensibile che, nell’immediato, l’insorgente non sia stato in grado di ricordare con precisione quanto accadde un determinato giorno di due anni e mezzo prima.
Posto che l’ultima attività svolta da RI 1 prima dell’infortunio è stata quella di architetto e che presso la CO 1 esisteva una copertura contro gli infortuni non professionali, in virtù dell’art. 99 cpv. 2 OAINF, è quest’ultimo assicuratore che deve corrispondere le prestazioni previste dalla legge per l'evento accaduto l’8 ottobre 2011 (si veda pure l’allegato al doc. A 3: “(…). Visto che si tratta di un caso già chiuso con esborsi relativamente limitati, lascerei una nota nel dossier di rivalutare in caso di ricadute ma adesso lascerei perdere.”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È accertato che l’infortunio dell’8 ottobre 2011 occorso a RI 1 è di competenza della CO 1.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti