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redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 22 settembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 agosto 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 agosto 2010 RI 1, nato nel 1966, dipendente della __________, in qualità di manovale, mentre stava riparando il tetto di un rustico in __________ è caduto da un’altezza di circa 2,5-3 metri (cfr. doc. 1, 36).
Egli ha riportato, secondo il referto del 10 novembre 2010 del Centro __________ di __________, una paraplegia incompleta senso motorio al di sotto di L1 (ASIA C) su una frattura della vertebra toracica 12 (doc. 37).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. A margine della visita medica di chiusura del 18 febbraio / 8 marzo 2013, l’CO 1 con scritto del 25 marzo 2013 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (indennità giornaliera), a decorrere dal 1° maggio 2013, ritenuto che dalla continuazione della cura medica non sono più da attendersi sostanziali miglioramenti (doc. 252).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 15 luglio 2013 l’Istituto assicuratore ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 51%, a far tempo dal 1° maggio 2013, un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado leggero di fr. 692.-- mensili dal 29 gennaio 2011 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 70% (doc. 276).
A seguito dell’opposizione interposta dal sindacato __________ (doc. 279) e in seguito dall’avv. RA 1 (doc. 294, 305), l’CO 1 ha predisposto ulteriori accertamenti e in data 19 agosto 2015 ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 48%, a far tempo dal 1° maggio 2013, un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado esiguo e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 70% (doc. 424).
1.4. Con tempestivo ricorso del 22 settembre 2015 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione dell’CO 1 e il riconoscimento per l’evento infortunistico del 9 agosto 2010 delle prestazioni LAINF per incapacità lavorativa del 100%, le spese delle cure mediche, una rendita d’invalidità del 100%, un AGI almeno di grado medio e un’indennità per menomazione dell’integrità del 100% (cfr. doc. I).
L’insorgente ha contestato la valutazione medica dell’amministrazione che ritiene ripristinata la capacità lavorativa dell’assicurato. Sulla base dei referti dei medici curanti (Dr. __________) e del “tentativo di accertamento lavorativo” svolto presso il __________ di __________, secondo l’avv. RA 1, RI 1 “presenta in modo continuativo una incapacità lavorativa totale”. Anche una riformazione professionale, vista l’età, i limiti scolastici e fisici, è da escludere (doc. I, pag. 7).
Dal profilo psichiatrico, il ricorrente – sulla base dei referti del Dr. __________ e della Dr.ssa __________ – ha fatto valere un peggioramento e una cronicizzazione del danno psichico (cfr. doc. I, pag. 8).
Per quanto riguarda l’assegno grandi invalidi, a mente dell’avv. RA 1 si giustifica il riconoscimento di un assegno grandi invalidi almeno di grado medio, in quanto l’assicurato necessita quotidianamente dell’aiuto di terzi per la maggior parte degli atti ordinari della vita (cfr. doc. I, pag. 9).
L’insorgente ha contestato anche la percentuale di IMI. Secondo il patrocinatore dell’assicurato si giustifica un’IMI del 100%. Già solo per la paraplegia l’Ordinanza della Lainf prevede un grado del 90% e non è ancora stato considerato il danno psichiatrico e tutte le menomazioni che si aggiungono alla lesione vertebrale (cfr. doc. I, pag. 9).
1.5. Nella risposta del 14 ottobre 2015 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Il 23 novembre 2015 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali, in particolare riguardo il peggioramento sia fisico che psichico e le contestazioni delle valutazioni dei medici dell’CO 1 (Dr. __________, Dr.ssa __________ e Dr. __________). Il ricorrente ha quindi rilevato che l’assicurazione AI, al termine degli accertamenti, ha attribuito un grado d’invalidità del 100%. Egli ha poi prodotto un referto datato 8 novembre 2015 del Dr. __________ (doc. VII).
Il doc. VIII e gli allegati sono stati inviati, per osservazioni, all’avv. RA 2 dell’CO 1 (doc. VIII).
1.7. Il 3 dicembre 2015 l’avv. RA 2 si è riconfermato appieno nelle proprie allegazioni e domande rilevando che l’attribuzione di una rendita AI “non significa automaticamente (…) che vi siano i presupposti per attribuirgli quanto egli indebitamente pretende” (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è l’entità della rendita d’invalidità, dell’IMI e dell’AGI spettanti all’assicurato.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato - per l’aspetto fisico - sul rapporto di visita medica di chiusura del 18 febbraio 2013 (doc. 246) e il complemento dell’8 marzo 2013 (doc. 251a) del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale ha posto la seguente diagnosi:
" Paraplegia incompleta sensomotorica a partire da L1 (ASIA dapprima C ora D) su frattura vertebrale toracica 12 su infortunio del 09.08.2010, stabilizzazione il 12.08.2010 a __________. Fenomeni disregolativi autonomi.
Sindrome da impingement alla spalla destra, vedasi sopra la descrizione dell’esame artro-MRI di questa articolazione del 27.01.2011. Nessuna lesione della cuffia rotatoria. Sbilanciamento muscolare con sovraccarico dei muscoli tricipite e latissimo del dorso. Esiti da infiltrazione diagnostica articolazione acromioclavicolare.
Rialzamento del diaframma destro di genesi non chiara. Dolori lombari lombosacrali e coccigei, stato dopo diversi blocchi al lato destro” (doc. 246).
Il Dr. __________ ha quindi indicato che la precedente attività lavorativa di manovale edile non è più chiaramente esigibile, ma tenendo conto della paraplegia sotto L1 su frattura della vertebra toracica 12, la capacità lavorativa nella misura massima possibile a partire dal 4 marzo 2013 è la seguente:
" sollevare e portare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi senza Iimitazione, oltre questa misura mai. Può sollevare oltre all'altezza del petto pesi fino a 5 kg e non oltre. Maneggio di attrezzi solo leggeri e di precisione. Mai maneggio di attrezzi medi
pesante, lavoro manovale rozzo molto pesante. Non problemi di rotazione delle due mani.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa non possibili, rotazione del tronco da seduto, posizione seduta/inclinata in avanti molto spesso, posizione in piedi/inclinata in avanti mai, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia mai. Posizione di lunga durata
seduto senza limitazioni in piedi mai. Spostamento non possibile. Non può salire sulle scaIe né su scale a pioli. Uso delle due mani con le limitazioni summenzionate. Assicurato che riesce a fare solo qualche passo con ausilio di stampelle, altrimenti su sedia a rotelle.
Previsti lavori di tipo sedentario con altre possibilità limitate” (doc. 246).
Nel successivo apprezzamento dell’8 marzo 2013 il Dr. __________, prendendo in considerazione anche la valutazione psichiatrica del 18 febbraio 2013, ha così concluso:
" (…)
Per quanto riguarda l'esigibilità lavorativa si prevede una giornata lavorativa ridotta a 6 ore durante l'intera giornata naturalmente in posizione sedentaria, possibilmente con lunga pausa sul mezzogiorno, tale da permettere all'assicurato di sdraiarsi e per le cure della sua persona. Questo in aggiunta e a parziale correzione dell'esigibilità espressa sul mio rapporto di visita medica sopramenzionato. Attività lavorativa da svolgersi da seduto, talvolta
con posizione inclinata in avanti. Si concedono tre cicli annui di fisioterapia incluso e in modo particolare piscina in regime di half day-hospital, questo per il primo anno dopo l'attribuzione della rendita, situazione poi da rivalutarsi di anno in anno a dipendenza del decorso. Per quanto riguarda i dolori lombari/ lombosacrali e coccigei in stato dopo diversi blocchi al lato destro, si prevede rivalutazione dai colleghi del Centro di medicina e terapia del dolore della Clinica di __________, dove l'assicurato è già conosciuto. Rivalutazione in questo punto di vista sulla base delle necessità future dell'assicurato.” (doc. 251a).
Dal punto di vista psichico l’assicurato è stato valutato dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale a margine della visita del 18 febbraio 2013 ha posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve gravità con sintomi biologici (F33.01) in relazione causale naturale con l’evento infortunistico del 09.08.2010” (doc. 249).
Secondo lo specialista, dal punto di vista medico-psichiatrico sarebbe proponibile qualsiasi misura di riformazione professionale confacente alle sue limitazioni fisiche e al suo livello scolastico ed intellettivo (doc. 249).
In sede di opposizione alla decisione del 15 luglio 2013 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha prodotto nuova documentazione medica, in particolare lo scritto del 18 ottobre 2013 del Dr. __________ e quello del 4 novembre 2013 della Dr.ssa __________ (doc. 294).
Il Dr. __________, medico generalista, ha contestato la capacità dell’assicurato di svolgere un’attività per sei ore al giorno. A suo parere, visti i dolori alla colonna vertebrale, la necessità di frequenti pause e la fragilità psichica, non è possibile – secondo il medico curante – la presenza sul posto di lavoro per più di 4 ore al giorno (doc. 294 e allegato).
Da parte sua, la Dr.ssa __________ – sulla base anche della valutazione neuropsicologica dello psicologo __________ – ha diagnosticato un “episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10:F32.2)”. Secondo la psichiatra, il paziente da inizio settembre presenta un peggioramento dello stato psichico, pertanto dal profilo della capacità lavorativa persiste un’incapacità totale per un’attività di scopo lucrativo e dunque a breve-medio termine “non è esigibile una attività di scopo lucrativo, semplice, ridotta a 6 ore al giorno” (doc. 294 e allegato).
L’CO 1 ha sottoposto il referto della Dr.ssa __________ e quello dello psicologo __________ al Dr. __________, il quale nell’apprezzamento medico del 9 dicembre 2013 ha concluso come segue:
" Paragonando quanto descritto dallo psicologo Sacco e dalla dott.ssa Salari nella loro recente presa di posizione, non risultano complessivamente, dei peggioramenti significativi rispetto a quanto da loro già rilevato prima del mio esame psichiatrico del 18.02.2013 . In questo senso ritengo che non ci siano degli elementi clinici nuovi atti a invalidare le conclusioni antecedentemente espresse (vedi rapporto del 25.02.2013).” (doc. 298).
L’Istituto assicuratore ha quindi interpellato anche il Dr. __________ in merito alle conclusioni del Dr. __________. Il medico __________ in data 2 gennaio 2014 si è così espresso.
" Complessivamente, sia dal punto di vista ortopedico, neurologico che psichiatrico, si conferma quanto già affermato sul rapporto di visita medica di chiusura del 18.02.2013 (dott. __________) e sull’apprezzamento medico sempre del sottoscritto del 08.03.2013.
Questo sia per quanto riguarda l’attività lavorativa in base all’esigibilità lavorativa espressa e nella misura massima possibile dal 4.3.2013” (doc. 300).
Successivamente l’CO 1 ha fatto esperire una nuova valutazione bidisciplinare (ortopedica e psichiatria).
Dal punto di vista ortopedico l’amministrazione ha interpellato il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale nell’apprezzamento del 12 settembre 2014 si è così espresso:
“(…)
Aus orthopädisch-chirurgischer Sicht ist die Fraktur geheilt und die Spondylodese stabil. Damit ist eine ganztätige sitzende Tätigkeit, wie sie der Kreisarzt am 18.02.2013 beschrieben hatte, medizinisch
nachvollziehbar möglich. Richtigerweise beschreibt der Kreisarzt auch eine klare Limitierung der Rotationsbewegungen. Medizinisch nachvollziehbar ist auch, dass Úber-Kopfarbeiten unzumutbar
sind, weil diese Körperhaltung eine übermässige Reklination der Wirbelsäule erfordern würde, was mit der Spondylodese am thorako-lumbalen Úbergang nicht realisierbar wäre.
Die übrigen beschriebenen Unzumutbarkeiten wie Gehen, Treppensteigen, Leitern besteigen, etc. ergeben sich logischerweise aus der inkompletten Paraplegie. Auch die Limitierung der Gewichte ist eine logische Konsequenz der Lähmungen der unteren Extremitäten. Zusätzlich hat der Kreisarzt auch die Schulterschmerzen berücksichtigt und das Heben von Lasten über die Brusthöhe als unzumutbar beschrieben.
Richtigerweise beschreibt er eine sitzende Tätigkeit mit leichten Geräten oder Präzisionsgeräten aber ohne grobe oder schwere Arbeitsgeräte. Die körperlichen Untersuchungsbefunde der kreisärztlichen Abschlussuntersuchung, die das Zumutbarkeitsprofil begründen, korrelieren auch mit den Befunden wie sie das Schweizerische Paraplegikerzentrum Nottwil erhoben hatte.
Bei der beschriebenen, rein sitzenden Tätigkeit müssen aus paraplegiologischen Gründen die folgenden zeitlichen Einschränkungen beachtet werden: Zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Pausen sind zwei Mal pro Arbeitstag je 30 Minuten zusätzliche Ruhepausen notwendig. Auch beanspruchen die Blasenentleerung durch Selbstkatheterisierung und der Mehraufwand für die hygienischen Verrichtungen bei einem Paraplegiker zusätzlich 3 mal 20 Minuten pro Arbeitstag. Somit ist ein ganztägiger Arbeits- Einsatz in sitzender Tätigkeit um insgesamt 2 Stunden eingeschrankt.” (doc. 313).
Per quanto riguarda invece l’aspetto psichiatrico, l’CO 1 ha sottoposto il caso alla Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale – a margine dell’esame del 3 giugno 2015 – ha posto la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2)” e così concluso la propria valutazione:
" (…)
All'occasione della visita in __________ effettuata dal Dr. __________, psichiatra, il 18.02.2013 è stata posta la diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve gravità con sintomi biologici (F33.01) in relazione causale e naturale con l'evento infortunistico del 09.08.2010. Nel rapporto non si evince il motivo perché è stata posta una simile diagnosi, che presume la presenza di almeno due episodi depressivi distinti. Da quanto riferito dall'assicurato all"occasione della visita attuale in Agenzia egli dal 2013 ha un disagio psichico continuo caratterizzato da disturbi della memoria e della concentrazione, "brutti pensieri, disturbi del sonno, un umore deflesso e anedonia. È stufo di tutto, si arrabbia facilmente e tratta male la moglie. L'esame clinico attuale ha evidenziato,
come già nel febbraio 2013, un umore leggermente deflesso, preoccupazioni per il futuro ed un'energia vitale conservata. Come allora non erano presenti deficit cognitivi di rilevanza clinica,
segni di stanchezza mentale, idee a sfondo depressivo di tipo melanconico o sensi di colpa o di rimorso. Il quadro clinico è inquadrabile con una diagnosi di Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2). Come diagnosi differenziale si potrebbe considerare quella di un Episodio depressivo di lieve gravità (ICD-10 F32.O).
Il quadro psicopatologico è causato dal fatto, che I"assicurato fondamentalmente non riesce ad accettare la sua disabilità ed in questo senso è da mettere in relazione causale naturale con l'infortunio del 09.08.2010.
Dal lato psichiatrico non sussiste un"incapacità lavorativa, anzi una misura riabilitativa in campo Iavorativa sarebbe indicata e contribuirebbe a migliorare la qualità di vita dell'assicurato” (doc. 417).
Globalmente quindi i due
specialisti (Dr. __________ e Dr.ssa __________) hanno ribadito l’esigibilità
lavorativa dell’assicurato sull’intera giornata in attività sedentaria, nei
limiti indicati, con una riduzione di due ore:
" (…)
Am 12.09.2014 erfolgte die ausführliche orthopädisch-chirurgische Beurteilung. Am 03.06.2015 wurde der Sachverhalt aus psychiatrischer Sicht beurteilt. Am 18.06.2015 fand eine Konsenskonferenz am Hauptsitz der CO 1 statt. Aus psychiatrischer Sicht besteht keine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit.
Aus somatischer, orthopädisch-chirurgischer Sicht ist bei geheilter Fraktur und Spondylodese eine ganztägige sitzende Tätigkeit realisierbar. Die weiteren Einschränkungen ergeben sich
aus der inkompletten Paraplegie. In Anbetracht dieser Unfallfolge sind zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Pausen zweitens-bedingte Unterbrechungen der Arbeit notwendig, insbesondere auch
für die aufwendigere Blasenentleerung durch Selbstkatheterisierung. Insgesamt ist daher der ganztägige Arbeitseinsatz in sitzender Tätigkeit, unter Berücksichtigung des Zumutbarkeitsprofils, um
insgesamt zwei Stunden eingeschränkt” (doc. 420, la sottolineatura è del redattore).
2.4. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.5. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non ha validi motivi per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici dell’CO 1 Dr. __________, Dr.ssa __________ e dal Dr. __________ (cfr. doc. 159).
Contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, il TCA ritiene che le conclusioni degli specialisti interpellati dall’ammininistrazione soddisfino tutti i criteri posti dalla giurisprudenza affinché possa essere attribuito pieno valore probatorio a una valutazione medica (cfr. consid. 2.4.).
Le certificazioni cui fa riferimento l’insorgente nel proprio ricorso non permettono una diversa valutazione della fattispecie, sia dal profilo somatico che psichiatrico.
I referti della Dr.ssa __________, in particolare quelli del 4 novembre 2013 e del 5 marzo 2015 sono antecedenti alla valutazione della Dr.ssa __________ del 24 giugno 2015, che peraltro ne ha tenuto conto ampiamente nella propria valutazione (doc. 420, pag. 2 e 3). La specialista dell’CO 1 è giunta alla conclusione che l’assicurato soffre di una Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e, come diagnosi differenziale, di un Episodio depressivo di lieve gravità (ICD-10 F32.O). Secondo la Dr.ssa __________ non sussiste un’incapacità lavorativa, anzi una misura riabilitativa in campo Iavorativo sarebbe indicata e contribuirebbe a migliorare la qualità di vita dell'assicurato (doc. 417).
La valutazione della Dr.ssa __________ non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dalla Dr.ssa __________ e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Medesimo discorso anche per la successiva certificazione del 27 luglio 2015 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del Centro terapia cognitiva comportamentale della Dr.ssa __________, in cui viene ribadita la diagnosi di “Episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD10; F32.2)” cui è stata aggiunta “Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale (ICD10; F62)” (doc. D).
Il medico curante tuttavia non mette in evidenza nuovi elementi che non sono già stati esaminati nelle precedenti valutazioni dell’amministrazione e fa sostanzialmente riferimento ai precedenti referti psichiatrici della Dr.ssa __________ (doc. D).
Anche dal profilo somatico, questa Corte non intravvede ragioni per scostarsi dalle conclusioni del medico di circondario Dr. __________, confermate dal Dr. __________.
Lo scritto del 18 ottobre 2013 del Dr. __________, peraltro non specialista nella materia che qui ci occupa, non scalfisce le conclusioni cui sono giunti gli specialisti dell’CO 1 (doc. 294 e allegato).
Medesimo discorso anche per la lettera dell’8 novembre 2015 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale, il quale ha indicato di non concordare con le conclusioni dell’CO 1 ritenendo il paziente non in grado di essere reinserito professionalmente e riqualificato in altra professione (doc. H).
Il medico curante ha tuttavia espresso una propria opinione, senza fornire elementi medici oggettivi che consentono una diversa valutazione del caso.
Al riguardo giova ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Per quanto riguarda l’argomentazione dell’avv. RA 1, secondo cui le valutazioni del Dr. __________ sono basate “solo sugli atti e senza una visita e valutazione globale dell’assicurato” (cfr. doc.VII, pag. 3), va ricordato che secondo l’Alta Corte i pareri redatti dai medici dell’CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Nella decisione su opposizione l’CO 1 – per corroborare le proprie conclusioni – fa poi riferimento al referto del 12 maggio 2015 del Dr. __________ del Centro __________ di __________, in cui viene evidenziato solo un peggioramento a livello della muscolatura delle gambe (“Aus medizinisch-paraplegiologischer Sicht zeigte sich bei gleich bleibendem neurologischem Untersuchungsstatus eine Verschlechterung der Muskelkraftgrade der Beine”) (doc. 362) e allo scritto del 29 luglio 2015 in cui il Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ ha sottolineato come RI 1 sembri gestire “in modo discretamente buono la sintomatologia algica” e non appaia desideroso di nuovi rimedi invasivi (doc. 422).
Per quanto riguarda infine, la decisione del 29 settembre 2015 dell’assicurazione invalidità che ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado 100%) dal 1° agosto 2011, va sottolineato che la recente giurisprudenza federale ha ancora stabilito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
In esito a tutto ciò, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico indicate dagli specialisti dell’CO 1.
2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.6.1. Quanto al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale manovale edile, nel 2013 avrebbe realizzato un reddito annuo di fr. 68'732.-- (doc. 263).
Questo dato, non contestato (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.6.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.6.3. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 65'633.34 il reddito da invalido, applicando la Tabella TA 1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2013, e operando successivamente una riduzione del tempo di lavoro del 28.06% (30 ore alla settimana invece di 41.7) e del 25% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 35'412.-- (doc. 263 e 424).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 un reddito annuo di fr. 65'633.34.
L’assicurato, quale manovale edile avrebbe realizzato nel 2013 un reddito annuo di fr. 68'732.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'778.81; cfr. Tabella TA1 2012, p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’310.-- riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 5'535.67 x 12 mesi = fr. 66'428.10 e aggiornato al 2013 (cfr. doc. 263).
Nel caso in esame, in considerazione di una differenza del 0,068%, non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato la decurtazione massima del 25% sul reddito statistico da invalido (doc. 408, 409).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 25%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido di fr. 65'633.34, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 71.94% e tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonta dunque a fr. 35'412.--.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 35'412.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 68'732.-- (cfr. consid. 2.6.1.) – risulta del 48,4%, arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 48%, il suo ricorso deve essere respinto anche su questo punto.
2.7. Diritto all’indennità per menomazione all’integrità
2.7.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.7.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.7.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.7.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.7.5. L’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr. __________ ha attribuito al ricorrente un’IMI del 70% (cfr. doc. 276, 424).
In occasione della visita medica di chiusura del 18 febbraio 2013, il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha espresso la seguente valutazione:
“(…)
1. Reperti
Paraplegia incompleta sensomotorica a partire da L1 (ASIA dapprima C ora D) su frattura vertebrale toracica 12 su infortunio del 09.08.2010, stabilizzazione il 12.08.2010 a __________. Fenomeni disregolativi autonomi.
Sindrome da impingement alla spalla destra, esame MRI descritto nel rapporto principale. Nessuna lesione della cuffia rotatoria. Sbilanciamento muscolare con sovraccarico dei muscoli tricipite e latissismo del dorso. Esiti da infiltrazione diagnostica articolazione acromioclavicolare.
Rialzamento del diaframma destro di genesi non chiara.
Dolori lombari lombosacrali e coccigei, stato dopo diversi blocchi al lato destro.
2. Valutazione del danno all'integrità
70%
3. Motivazione
Valutazione della tabella 21 del manuale per attribuzione di menomazione d’integrità fisica, si tratta presso il nostro assicurato di una paraplegia incompleta tipo ASIA D a partire da L1 dopo frattura della vertebra toracica Th12. Questa situazione dà diritto secondo il punto D/b ad una IMI appunto del 70%” (doc. 246a).
Con la propria impugnativa, l’insorgente non ha ritenuto idonea l’IMI del 70%, in quanto “già solo per la paraplegia l’allegato 3 dell’Ordinanza alla Lainf prevede un grado del 90%. Inoltre la decisione impugnata non ha considerato il grave danno psichiatrico dell’assicurato e tutte le menomazioni che si aggiungono alla sola lesione vertebrale e che privano di una vita familiare e coniugale normale il sign RI 1” (doc. I, pag. 9)
L’avv. RA 1 ha quindi postulato un’IMI del 100% (cfr. doc. I, pag. 10).
Nel caso di specie, le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise. La richiesta di un’IMI del 100% non è infatti sostenuta da alcun argomento medico-scientifico pertinente.
Da un lato, la tabella 21 del manuale per attribuzione di menomazione d’integrità fisica per una paraplegia incompleta tipo ASIA D prevede effettivamente un’IMI massima del 70%. Dall’altro, per quanto riguarda la patologia psichiatrica il Dr. __________ nella valutazione a margine dell’esame del 18 febbraio 2013 aveva indicato di non potersi ancora pronunciare sull’entità dell’IMI per i disturbi psichici “considerato che gli stessi possonon subire sei cambiamenti anche a distanza di 5-6- anni da un evento infortunistico”. Egli ha poi aggiunto che in via provvisoria, si può affermare che i lievi disturbi psichici sono già compresi nell’IMI riconosciuta per motivi organici (doc. 250). Circostanza questa evidenziata anche dal Dr. __________ nell’apprezzamento dell’8 marzo 2013 (cfr. doc. 251a, pag. 2)
Nella decisione su opposizione e in sede di risposta l’avv. RA 2 ha comunque indicato che nel corso dell’estate 2016 l’CO 1 riesaminerà la situazione e rilascerà una decisione formale impugnabile (cfr. risposta del 14 ottobre 2015, doc. III).
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 70%.
2.8. Il TCA è ora chiamato a stabilire se l’CO 1 ha correttamente o meno ritenuto RI 1 grande invalido di grado esiguo.
Ai sensi dell’art. 26 LAINF in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi.
Secondo l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
L'art. 38 OAINF distingue tre gradi di grande invalidità:
- il grado elevato, quando il grande invalido "necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita" e "il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale";
- il grado medio, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, "necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita" oppure "di aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente";
- il grado esiguo, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, necessita, "in modo regolare e considerevole dell'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita", oppure "di sorveglianza personale permanente", oppure "in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità" oppure ancora se "a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, l'assicurato può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solo grazie a servizi regolare e considerevoli di terzi".
Il diritto all’assegno per grandi invalidi previsto dall’assicurazione contro gli infortuni va valutato secondo gli stessi criteri validi nell’assicurazione per l’invalidità e in quella per la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115, consid. 1d; SVR 2004 AHV 19, p. 61, consid. 1.2; STFA del 25 aprile 2005 nella causa M., U 442/04, consid. 1).
2.9. Nella presente fattispecie non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione dell’Istituto assicuratore.
Il ricorrente ha postulato un assegno per grandi invalidi di grado medio senza tuttavia fornire elementi oggettivi per non ritenere corretta la valutazione dell’CO 1.
Questa Corte non può dunque che confermare l’erogazione di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo, a far tempo dal 29 gennaio 2011.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso non merita accoglimento.
Alla luce di quanto precede, la decisione su opposizione del 19 agosto 2015 dell’CO 1 merita di essere confermata in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti