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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 ottobre 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 settembre 2013, a RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ quale carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasta schiacciata l’estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari del treno e ha riportato, secondo il rapporto di uscita dell’Ospedale __________ di __________, una frattura complessa della caviglia sinistra (cfr. doc. 19).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 25 giugno 2015, l’assicuratore LAINF ha accordato una rendita d’invalidità del 18% a decorrere dal 1° giugno 2015 e un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (cfr. doc. 221).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 236 e doc. 239), in data 9 ottobre 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 240).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’11 novembre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Il presente gravame contesta l’esigibilità medica ritenuta dalla CO 1.
Nel rapporto della visita medica di chiusura della CO 1 del 20.11.2014 si enumerano tutta una serie di limitazioni a carico dell’assicurato. In queste però non si fa alcuna menzione circa il fatto che RI 1 faccia sempre uso di una stampella e che debba tenere la gamba sinistra sempre tesa non potendo piegare il ginocchio, circostanza che peraltro ha rilevato anche il medico della CO 1 sotto la rubrica “reperti”.
Peraltro tutta la documentazione medica che figura agli atti fa stato di tale situazione valetudinaria che però non è stata in alcun modo ripresa nell’esplicazione degli aspetti non esigibili.
Peraltro la decisione in parola non menziona alcuna attività esigibile concreta, se ne guarda bene dal riferire se ne siano state reperite nelle DPL e se ne guarda altresì bene dal menzionare quelle che il leso potrebbe effettivamente ancora svolgere.
Per quanto ci consta riteniamo che la decisione in parola non tenga conto della residua capacità lavorativa di RI 1. La circostanza di doversi sempre spostare con un bastone è comunque oltremodo limitante in qualsiasi attività lavorativa che egli possa cercare e reperire. Quand’anche possibile addirittura un’attività seduta si rivelerebbe non esigibile. Se invece l’attività da svolgere fosse di natura mista, seduta ed in piedi, il fatto di dover tenere la gamba sempre diritta e dover utilizzare in maniera ricorrente la stampella ogni qualvolta si alza in piedi, rende la medesima senz’altro rallentata, oltre al fatto che diminuisce grandemente lo spettro dell’attività esigibile. (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.5. Nel mese di gennaio 2016, l’istituto ha prodotto un apprezzamento ortopedico allestito dal dott. __________ (doc. VIII + allegato).
1.6. In data 1° febbraio 2016, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha segnalato di essere in procinto di sottoporsi a un intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (AMO - doc. XII).
L’assicuratore resistente si è pronunciato al riguardo in data 16 febbraio 2016 (doc. XVI + allegato).
1.7. Sempre nel mese di febbraio 2016, all’CO 1 è pervenuto un rapporto dell’ortopedico __________ (doc. XVIII + allegato).
A titolo d’osservazioni, l’amministrazione ha prodotto un’ulteriore valutazione del dott. __________ (doc. XXV + allegato).
L’assicurato ha preso posizione l’8 aprile 2016 (doc. XXVII).
In data 19 aprile 2016, l’assicuratore ha informato il TCA di aver accordato il proprio benestare all’intervento di AMO e di non aver nulla in contrario a che l’intervento venga eseguito in Svizzera (doc. XXXI + allegato).
1.8. Nel corso del mese di maggio 2016, l’assicurato ha prodotto documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. XXXV + allegati).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, l’amministrazione ha fatto capo alla valutazione espressa in proposito dal medico __________.
In effetti, in occasione della visita di chiusura del 19 novembre 2014 - dopo aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato (cfr. doc. 183, p. 3; su questo specifico aspetto, si vedano pure le certificazioni 11 novembre 2014 e 23 febbraio 2015 del dott. __________, medico consulente presso il Servizio di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ – cfr. doc. 171 e 208) -, la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha tracciato la seguente esigibilità lavorativa:
" (…).
Talvolta a spesso possibile sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto come pure pesi leggeri tra 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto. Di rado possibile sollevare e portare pesi medi tra 10 e 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti oltre i 25 kg e pesi molto pesanti oltre i 45 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione. Talvolta a spesso possibile il maneggio di attrezzi medi, visto che tale maneggio viene effettuato in piedi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Talvolta a spesso possibile lavori sopra la testa, visto che vengono effettuati in piedi. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco e la posizione seduta/inclinata in avanti. Talvolta a spesso possibile la posizione in piedi/inclinata in avanti. Di rado possibile la posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione seduta di lunga durata. Talvolta a spesso possibile la posizione in piedi di lunga durata. Molto spesso possibile la posizione a libera scelta. Talvolta a spesso possibile camminare fino a 50 m. Talvolta possibile camminare oltre i 50 m. Mai più possibile camminare per lunghi tratti e camminare su terreno accidentato. Talvolta possibile salire le scale. Mai più possibile salire su scale a pioli. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio.
L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità da subito al 100%.” (doc. 183, p. 4)
Con la propria impugnativa, RI 1 ha contestato la valutazione del medico __________, nella misura in cui non avrebbe considerato il fatto che egli deambula con l’ausilio di una stampella e che è costretto a tenere diritto l’arto inferiore sinistro (cfr. doc. I).
Interpellata dall’amministrazione in corso di causa, la dott.ssa __________ ha osservato che nel rapporto afferente alla visita medica di chiusura è stato esplicitamente refertato che l’assicurato “cammina con stampella a destra, zoppicando a sinistra, senza piegare il ginocchio sinistro”.
Sempre in corso di causa, l’assicuratore convenuto ha prodotto un apprezzamento del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia presso la __________ di __________. Per quanto qui d’interesse, il medico fiduciario appena citato ha avallato la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dalla dott.ssa __________, e ciò in base alle considerazioni seguenti:
" (…).
In riassunto e su base degli atti a disposizione, si può ritenere che il signor RI 1 presenta in esiti di frattura e osteosintesi della caviglia sinistra uno stato confacente da un punto di vista radiologico, senza evidenza di scompenso artrosico marcato sugli ultimi studi. È chiaro che a medio o lungo termine il signor RI 1 presenta un rischio artrosico sicuramente più elevato che una persona normale e che questo rischio artrosico è addirittura abbastanza alto, visto il tipo di frattura presentato, i lievi difetti di riduzione segnalati e i danni subiti alla cartilagine in conseguenza diretta della frattura. Comunque lo sviluppo di un’artrosi sintomatica non è sicuro e, fosse il caso, ci sarebbero ancora delle possibilità terapeutiche complementari, in particolar modo (ma di sicuro soltanto a medio o lungo termine) un’artrodesi della caviglia. (…).
Si può inoltre dire che se la situazione post-infortunistica può spiegare una certa diminuzione dell’ampiezza articolare, non vi sono però spiegazioni per l’impossibilità di camminare in carico pieno e esistono degli elementi chiaramente incongruenti all’esame clinico per quanto riguarda la mobilità. Inoltre e poiché non ci sono ostacoli ossei capaci di spiegare le limitazioni costatate, rispettivamente considerando che la limitazione è dovuta prima di tutto alle parti molli, si può ancora sperare un recupero ulteriore.
Su base di queste diverse considerazioni, non vedo motivi per allontanarmi dall’esigibilità definita in modo assai preciso dalla dott.ssa __________, in perfetta conoscenza della situazione anamnestica, radiologica e clinica. Si noterà comunque che questa esigibilità non è stata rimessa in questione da un punto di vista medico.” (allegato al doc. VIII – il corsivo è del redattore)
Nel mese di febbraio 2016, il ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica.
La TAC della caviglia sinistra dell’8 ottobre 2015 ha evidenziato un buon consolidamento osseo, un ridotto tenore calcico e delle incipienti note artrosiche (doc. C).
A margine del consulto del 27 novembre 2015, il dott. __________, attivo presso l’Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ ha refertato della rigidità a livello della tibio-tarsica sinistra con limitazione funzionale in presenza di mezzi di sintesi ben posizionati. Egli ha peraltro consigliato la rimozione dei mezzi di sintesi (doc. D).
Il dott. __________ dell’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Istituto __________ di __________ ha anch’egli proposto l’AMO (+ rimozione degli osteofiti) e, a dipendenza del risultato ottenuto, un ulteriore intervento di artrodesi o di protesi, con la precisazione che, vista l’età dell’assicurato, “tali interventi sarebbe meglio fossero rimandati.” (doc. F).
Con nota del 12 febbraio 2016, la dott.ssa __________ ha sostenuto che, a suo avviso, il prospettato intervento di AMO non comporterebbe un notevole miglioramento, tenuto conto dell’esigibilità lavorativa stabilita in occasione della visita di chiusura (allegato al doc. XVI).
A margine di un successivo consulto, il dott. __________ ha precisato che “… è prevedibile che il paziente, anche nella migliore delle ipotesi, non potrà riprendere una normale attività lavorativa di carico prolungato e richiesta fisica elevata.” (allegato al doc. XVIII).
Con apprezzamento del 4 aprile 2016, il dott. __________ ha dichiarato che l’intervento prospettato (in particolare) dal dott. __________ non comporterebbe alcun peggioramento e “… soltanto un miglioramento limitato e sicuramente non totale. Comunque, pure nell’eventualità di un miglioramento drastico della funzionalità, rimarrebbero invariati i limiti di esigibilità, essendo stati questi definiti sia per via del deficit funzionale costatato, sia in considerazione dell’evoluzione a medio lungo termine e della necessità di non sollecitare esageratamente la caviglia, come del resto ritenuto dal dott. __________ come unica limitazione d’esigibilità.”.
D’altro canto, per quanto riguarda l’eventuale indicazione a sottoporsi a un intervento di artrodesi, rispettivamente di artroplastica, il fiduciario ha osservato che “… non vi è per ora una indicazione formale ad una artrodesi della caviglia, in presenza di un danno artrosico limitato e di una articolarità di sicuro limitata, ma tuttavia in modo variabile e non del tutto spiegabile dallo stato evidenziato sugli esami per immagini. (…). Non si può comunque escludere a medio o lungo termine un peggioramento dell’artrosi ora costatata, con indicazione al bloccaggio di questa caviglia. Per quanto riguarda l’indicazione ad una artroplastica in alternativa all’artrodesi, tale intervento pare sulla carta migliore dell’artrodesi, poiché essa permette il mantenimento di una mobilità nella caviglia. È tuttavia da sapere che l’artroplastica della caviglia rimane un intervento delicato in cui i risultati non sono di sicuro garantiti e di cui l’indicazione è di competenza di uno specialista abituato a praticare sovente questo genere d’intervento. (…).” (allegato al doc. XXV).
Dalla documentazione agli atti si evince inoltre che l’amministrazione ha nel frattempo concesso il suo benestare per l’intervento di AMO (cfr. allegato al doc. XXXI).
2.6. Chiamata a pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte ritiene innanzitutto che l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell’insorgente a decorrere dal mese di giugno 2015 (e, quindi, a porre termine alle prestazioni di corta durata). In effetti, la stabilizzazione delle condizioni di salute risultava attestata dalla dott.ssa Netzer (cfr. doc. 183) e dal dott. __________, allora medico curante specialista dell’assicurato (cfr. doc. 171 e 208).
Il TCA non ignora che, nel frattempo, il ricorrente ha accettato di sottoporsi all’intervento di AMO (cfr. doc. XII), per il quale l’amministrazione ha già accordato il benestare (e riconosciuto il diritto a prestazioni a titolo di ricaduta - cfr. allegato al doc. XXXI), tuttavia tale circostanza non è d’ostacolo alla stabilizzazione delle sue condizioni di salute infortunistiche, posto che, in una sentenza del 30 luglio 1993 nella causa V. non pubblicata, il TFA ha esplicitamente indicato che una futura AMO non giustifica il versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si vedano pure le STCA 35.2004.56 del 3 dicembre 2004 e 35.2014.51 consid. 2.4.4.).
Del resto, merita di essere sottolineato che, secondo i medici fiduciari dell’CO 1, l’operazione in questione non comporterebbe un sensibile miglioramento dello stato di salute, nel senso che l’esigibilità lavorativa rimarrebbe quella descritta in occasione della visita di chiusura del novembre 2014 (cfr. allegati ai doc. XVI e XXV).
Inoltre, se è vero che il dott. __________ ha prospettato l’esecuzione di ulteriori provvedimenti terapeutici (artrodesi oppure protesi – cfr. doc. F e allegato al doc. XVIII), è altrettanto vero che la relativa indicazione è stata soltanto ipotizzata, visto che occorrerà prima valutare gli esiti dell’intervento di AMO (“… in base alla ripresa funzionale, si valuterà la necessità di ulteriori provvedimenti chirurgici, anche di protesizzazione o artrodesi” – il corsivo è del redattore). Quindi, anche da questo punto di vista, nulla osta a considerare stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato.
2.7. Per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto e vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, il TCA non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________, avallato dal dott. __________, secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate.
La censura ricorsuale secondo la quale il medico __________ avrebbe omesso di considerare il fatto che l’assicurato è costretto a dembulare con una stampella e a tenere diritto l’arto inferiore sinistro, appare priva di fondamento, visto che nel rapporto relativo alla visita medica di chiusura, sotto “Reperti”, la dott.ssa __________ ha esplicitamente refertato che RI 1 camminava “… con stampella a destra, zoppicando a sinistra, senza piegare il ginocchio sinistro” (cfr. doc. 183, p. 2; si veda pure l’allegato al doc. VII). Sempre in questo contesto, va segnalato che il chirurgo ortopedico dott. __________, in base alle immagini radiologiche e alle informazioni cliniche a sua disposizione, ha dichiarato di non avere spiegazioni per l’uso prolungato delle stampelle da parte del ricorrente (cfr. allegato al doc. VIII).
Infine, il fatto che il dott. __________ abbia sostenuto che l’assicurato “…, anche nella migliore delle ipotesi, non potrà riprendere una normale attività lavorativa di carico prolungato e richiesta fisica elevata” (cfr. allegato al doc. XVIII), non sconfessa l’apprezzamento della dott.ssa __________, ritenuto che l’esigibilità lavorativa da lei tracciata tiene conto proprio di tali impedimenti (cfr. doc. 183).
In esito a tutto ciò, occorre ritenere accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un’attività leggera dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.
Da notare ancora che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 64'751 (cfr. doc. 224, p. 1).
Questo dato - non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.10. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 52'817 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1 e operando decurtazioni dell’1% a titolo di gap salariale e del 20% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 224, p. 2).
Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (21 – cfr. estratto di cui al doc. 224, p. 4) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).
Utilizzando i dati forniti dalla tabella citata in precedenza, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr. 66'676.11.
L’assicurato, quale carpentiere, avrebbe realizzato nel 2015 un reddito annuo di fr. 64'751 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'820.30; cfr. Tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzione”, livello di qualifica 1: fr. 5'430 riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62 x 12 mesi = fr. 67'603.44 e aggiornato al 2015).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.9. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 66'676.11) va ridotto dell’1%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 65'009.34 (risultato intermedio).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito statistico da invalido (doc. 224, p. 2).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 52'807.47.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'807.47 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 64'751 – risulta essere del 18.44%, arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2..
Visto che l’istituto assicuratore ha accordato all’assicurato proprio una rendita del 18%, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.11. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. XXVIII ).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso di specie, posto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ dell’CO 1 non risultava contraddetta da altre certificazioni specialistiche e che la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche non poteva essere contestata con riferimento all’indicazione a sottoporsi a un intervento di AMO, vista, per quanto riguarda gli aspetti economici, la giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti