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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 novembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 ottobre 1969 RI 1, nato nel 1953 – a quel momento apprendista meccanico di automobili presso il Garage __________ di __________ e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 - è stato vittima di un infortunio (investito da un’automobile mentre circolava a bordo del proprio motorino, cfr. doc. 34) che gli ha provocato la frattura della tibia e del femore sinistro (doc. 2, 3), per le cui conseguenze l’assicuratore LAINF, con decisione dell’11 gennaio 1973, gli ha accordato una rendita di invalidità del 10% a decorrere dal 1° marzo 1972 (doc. 8).
1.2. A seguito di una domanda con la quale l’assicurato chiedeva all’assicuratore LAINF che la rendita gli venisse liquidata mediante un importo unico, in data 6 novembre 1995 l’amministrazione ha accettato di riscattare la rendita, versando all’interessato, a saldo, l’importo di fr. 22'036 (valore capitalizzato al 1.1.1996) (cfr. doc. 7).
1.3. In data 22 settembre 1997 l’assicurato ha ripreso l’attività lavorativa come meccanico di automobili-gommista presso __________ di __________ (doc. 68).
1.4. In data 26 agosto 2013 il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, dopo avere rilevato che l’assicurato ha sviluppato un importante processo artrosico del ginocchio, attribuibile all’asse compromesso dalla frattura della tibia, ha chiesto all’CO 1 se intendesse farsi carico dei disturbi dell’interessato a titolo di ricaduta dell’infortunio subito da RI 1 in data 2 ottobre 1969 (doc. 9).
Ricevuta una risposta positiva da parte dell’amministrazione (cfr. doc. 28), in data 13 maggio 2014 l’assicurato ha annunciato la ricaduta (doc. 34).
In data 26 maggio 2014 il dr. __________ ha proceduto ad un intervento di impianto di protesi totale al ginocchio sinistro (cfr. doc. 31 e 36).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.5. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con scritto del 2 luglio 2015 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione del versamento delle prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere) a decorrere dal 1° agosto 2015 (doc. 113).
Con decisione del 17 settembre 2015, l’assicuratore LAINF ha quantificato nella misura del 19% a partire dal 1° agosto 2015 il discapito economico subito dall’assicurato per le conseguenze della ricaduta, versando a RI 1 - ritenuto che la rendita del 10% a suo tempo riconosciuta era stata nel frattempo riscattata - la differenza del 9% (cfr. doc. 120).
Con la stessa decisione, inoltre, l’assicuratore infortuni ha pure accordato all’interessato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30%, il cui ammontare è stato calcolato sulla base del guadagno massimo assicurato vigente in data 1° gennaio 1984, ossia al momento di entrata in vigore della LAINF (cfr. doc. 120).
RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato opposizione contro la decisione appena menzionata, contestando l’importo del guadagno assicurato utilizzato dall’amministrazione per calcolare sia la rendita di invalidità, sia l’IMI (cfr. doc. 124).
Con decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto del provvedimento del 17 settembre 2015 (cfr. doc. A1).
1.6. Con tempestivo ricorso del 27 novembre 2015, l’assicurato, sempre rappresentato dal sindacato RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita di invalidità del 39.20% almeno, così come pure di un’indennità per menomazione dell’integrità del 40%.
Sostanzialmente il rappresentante legale del ricorrente ha, dapprima, contestato il grado di invalidità riconosciuto dall’amministrazione, non condividendo l’ammontare del reddito da invalido utilizzato dall’assicuratore LAINF facendo capo ai dati risultanti dalle DPL.
A mente del rappresentante dell’assicurato, infatti, le cinque professioni prese in considerazione dall’assicuratore LAINF, le quali richiedono un’adeguata formazione, non sarebbero esigibili dall’interessato, vista la sua età avanzata, ormai prossima alla pensione, ciò che evidentemente rende problematica la messa in atto di un adeguato periodo di formazione.
Inoltre, a mente del patrocinatore del ricorrente, l’ammontare di fr. 54'770.20 “è eccessivamente alto ed irrealistico”, ritenuto che “la mancanza di esperienza in questi settori, l’età, gli impedimenti fisici con prognosi sfavorevole dovuti all’età e ad una carenza di istruzione (egli ha sempre svolto l’attività di meccanico di automobili) sono elementi ostativi che non solo rendono difficoltoso il suo ingresso nel mondo del lavoro, ma ne impediscono il percepimento di un salario di oltre CHF 50’000”.
Alla luce di queste considerazioni, il rappresentante dell’assicurato ha rilevato come l’assicuratore LAINF avrebbe, invece, dovuto considerare, quali attività ancora esigibili da parte dell’interessato, quelle presenti tra le DPL scelte dall’amministrazione, ma in settori affini all’ambito lavorativo usuale di meccanico di automobili, come ad esempio l’impiegato di garage a __________, l’assistente alla logistica a __________ oppure l’operaio magazziniere a __________. Selezionando tali impieghi, secondo il patrocinatore, il reddito annuo medio ancora conseguibile da RI 1 sarebbe ammontato a fr. 41'167.
Dal raffronto dei redditi così determinati, si sarebbe giunti ad un grado di invalidità del 39.10%.
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato anche l’entità dell’IMI riconosciuta dall’amministrazione, in quanto la percentuale del 30% assegnata non terrebbe conto della gravità della menomazione che affligge l’interessato e che interessa l’intero arto inferiore sinistro, compresa la caviglia.
Alla luce degli importanti disturbi ed impedimenti derivanti dal danno alla salute dell’interessato, il rappresentante del ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento di un’IMI del valore massimo del 40%, come previsto dalla tabella n. 5 SUVA riguardante “menomazione dell’integrità per artrosi”.
Infine, il rappresentante del ricorrente ha criticato l’importo del guadagno massimo assicurato, fissato in fr. 69'600, utilizzato dall’amministrazione per il calcolo dell’IMI, chiedendo - alla luce del fatto che il danno alla salute di RI 1 si è sviluppato in una parte diversa dell’arto inferiore (ginocchio sinistro) rispetto a quella originariamente coinvolta nell’infortunio (che aveva provocato una grave frattura alla tibia e femore sinistro) - che venga, invece, preso in considerazione il guadagno annuo massimo in vigore nel 2014/2015, pari a fr. 126’000 (doc. I).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnata decisione venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.8. In data 25 gennaio 2016, il rappresentante del ricorrente, dopo aver preannunciato che “il signor RI 1 dovrà essere sottoposto a breve a visita medica specialistica a causa di gonfiore e persistenti dolori all’arto sinistro. Non appena a disposizione del referto medico provvederemo alla trasmissione”, ha nuovamente contestato l’attendibilità delle DPL utilizzate dall’amministrazione per fissare il reddito da invalido, in quanto le stesse si riferiscono a delle attività che non sarebbero, a mente del rappresentante dell’RA 1, esigibili da parte dell’assicurato, tenuto conto della sua età avanzata e della mancanza di un’adeguata formazione.
Il patrocinatore del ricorrente ha, inoltre, ribadito le proprie precedenti contestazioni in merito all’entità dell’IMI riconosciuta dall’amministrazione, rilevando come “non è corretto calcolare l’IMI prendendo a riferimento il guadagno massimo assicurato del 1984, anno di entrata in vigore della LAINF, allorché si tratta di gravi problemi alla gamba sinistra accertati solo nel 2014” (doc. VI).
1.9. Con osservazioni del 2 febbraio 2016, l’Istituto assicuratore si è riconfermato integralmente con quanto avanzato in sede di decisione su opposizione e di risposta, rilevando come “lo scritto di controparte non apporta alcun mezzo di prova o argomentazione giuridica nuova e tale da modificare quanto sin qui sostanziato dall’CO 1” (doc. VIII).
Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso al ricorrente (doc. IX), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato, così come pure del guadagno assicurato su cui calcolare l'indennità per menomazione dell'integrità.
2.2. Entità della rendita d’invalidità.
2.2.1. L’art. 35 cpv. 2 LAINF prevede che:
“Il riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio. Tuttavia se l’invalidità causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d’invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti”.
2.2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.4. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 10 febbraio 2015 stilato dal proprio medico __________ a margine della visita di chiusura dello stesso 10 febbraio 2015 (cfr. doc. 90).
In effetti, in quell’occasione, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha concluso che l’assicurato è da considerare abile al lavoro nella misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nei seguenti termini:
" (…)
L’assicurato può molto spesso sollevare e pesi fino a 10 kg all’altezza dei fianchi. Talvolta pesi anche fino a 25 kg, di rado fino a 45 kg ma mai superiori a 45 kg.
Può molto spesso sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può effettuare lavori leggeri e lavori medi. Talvolta anche lavori pesanti, di rado lavori molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della mano.
L’assicurato può molto spesso fare lavori sopra la testa, effettuare la rotazione del busto e mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti.
Spesso può mantenere la posizione in piedi e inclinata in avanti.
Non può più mantenere la posizione inginocchiata e di rado può mantenere la posizione con ginocchia in flessione.
Molto spesso può mantenere la posizione seduta e spesso la posizione in piedi.
Molto spesso può spostarsi per tragitti superiori a 50 m. Talvolta anche per tragitti lunghi così come talvolta può camminare su terreni sconnessi e salire le scale. Di rado può salire scale a pioli.”
(Doc. 90, p. 3)
Questa valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte fornita dal dr. __________ e non oggetto di contestazione da parte dell’assicurato può essere fatta propria dal TCA, senza che occorra dilungarsi oltre sull’argomento.
2.2.5. Con la propria impugnativa, il ricorrente ha fatto valere che il danno alla salute, il grado di istruzione e l’età gli precluderebbero di fatto il ritrovamento di un’attività adeguata sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. I).
Secondo il TCA, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità per l’assicurato di reperire, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.
Va, infatti, osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Del resto, in una sentenza 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011, il Tribunale federale ha confermato la piena esigibilità lavorativa in attività sostitutive adeguate per un assicurato, di professione operaio addetto alla copertura tetti, che a seguito di un infortunio subito sul lavoro aveva riportato una lesione del corno posteriore con lussazione del menisco laterale e parziale lesione del legamento laterale del ginocchio sinistro, tali da impedirgli di riprendere l’usuale attività.
Ad analoghe conclusioni è giunta l’Alta Corte in una sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, concernente un’assicurata, attiva in qualità di ausiliaria di pulizia, la quale, a seguito dell’infortunio nel quale ha riportato una frattura della caviglia sinistra e dell'edema al condilo mediale del ginocchio sinistro - affezioni che rendono inesigibile la ripresa della precedente professione - è stata considerata in grado di svolgere un'attività leggera e prevalentemente sedentaria a tempo pieno.
In un’altra sentenza 8C_214/2014 dell’8 aprile, il TF ha confermato la decisione con la quale l’assicuratore infortuni aveva ritenuto un assicurato, di professione muratore e vittima di un infortunio che aveva provocato lesioni al menisco interno e di gonartrosi, necessitante di osteotomia della tibia, totalmente inabile nella sua attività, ma abile al lavoro al 100%, senza diminuzione di rendimento, in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Quanto alla presunta mancanza di un’adeguata formazione e al fatto di avere sempre svolto l’attività di gommista-meccanico addotta in sede ricorsuale, questo Tribunale sottolinea di avere già più volte stabilito che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali.
Ad esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno 2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire sopra l’orizzontale.
Alle medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.
L’Alta Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99 del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti funzionali sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
" 8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41 del 24 luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione (quali, ad esempio, quella di impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso una ditta farmaceutica), sottolineando che “le professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3)”.
In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,
confermando la pronuncia di questo Tribunale 35.2012.17 del 18 giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di un’assicurata, affetta da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e ritenuta, dal profilo medico, ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, esistesse un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui realizzare la sua capacità lavorativa residua, esercitando attività leggere, con possibilità di alternare la postura.
Per quanto riguarda invece il fattore “età”, questo Tribunale rileva che la LAINF - a differenza della LAI - prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo la quale se a causa della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante I) o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante II), sono determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.
Mediante questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio é la sola ad essere assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione, rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS (art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita di vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).
Secondo la giurisprudenza l’età é avanzata se l’assicurato ha all’incirca sessant’anni al momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).
In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426).
Nel caso concreto, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), e meglio il 1° agosto 2015, si trovava in età avanzata, ai sensi della succitata giurisprudenza, in quanto aveva compiuto 62 anni. Il presupposto personale per l’applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF é pertanto adempiuto (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e).
D’altro canto, visto che, in base alla documentazione medica, l’attività, pesante, svolta dall’assicurato prima della ricaduta (ossia quella di meccanico di automobili, occupandosi prevalentemente della manutenzione e del cambio degli pneumatici) non è più adeguata, alla luce dei limiti funzionali messi in evidenza dal dr. __________, mentre risulta pienamente esigibile un’attività leggera rispettosa dei suoi limiti funzionali (cfr. il consid. 2.2.4.), egli dovrebbe reperire un’occupazione sul mercato generale del lavoro. In questo contesto, l’età di 62 anni potrebbe in effetti essergli d’ostacolo. Per contro, considerando un’età media, l’insorgente potrebbe trovare un posto di lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).
2.2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.2.7. Secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2015, qualora avesse continuato a svolgere l’attività di meccanico-gommista, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 67'600 (cfr. doc. 117).
Questo importo è stato calcolato dall’amministrazione sulla base delle informazioni fornite dallo stesso datore di lavoro dell’assicurato, il quale, con messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2015, ha rilevato che “il signor RI 1 avrebbe guadagnato nel 2015 approssimativamente fr. 5'200 per tredici mensilità”, se non avesse subito alcun incidente (cfr. doc. 107).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale ammontare, che risulta conforme a quanto avrebbe potuto guadagnare un assicurato di mezza età che dispone della stessa formazione professionale e esperienza dell’insorgente, secondo i dati statistici afferenti al settore “45-47 commercio; riparazione di autoveicoli”, livello di qualifica 2 (pari a fr. 5'262 mensili) e che, del resto, è rimasto incontestato da parte del ricorrente. Anzi, il rappresentante legale dell’assicurato ha proprio utilizzato tale importo nel calcolo del grado di invalidità che andrebbe, a suo parere, riconosciuto a RI 1 (cfr. doc. I).
2.2.8. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.2.9. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 54’770.20 il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. 117).
È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il raffilatore presso la ditta __________ di __________, il venditore chiosco/reparto fiori presso __________ di __________, preparatore di cioccolata presso la __________ di __________, l’operatore reparto confezionamento presso la __________ di __________ e, infine, il fattorino di distribuzione presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 54'770.20 (doc. 117).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella allegata al doc. 117 si evince che sono 67 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38’869 e a fr. 71’498 annui, e infine che quello medio è di fr. 52’915 annui.
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 54'770 annui) è superiore del 3.39% rispetto alla media dei salari medi (fr. 52’915).
In base alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF 8C_960/2012 del 23 gennaio 2013; 8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).
In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio 2013, confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, nella quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12% rispetto alla media dei salari medi).
Contrariamente a quanto asserito in sede ricorsuale dal rappresentante del ricorrente – secondo il quale “nella ricerca dei posti di lavoro utilizzando il metodo “concreto” DPL in Ticino, sarebbe stato appropriato considerare settori affini a quelli della specializzazione dell’assicurato, quali impiegato di garage, assistente alla logistica oppure operaio magazziniere” (doc. I) - il TCA ritiene che i cinque posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione siano adeguati, in quanto rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dal dr. __________: si tratta, infatti, di impieghi leggeri, da svolgere sia in posizione sedentaria che in piedi (cfr. documentazione allegata al doc. 117).
Quanto alla pretesa mancanza da parte dell’assicurato di un’adeguata formazione per potere esercitare le professioni indicate dall’amministrazione e all’impossibilità di potere eseguire una riformazione, vista l’età avanzata e il fatto di avere sempre e solo svolto un’attività manuale, come addotto in sede ricorsuale, il TCA ha già ampiamente illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.2.5.) i motivi per i quali tali critiche sono infondate.
A ciò va solo aggiunto che tutti e cinque i posti di lavoro indicati dall’amministrazione non presuppongono particolari requisiti di formazione, ma richiedono solo la conclusione della scuola dell’obbligo o una formazione empirica (cfr. documentazione allegata al doc. 117).
Questo Tribunale rileva, inoltre, che in due sentenze commentate in SZS/RSAS 2016 pag.174 -177, il Tribunale federale ha ancora avuto modo di confermare l’affidabilità dei posti di lavoro e dei salari determinati utilizzando il metodo delle DPL anche in caso di assicurati con un basso livello di formazione (STF 8C_215/2015 del 17 novembre 2015) e limitate competenze linguistiche (STF 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015), mettendo in evidenza come nell’individuazione delle DPL cui fare riferimento nei singoli casi l’amministrazione abbia la possibilità di limitare i criteri di scelta in modo tale da selezionare solo le attività che richiedono la conclusione della scuola dell’obbligo.
Inoltre, non va ignorato che come più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, eventuali obiezioni della persona assicurata sulla scelta e la rappresentatività di fogli DPL nel caso concreto dovrebbero essere sollevate di regola nella procedura di opposizione (DTF 129 V 472 consid. 4.2.2 pag. 480 seg.; cfr. anche sentenza 8C_285/2010 consid. 5.4; 8C_537/2014 del 31 luglio 2015).
In concreto si può solo rilevare che l'opposizione del 16 ottobre 2015 è silente (cfr. doc. 124). Del resto tali censure sono intimamente legate alle critiche, già respinte in precedenza, sulle conclusioni del dr. __________ (consid. 2.2.5.).
Pertanto - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 54'770.20.
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
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Per inciso, a proposito della contestazione con la quale il patrocinatore del ricorrente ha addotto che “il reddito da invalido è eccessivamente alto e irrealistico” (doc. I), questo Tribunale rileva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF sulla base alle DPL è ben inferiore rispetto a quello che risulterebbe per l’esercizio di attività semplici e ripetitive applicando i dai dati statistici salariali di cui alle RSS, pari, per il 2015, ad un reddito annuo di fr. 66’687.70 (nello stesso senso, cfr. STF 8C_400/2015 dell’8 gennaio 2016; 8C_568/2015 del 15 gennaio 2016; 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016).
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 54'770.20 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 67'600 annui (cfr. consid. 2.2.7.) - è del 18.98% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato dall’amministrazione. |
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La decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 19% (versando all’assicurato unicamente una rendita del 9% essendo la precedente rendita del 10%, riconosciuta dal 1972, già stata riscattata), va quindi confermata.
2.3. Entità dell’indennità per menomazione all’integrità
2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.3.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.3.5. Dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal chirurgo ortopedico dr. __________.
Questo il tenore del suo apprezzamento del 10 settembre 2015:
" (…).
Motivazione
Nelle radiografie del 25.03.2014 si nota una grave gonartrosi femoro-tibiale mediale e femoro-patellare, leggermente meno femoro-tibiale laterale. Secondo la tabella 5.2 una grave artrosi viene indennizzata tra il 30% e il 40%. In questo caso considerato che l’artrosi non colpisce sostanzialmente la parte laterale, ritengo che un 30% sia giustificato. Questa valutazione prende in considerazione il peggioramento avvenuto dal 1.1.1984. Prima di tale data non sussistevano i diritti ad una potenziale IMI.”
(doc. 119)
In sede di ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione del dr. __________, la quale, a suo avviso, “non corrisponde alla gravità della menomazione (grave artrosi tricompartimentale) con probabile tendenza ad un peggioramento dovuto all’età”.
Egli ha quindi chiesto il riconoscimento di un’indennità “del valore massimo del 40% come previsto dalla tabella “menomazione dell’integrità per artrosi” n. 5 SUVA” (cfr. doc. I, p. 10).
Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia dall’assicuratore LAINF, specialista proprio nella materia che qui interessa, il quale ha quantificato l’IMI in un 30%, avendo cura di spiegare le ragioni per le quali, nel caso di specie, non ha ritenuto di accordare la percentuale massima del 40% (vale a dire per il fatto che l’artrosi non colpisce sostanzialmente la parte laterale, cfr. doc. 119).
Visto il tenore delle obiezioni sollevate dall’insorgente, è inoltre utile ricordare che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione medica, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo ordine di idee, l’età dell’interessato è un fattore che non può essere preso in considerazione nella valutazione dell’IMI.
Per quanto riguarda la gravità della menomazione che affligge l’interessato, invocata dal rappresentante del ricorrente, questo Tribunale rileva che il dr. __________ ne ha debitamente tenuto conto nel proprio apprezzamento, nel quale ha espressamente indicato che “il paziente è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli a seguito di una frattura della tibia con deviazione in varo della stessa e comparsa di gonartrosi che ha condotto fino all’impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro” (cfr. doc. 119).
L’insorgente, d’altronde, ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 40% anziché del 30% riconosciutagli, senza tuttavia fornire alcun argomento medico-scientifico a sostegno di questa sua pretesa.
Del resto, il TCA rileva che secondo la tabella utilizzata dall’amministrazione e citata pure dal rappresentante del ricorrente, in caso di una pangonartrosi grave è prevista un’IMI tra il 30% e il 40%; un’artrosi femoropatellare grave prevede un’indennità del 10%-25%, mentre per un’artrosi femorotibiale grave è del 15%-30%.
A titolo abbondanziale, va comunque rilevato, a titolo di esempio, che un’indennità del 35% viene corrisposta in caso di amputazione di una gamba sotto l’altezza del ginocchio, mentre un’indennità del 30% viene corrisposta in caso di perdita completa di un piede sotto la caviglia (cfr. Tabella 4, edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI).
In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui a RI 1 è stata assegnata un’IMI del 30%.
2.4. Guadagno assicurato su cui calcolare l'IMI
2.4.1. A norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.
L'IMI è, dunque, scalata fra il 5% ed il 100% del guadagno annuo massimo assicurato al momento in cui l'interessato è rimasto vittima dell'evento traumatico (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 123).
2.4.2. Ritornando al caso di specie, l'CO 1 ha calcolato l'IMI assegnata a RI 1 su un guadagno assicurato pari a fr. 69'600.- (cfr. doc. 126), guadagno assicurato massimo in vigore per infortuni accaduti entro il 31.12.1986 (cfr. documentazione allegata al doc. 126).
Con il proprio gravame, l'insorgente ha preteso che l'IMI riconosciutagli venga, invece, calcolata, sul guadagno assicurato massimo in vigore nel 2014/2015.
Egli ha giustificato la propria pretesa adducendo che “l’assicurato ha sviluppato una importante artrosi al ginocchio, riconducibile all’evento del 1969, tuttavia che si è sviluppata in una parte diversa dell’arto inferiore (ginocchio sinistro). All’epoca dell’infortunio si era trattato di una grave frattura alla tibia e femore sinistro, parti diverse dell’arto. Pertanto egli chiede che nel suo caso il grado IMI vada ricalcolato prendendo a riferimento il guadagno annuo massimo in vigore nel 2014/2015 e corrispondente a fr. 126'000.-” (doc. I pag. 10).
Questa tesi non può essere condivisa.
Come visto sopra, infatti, a norma del chiaro tenore dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità viene calcolata sull'importo massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), in vigore al momento dell'infortunio (cfr. Th. Frei, op. cit., p. 198).
Va pure detto che, nella DTF 127 V 456ss. (= RAMI 2002 U 451, p. 61ss.), la nostra Corte federale ha stabilito che il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio è determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta oppure di postumi tardivi.
In concreto, al momento dell'infortunio, occorso a RI 1 in data 2 ottobre 1969, non era previsto il versamento di un’indennità per menomazione dell’integrità, diritto che è stato introdotto solo con l'art. 24 LAINF, in vigore dal 1° gennaio 1984.
A seguito della frattura della tibia e del femore sinistro riportate in occasione del citato infortunio del 1969, l’assicurato ha poi sviluppato un varismo della tibia, a sua volta responsabile dell’insorgenza di una gonartrosi sinistra, regolarmente presa a carico dall’assicuratore LAINF a titolo di ricaduta nel 2014 (cfr. doc. 27) e indennizzata con la corresponsione di un’IMI del 30%.
Ora, ritenuto che, come ricordato sopra, il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio è determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta, come è il caso nella presente fattispecie, il TCA ritiene quindi corretto - contrariamente a quanto preteso dal rappresentante del ricorrente - il modo di agire con il quale l’amministrazione ha considerato determinante per il calcolo dell’IMI il guadagno assicurato massimo in vigore al momento dell'infortunio.
Se ne deduce che, a giusta ragione, l’assicuratore infortuni convenuto ha calcolato l'IMI riconosciuta al ricorrente su un guadagno annuo assicurato di fr. 69'600.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti