Raccomandata

 

Incarto n.
35.2015.13

 

DC/sc

Lugano

5 maggio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 dicembre 2014 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 7 ottobre 2014, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1, in data 27 settembre 2014, “a pranzo, mordendo un pezzo di salame, si è rotto un molare” (cfr. doc.9)

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 1° dicembre 2014, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni (doc. 3).

                                         Il rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. 2) -, con la decisione su opposizione del 18 dicembre 2014 (cfr. doc. 1).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 15 dicembre 2014, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…)

Evento:

il 27.9.2014 mentre mangiavo un pezzetto di salamino masticavo verosimilmente un pezzetto d'osso rimasto nella pasta del salame tale da causarmi una frattura della corona del dente come descritto dal rapporto del dentista Dr. __________ a mani della Spett.le CO 1.

 

Considerazioni:

come già avuto modo di esporre nella mia lettera allegata l'evento ha carattere di infortunio in quanto la rottura del dente è stata causata da un fattore estraneo, improvviso, imprevedibile violento e involontario.

 

Il solo fatto di non aver prodotto l'oggetto che ha causato la rottura, in quanto ho sputato tutto nella pattumiera al momento della rottura del dente, non può escludere che si tratti di infortunio.

Inoltre non concordo con la definizione di "straordinario" data dalla Spett.le CO 1, cito: quando eccede il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono definire quotidiane o abituali.

Questa definizione sembrerebbe affermare che il fatto di scendere e salire quotidianamente le scale dell'abitazione, nel caso in cui scivolassi e mi rompessi una gamba questo non rientrerebbe nella casistica degli infortuni in quanto trattasi di una situazione o avvenimento quotidiano e abituale.

Ora non mi risulta che una caduta dalle scale non sia mai stata considerata come un non infortunio.

 

La Spett.le CO 1 cita più volte casi di giurisprudenza omettendo forse quello più attinente al mio evento:

 

Se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un «Schüblig» de campagne constitue un accident (RAMA 1992 n° U 144 p. 83 cons. 2b).

 

In ogni caso dissento fermamente da quanto affermato dalla Spett.le CO 1 la quale asserisce che un pezzetto di lardo o cartilagine possa creare una rottura del dente cosa inverosimile rispetto al danno che potrebbe fare masticando un pezzetto di osso, che omette di citare proprio per evitare che possa essere considerato come un grado di verosimiglianza tale da poter accertare l'infortunio.

 

Conclusioni:

In considerazione di quanto sopra esposto che per le modalità dell'evento trattasi di infortunio, del fatto della mia provata buona fede nell'esporre gli avvenimenti (sarebbe stato semplice presentare un pezzetto d'osso o un sassolino ed affermare che si trovasse nel salamino ma non onesto)." (Doc. I)

 

                               1.4.   La CO 1, in risposta, si é riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni, osservando in particolare che:

 

 

 

" (…)

La giurisprudenza in materia di lesioni dentarie è molto restrittiva: importanza particolare assumono in questi casi i principi della verosimiglianza preponderante in materia di accertamento dei fatti

nonché il principio d'attribuzione dell'onere della prova alla persona che intende dedurre un diritto da uno stato di fatto rimasto non provato.

 

Il signor RI 1 nell'annuncio d'infortunio ha dichiarato di essersi procurato una lesione mangiando un salamino. Egli non parla di corpi estranei.

 

Secondo la giurisprudenza è onere dell'assicurato rendere verosimile nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Il signor RI 1 nelle informazioni complementari richieste dalla qui convenuta e alla domanda a sapere cosa stava mangiando ha risposto: "mentre pranzavo ho dato un morso ad una fetta di salamino e ho sentito andare in frantumi il dente molare".

Egli non ha potuto identificare l'elemento esterno che avrebbe provocato il danno anche perché il salametto nostrano è generalmente di pasta grossa e contiene oltre che la carne anche dei pezzi di grasso duro o di cartilagine.

 

Va inoltre ulteriormente rilevato come secondo chiara giurisprudenza del Tribunale federale, viene negata l'azione di un elemento esterno nella rottura di un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo, malgrado una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa, poiché l'elemento esterno non era stato verificato o nel caso in cui l'assicurato deglutisca il tutto.

 

Nel caso specifico il signor RI 1 ha rotto un molare, peraltro già otturato, mangiando un salamino, composto anche da grasso duro o cartilagine. Egli non ha masticato un corpo estraneo e comunque non ne ha portato la prova con verosimiglianza preponderante." (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto fosse legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa all’assicurato nel mese di settembre 2012.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

 

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U 530 pag. 576).

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore."

 

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

 

                               2.5.   L’Alta Corte federale ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di lesione dentaria.

                                         Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

                                         Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).

                                         L’Alta Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572 p. 84ss.), né il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr. STFA U 8/06 del 13 marzo 2006).

                                         Pronunciandosi in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26 febbraio 2004).

                                         Il TFA è giunto alla medesima conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente mangiando una pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).

                                         In una sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003, l’Alta Corte, invece, ha lasciato aperta la questione di sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli" ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.

 

                               2.6.   Per quanto concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.

                                         Nella sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), ad esempio, l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.

                                         In una pronunzia K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.

                                         In una sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.

                                         In un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo all'alimento.

                                         In una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito che onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa essere individuato.

                                         In una sentenza U 67/05 del 24 maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che aveva accusato la rottura di un dente mangiando una cosiddetta “tartiflette au reblochon et aux pommes de terre”, ha ritenuto che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e alla piccola scaglia riscontrata successivamente.

                                         L’Alta Corte é giunta a questa medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010, concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva avvertito un forte scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino alla radice, ma che non aveva notato nulla di visibile all’occhio nudo.

                                         Stessa soluzione in una sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante il caso di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava dei fagiolini a casa di un amico, per il motivo che egli non era “… in nessun modo riuscito a indicare chiaramente la natura di un eventuale corpo estraneo trovantesi nei fagiolini consumati.”.

                                         In quest’ultima pronunzia, il TF ha in particolare rilevato che:

 

" A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità amministrativa (o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in grado di emettere un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e ancor meno sul carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in fase di consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto, per prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse più prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata 8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“

 

                                         In una recente sentenza 9C_639/2014 del 24 febbraio 2015 il Tribunale federale ha ribadito i medesimi concetti sottolineando quanto segue:

 

" Une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] U 246/96 du 22 octobre 1998, consid. 3c/cc in RAMA 1999 n° U 333 p. 199; ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4ème éd. 2012, ad art. 6 al. 1, ch. 4 p. 37). La simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] U 64/02 du 26 février 2004, consid. 2.2 in RAMA 2004 n° U 515 p. 421 et la référence). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur «un corps étranger» ou «quelque chose de dur», mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le «corpus delicti», l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (arrêt U 200/99 du 20 décembre 1999 consid. 2; Turtè Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, in SJZ 1992 p. 324 et la référence aux arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] K 60/91 du 16 novembre 1992 et U 37/90 du 21 novembre 1990)."

 

                                         In una sentenza 35.2013.1 del 17 giugno 2013 il TCA ha negato il diritto alle prestazioni ad un'assicurata che si era fratturata un dente mangiando tonno scottato al sesamo con insalata, in quanto ella ha soltanto supposto che a causare la lesione fosse stato un sassolino, ciò che non è però stata in grado di accertare.

 

                                         Su questo argomento, cfr. A. Borella, "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sulla nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali". Ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, p. 7s. e A Bunzl , “La notion d’accident dentaire en droi suisse” in CGSS N°50-2014 pag. 201 seg..

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio è stato indicato che la frattura del dente aveva avuto luogo mordendo un pezzo di salame (cfr. doc. 9).

 

                                         Il 13 ottobre 2014 l’assicurato ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore LAINF resistente.

                                         Il tenore delle domande e delle relative risposte è il seguente:

 

" 1.   Com'è avvenuta la lesione ai denti? La preghiamo di voler fornire

      una descrizione dettagliata dell'accaduto.

 

Mentre pranzavo ho dato un morso ad una fetta di salamino e ho sentito andare in frantumi il dente molare.

 

2.   Quando e in seguito a quali circostanze si è accorto per la prima volta della lesione al dente/ai denti?

 

                                                                         Sabato 27 settembre 2014, 12:15, nell'istante che ho dato il morso alla fetta di salamino.

 

3.   Dove, quando e da chi è stato acquistato il salame? Nome del produttore oppure marca e indirizzo.

 

                                                                         Ho acquistato il salamino alcuni giorni prima alla __________ di __________ (Salumificio __________).

 

5.   Ha annunciato l'evento ??? In caso negativo, la preghiamo di volerlo fare al più presto.

 

                                                                         Ho annunciato l'evento alla persona responsabile in __________ martedì 7.10.14.

 

6.   Ha conservato la prova? Dove si trova attualmente?

 

      Sì, a casa nel frigorifero.

 

7.   Ci sono testimoni? In caso affermativo, la preghiamo di voler indicare i nomi e i recapiti.

 

      Sì, mia moglie __________." (Doc. 7)

 

                               2.8.   La questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 27 settembre 2014.

                                         Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.

 

                                         Chiamata a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che sia nell’annuncio d’infortunio,che nel questionario sottoposto all’assicurato dall’amministrazione (cfr. consid. 2.7) si legge che la rottura del dente è avvenuta dopo avere morsicato un salamino.

                                         L’assicurato non ha saputo indicare cosa ha provocato tale rottura, in altre parole, par usare i termini utilizzati dal tribunale federale, non ha individuato il corpus delicti (cfr. consid. 2.6).

                                         In simili condizioni, non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).

 

                                         Vista la severa giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.6., il TCA non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.

 

                               2.9.   Infine, va rilevato che il TF, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. RAMI 1993 K 921 p. 156ss. consid. 5 e STCA 35.2013.1 del 17 giugno 2013).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti