Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano 10 agosto 2015
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 dicembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Dalle carte processuali si evince che dal 2009 la società RI 1 e la CO 1 sono vincolate da un contratto assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
La polizza del 23 ottobre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, prevedeva un grado di rischio 3 per gli infortuni professionali e una sottoclasse 2 per quelli non professionali, come pure un tasso di premio dell’1.85‰ per gli infortuni professionali e del 10.40‰ per quelli non professionali (cfr. doc. B).
1.2. Nel corso del mese di settembre 2014, la CO 1 ha emanato una nuova polizza, valida per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015, che contempla un grado di rischio 10 per gli infortuni professionali e una sottoclasse 10 per quelli non professionali, nonché un tasso di premio del 6.53‰ per gli infortuni professionali e del 18.34‰ per quelli non professionali (cfr. doc. H).
A seguito dell’opposizione interposta dalla RI 1, in data 19 dicembre 2014, l’assicuratore infortuni ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. In data 6 gennaio 2015, la CO 1 ha rilasciato un’ulteriore polizza, più favorevole alla RI 1, che prevede un grado di rischio 8 per gli infortuni professionali e una sottoclasse 8 per quelli non professionali, nonché un tasso di premio del 5.16‰ per gli infortuni professionali e del 16.24‰ per quelli non professionali (cfr. doc. M).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26 gennaio 2015, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1, in via principale, mantenga il precedente grado di rischio e la precedente sottoclasse e, in via subordinata, proceda a una nuova assegnazione del grado di rischio e della sottoclasse.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente fa valere, in primo luogo, che la sinistralità della polizza sarebbe rimasta sostanzialmente immutata rispetto al momento in cui era stata stipulata la nuova polizza (ottobre 2013) e che, malgrado ciò, trascorsi pochi mesi, il premio per gli infortuni professionali é triplicato mentre quello per gli infortuni non professionali raddoppiato. Al riguardo, la società ricorrente si chiede se da parte dell’assicuratore non vi sia stata una violazione dell’obbligo d’informazione “… proprio perché la stessa CO 1 aveva proposto nel 2013 un rinnovo di tre anni sulla base di una determinata sinistralità che già conosceva e che nel frattempo é pure migliorata.”.
D’altro canto, la sostiene che, rispetto al periodo precedente, la sinistralità della polizza sarebbe sensibilmente migliorata nel 2014 (-10%) ma che l’amministrazione non ne avrebbe tenuto conto, dato che al momento del rilascio della decisione formale, essa non era forzatamente a conoscenza dell’andamento di tutto l’anno 2014.
La società insorgente rimprovera infine all’Istituto convenuto di aver avuto nei suoi confronti un comportamento contraddittorio, siccome, al corrente della situazione della sinistralità della polizza, essa le ha proposto un rinnovo triennale del contratto per poi, pochi mesi dopo, imporre degli aumenti, senza possibilità di disdetta (cfr. doc. I).
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. In data 23 marzo 2015, la ricorrente ha in particolare osservato che sarebbe stato l’assicuratore resistente ad avere sollecitato un rinnovo triennale del contratto, motivo per il quale, visto che l’intenzione era quella di risanare il contratto, il suo atteggiamento non é stato trasparente, in violazione del principio della buona fede (cfr. doc. VII).
L’Istituto assicuratore si è pronunciato in merito il 20 aprile 2015 (doc. IX).
1.7. Nel mese di aprile 2015, l’insorgente ha ancora formulato alcune osservazioni (cfr. doc. XI + allegato).
La CO 1 ha preso posizione al riguardo in data 15 maggio 2015 (doc. XIII).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Dal profilo materiale, litigiosa è, in ultima analisi, la questione di sapere se la CO 1 era legittimata ad aumentare i premi afferenti all’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, nell’affermativa, in quale misura.
Preliminarmente, questa Corte è però tenuta a esaminare la propria competenza ratione materiae. Nonostante non sia stata sollevata dalle parti, in quanto presupposto processuale, la questione della competenza materiale deve essere verificata d’ufficio dal Tribunale (cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 2, n. 14).
2.3. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccorso con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
L'art. 105 LAINF, nella versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2003, precisa che i conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA.
L'art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Giusta l'art. 57 LPGA, il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
L’art. 58 cpv. 1 LPGA recita che é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (cpv. 2).
L'autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
L'art. 109 lett. a-c LAINF, nella versione in vigore a contare dal 1° gennaio 2007, prevede dei casi speciali relativamente ai quali compete al Tribunale amministrativo federale (TAF) e non al Tribunale cantonale delle assicurazioni giudicare i ricorsi contro le decisioni su opposizione, in deroga all'articolo 58 cpv. 1 LPGA.
Si tratta delle decisioni concernenti la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda (lett. a), l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi (lett. b), le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali (lett. c).
2.4. Nella DTF 112 V 206 consid. 3, il Tribunale federale delle assicurazioni (a partire dal 1° gennaio 2007, Tribunale federale) ha stabilito che il problema della legalità del modo in cui sono stati fissati i premi nella classe di rischi alla quale è stata attribuita l’azienda, può essere esaminato soltanto nell’ambito di un ricorso interposto contro la fattura dei premi, fondata a sua volta sulla decisione di attribuzione. La decisione su opposizione resa su questo oggetto potrà semmai essere impugnata davanti al competente tribunale cantonale delle assicurazioni.
In una sentenza C-6926/2007 del 3 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF), che a partire dal 1° gennaio 2007 ha sostituito la Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni, ha riconosciuto la propria competenza ratione materiae (dopo che il Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel si era dichiarato incompetente), trattandosi di un ricorso interposto da un’azienda contro la fattura dei premi trasmessale dall’INSAI. Dopo aver ricordato che, alla luce della DTF 112 V 206, occorre distinguere tra decisioni di attribuzione nella tariffa dei premi in applicazione dell’art. 92 cpv. 5 LAINF e la consecutiva fatturazione dei premi, l’autorità giudiziaria succitata ha ritenuto determinante il fatto che, benché sollevate formalmente contro la fatturazione dei premi, tutte le censure ricorsuali riguardavano in realtà la collocazione dell’azienda nella tariffa dei premi.
A proposito dell’applicabilità della lett. b dell’art. 109 LAINF, in una sentenza pubblicata nella RAMI 2000 U 396 p. 324 ss., il TFA ha stabilito che la valutazione della legalità e della costituzionalità del premio minimo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - questione che non ha nulla a che vedere con l'attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi tariffali - è materialmente di competenza del TCA e pertanto non della Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni.
Nella DTF 131 V 431 consid. 6.4, l’Alta Corte ha negato la competenza ratione materiae della Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni, trattandosi di una contestazione riguardante il supplemento di premio per spese amministrative, siccome - diversamente dalla decisione iniziale d’attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi della tariffa dei premi, come pure dalla successiva modifica di questa collocazione -, i costi amministrativi non dipendono direttamente dal rischio, ma corrispondono a dei costi generali indipendenti dai dati attuariali dell’assicurazione contro gli infortuni. Infatti, essi non sono ripartiti tra diverse comunità di rischio ma vengono assunti dall’integralità degli stipulanti legati allo stesso assicuratore contro gli infortuni. Il loro tasso non dipende dalla collocazione dell’azienda interessata nella tariffa dei premi ma può per contro variare in funzione dei costi amministrativi che l’assicurazione dell’azienda interessata potrebbe generare. Per tenere conto di ciò ma anche per aumentare la concorrenza in questo ambito, il legislatore ha progressivamente aumentato la libertà degli assicuratori privati, lasciando maggiore spazio alla trattativa tra i partner contrattuali. Il supplemento presenta dunque un marcato carattere contrattuale che lo sottrae alla procedura di modifica unilaterale dell’art. 113 cpv. 2 OAINF.
2.5. Nella concreta evenienza, il TCA constata che, a far tempo dal 1° gennaio 2015, in applicazione dell’art. 92 cpv. 5 LAINF, la società ricorrente è stata attribuita al grado di rischio 8 per gli infortuni professionali e alla sottoclasse 8 per quelli non professionali, corrispondenti a un’aliquota dei premi del 5.16‰, rispettivamente del 16.24‰ (cfr. doc. M).
Con la propria impugnativa, l’insorgente pretende invece che vengano mantenuti il grado di rischio e la sottoclasse che sono stati validi sino al 31 dicembre 2014 (grado di rischio 3 per gli infortuni professionali e sottoclasse 2 per quelli non professionali) oppure, in subordine, che l’assicuratore convenuto proceda a una nuova attribuzione del grado di rischio e della sottoclasse con emanazione di una nuova decisione impugnabile (cfr. doc. I).
Come indicato dall’assicuratore resistente (cfr., ad esempio, il doc. V, p. 4), il tema litigioso è dunque rappresentato dalla nuova collocazione della società RI 1 all’interno della tariffa dei premi della CO 1, ragione per la quale, in virtù dell’art. 109 lett. b LAINF e dei principi giurisprudenziali esposti al considerando 2.4., la competenza materiale per statuire nella vertenza sub judice appartiene al Tribunale amministrativo federale.
Accertata l’incompetenza ratione materiae di questa Corte, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo federale (su quest’ultimo aspetto, si veda l’art. 58 cpv. 3 LPGA, come pure U. Kieser, ATSG-Kommentar, n. 21 ad art. 58).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti vengono trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo federale,
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti