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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 novembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 gennaio 2012, RI 1, dipendente dello studio del __________ di __________ in qualità di segretaria e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha riportato delle ustioni all’interno della coscia destra durante una seduta di depilazione con luce pulsata.
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di legge (cfr. doc. 18). In particolare, esso ha assunto i costi per il trattamento con laser frazionale per la durata di un anno (cfr. doc. 19) e quello di cromoterapia (cfr. doc. 34).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 settembre 2014, l’assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici denunciati dall’assicurata, i quali non si troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l’evento del gennaio 2012 e, tenuto conto delle sole sequele somatiche, ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a contare dal 22 luglio 2014 (cfr. doc. 46).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 49), in data 21 novembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 51).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23 dicembre 2014, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via provvisionale, che all’impugnativa venga concesso l’effetto sospensivo e, in via principale, la condanna dell’assicuratore convenuto ad assumere i costi del trattamento dermatologico sino al 23 settembre 2014 nonché quelli legati alle implicazioni emotive e lavorative dell’infortunio (cromoterapia, kinesiologia, psicologia/psicoterapia, psichiatria e indennità giornaliere).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere - trattandosi del trattamento dermatologico - che “Al di là dell’esito - parziale - “certamente molto buono”, la terapia non era, né il 12 giugno 2014, né il 22 luglio 2014, conclusa né definitiva. Il medico lo ha poi indicato a chiare lettere: “il 22.9.2014 si potrà probabilmente concludere”: probabilmente, ma serviva in ogni caso quell’ultima visita. (…). In definitiva, la visita del 22 settembre 2014 era la conclusione del percorso dermatologico intrapreso da RI 1 dopo l’infortunio occorsole al centro estetico. (…). È quindi innegabile che il processo dermatologico nel suo insieme - e quindi sino almeno al 22 settembre 2014 - sia “una cura medica appropriata ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAINF”, dacché “è in grado di migliorare lo stato di salute”, …” (doc. I, p. 6s.).
Per quanto riguarda invece l’aspetto psichico con le relative terapie, l’assicurata ritiene che l’evento in discussione non possa essere definito lieve, siccome ella “… - al di là delle modalità nelle quali si è verificato l’infortunio o da come lo ha vissuto lei - ha subìto ustioni di secondo grado a scacchiera in una zona sensibile del proprio corpo.”. A suo avviso, si sarebbe invece in presenza di un infortunio di “media-gravità”.
Inoltre, con riferimento alla giurisprudenza federale in materia d’elaborazione psichica abnorme dopo infortunio (DTF 115 V 135), l’insorgente sostiene che sarebbero adempiuti almeno due dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza, ovvero quello della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l’esperienza, a determinare disturbi psichici, nonché quello del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute (cfr. doc. I, p. 8s.).
Infine, l’assicurata censura l’incoerenza nel comportamento mostrato dall’amministrazione, la quale “… ha preso per buono tutto il referto del Dr. __________, nel senso da lei voluto. Ha infatti adoperato la parte della valutazione che negava la copertura al trattamento dermatologico anche per l’aspetto emotivo. Ma per quest’ultimo, il proprio medico aveva auspicato un consulto specialistico. (…). Bene, CO 1 si assume i trattamenti inerenti ai postumi psicologico-psichiatrici dell’infortunio, soggetti a valutazione del medico curante dell’assicurata, il proprio medico di fiducia attesta di non essere competente per esaminare il caso relativamente a quell’ambito, consigliando un esame specialistico, ma Helsana nega ogni copertura assicurativa. Perché? A essere coerenti, l’assicurato LAINF avrebbe dovuto continuare a erogare le prestazioni - comprese le indennità giornaliere - e far sottoporre a perizia (art. 43 LPGA) RI 1, così da valutare compiutamente il caso.” (doc. I, p. 10s.).
1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga integralmente respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, la ricorrente ha in particolare chiesto che questo Tribunale ordini una perizia giudiziaria “… intesa ad accertare il nesso di causalità tra l’infortunio e il disagio psicologico/psichiatrico, e la conseguente incapacità lavorativa sofferte.” (doc. VIII).
1.6. In data 16 febbraio 2015 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X + allegati).
in diritto
2.1. Dal profilo formale, l’insorgente pretende di essere stata vittima di una violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui l’amministrazione ha emanato la decisione formale senza concederle preliminarmente la facoltà di esprimersi sul contenuto del rapporto allestito dal proprio medico consulente dott. __________ (doc. I, p. 4s.).
L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre la questione di sapere se l’CO 1 abbia o meno leso il diritto di essere sentito dell’assicurata, in quanto una sua eventuale violazione è comunque stata sanata con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, autorità di ricorso che gode di piena cognizione. In particolare, il rappresentante dell’insorgente ha avuto modo di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, al referto del dott. __________ non può essere attribuito un pieno valore probatorio (cfr. doc. I).
Peraltro, va osservato che la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi sul contenuto del rapporto del medico fiduciario già in sede di opposizione (cfr. doc. 49, p. 5-9).
2.2. Oggetto della lite è innanzitutto la questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente alle turbe psichiche presentate dall’assicurata, oppure no.
Nell’affermativa, il TCA dovrà valutare se, tenuto conto delle sole conseguenze somatiche, l’CO 1 poteva dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 22 luglio 2014, oppure no.
2.3. Problematica psichica: causalità con l’infortunio del 14 gennaio 2012?
2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3.2. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.
Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.3.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.4. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha lasciato aperta la questione di sapere se la problematica psichica costituisce una conseguenza naturale del sinistro assicurato, giacché farebbe comunque difetto l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. doc. 51, p. 10s.).
Il TCA osserva che, in occasione della visita fiduciaria di controllo del 22 luglio 2014 presso il dott. __________, l’assicurata ha riferito di essere “… confrontata con importanti disturbi psicologici insorti in concomitanza con il problema cutaneo alla coscia dx e progressivamente peggiorati, nonostante l’evoluzione favorevole dei trattamenti dermatologici effettuati.” (doc. 43, p. 2).
Al riguardo, fra gli atti di causa figura la certificazione 20 ottobre 2014 della psicologa __________, secondo cui l’insorgente presentava “ansia, calo del tono dell’umore e attenuazione della reattività generale”, quadro compatibile con un disturbo post-traumatico da stress (doc. 50), come pure quella datata 17 dicembre 2014 dello psichiatra dott. __________, per il quale la presa a carico specialistica dell’assicurata si era resa necessaria “… a causa della persistenza di una marcata sofferenza psichica, emersa all’inizio del 2012 a seguito di una problematica infortunistica, a tuttora clinicamente evidente malgrado le cure prodigate dal collega ed una psicoterapia intensiva presso una psicologa/psicoterapeuta in corso da tempo.” (doc. Z; dello stesso autore si veda pure il doc. AA, con cui é stata attestata un’incapacità lavorativa del 50%).
Tutto ben considerato, posto che, così come verrà diffusamente dimostrato qui di seguito, le turbe psichiche presentate da RI 1 non costituiscono una conseguenza adeguata dell’infortunio occorsole nel gennaio 2012, questa Corte può esimersi dall’approfondire oltre la questione della causalità naturale (fra le tante, cfr. SVR 1995 UV Nr. 23 consid. 3c; STF 8C_584/2011 del 1° dicembre 2011 consid. 4).
In queste condizioni - visto che l’esame della causalità adeguata é di natura squisitamente giuridica -, il TCA rinuncia a dare seguito agli atti istruttori richiesti dall’assicurata (segnatamente, la perizia psichiatrica).
Alla luce di quanto precede, nonostante il dott. __________ avesse esplicitamente auspicato l’allestimento di una perizia psichiatrica per valutare il “… nesso di causalità con l’evento del 14.01.2012.” (doc. 43, p. 3), (anche) l’CO 1 era legittimata a rinunciarvi.
Questo Tribunale non ravvede pertanto alcuna incoerenza nell’agire dell’amministrazione.
2.3.5. Si tratta ora di esaminare l'adeguatezza del legame causale, questione che deve essere vagliata alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133.
Occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.
La dinamica dell'evento del mese di gennaio 2012 risulta dal rapporto relativo all’audizione dell’assicurata del 5 giugno 2013:
" (…).
Il 14.01.2012, durante il trattamento di luce pulsata era sdraiata ed aveva gli occhi aperti, mentre le eseguivano il processo con la luce pulsata sentiva odore di bruciato ed avvertiva un po’ di dolore nella zona dove le stavano praticando la luce pulsata, ha comunicato all’estetista (__________) queste sensazioni ma lei ha proseguito il suo lavoro sorvolando a quanto affermato dalla signora RI 1.
(…).
Come già descritto sopra, già durante il trattamento si era accorta che qualcosa non andava, inoltre dopo essere scesa dal lettino aveva un forte bruciore all’interno della coscia, nei giorni seguenti si vedevano chiaramente i segni delle ustioni.” (doc. 14)
Tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto alla ricorrente può essere classificato tra gli infortuni di media gravità in senso stretto.
L’Alta Corte ha del resto regolarmente classificato casi di bruciature proprio in quella categoria (cfr. STFA U 242/95 del 29 maggio 1996: bruciature di II° e III° grado riportate durante dei lavori di giardinaggio; STFA U 393/01 del 26 aprile 2002: bruciature di II° grado alla mano e all’avambraccio destro causate dall’incendio di una sega a nastro funzionante a benzina; STFA U 143/02 del 25 ottobre 2002: bruciature di II° grado provocate da strutto rovente; STFA U 212/04 del 4 ottobre 2004: bruciature di III° grado alla mano destra, al braccio e al piede sinistro, che hanno necessitato di trapianti di pelle; STF 8C_435/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 4.2: bruciature di II° grado nella regione della spalla, del torace e dell’avambraccio, riportate all’apertura di uno steamer).
Anche il TCA ha proceduto a un’identica classificazione nella sentenza 35.2009.108 del 25 febbraio 2010 consid. 2.3.7., riguardante un assicurato che era stato investito da una fiammata generatasi a partire da una bottiglia di spirito da ardere, riportando ustioni di II°/III° grado sul 12% della superficie corporea totale (viso, gola, petto e mani bilateralmente).
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato (si veda pure la STF 8C_634/2013 del 7 maggio 2014; nella STF 8C_566/2013, precedentemente citata, l’Alta Corte ha confermato che, in presenza di un infortunio medio-lieve, serve il cumulo di almeno quattro criteri).
Deve inoltre essere evidenziato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Trattandosi del criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio, va precisato che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Nella concreta evenienza, secondo il TCA, l’evento occorso all’insorgente non adempie il criterio in questione.
Del resto, anche l’Alta Corte federale é giunta a questa stessa conclusione nelle fattispecie citate in precedenza (cfr. STFA U 393/01 del 26 aprile 2002 consid. 3, U 143/02 del 25 ottobre 2002 consid. 3.3, U 212/04 del 4 ottobre 2004 consid. 2.3.2 e STF 8C_435/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 4.2.3).
In merito al criterio della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
In concreto, le fotografie presenti nell’incarto - in particolare quelle scattate in data 2 giugno 2014 (cfr. doc. 42) -, dimostrano che le terapie disposte nel frattempo hanno permesso di eliminare pressoché completamente le cicatrici delle ustioni (si veda, d’altronde, il rapporto 12 giugno 2014 del dermatologo dott. S. Gilardi - doc. 33: “Stato attuale della paziente: é certamente soddisfacente essendo le cicatrici constatate a suo tempo in via di totale scomparsa.” - il corsivo é del redattore). D’altro canto, occorre pure considerare che il danno alla salute ha interessato una parte del corpo che é normalmente coperta da indumenti.
Tutto ben considerato, questa Corte non ritiene quindi che quelle riportate dalla ricorrente - delle ustioni di II° grado alla faccia interna della coscia destra -, costituiscano delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (in questo senso, cfr. le succitate STFA U 393/01 consid. 3, U 143/02 consid. 3.3 e U 212/04 consid. 2.3.2; nella STF 8C_566/2013, pure succitata, il TF ha invece ammesso la realizzazione del criterio, ma soltanto nella misura in cui l’assicurata aveva sviluppato un disturbo fobico nei confronti delle fonti di calore).
Nessun elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Il TCA ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Ora, nel caso di specie, per quanto dipendente dalla patologia somatica (ustioni), la cura medica é essenzialmente consistita nell’assunzione di analgesici (inizialmente), nell’applicazione sulla cute di preparati (fotoprotettori ed emollienti con effetto rigenerativo), nonché in sedute ambulatoriali di laser frazionale. Di tutta evidenza, la cura medica applicata all’assicurata non ha dunque avuto un’intensità tale da giustificare l’adempimento del criterio in discussione (per un caso in cui questa Corte ne ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico).
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella presente fattispecie, così come indicato in precedenza, le cure prodigate alla ricorrente hanno consentito una quasi totale eliminazione delle conseguenze organiche dell’infortunio. È vero che, nel decorso, l’assicurata ha sviluppato delle turbe psichiche, le quali non possono tuttavia essere prese in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza in materia di turbe psichiche conseguenti a infortunio.
Il TCA giudica pure insoddifatto il criterio dei dolori somatici persistenti. Immediatamente dopo il sinistro, erano sì presenti dei bruciori nella zona ustionata (cfr. doc. 14, p. 3), tuttavia dalle carte processuali non emerge che, trascorsa la fase acuta, la ricorrente abbia lamentato rilevanti e persistenti dolori fisici.
Infine, il criterio del grado e durata dell'incapacità lavorativa è da considerare a priori inadempiuto, dato che le sequele fisiche dell’evento traumatico assicurato non hanno comportato alcuna inabilità lavorativa (cfr. doc. 14, p. 5).
In esito a quanto precede, posto che nessuno dei criteri di rilievo risulta soddisfatto, occorre concludere che l’infortunio del 14 gennaio 2012 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
Se ne deduce che, in assenza del nesso di causalità adeguata, l’amministrazione era legittimata a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici e, quindi, a rifiutare l’assunzione dei costi generati dalle relative cure (cromoterapia, kinesiologia, psicologia/psicoterapia e psichiatria) e dell’inabilità lavorativa che ne è conseguita.
La circostanza che, ancora con la comunicazione del 13 giugno 2014, l’CO 1 avesse confermato l’assunzione dei costi delle sedute di cromoterapia (cfr. doc. 34), è irrilevante.
In effetti, occorre rilevare che, con la DTF 130 V 380 (=SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel caso in cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.
In quella fattispecie, il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
Nel caso di specie, con la decisione formale del 18 settembre 2014, l’Istituto assicuratore ha sì posto termine al proprio obbligo a prestazioni con effetto retroattivo a far tempo dal 22 luglio 2014, ma non ha preteso la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr. doc. 46), ragione per la quale, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena menzionati, esso non era tenuto a verificare preliminarmente l’adempimento dei presupposti per procedere a una riconsiderazione oppure a una revisione processuale.
2.4. Postumi infortunistici organici: chiusura della cura medica dal 22 luglio 2014?
2.4.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, cura i cui elementi costitutivi sono, in seguito, precisati alle lett. a) a e) dello stesso capoverso.
Nondimeno, l'assicuratore LAINF è tenuto a corrispondere prestazioni a titolo di spese di cura soltanto qualora ci si possa attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 186 n. 10).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
D'altro canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del trattamento - previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal - recitando che chi pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.
La cura medica deve, dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca d'adeguatezza fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra i mezzi diagnostici e terapeutici a disposizione.
Conformemente alla giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che si faccia ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili per eliminare i postumi del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è vincolato al precetto della proporzionalità (cfr. STFA del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9, citata da A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 240).
2.4.2. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dal 22 luglio 2014, ritenuto che, da lì in poi, dalle cure mediche non vi era più da attendersi dei notevoli miglioramenti dello stato di salute infortunistico (cfr. doc. 51, p. 8s.).
Da parte sua, l’assicurata pretende invece che l’CO 1 venga condannata a riconoscere le prestazioni sanitarie sino al 22 settembre 2014, data in cui ha avuto luogo la visita di controllo finale presso il dermatologo dott. __________ (cfr. doc. I, p. 6s.: “In definitiva, la visita del 22 settembre 2014 era la conclusione del percorso dermatologico intrapreso da RI 1 dopo l’infortunio occorsole al centro estetico.” - il corsivo è del redattore).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA osserva che, al più tardi a far tempo dal 22 luglio 2014, le cure prestate all’assicurata non miravano più a ottenere un sensibile miglioramento delle sequele organiche nel senso definito della giurisprudenza federale precedentemente menzionata (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3; a causa del danno alla salute somatico, ella non presentava un’incapacità lavorativa), motivo per cui, in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione era dunque legittimata a porre fine alle prestazioni di cura.
Anche da questo profilo, l’impugnativa interposta da RI 1 risulta quindi infondata.
2.5. Con l’emanazione del presente giudizio, diviene priva d’oggetto la domanda tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I, p. 4).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti