Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2015.30

 

mm

Lugano

18 giugno 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2015 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 24 agosto 2013, RI 1, architetto-paesaggista e assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduta mentre stava passeggiando e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 30 agosto 2013 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura del polso sinistro.

 

                                         Il decorso si é rivelato difficoltoso, in considerazione dell’insorgenza di un morbo di Sudeck (CRPS), della rottura sottocutanea del tendine estensore lungo del pollice e di una sindrome del tunnel carpale sinistro.

                                         Il materiale di osteosintesi é stato rimosso nel corso del mese di dicembre 2013.

 

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 novembre 2014, l’assicuratore LAINF ha negato la copertura dei costi afferenti al prospettato intervento di trasferimento tendineo e ha dichiarato l’assicurata abile al lavoro in misura completa a far tempo dal 18 ottobre 2014 (cfr. doc. 133).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 134), in data 20 gennaio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 140).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 20 febbraio 2015, RI 1 chiede che l’amministrazione venga condannata ad assumere i costi del noto intervento chirurgico, a suo avviso necessario per recuperare una buona funzionalità della mano sinistra, nonché a ripristinare l’indennità giornaliera dal 18 ottobre 2014 e a riconoscerle un’indennità per menomazione all’integrità, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…).

L’operazione di trasfert tendineo mi é stata consigliata da tutti i medici interpellati, per ovvi motivi. Da quanto mi hanno spiegato si tratta di un’operazione molto delicata, ma non complicata, e che se eseguita correttamente permette il quasi totale recupero dell’uso del pollice e quindi della quasi perfetta funzionalità della mano. In ogni caso la mano non tornerà al 100% nemmeno a seguito di una perfetta operazione di transfer tendineo.

 

(…).

 

Durante la visita __________ del 17.10.2014, il dottor __________ per poter formulare la sua diagnosi ha eseguito alcuni esami evidentemente piuttosto statici (verifica della forza muscolare, ecc.), concludendo che l’aumento dell’estensione del pollice di circa 20° non cambia l’abilità lavorativa, secondo lui, già completa. L’efficientismo di questo genere di esami é a dir poco strabiliante. Se si considera che per prendere gli oggetti con la mano sinistra devo fare attenzione il doppio che con la mano destra, che tutte le attività di agilità e destrezza necessitanti le due mani sono compromesse, che per prendere gli oggetti in alcune posizioni plastiche (evidentemente il corpo umano si muove in tre dimensioni) devo riflettere e cambiare posizione di tutto il corpo, che tutto il braccio fino alla spalla deve adeguarsi alla mancanza del tendine assumendo posizioni scomode, che se non faccio attenzione gli oggetti mi cadono di mano e che se uso il pollice sinistro senza cautela sforzo il tendine flessore e mi tengo il male per un po’ di tempo, direi che probabilmente é il sogno di tutti lavorare al 100% in queste condizioni. Attualmente ritengo di poter lavorare agevolmente non più del 70-80%.

 

(…).

 

Come ho già spiegato ho accettato l’abilità lavorativa prevista dal dottor __________ al 100% dal 23.9.2014 al 12.10.2014, solo perché sarebbe stata temporanea, e quella prevista dalla CO 1 dal 18.10.2014 sapendo di dover fare ricorso alla loro decisione. In questa sede contesto quindi di poter lavorare al 100%, ma solo al 70-80%. Richiedo anche di valutare quindi non solo una indennità lavorativa adeguata ma anche un eventuale danno residuo permanente."

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, chiede che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   In corso di causa, l’insorgente si é in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V + allegato).

 

                                         In data 13 aprile 2015, al TCA é pervenuta ulteriore documentazione medica (cfr. doc. VII + allegato).

 

                                         L’amministrazione si é espressa in proposito il 20 aprile 2015 (doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare l’assicurata totalmente abile al lavoro a decorrere dal 18 ottobre 2014, come pure a negarle l’assunzione dei costi legati al prospettato intervento chirurgico di transfert tendineo.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                                         D'altro canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del trattamento - previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal - recitando che chi pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.

                                         La cura medica deve, dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca d'adeguatezza fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra i mezzi diagnostici e terapeutici a disposizione.

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che si faccia ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili per eliminare i postumi del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è vincolato al precetto della proporzionalità (cfr. STFA del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9).

 

                               2.3.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529 p. 572ss. consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

 

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

 

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

 

                               2.4.   Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore ha dichiarato l’assicurata in grado di riprendere al 100% la sua abituale attività professionale di architetto paesaggista, e ciò a far tempo dal 18 ottobre 2014 (cfr. doc. 140).

 

                                         Il TCA osserva in primo luogo che, in occasione dell’audizione 3 febbraio 2014 dell’insorgente, l’assicuratore ha provveduto a definire le mansioni inerenti la professione esercitata dalla ricorrente, e meglio:

 

" (…).

Nel mio lavoro mi occupo di pianificare il territorio, non per quanto attiene lavori di modifica del territorio, ma progettazione e pianificazione dell’arredo urbano e della sistemazione di viali, zone pedonali, aree di svago, eccetera.

 

Lavoro prettamente in ufficio per quanto attiene all’allestimento di piani e preventivi, nonché la parte amministrativa-contabile, mentre lavoro fuori nei sopralluoghi e negli incontri con i committenti, o durante la direzione lavori.

 

Il mio lavoro non é particolarmente pesante dal lato fisico, ma richiede comunque mobilità e agilità nel lavoro sul terreno, nonché un minimo di forza per spostare classificatori, scatole di documenti."

                                         (doc. 44)

 

                                         In data 17 ottobre 2014 ha avuto luogo una visita circondariale di controllo. In quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che l’intervento chirurgico desiderato dall’assicurato non era esigibile “… siccome non porta ad un aumento dell’abilità lavorativa che é già completa. Anche il rischio per avere solo un minimo aumento dell’estensione con possibilità di creare nuove complicazioni come aderenze e anche una possibile diminuzione della mobilità del dito a causa dell’intervento, é la ragione per sconsigliare l’intervento proposto. Il dispendio non giustifica la poca probabilità di un miglioramento dell’estensione. … l’assicurata é abile nella misura del 100% dal 18.10.2014 nel suo lavoro.” (doc. 126, p. 5 - il corsivo é del redattore).

 

                                         Interpellato nuovamente dall’amministrazione in corso di procedura di opposizione, il medico __________ appena citato ha ribadito la propria valutazione con l’apprezzamento del 16 dicembre 2014:

 

" (…).

Nella mia visita ho spiegato brevemente alla signora RI 1, la quale ha mostrato una mobilità libera ed una forza praticamente simmetrica con le mani, che non é presente un limite funzionale che non le permettesse di lavorare nella misura del 100% nella sua attività come ben valutato e giustificato tramite i diversi esami che sono stati effettuati durante la mia visita il 17.10.2014. Nell’anatomia della mano, si notano due tendini per l’estensione del primo dito; uno é l’extensor pollicis longus che permette l’estensione unicamente della parte distale del I dito e l’altro l’extensor pollicis brevis.

 

 

Tutti gli altri tendini per l’ab- ed adduzione ed estensione della base del primo dito sono presenti, come mostrato dalla paziente durante l’esame. I flessori che non sono stati lesionati nell’intervento, sono piuttosto importanti, specialmente nel tenere oggetti e lavorare con la mano. La funzionalità non é limitata nemmeno a livello minore, quale unica mancanza é proprio una minima estensione circa di 20° della parte distale del I dito che non cambia per nulla la funzionalità della mano."

                                         (doc. 138, p. 4)

 

                                         Agli atti figurano pure dei rapporti allestiti dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, privatamente consultato dall’assicurata.

 

                                         Con certificazione del 13 febbraio 2015, per quanto qui d’interesse, lo specialista appena citato ha dichiarato che “… la lesione dell’estensore lungo del pollice anche se a sinistra, vi é sicuramente un certo qual impedimento nelle attività quotidiane.” (cfr. doc. 142).

                                         Lo stesso dott. __________, in data 9 aprile 2015, ha in particolare rilevato che “per la mancanza di estensione dell’articolazione interfalangea del pollice sinistro la paziente non é forse condizionata in maniera importante nella sua attività di architetto. Sicuramente però la mancanza di gnosi tattile, ovverosia la capacità di presa tra pollice e indice in combinazione con la visualità e la tridimensionalità dei movimenti, é altamente limitata.” (doc. C 2).

 

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

 

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________ possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

 

                                         In particolare, considerato che il danno alla salute infortunistico interessa la mano adominante e tenuto conto della natura delle mansioni che RI 1 é chiamata a svolgere nell’esercizio della sua abituale professione (dalla descrizione da lei fatta a margine della sua audizione del febbraio 2014, emerge in effetti che si tratta di un lavoro prevalentemente intellettuale e che l’uso della forza é limitato allo spostamento di classificatori e scatole di documenti), questa Corte giudica verosimile che l’insorgente abbia ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 18 ottobre 2014.

 

                                         Del resto, la valutazione della capacità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

 

                                         In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

 

                                         Per quanto concerne le certificazioni agli atti dello specialista in chirurgia della mano interpellato dall’assicurata, va osservato innanzitutto che lo stesso dott. __________, in data 8 settembre 2014, l’aveva dichiarata pienamente abile al lavoro a partire dal 23 settembre sino al 12 ottobre 2014 (siccome il 14 ottobre 2014 era in programma il noto intervento operatorio, in seguito annullato - cfr. doc. 47).

                                         D’altro canto, né con il rapporto del 13 febbraio 2015 né con quello del 9 aprile 2015, egli ha chiaramente attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa nella professione d’architetto paesaggista, limitandosi ad affermare che il danno infortunistico provoca “un certo qual impedimento nelle attività quotidiane” (doc. 142), rispettivamente che l’assicurata “non é forse condizionata in maniera importante nella sua attività di architetto.” (doc. C 2).

 

Tutto ben considerato, secondo questa Corte, il valore probatorio attribuito all’apprezzamento espresso dal medico __________ non risulta sminuito dai referti del dott. __________.

 

                                         In esito a quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi stabiliti dall’assicuratore resistente nella decisione su opposizione impugnata.

 

                               2.7.   Posto che la ricorrente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione (cfr. il consid. 2.6. in fine), occorre dunque concludere che il prospettato intervento chirurgico di trasferimento tendineo non può avere lo scopo di migliorare sensibilmente il suo stato di salute infortunistico ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.2..

                                         Se ne deduce pertanto che, in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, i relativi costi non possono essere posti a carico dell’assicuratore resistente.

 

                                         Visto quanto precede, può pure rimanere aperta la questione relativa all’indicazione medica dell’operazione in discussione.

 

                               2.8.   Con la propria impugnativa, l’assicurata ha chiesto che le venga attribuita un’IMI (cfr. doc. I).

 

                                         In proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

 

 

                                         La questione inerente il diritto all’IMI non é stata affrontata né con la decisione formale né con quella su opposizione (cfr. doc. 140), ragione per la quale questo Tribunale non é legittimato a pronunciarsi in merito.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti