Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2015.32

 

cr

Lugano

18 giugno 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 febbraio 2015 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 30 giugno 2011 RI 1, nato nel 1958, di professione muratore, mentre stava scaricando in cantiere il beton da una benna ha riportato un trauma da schiacciamento del braccio e della mano sinistra (doc. 1).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con scritto del 13 giugno 2014, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione del versamento delle prestazioni di breve durata dal 1° luglio 2014, essendo la situazione stabilizzata e avendo egli recuperato una piena capacità lavorativa in attività adatte (doc. 207).

 

                                         Con decisione formale del 26 settembre 2014, l’CO 1 ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 1° luglio 2014.

                                         Quanto ad eventuali prestazioni di lunga durata, l’CO 1 ha rilevato che oltre ai postumi infortunistici l’assicurato è affetto pure da tubercolosi polmonare, non in relazione causale con l’infortunio, che lo rende totalmente inabile al lavoro e per la quale egli a partire dal 1° luglio 2014 percepisce da parte di __________ un’indennità giornaliera di malattia del 100%.

                                         L’amministrazione ha indicato che “in considerazione di questo fatto, conformemente alla giurisprudenza in vigore (DTF 135 V 269 e TF 8C_630/2007) dal 1.5.2014 è avvenuto un superamento della causalità tra malattia e infortunio. Non sono pertanto soddisfatte le premesse per l’assegnazione di prestazioni di rendita LAINF”, aggiungendo che “quando non sussisterà più inabilità lavorativa completa per le affezioni extra-infortunistiche, provvederemo d’ufficio (se verremo informati) o su richiesta di parte, ad esaminare il diritto alla rendita LAINF per i soli postumi infortunistici e rilasceremo una nuova decisione suscettibile di opposizione”.

                                         L’assicuratore LAINF ha, infine, attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. 229).

 

                                         A seguito dell’opposizione cautelativa interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato - con la quale veniva contestata unicamente la sospensione delle prestazioni di corta durata (cfr. doc. 236) - e dopo avere concesso al rappresentante legale, a due riprese, una proroga del termine per motivare l’opposizione cautelativa - di modo da poter produrre un secondo parere medico (cfr. doc. 242-246), di fatto mai prodotto, ritenuto che con scritto del 30 gennaio 2015 l’avv. __________ dello studio legale RA 1 ha comunicato che l’interessato “si è sottoposto ad una visita presso uno specialista della mano che tuttavia ha comunicato di non potere allestire alcun referto peritale in proposito” e “sta ora valutando se sottoporre il suo caso ad uno specialista in Svizzera interna” (doc. 249) - in data 3 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione, sottolineando come “al più tardi a partire dal 1° luglio 2014 non sussisteva più alcuna terapia atta a migliorare notevolmente la capacità di guadagno dell’assicurato in relazione con il danno post-infortunistico alla mano destra”.

                                         L’amministrazione ha inoltre rilevato che “dagli atti risulta che l’__________ intende sospendere il versamento delle indennità malattia con il 28 febbraio 2015”, invitando quindi il legale dell’interessato “a comunicare alla CO 1 se intende o meno accettare tale presa di posizione. In caso di risposta positiva la CO 1, così come già preannunciato nell’impugnata decisione, esaminerà se a partire dal 1° marzo 2015 sussiste un’incapacità di guadagno e, al termine degli accertamenti necessari, rilascerà una nuova decisione formale suscettibile di opposizione” (doc. 250).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso cautelativo del 3 marzo 2015 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata con la quale l’amministrazione ha proceduto alla chiusura del caso.

                                         Sostanzialmente il legale ha contestato che la situazione medica dell’assicurato possa considerarsi stabilizzata e che lo stesso possa essere ritenuto abile al lavoro al 100% in attività adeguate, osservando che “lo scrivente non dispone delle conoscenze mediche necessarie a meglio argomentare la posizione del ricorrente, si rinvia dunque su tale questione al rapporto medico (contro-perizia) che il signor RI 1 si sta attivando per fare allestire” (doc. I).

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   Ad oggi, il legale del ricorrente non ha prodotto l’ipotetica valutazione peritale di parte preannunciata nel ricorso cautelativo del 3 marzo 2015.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre termine alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° luglio 2014, oppure no.

                                         Non è invece contestata, come del resto già indicato nella decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione all’assicurato di un’IMI del 5%, né l’eventuale diritto ad una rendita di invalidità, questione quest’ultima che, come indicato dall’amministrazione, verrà valutata solo una volta cessata l’inabilità lavorativa completa derivante dalle affezioni di natura extra-infortunistica.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                                         In una sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei termini seguenti:

 

" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.4.   Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare il proprio obbligo ad ulteriori prestazioni di corta durata in relazione al danno alla mano sinistra, sulla base del parere espresso dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nonché medico __________ dell’amministrazione.

                                        

                                         Nel proprio referto del 13 giugno 2014 concernente la visita medica __________ del 15 maggio 2014 il dr. __________, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente e i reperti, ha posto la diagnosi di “stato dopo trauma contusivo mano sinistra 30.6.2011; stato dopo neurolisi del nervo mediano, aponeurectomia palmare e sinovialectomia con incisione del cingolo A1 digitus III e IV mano sinistra il 6.9.2011; stato dopo incisione cicatriziale digitus II, III e IV a sinistra il 2.5.2012 dott. __________; stato dopo ricostruzione del cingolo A1 e A2 digitus III e IV mano sinistra paratendine del muscolo palmare lungus a sinistra e tendine dei sensori del piede sinistro (D2 e D3) il 22.1.2013 dopo insufficienza del cingolo A1 e A2 digitus III e IV mano sinistra” (doc. 209).

                                        

                                         Il dr. __________ ha riscontrato che “negli atti dell’ultimo anno si nota un leggero miglioramento della situazione, mentre negli ultimi mesi del 2014 si rileva una situazione stazionaria ma con un leggero aumento della forza e mobilità rispetto all’ultima visita presso il Prof. __________ del mese di febbraio 2014”.

                                         Lo specialista in chirurgia ortopedica ha aggiunto che “non sono previste terapie o diagnostiche”, ritenendo l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile, nel rispetto dei suoi limiti funzionali (doc. 209).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________ a proposito della stabilizzazione della situazione dell’assicurato a livello della mano sinistra, le quali, del resto, trovano conferma nella valutazione eseguita in data 5 febbraio 2014 dal Prof. dr. med. __________, specialista in medicina della mano della __________ di __________.

                                         Il Prof. __________, infatti, nella valutazione eseguita ad un anno dall’intervento di ricostruzione del cingolo A1 e A2 digitus III e IV mano sinistra del 22 gennaio 2013 da egli stesso eseguito, ha riscontrato una situazione stabile e invariata rispetto alla precedente visita del mese di settembre 2013, non ritenendo indicato né un nuovo intervento, né ulteriori terapie.

                                         Dal referto del 5 febbraio 2014 risulta infatti quanto segue:

 

" (…)

Beurteilung und Procedere

(vidit et dixit Prof. __________)

Sei der Vorkontrolle im September 2013 unveränderte Situation. Die rekonstruierten Ringbänder sind kompetent, einzig der Faustschluss inkomplett und schwach. Unserer Ansicht kann dies nicht durch eine neuerkliche Operation im Sinne einer Tendolyse zuverlässig verbesert werden.

Zudem wünscht der Patient auch keine weiteren Eingriff. Unserer Ansicht nach ist die Behandlung abgeschlossen. Weitere Massnahmen in Form von Ergotherapie oder Schienenbehandlung sind nun nicht mehr notwendig.” (Doc. 181)

 

                                         Il TCA evidenzia, inoltre, che le conclusioni del dr. __________, fondate anche sulle motivate considerazioni del Prof. __________, non sono state contraddette da certificazioni medico-specialistiche in grado di metterne in dubbio l’attendibilità.

                                         Al contrario, questo Tribunale rileva che, nonostante il patrocinatore del ricorrente abbia a più riprese, sia nel corso della procedura di opposizione, sia in sede ricorsuale, preannunciato la trasmissione di una perizia di parte atta a dimostrare la mancata stabilizzazione dei disturbi che affliggono l’interessato alla mano sinistra, ad oggi nulla di tutto ciò sia pervenuto al TCA.

                                        

                                         Dagli atti all’incarto risulta unicamente che con scritto del 9 febbraio 2015 il dr. __________, primario di ortopedia e chirurgia della mano della __________ di __________ - contattato dalla curante dell’assicurato, dr.ssa __________, al fine di ottenere una valutazione - abbia interpellato il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr. __________, chiedendogli - dopo avere constatato dagli atti che l’assicurato era stato sottoposto alle molto competenti cure del dr. __________ e del Prof. __________ - se l’iniziativa della dr.ssa __________ fosse supportata dall’CO 1 e, nell’affermativa, quali domande e investigazioni fossero da mettere in atto (doc. 251).

 

                                         A tale scritto del 9 febbraio 2015 non è seguito, sino ad oggi, alcun tipo di referto da parte del dr. __________.

                                         Il patrocinatore del ricorrente, d’altronde, nel ricorso cautelare del 3 marzo 2015, non ha affermato che l’assicurato sia stato visitato dal dr. __________, né che una visita presso tale specialista sia stata prevista e in quale data, ma si è limitato ad indicare che “si rinvia dunque su tale questione al rapporto medico (contro-perizia) che il signor RI 1 si sta attivando per fare allestire”, concludendo che “il presente ricorso viene pertanto inoltrato in forma cautelativa nell’attesa di poter presentare una controperizia di parte” (doc. I).

                                        

                                         Nonostante il carattere cautelare del ricorso, il legale del ricorrente, ad oggi, non ha dato seguito a quanto preannunciato in sede ricorsuale.

                                         Ora, come già correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata – laddove ha espressamente osservato che “la CO 1 non intende sospendere sine die la procedura di opposizione nell’attesa di un eventuale rapporto peritale” - il TCA non ritiene di dovere aspettare oltre, posto che è dal 18 novembre 2014 che lo studio legale che rappresenta l’assicurato paventa la possibilità di produrre una perizia di parte (cfr. doc. 242, 244, 249 e doc. I), senza poi, di fatto, trasmettere all’amministrazione, prima, e al Tribunale, poi, alcunché.

                                     

                                     

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195; 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 139 V 176 consid. 5.2 pag. 185; 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Stante quanto appena esposto, alla luce delle motivate conclusioni del dr. __________ supportate dall’autorevole valutazione del Prof. __________, questa Corte ritiene che l’assicuratore infortuni convenuto era legittimato a dichiarare stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato e, quindi, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre fine alle prestazioni di corta durata.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata merita conferma in questa sede.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti