Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2015.33

 

mm

Lugano

8 settembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2015 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 2 novembre 2009, RI 1, nato nel 1972, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità d’installatore elettricista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto mentre stata camminando lungo un sentiero nel bosco e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 26 novembre 2009 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura trimalleolare della caviglia destra (cfr. doc. 8).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 24 dicembre 2010 (cfr. doc. 53).

 

                               1.2.   Nel corso del mese di settembre 2012, a causa di una riacutizzazione dei dolori alla caviglia destra, RI 1 si è visto costretto a consultare di nuovo un medico e a sottoporsi a misure fisioterapiche (cfr. doc. 67).

 

                                         L’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo a titolo di ricaduta (cfr. doc. 68).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 novembre 2014, l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dall’8 settembre 2014, in quanto i disturbi denunciati dall’assicurato erano imputabili ormai esclusivamente a malattia (cfr. doc. 102).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 106), in data 30 gennaio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 107).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 4 marzo 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli le prestazioni assicurative anche dopo il 7 settembre 2014, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…).

A mente del qui ricorrente, l’artrosi tibiotarsica (riconosciuta dalla CO 1) e l’artrosi sottoastragalica hanno in casu la stessa origine, ossia sono delle conseguenze post-traumatiche.

D’altro canto non si comprende per quale motivo i due tipi di artrosi che concernono la stessa regione del piede sarebbero di origine diversa, una post-traumatica ed un’altra degenerativa, tenuto inoltre conto dell’età del ricorrente poco più che quarantenne.

 

La Dr.ssa __________, sul cui parere si è basata la CO 1 per respingere la richiesta di prestazioni, sostiene che nella fattispecie l’artrosi sottoastragalica non sarebbe legata all’infortunio, poiché lo stesso non aveva causato alcuna lesione post-traumatica dell’astragalo o del calcagno (v. apprezzamento medico Dr.ssa __________ del 4.11.2014).

 

Basta tuttavia fare una ricerca su internet per trovare conferma del fatto che nella maggior parte dei casi l’artrosi sottoastragalica è proprio la conseguenza di fratture malleolari (a titolo di esempio si produce doc. C).

 

Inoltre tutti i certificati medici agli atti confermano che i dolori di cui soffre ancora attualmente il ricorrente siano riconducibili all’infortunio del 2009.

In particolare si rimanda al certificato medico della Dr.ssa __________ del 14 ottobre 2014, e a quello del Dr. __________ del 31.10.2014, secondo cui anche l’artrosi sottoastragalica è conseguenza dell’infortunio (doc. C).

Dal referto del Dr. __________ del 26.11.2014 emerge inoltre un’incipiente artrosi della caviglia e dell’articolazione sottoastragalica a seguito della frattura trimalleolare e ai susseguenti interventi di osteosintesi.”

                                         (doc. I)

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.6.   In corso di causa, l’insorgente ha prodotto un’ulteriore certificazione della dott.ssa __________ (doc. V + allegato).

 

                                         L’assicuratore resistente si è espresso in proposito in data 21 aprile 2015 (cfr. doc. VII).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità per i disturbi denunciati dall’assicurato all’estremità inferiore destra a contare dall’8 settembre 2014, oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

                                         un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi presentati dall’assicurato all’estremità inferiore destra a partire dall’8 settembre 2014, fondandosi sul parere enunciato in proposito dal medico __________ (cfr. doc. 107, p. 5s.).

 

                                         In effetti, nel rapporto relativo alla visita di controllo dell’8 settembre 2014, dopo aver rilevato che l’assicurato presentava un’articolazione tibiotarsica con mobilità simmetrica mentre la sottoastragalica a destra era completamente bloccata con dolore allo stress assiale e, inoltre, che gli esami radiologici avevano evidenziato sclerosi e irregolarità a quest’ultimo livello, la dott. ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sostenuto che RI 1 soffriva “… di una problematica a livello della sottoastragalica dal 18.09.2012, motivo per cui tutte le terapie effettuate dopo questa data non sono più di competenza CO 1 ma di competenza Cassa malati. Per quanto riguarda la tibiotarsica, vi è da aspettarsi in un futuro una artrosi, di competenza CO 1.” (cfr. doc. 92).

 

                                         Con certificazione datata 14 ottobre 2014, la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, la quale nel 2009 eseguì l’intervento chirurgico di osteosintesi (cfr. doc. 7), ha affermato che, a suo avviso, “… i problemi nella regione sottoastragalica sono dovuti al grave trauma avvenuto il 02.11.2009 e non sono inerenti ad una semplice degenerazione.” (cfr. doc. 99, p. 2).

 

                                         Invitata dall’amministrazione a prendere posizione in proposito, la dott.ssa __________ ha osservato che “l’infortunio del 02.11.2009 non ha causato nessuna lesione post-traumatica oggettivabile dell’astragalo o del calcagno bensì una frattura trimalleolare. Si sa che tale frattura porta ad un’artrosi precoce in questa articolazione. Inoltre nella radiografia effettuata nello stesso giorno si evince un’iniziale artrosi talo-navicolare. Ribadisco quindi che tutte le argomentazioni enumerate e soprattutto l’assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile in sede sottoastragalica affermano e verificano la mia presa di posizione. Sottolineo che la dott.ssa __________ non motiva la sua contestazione.” (doc. 101).

 

                                         Nel corso del mese di novembre 2014, il ricorrente ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica del piede. Dal relativo referto si evince che, in quell’occasione, egli lamentava “una aumentata rigidità della caviglia nei movimenti di flessione/estensione come anche alla prova del cassetto sia anteriore che laterale. S’apprezza un crepitio osseo. Inoltre è riscontrabile un raccorciamento degli estensori del piede.”. Lo specialista ha quindi disposto l’esecuzione di un’infiltrazione intra-articolare di derivati cortisonici (cfr. doc. 105).

 

                                         In corso di causa, l’insorgente ha prodotto una nuova certificazione della dott.ssa __________, per la quale “… l’inizio di artrosi sotto astragalica è dovuta presumibilmente anche all’incidente accaduto in data 02.11.2009 a causa della combinazione tra trauma diretto, ipersupinazione e rotazione che portavano almeno temporaneamente ad una sublussazione della caviglia; in quanto in una sublussazione o lussazione della caviglia viene coinvolta sia la parte tibio-tarsica sia quella sottoastragalica. Le lesioni inizialmente visibili coinvolgevano solo i malleoli laterali, mediali e il triangolo di Volkmann. L’incidente portava anche ad un’importante lesione della cartilagine a livello del talo, conseguenza di ciò è un inizio d’artrosi al livello sotto astragalico.” (allegato al doc. V).

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                               2.8.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale osserva che, secondo la valutazione del medico __________, su cui l’amministrazione ha poi fondato la decisione su opposizione impugnata, a partire dal mese di settembre 2012, i disturbi lamentati dall’assicurato all’estremità inferiore destra deriverebbero da una problematica interessante l’articolazione sottoastragalica (e non quella tibiotarsica), la quale non costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio del 2 novembre 2009 (cfr. doc. 92).

 

                                         A proposito della tesi difesa dalla dott.ssa __________, il TCA sottolinea innanzitutto che, al momento dell’annuncio della ricaduta del settembre 2012, lei stessa aveva indicato che i dolori risentiti dall’insorgente si trovavano probabilmente in nesso di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr. doc. 68).

 

                                         D’altro canto, occorre rilevare che agli atti figurano certificazioni specialistiche attestanti che i disturbi sarebbero in realtà localizzati piuttosto alla caviglia (articolazione tibiotarsica) e non più in basso, a livello dell’articolazione sottoastragalica, come sostenuto dal medico di fiducia dell’CO 1.

                                         In effetti, a margine della consultazione dell’11 dicembre 2013, il dott. __________ ha refertato che RI 1 accusava “… un importante dolore a livello della caviglia destra dopo frattura trimalleolare nel 2009.”. Egli ha di conseguenza consigliato, in particolare, l’esecuzione di stretching a domicilio per “… migliorare la mobilità della caviglia durante la deambulazione.”, l’applicazione di cerotti analgesici sulla parte laterale della caviglia, la continuazione della fisioterapia per sbloccare la caviglia, nonché un’infiltrazione con cortisone nell’articolazione sottoastragalica e tibio talare (doc. 77 – il corsivo è del redattore). Ancora in occasione della visita del 26 novembre 2014, lo stesso chirurgo del piede ha certificato che la caviglia si presentava rigida nei movimenti di flessione/estensione come pure alla prova del cassetto anteriore e laterale, disponendo quindi un’infiltrazione con cortisonici a quel livello (cfr. doc. 105).

 

                                         È vero che, a margine della visita circondariale dell’8 settembre 2014, la dott.ssa __________ ha refertato un’articolazione tibiotarsica priva di problemi e, invece, una sottoastragalica completamente bloccata con dolore allo stress assiale, ciò che l’ha indotta a concludere che “… l’assicurato soffre di una problematica a livello della sottoastragalica…” (cfr. doc. 92, p. 4), tuttavia, alla luce di quanto attestato dal dott. __________, la questione relativa all’origine dei disturbi denunciati dall’insorgente non può dirsi senza alcun dubbio delucidata. Chiarire questo specifico aspetto è tanto più importante se si considera che, a detta del medico di circondario, i disturbi all’articolazione sottoastragalica non si troverebbero in relazione causale naturale con il sinistro del 2009 (tesi invero contestata dalla dott.ssa __________ – cfr. doc. 99 e allegato al doc. V), mentre lo sarebbero quelli che riguardano l’articolazione tibiotarsica.

 

                                         Confrontata a una questione di natura squisitamente medica, questa Corte non é quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone un approfondimento peritale.

 

                               2.9.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

                                         (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

                                         (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

 

                                         Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

                                         L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire l’origine e la natura dei disturbi denunciati dall’assicurato all’estremità inferiore destra e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto a prestazioni a far tempo dall’8 settembre 2014.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti