Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 febbraio 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 aprile 1994, RI 1, a quel momento dipendente del __________ in qualità di carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un trauma acustico (cfr. doc. 1 e doc. 9).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Per tener conto delle sequele dell’evento traumatico, con decisione formale del 9 aprile 2002, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 36% a decorrere dal 1° ottobre 1999 (cfr. doc. 129).
A RI 1 è pure stata riconosciuta, in tre tranche diverse, un’indennità per menomazione all’integrità complessiva del 60% (di cui il 10% per i disturbi dell’equilibrio e il 5% per il tinnitus - cfr. doc. 58, doc. 129 e doc. 168).
1.3. Nel corso del mese di dicembre 2011, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore un peggioramento del suo stato di salute infortunistico (doc. 169).
Con decisione formale del 23 marzo 2012 (cfr. doc. 176), poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 182), l’amministrazione ha attribuito all’assicurato un’IMI aggiuntiva del 10% per tener conto del peggioramento dell’udito all’orecchio sinistro, mentre gli ha negato un aumento del grado dell’invalidità.
1.4. In data 23 agosto 2012, RI 1 ha nuovamente chiesto un aumento della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 183).
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 gennaio 2015, l’Istituto assicuratore ha negato che fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 246).
A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 251), in data 16 febbraio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 252).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10 marzo 2015, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 50% almeno e, in subordine, l’allestimento di una perizia specialistica per valutare la capacità lavorativa residua, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Il ricorrente fa tuttavia valere che, contrariamente a quanto afferma l’intimata, ronzii e vertigini (queste già documentate agli atti dell’intimata come danno di origine traumatica) dopo un periodo di relativa stabilità sono nuovamente peggiorati - e dunque per nulla scomparsi come si sarebbe eventualmente potuto dedurre dalla visita specialistica svoltasi il 12 aprile 2013 presso l’Ospedale __________ di __________ nella quale si parla di una situazione apparentemente stabilizzata - e che egli per effetto della quasi sordità completa e dei ricorrenti episodi vertiginosi si sente molto insicuro anche solo nella deambulazione e negli spostamenti quotidiani e ancor maggiormente nello svolgimento di un’attività lavorativa.
Il ricorrente - da anni disoccupato e svolgente solo attività leggere di ripiego, anche queste con fatica e limitazioni dovute allo stato sopra descritto - fa inoltre notare che la riserva formulata ben due volte dal medico della CO 1, Dr. __________, circa l’esigibilità lavorativa (vedi sopra) non é mai stata oggetto di un’ulteriore verifica da parte dell’intimata, ossia che non c’é stata nessun’indagine concreta in ambiente di lavoro a verifica del comportamento concreto del ricorrente.
Di conseguenza, il ricorrente ritiene che gli effetti del notevole danno di indubbia causalità traumatica non siano stati valutati con la dovuta diligenza e che la documentazione medica e amministrativa sulla quale l’intimata fonda la decisione di negare un aumento della rendita d’invalidità sia incompleta. Egli respinge inoltre come non qualificate le asserzioni dell’intimata secondo le quali egli già da anni si professa inabile al lavoro, per cui non potrebbe esserci peggioramento.”
(doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, chiede che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’aumento della rendita d’invalidità in vigore, oppure no.
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute, sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.5. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.8. Nella concreta evenienza, per tenere conto del danno alla salute legato all’evento traumatico dell’aprile 1994, l’insorgente è stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita d’invalidità del 36% a contare dal 1° ottobre 1999 (cfr. doc. 129).
Dalle carte processuali emerge che il grado d’invalidità è stato stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, utilizzando, a titolo di reddito da invalido, quanto l’assicurato avrebbe potuto conseguire svolgendo l’attività di venditore specializzato, per la quale egli era stato riformato dall’assicurazione per l’invalidità (cfr. doc. 129: “A causa delle conseguenze dell’infortunio il signor RI 1 ha dovuto abbandonare l’attività svolta. Al termine della riformazione professionale é risultato che come venditore egli può realizzare un salario annuo di fr. 41600. Senza l’infortunio guadagnerebbe fr. 64056. Ne consegue una perdita lucrativa del 36% …”).
2.9. Nel corso del mese di agosto 2012, il ricorrente ha fatto valere che era nel frattempo subentrato un peggioramento dello stato di salute infortunistico, pretendendo perciò un aumento del grado dell’invalidità (cfr. doc. 183).
Da parte sua, l’amministrazione ha sottoposto il caso al dott. __________, spec. FMH in ORL, attivo presso la __________ di __________, il quale aveva definito l’esigibilità lavorativa al momento della costituzione della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 118).
Con apprezzamento dell’11 settembre 2012, il dott. __________ ha rilevato che, in base alle misurazioni effettuate dal medico curante specialista, era in effetti subentrato un significativo peggioramento dell’udito a sinistra rispetto a quanto era stato refertato nel 2001. A proposito dell’esigibilità lavorativa, egli ha osservato che essa dipendeva dall’attività svolta dall’assicurato, sollevando in proposito alcuni interrogativi, e meglio “Ist der Versicherte bei seiner Tätigkeit auf das Gehör angewiesen, führt er eine akustisch qualifizierte Tätigkeit aus? Braucht er sein Gehör im Rahmen der Berufsunfallprophylaxe?” (cfr. doc. 187).
Preso atto degli esiti degli accertamenti compiuti nel frattempo, i quali hanno confermato uno stato di sordità a destra e messo in evidenza una progressione dell’ipoacusia neurosensoriale, ai limiti della sordità, a sinistra (cfr. doc. 201), trattandosi dell’idoneità a esercitare la professione di venditore, il dott. __________ si è chiesto in quale misura l’assicurato è tenuto a percepire dei segnali acustici e, più in generale, se l’udito residuo è sufficiente per svolgere una simile attività. Egli ha inoltre dichiarato che l’esigibilità lavorativa descritta nel 2001 é rimasta sostanzialmente immutata (cfr. doc. 241).
Con la decisione formale del 15 gennaio 2015, l’Istituto assicuratore resistente ha negato l’aumento del grado dell’invalidità, per il motivo che non sarebbe stato accertato “… un peggioramento importante oggettivabile, tale da modificare l’esigibilità stimata alla fissazione della rendita.” (doc. 246, p. 2).
2.10. Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte constata innanzitutto che la rendita d’invalidità in vigore era stata fissata prendendo in considerazione il reddito (da invalido) che l’insorgente avrebbe potuto conseguire svolgendo, a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione di venditore (cfr. il consid. 2.8.).
D’altro canto, é da ritenere accertato che, rispetto alla situazione esistente al momento della fissazione della rendita, le condizioni di salute infortunistiche di RI 1 si sono aggravate, visto che ora egli soffre (oltre che di uno stato di completa sordità a destra) di un’ipoacusia a sinistra confinante con la sordità.
Proprio per questa ragione, il medico fiduciario dell’CO 1 si é chiesto se il restante udito poteva ancora essere considerato sufficiente per esercitare la professione di venditore (cfr. doc. 187 e 241).
Alla luce di quanto precede, secondo questo Tribunale, l’amministrazione non poteva negare la revisione della rendita in vigore sostenendo semplicemente che l’esigibilità lavorativa era nel frattempo rimasta invariata, quando la stessa rendita era stata all’origine stabilita considerando il reddito conseguibile nell’attività specifica di venditore, a proposito della quale il dott. __________ ha ora formulato delle riserve (comprensibili visto che il ricorrente presenta di fatto una quasi completa sordità bilaterale).
L’CO 1 avrebbe per contro dovuto accertare se, nonostante il peggioramento, RI 1 é tutt’ora in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione di venditore. Nella negativa, l’assicuratore avrebbe dovuto quantificare la perdita di guadagno e verificare se, svolgendo un’attività lavorativa maggiormente adeguata agli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico, l’insorgente sarebbe in grado di ridurre il danno.
Ora, avendo l’assicuratore convenuto omesso di appurare dei fatti rilevanti dal profilo giuridico, il TCA ritiene che siano dati i presupposti per rinviargli l’incarto affinché abbia a compiere gli atti istuttori che reputa necessari per accertare quanto precede e decidere di nuovo in merito al preteso aumento della rendita d’invalidità in vigore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’incarto è retrocesso all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti