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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 31 marzo 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 settembre 2008 RI 1, nata nel 1955, a quel momento disoccupata, è “scivolata e cadendo ho battuto il braccio”, come risulta dalla notifica di infortunio del 22 settembre 2008 (doc. 1).
A seguito della caduta ella ha riportato una frattura multiframmentaria dislocata interarticolare del radio distale destro trattata mediante osteosintesi in data 29 settembre 2008 (doc. 5).
1.2. Con comunicazione del 16 novembre 2009, l’assicuratore LAINF ha informato l’assicurata che “dalla recente visita medica risulta che dal 1° dicembre 2009 lei sarà abile al lavoro nella misura del 100% nella sua attività di cameriera, rispettivamente nel mercato generale del lavoro. A far capo dalla suddetta data l’indennità giornaliera sarà sospesa”, aggiungendo, a proposito delle cure mediche, che “al termine del ciclo di ergoterapia in corso, per quanto concerne le dirette conseguenze dell’infortunio, un’ulteriore cura medica non è più ritenuta necessaria” (doc. 63).
Con successiva comunicazione dell’8 giugno 2010 inviata al signor __________, incaricato nel frattempo di curare gli interessi dell’assicurata come da procura firmata in data 20 novembre 2009 (cfr. doc. 65), l’assicuratore LAINF ha ribadito quanto già precedentemente stabilito, ovvero che, sulla base degli esami medici eseguiti, a partire dal 1° dicembre 2009, vengono sospese le prestazioni a titolo di indennità giornaliera (doc. 80). L’amministrazione ha pure ribadito che per le conseguenze dirette dell’infortunio la cura medica è ritenuta terminata, aggiungendo che “gli accertamenti consigliati da parte del dr. __________ a livello della colonna vertebrale cervicale non possono pertanto essere presi a nostro carico”, ma devono essere annunciati all’assicuratore malattia competente (doc. 80).
1.3. In data 2 luglio 2010 l’assicurata ha informato telefonicamente l’assicuratore LAINF di avere revocato il mandato di patrocinio al signor __________ (doc. 82), confermando poi tale circostanza con scritto del 5 luglio 2010, tramite il quale ha chiesto “che per il futuro qualsiasi Vostra lettera con le decisioni deve essere indirizzata solamente a me senza alcun interessamento del Signor __________” (doc. 83).
1.4. Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore - basandosi sul parere dei propri medici di __________, a mente dei quali l’assicurata, per le sole conseguenze infortunistiche, è da considerare abile al lavoro al 100% a partire dal 1° dicembre 2009 (doc. 61), mentre i disturbi a livello della colonna vertebrale cervicale, oggetto di valutazione neurologica anche presso l’__________ di __________ e presso la __________ di __________, non sono di competenza infortunistica (doc. 79, doc. 93 e 119) - con decisione formale del 25 aprile 2012 ha confermato che “dal 1° dicembre 2009 le nostre prestazioni a titolo di indennità giornaliera sono sospese”, ritenendo la cura medica per le dirette conseguenze dell’infortunio assicurato terminata e precisando che “anche per quanto riguarda i disturbi alla spalla destra, per i quali è stato proposto un intervento, le comunichiamo che gli stessi non possono essere messi in relazione causale almeno probabile con l’infortunio del 19 settembre 2008” (doc. 120).
A seguito dell’opposizione interposta per conto dell’assicurata dal signor __________ (doc. 123) – nel frattempo nuovamente incaricato dall’assicurata di rappresentarla, in virtù della nuova procura sottoscritta in data 3 maggio 2012 (doc. 123A) – l’amministrazione, in data 20 luglio 2012, ha confermato la sua precedente decisione, ponendo termine al rimborso delle prestazioni assicurative di breve durata a partire dal 1° dicembre 2009 e aggiungendo che “per quanto riguarda le affezioni morbose al rachide cervicale e alla spalla destra l’assicurata è pregata di rivolgersi alla propria cassa malati, la quale peraltro non ha contestato la decisione della CO 1” (doc. 127).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.5. In data 17 ottobre 2013, l’avv. RA 1, incaricato dall’assicurata di difendere i propri interessi (cfr. procura dell’8 febbraio 2013, doc. 130), ha chiesto all’assicuratore infortuni di “riaprire il caso, così come auspicato anche dal medico neurologo dr. __________ (cfr. rapporto del 29.7.2013)”, allegando pure “la recente perizia specialistica del 21 settembre scorso effettuata dall’ortopedico dr. __________” (doc. 135).
L'CO 1, dopo aver sottoposto il caso al proprio medico di circondario, con decisione formale del 22 agosto 2014, ha stabilito che “nel caso in oggetto non sono presenti nuovi fatti o mezzi di prova. Pertanto, non sono soddisfatti i requisiti per una revisione e non possiamo entrare nel merito dell’istanza di revisione. Rinviamo in dettaglio all’apprezzamento medico allegato” (cfr. doc. 147).
A seguito dell'opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell'assicurata (cfr. doc. 148), l'assicuratore LAINF, in data 31 marzo 2015, ha confermato il contenuto della sua prima decisione, rilevando nuovamente che “non essendo in presenza di fatti nuovi o di nuovi elementi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza a giusta ragione la CO 1 ha rifiutato di procedere alla revisione procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012”.
L’Istituto assicuratore ha, per contro, ammesso di essere in presenza di una ricaduta, rilevando che “la documentazione raccolta posteriormente al rilascio dell’impugnata decisione permette però di ammettere che l’assicurata lamenta una ricaduta dei disturbi al polso destro tanto che prossimamente verrà sottoposta ad una valutazione artroscopica” (doc. A1).
1.6. Contro questa decisione l'assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità (doc. I).
Il rappresentante legale dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Innanzitutto il legale della ricorrente ha rilevato che la propria assistita non ha potuto impugnare la decisione su opposizione del 20 luglio 2012 che poneva termine alle prestazioni, essendo la stessa stata notificata unicamente al rappresentante legale dell’epoca, ma non all’assicurata direttamente.
Il patrocinatore dell’assicurata ha quindi chiesto la riapertura del caso, rilevando come “sia la decisione CO 1 qui impugnata che quella datata 20 luglio 2012 basano il loro rifiuto di prestazioni sulla valutazione del neurologo dr. __________ del 20 gennaio 2012”, a suo parere non corretta in quanto in antitesi rispetto alle conclusioni del dr. __________ e del dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ del 22 settembre 2011.
Il legale ha rilevato come le cause dei disturbi dell’assicurata siano state ampiamente spiegate nella perizia del dr. __________ del 21 settembre 2013, riguardo alla quale l’amministrazione “nella decisione qui impugnata ha mantenuto un imbarazzante silenzio”.
Il patrocinatore della ricorrente ha quindi contestato le considerazioni del dr. __________ a proposito del fatto che un tempo di latenza di 20 mesi in relazione ai disturbi cervicali “parla contro l’ipotesi in favore di un’eziologia post-traumatica”, ritenendole prive di valenza medica e non conclusive, dato che “è risaputo che i dolori o problemi collaterali possono sorgere in un secondo tempo”.
Infine, secondo il patrocinatore della ricorrente l’assicuratore LAINF non avrebbe proceduto ai necessari accertamenti medici o lo avrebbe fatto in maniera lacunosa, motivo per il quale è necessario rinviare gli atti all’amministrazione affinché esegua una perizia medica pluridisciplinare neurochirurgica, neurologica e neuroradiologica come indicato dal dr. __________ nel referto del 23 aprile 2015 (doc. I).
1.7. In data 7 maggio 2015, il patrocinatore della ricorrente ha trasmesso al TCA l’ultima notifica di tassazione dell’assicurata, unitamente al calcolo delle prestazioni complementari (doc. IV + 1-8).
1.8. In data 18 maggio 2015, poi, il legale della ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V + bis).
1.9. Nella sua risposta del 19 maggio 2015, l'CO 1 ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto unicamente alla questione di sapere se l’CO 1 fosse o meno legittimato a rifiutare di procedere alla revisione procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012, non ritenendo essere stati addotti da parte della ricorrente fatti nuovi o nuovi elementi di prova.
Non può, invece, essere rimessa in discussione, nel merito, la decisione su opposizione del 20 luglio 2012, essendo la stessa, nonostante quanto sostenuto in sede ricorsuale, cresciuta incontestata in giudicato.
L’attuale patrocinatore della ricorrente ha evidenziato che la propria assistita non ha potuto impugnare la decisione su opposizione del 20 luglio 2012 con la quale l’assicuratore LAINF ha posto termine alla corresponsione delle prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) a partire dal 1° dicembre 2009, essendo la stessa stata notificata unicamente al rappresentante legale dell’epoca, ma non all’assicurata direttamente. Tale agire dell’amministrazione non sarebbe stato corretto, a mente del legale, visto anche il fatto che l’assicurata aveva in precedenza già revocato la procura al signor __________ (doc. I).
Al riguardo, nella risposta di causa, l’CO 1 ha rilevato quanto segue:
" (…)
Si ricorda che la decisione del 25 aprile 2012 della convenuta, confermata su opposizione il 20 luglio 2012, è ormai cresciuta in giudicato. La stessa è stata notificata all’allora rappresentante della Signora RI 1, autore dell’opposizione, cui spettava il compito di valutare con la sua assistita se provvedere o meno all’inoltro di un ricorso a questo Lodevole Tribunale.
Ciò a prescindere dal fatto che la ricorrente avesse in precedenza “disdetto il mandato” con il Signor __________. Al momento della notifica della decisione infatti il Signor __________ poteva validamente rappresentare la Signora RI 1.
Come già significato nello scritto del 25 febbraio 2013, la convenuta si limita a rilevare che se l’avv. RA 1 avesse ritenuto opportuno inoltrare un ricorso o postulare la restituzione dei termini, egli avrebbe dovuto, a tempo debito, rivolgersi al Lodevole TCA e non alla convenuta che respinge quindi recisamente il soggiacente rimprovero mossole.” (Doc. VI)
Il TCA condivide queste considerazioni dell’amministrazione.
Dagli atti risulta, infatti, che, l’CO 1 ha correttamente notificato la decisione su opposizione del 20 luglio 2012 all’allora rappresentante dell’assicurata, signor __________, il quale, come visto in precedenza (cfr. consid. 1.4.), munito di valida procura datata 3 maggio 2012 (doc. 123A), aveva redatto l’opposizione del 16 maggio 2012 (doc. 123).
Giusta l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (cfr. RCC 1991 p. 393; RAMI 1997 p. 444, 1996 p. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata revocata (cfr. STFA I 565/02 del 6 maggio 2003).
Nel caso in esame, dagli atti emerge che, conformemente all’art. 37 cpv. 3 LPGA, l’assicuratore infortuni ha inviato per raccomandata la decisione datata 20 luglio 2012 all’allora rappresentante dell’assicurata, signor __________. Il rappresentante era munito di regolare procura, datata 3 maggio 2012, sottoscritta dall’assicurata (doc. 123A).
Alla luce di ciò, il TCA deve concludere che l’invio della decisione su opposizione del 20 luglio 2012 al signor __________ anziché all’assicurata direttamente, avvenuto sulla base di una valida procura, sia stato corretto, poco importa che in precedenza (precisamente all’inizio di luglio 2010) l’assicurata avesse revocato una precedente procura rilasciata allo stesso signor __________ (cfr. consid. 1.3.).
Non essendo stata impugnata, la decisione su opposizione del 20 luglio 2012, regolarmente notificata, è quindi cresciuta in giudicato.
Il patrocinatore della ricorrente, del resto, in data 17 ottobre 2013 ha solo chiesto all’amministrazione una riapertura del caso, senza invocare una restituzione del termine di ricorso, adducendo che l’assicurata o l’allora suo rappresentante sarebbero stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito (art. 41 cpv. 1 LPGA).
Al contrario, dalla nota telefonica del 18 febbraio 2013, emerge che l’assicuratore LAINF è stato contattato dall’avv. RA 1, nuovo rappresentante legale dell’assicurata, il quale ha chiesto delucidazioni in merito alla mancata trasmissione, in copia, alla propria assistita della decisione su opposizione del 20 luglio 2012, “visto che le precedenti comunicazioni sono sempre state inviate sia a lei che al signor __________”. Egli ha osservato che “l’assicurata in buona fede pensava che la decisione sarebbe arrivata anche a lei ed ha atteso fino a che il termine è poi scaduto”, aggiungendo che “chiede se a questo punto è possibile un ulteriore termine di 30 giorni per valutare il ricorso” (doc. 132).
Con scritto del 25 febbraio 2013, l’avv. __________ del __________ della CO 1 di __________ ha informato l’avv. RA 1 che “i termini di ricorso non possono essere prolungati. Fra l’altro incombe al Tribunale decidere in merito alla tempestività del ricorso e non alla CO 1”, aggiungendo che “per principio le decisioni su opposizione vengono trasmesse unicamente al rappresentante legale al quale incombe chiaramente l’obbligo di fare il necessario per tutelare gli interessi del proprio assistito” (doc. 133).
2.2. L'art. 53 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
In una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale
procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."
2.3. Dalle tavole processuali si evince che, con la decisione su opposizione del 20 luglio 2012, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF - dopo avere proceduto a minuziosi accertamenti medici, comprendenti anche delle valutazioni ortopediche e neurologiche effettuate presso l’__________ __________ di __________ (doc. 73) e la __________ dell’__________ di __________ (doc. 106) - sulla base degli apprezzamenti medici del 18 febbraio 2011 (doc. 93), del 27 marzo 2012 (doc. 119) e del 10 luglio 2012 (doc. 125) del dr. __________, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro a partire dal 1° dicembre 2009, considerando i disturbi alla spalla destra e quelli a livello cervicale di natura extra-infortunistica (cfr. doc. 127).
2.4. In data 17 ottobre 2013, il rappresentante legale dell’interessata ha chiesto all’assicuratore infortuni di volere riesaminare la problematica medica, alla luce della valutazione del 29 luglio 2013 del dr. __________ e sulla base della perizia del dr. __________ del 21 settembre 2013 (doc. 135).
Secondo il TCA, a ragione, l’CO 1 non ha accolto questa richiesta del legale dell’assicurata, ritenendo che, nel caso di specie, non vi siano i presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012, cresciuta incontestata in giudicato.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), infatti, a norma dell’art. 53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Nella fattispecie concreta, l’assicurata ha chiesto un riesame della decisione su opposizione del 20 luglio 2012, senza tuttavia apportare dei motivi concreti di revisione, come rilevato nell’apprezzamento medico del 19 maggio 2014 dal dr. __________, medico __________ dell’assicuratore infortuni, il quale, dopo avere visionato la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale dal rappresentante dell’interessata, ha escluso la presenza di fatti nuovi tali da spingere l’assicuratore a rivedere la propria precedente decisione, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 146).
Nel referto del 18 giugno 2014 relativo all’apprezzamento medico del 19 maggio 2014, infatti, il dr. __________, dopo avere riassunto il decorso secondo gli atti e avere, in particolare, riportato quanto indicato nel rapporto del 29 luglio 2013 dal dr. __________ e nella perizia del 21 settembre 2013 dal dr. __________, ha concluso che:
" (…)
3. Apprezzamento
L’esame radiologico standard e l’esame RM del polso destro del 20.03.2013 vengono direttamente valutate nel pacs, l’esame sopradescritto conferma l’alterazione endemigena a carico dell’osso semilunato, alterazioni a carico dell’estensore radiale lungo del carpo senza interruzione della struttura tendinea o tenosinovite associata, normali le strutture del tunnel carpale. Alterazioni cistiche a livello della base del I metacarpo dopo intervento chirurgico con prelievo di tessuto osseo. Si tratta di una pregressa frattura meta-epifisaria distale radiale, la consolidazione ossea è avvenuta, si rilevano diffusi segni di significato degenerativo con riduzione dello spessore articolare in sede radio-carpale con sclerosi della superficie articolare e radiale. Diffuse alterazioni di significato degenerativo sono inoltre apprezzabili in sede intercarpale.
A complemento della situazione viene da me direttamente valutato in pacs pure l’esame RM del rachide cervicale nativo e con mezzo di contrasto del 30.08.2013 con rilievi sostanzialmente sovrapponibili alle indagini precedenti del 2011 e 2010.
In particolare invariata l’alterazione focale intra-midollare a livello di C5 come da piccola cavità siringo-mielica, C4-C5 piccola ernia discale laterale intra-foraminale destra con possibile contatto radicolare, C5-C6 ernia discale laterale ed intra-foraminale sinistra con contatto radicolare. Per quanto riguarda la colonna vertebrale cervicale confermo il mio apprezzamento medico del 27.03.2012 che sull’infortunio del 19.09.2008 non è avvenuta una patologia traumatica rilevante della colonna vertebrale cervicale.
In sostanza non è stata prodotta alcuna documentazione medica che possa inficiare il mio precedente apprezzamento.” (Doc. 146, sottolineature della redattrice)
Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio tali conclusioni, che sono poi state ribadite dal dr. __________ in occasione della visita medica __________ del 20 novembre 2014, eseguita dal medico __________ a fronte delle obiezioni sollevate in sede di opposizione da parte del patrocinatore dell’assicurata.
Nel rapporto del 20 novembre 2014 il dr. __________ ha infatti concluso che:
" (…)
Reperti oggettivi
Rispondo in questo modo alle domande del signor avvocato RI 1, vi sono limiti funzionali moderati alla colonna vertebrale cervicale in particolar modo di flessione/estensione e inclinazione destra/sinistra. I gradi dei vari movimenti sono descritti nel punto reperti. La funzionalità del collo è modicamente ridotta nei movimenti citati. Questi limiti non sono in relazione adeguata naturale con l’infortunio in parola del 19.08.2008. I persistenti dolori al collo sono da ricondurre a fattori degenerativi sopradescritti (RM) della colonna vertebrale cervicale e non ad aspetti traumatici.
(…)
Aspetti medico-assicurativi
le domande riguardanti il rachide cervicale, arto superiore destro sono state esaurite nel punto sopra, aggiungo che non ci sono limiti funzionali ai movimenti della spalla destra, gomito destro. (…)”
(Doc. 157)
Il TCA, preso atto delle motivate considerazioni espresse dal dr. __________, deve concludere che non sono stati presentati fatti nuovi o nuovi mezzi di prova tali da permettere una revisione procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012, cresciuta incontestata in giudicato.
Le critiche riguardo alle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, poi condivise anche dal dr. __________, espresse nel referto del 23 aprile 2015 dal dr. __________ - a mente del quale le lesioni presentate dall’assicurata a livello cervicale sarebbero di origine infortunistica (cfr. doc. A6) - non possono essere considerate né un fatto nuovo, né un nuovo mezzo di prova, ma solo un diverso parere di un’identica fattispecie e, come tale, non possono giustificare una revisione procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012, cresciuta in giudicato.
Va infatti evidenziato che l’eziologia dei disturbi presenti a livello cervicale è già stata esaminata e approfondita nella decisione su opposizione del 20 luglio 2012, negandone la natura post-infortunistica. L’assicurata, in disaccordo con tale conclusione, avrebbe dovuto impugnare a quel momento la decisione su opposizione del 20 luglio 2012, chiedendo il riconoscimento da parte dell’assicuratore LAINF anche dei disturbi a livello cervicale. Ciò che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.) non è, tuttavia, stato fatto, con la conseguente crescita in giudicato della decisione su opposizione del 20 luglio 2012.
Il TCA condivide, pertanto, la motivazione con la quale l’amministrazione, nella decisione su opposizione qui impugnata, ha sottolineato, a proposito dei disturbi a livello cervicale, che il dr. __________, al termine di un'analisi completa e dettagliata degli atti a sua disposizione, ha spiegato per quali motivi non poteva essere ammessa l'esistenza di lesioni post-infortunistiche al rachide cervicale, aggiungendo che “dagli atti risulta che l'assicurata, sentita in merito alla dinamica dell'accaduto il 12.2.2009, non ha preteso di avere picchiato la colonna cervicale né tanto meno di avere subito un contraccolpo a tale livello. E' solo in occasione della visita esperita il 18.5.2010 dal dott. __________, e cioè praticamente a distanza di 20 mesi dall'infortunio, che l'assicurata dichiara di lamentare delle cervicalgie. L'assicurata, che è stata vista da diversi specialisti, non avrebbe omesso di menzionare l'esistenza di disturbi a livello del rachide cervicale se gli stessi fossero già stati presenti. A mente del dott. __________ la latenza tra l'infortunio e la manifestazione di disturbi a livello cervicale e l'assenza di deficit neurologici documentati per un anno e mezzo parla contro l'ipotesi in favore di un'eziologia post-traumatica. Anche il decorso e cioè il fatto che in occasione del consulto presso l'Ospedale __________ di __________ non ha potuto essere clinicamente riprodotta l'emisintomatologia al braccio sinistro descritta dai neurologhi dell'Ospedale di __________ parla chiaramente contro l'esistenza di una lesione rilevante a livello del rachide cervicale così come pure di una lesione al midollo spinale in concomitanza con l'infortunio. La diagnosi in favore di una siringomielite comporta delle lesioni importanti a livello del rachide con dei deficit neurologici. La sintomatologia riferita dall'assicurata non corrisponde a quella che viene descritta in caso di una siringomielite classica. Gli specialisti zurighesi menzionano solo una possibile distorsione cervicale e consigliano degli accertamenti per chiarire una possibile concausa post-traumatica. Ora nel diritto delle assicurazioni sociali le questioni di fatto devono essere comprovate secondo il criterio della probabilità preponderante almeno. Anche i medici del __________ di __________ hanno attestato che la lesione a livello di C4 interpretabile nel contesto di una piccola cavità siringomielica è possibilmente post-traumatica. Ciò non basta per far nascere un obbligo d'indennizzo a carico dell'assicuratore infortuni” (doc. A1).
Sulla base di questi elementi, l’assicuratore LAINF ha quindi concluso che né il dr. __________, né il dr. __________ abbiano messo in luce fatti nuovi o nuovi mezzi di prova tali da poter rimettere in discussione l'inesistenza di lesioni post-infortunistiche al rachide cervicale stabilita nella decisione su opposizione del 20 luglio 2012, cresciuta in giudicato, sottolineando come “sintomatico - visti i principi vigenti in materia di revisione procedurale - è il fatto che il dott. __________ ha indicato che il controllo del 22.7.2013 conferma quanto da lui rilevato il 18.5.2010. Questo significa che il medico malgrado la richiesta di riapertura del caso nega l'esistenza di fatti nuovi. Il dott. __________ non ha fatto valere alcun fatto nuovo né preteso di avere trovato dei nuovi mezzi di prova rispetto alla documentazione vigente al momento del rilascio della decisione su opposizione del 20.7.2012. Un'opinione diversa sulla stessa fattispecie - fermo restando che non incombe al medico esprimersi in merito al grado dell’incapacità lucrativa – non è motivo di revisione” (doc. A1).
Il TCA concorda con queste considerazioni dell’amministrazione.
Questo Tribunale ritiene che neppure possa entrare in considerazione un'eventuale riconsiderazione della decisione su opposizione del 20 luglio 2012 sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, posto che, come visto prima (cfr. consid. 2.3.), la stessa è stata presa dall’Istituto assicuratore dopo accurati e approfonditi accertamenti medici di natura anche specialistica presso ospedali e cliniche universitarie, poi valutati nel loro complesso da parte dei medici __________ dell’assicuratore LAINF e dalla __________ di __________.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Questo Tribunale evidenzia, infine, per quanto riguarda i disturbi al polso destro – i quali nella decisione su opposizione del 20 luglio 2012 erano stati considerati stabilizzati, non più necessitanti di cure mediche e tali da non limitare l’assicurata nello svolgimento di un’attività lavorativa come era già stato valutato nella visita medica del 13 novembre 2009 dal dr. __________ (cfr. doc. 61) - che l’assicuratore LAINF convenuto - preso atto della documentazione medica raccolta posteriormente all’emanazione della decisione del 22 agosto 2014 e del parere espresso al riguardo dal dr. __________ nella visita medico __________ del 20 novembre 2014 (doc. 157) - ha ammesso che “l’assicurata lamenta una ricaduta dei disturbi al polso destro tanto che prossimamente verrà sottoposta ad una valutazione artroscopica”, invitando la CO 1 “ad esprimersi in merito alle prestazioni per la ricaduta” (doc. A1).
2.5. Il rappresentante dell’assicurata ha chiesto il gratuito patrocinio (doc. I).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e, in particolare, dell’ambito ristretto di contestazione - legato al solo aspetto della revisione procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012 cresciuta incontestata in giudicato - la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Inoltre, all’istante, proprio perché rappresentata da un legale, non poteva certo sfuggire la necessità, nell’ambito di una richiesta di revisione procedurale, di presentare dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza, non potendosi limitare, come invece avvenuto nel caso di specie, a produrre solo una diversa valutazione di aspetti medici già accuratamente analizzati e oggetto di disamina nella decisione su opposizione del 20 luglio 2012 cresciuta, incontestata, in giudicato.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti