Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 6 gennaio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 novembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 luglio 2013 RI 1, nato nel 1949, attivo in qualità di montatore di impianti sanitari, di riscaldamento e di ventilazione presso la ditta __________ di __________ e, pertanto, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da un ponteggio riportando una frattura del femore destro e delle fratture all’arto superiore destro (gomito, polso e falange del quarto dito) (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici del caso, l’CO 1, con decisione del 23 giugno 2014, basandosi sulla valutazione del 28 aprile 2014 del dr. __________ – il quale ha ritenuto di assegnare un’IMI del 10% per un’artrosi grave della testa del radio, negando invece un’IMI per il femore destro e per il polso destro (doc. 92) - ha accordato all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 101).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 106) – e dopo avere richiesto una presa di posizione al dr. __________ (doc. 108) - in data 19 novembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione del 23 giugno 2014 (doc. 109).
1.4. Con tempestivo ricorso del 6 gennaio 2015, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di “un’indennità per menomazione dell’integrità fisica totale del 50%, ossia del 10% per le conseguenze della frattura al gomito destro e del 40% per quelle a carico del femore destro, rispettivamente dell’intero arto inferiore destro” (doc. I).
Sostanzialmente, il rappresentante del ricorrente ha contestato che la frattura del femore destro sia consolidata e guarita, come invece ritenuto dal dr. __________, rilevando come egli “continua a soffrire di un notevole impedimento funzionale, dolori e formicolii all’arto inferiore destro”.
A sostegno della propria tesi, il rappresentante del ricorrente ha allegato “una copia cartacea di una radiografia del femore destro non datata, ma secondo informazioni del ricorrente eseguita circa 10 mesi dopo l’intervento chirurgico riparatorio, dunque circa a maggio 2014, dove si può notare coma la frattura in questione non sia per nulla consolidata in una posizione normale e stabile e che, di conseguenza, le lamentele del ricorrente trovano senz’altro spiegazione”. Egli ha aggiunto che “il ricorrente si riserva di produrre quanto prima documentazione più adeguata a sostegno di quanto di cui precede” (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 19 febbraio 2015, il rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA il proprio nuovo indirizzo, valido a partire dal 1° marzo 2015 (doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il diritto o meno dell’assicurato di poter beneficiare di una indennità per menomazione dell’integrità concernente la lesione interessante l’arto inferiore destro.
Non è invece oggetto di contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza l’attribuzione di un’IMI del 10% per l’arto superiore destro riconosciuta dall’CO 1 con la decisione su opposizione del 19 novembre 2014.
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.6. Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del parere espresso a due riprese dal dr. __________ (cfr. doc. 92 e doc. 108) - ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad un’IMI per il femore destro, ritenuta la buona guarigione e il perfetto consolidamento della frattura al femore destro.
Il rappresentante del ricorrente ha contestato che la frattura del femore destro sia consolidata e guarita, producendo, a comprova di quanto sostenuto, una copia cartacea di una radiografia, chiedendo l’assegnazione di un’IMI del 40% (doc. I).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può concordare con le critiche sollevate dal rappresentante del ricorrente, puntualmente smentite dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano e medico di circondario dell’assicuratore LAINF, il quale, nell’apprezzamento medico fornito al momento della visita medica di chiusura del 28 aprile 2014, ha escluso l’esistenza di “menomazioni di IMI per il femore destro che non ha coinvolto le articolazioni vicine dell’anca destra e caviglia destra" (doc. 92).
A fronte del referto del 3 settembre 2014 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica - il quale ha ritenuto che “il danno residuale per quanto concerne la frattura del femore destro può essere paragonato ad un’artrosi grave dell’anca” (cfr. doc. 106) - il dr. __________, nell’apprezzamento medico del 22 settembre 2014, ha confermato il rifiuto di un’IMI per l’arto inferiore destro, rilevando che:
" (…)
3. Apprezzamento
Valutando la situazione con ulteriori atti entrati, mantengo la mia posizione rilevata durante la visita medica di chiusura del 28 aprile 2014 confermando che non esiste menomazione d’integrità per il femore destro, la frattura è radiologicamente ben guarita e non aveva coinvolto le articolazioni vicine dell’anca e della caviglia destra, la frattura del polso destro era guarita praticamente senza dislocazione richiedendo una terapia conservativa. Confermo, quindi, l’attribuzione di IMI del 10% come già avvenuto per il gomito destro, ma nessuna IMI per l’arto inferiore destro. Ricordo, ancora, che non è possibile paragonare lo stato di consolidamento di una frattura diafisaria con il potenziale sviluppo di coxartrosi post-traumatica, la frattura è perfettamente guarita radiologicamente, l’anca destra non ha subito nessuna lesione, radiologicamente intatta.
L’opposizione e il relativo allegato non portano quindi nuovi elementi di giudizio atti a modificare o rivedere la mia valutazione di IMI come sovraesposto.” (Doc. 108)
Il TCA concorda con questa esposizione dettagliata e convincente con la quale il dr. __________, specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali non può essere seguito il parere del dr. __________.
In particolare, il dr. __________ ha evidenziato come nel caso di specie, in presenza di una frattura perfettamente guarita radiologicamente e in assenza di lesioni all’anca destra, radiologicamente intatta, non sia possibile paragonare lo stato di consolidamento di una frattura diafisaria con il potenziale sviluppo di una coxartrosi post-traumatica.
Le motivate considerazioni espresse dal dr. __________ non possono essere rimesse in discussione, a mente di questo Tribunale, dalla copia cartacea della radiografia di un femore destro prodotta dal rappresentante dell’assicurato unitamente al ricorso al fine di dimostrare la mancata guarigione della frattura in questione (cfr. doc. A2).
Tale mezzo di prova, infatti, del tutto generico, non può essere preso in considerazione visto che non fornisce alcun elemento essenziale al fine di una sua corretta valutazione, quale ad esempio il nome del paziente, quello del medico autore dell’esame radiologico e, soprattutto, la data nel quale tale accertamento è stato svolto.
A quest’ultimo proposito, l’CO 1, nella risposta di causa, ha sottolineato che “se la sommaria datazione proposta da controparte fosse attendibile e la radiografia fosse effettivamente risalente “circa a maggio 2014”, la stessa sarebbe più o meno contemporanea all’accurata visita medica di chiusura del 28 aprile 2014 e precederebbe di qualche mese la visita del dr. __________ del 3 settembre 2014, l’apprezzamento del medico della convenuta del 22 settembre 2014 nonché la procedura di decisione e di opposizione. Mal si comprende la ragione per la quale il ricorrente produca questo documento solo ora o come una frattura “per nulla consolidata” come apparirebbe quella oggetto della radiografia sarebbe potuta sfuggire agli attenti controlli dei medici della convenuta e soprattutto del dr. __________, curante di fiducia del ricorrente, che nel suo parere ha parlato di una frattura del femore destro comunque consolidata” (doc. III).
Il TCA concorda con queste considerazioni dell’assicuratore convenuto e rileva che già in occasione della visita del 19 febbraio 2014 il dr. __________ aveva avuto modo di constatare che la frattura del femore destro era radiologicamente consolidata (cfr. quanto espressamente indicato nel referto del 25 marzo 2014, doc. 84), circostanza poi ribadita nel referto del 3 settembre 2014 (cfr. doc. 106).
Va, del resto, evidenziato che, al di là di ogni considerazione a proposito del valore probante della radiografia in questione, neppure dopo la risposta di causa il ricorrente, nonostante quanto accennato in sede ricorsuale – laddove si è riservato “di produrre quanto prima documentazione più adeguata a sostegno di quanto di cui precede” (cfr. doc. I) - ha prodotto nuove prove in grado di smentire l’accurata valutazione del dr. __________.
Infine, a titolo abbondanziale, a proposito della richiesta di attribuzione di un’IMI del 40% formulata dal rappresentante del ricorrente, va rilevato che, come correttamente indicato dall’amministrazione nella risposta di causa, secondo l'Allegato 3 dell'OAINF, un tasso del 40% viene accordato nei casi di perdita di una gamba all’altezza del ginocchio.
Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene dunque che, a ragione, l’CO 1 con la decisione su opposizione impugnata ha negato all'assicurato il diritto di beneficiare di un'IMI per il femore destro.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti