Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2015.67

 

cr

Lugano

3 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 maggio 2015 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 16 novembre 2004 RI 1, nata nel 1966, a quel tempo occupata in qualità di cuoca presso l’__________, nel cercare di non far cadere un cestello di circa quindici chilogrammi che le era sfuggito dalle mani, ha effettuato un movimento di rotazione e trazione con il braccio destro (doc. 3 fasc. 1).

 

                                         In data 18 marzo 2005 l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento di artroscopia e stabilizzazione anteriore alla spalla destra (doc. 5 fasc. 1).

                                     

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   In data 10 febbraio 2010 l’assicurata, mentre stava spostando su una piastra un pentolone pesante circa venticinque chilogrammi da vuoto e contenente circa 100 litri di minestra, ha risentito un dolore alla spalla sinistra (doc. 8 e doc. 12 fasc. 2).

 

                                         Dall’esame di artro-RM alla spalla sinistra del 22 aprile 2010 è emersa la rottura del tendine sottoscapolare (doc. 9 fasc. 2), operato in data 27 maggio 2010 (doc. 15 fasc. 2).

 

                                        L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         In esito alla visita medica __________ del 27 luglio 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________ dell’assicuratore LAINF, ha considerato l’interessata nuovamente abile al lavoro al 100% in qualità di cuoca a partire dal 2 agosto 2011 (doc. 69 fasc. 2).

 

                               1.3.   In data 30 luglio 2012 l’assicurata ha annunciato una ricaduta (doc. 80 fasc. 2).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         In data 7 marzo 2013, l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento di ricostruzione del sovraspinoso e del sottospinoso con decompressione sottoacromiale (doc. 124 fasc. 2).

 

                                         A seguito della visita medica di chiusura del 12 febbraio 2014 eseguita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________ dell’assicuratore LAINF, con decisione del 22 aprile 2014 l’amministrazione ha attribuito all’interessata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 184 fasc. 3).

 

                                         Tenuto conto dell’evoluzione alla spalla sinistra, dopo una nuova visita medica di chiusura eseguita in data 8 agosto 2014, con scritto del 20 ottobre 2014 l’assicuratore LAINF, non ritenendo più necessaria alcuna cura medica, ha comunicato all’assicurata di volere sospendere, a partire dal 1° dicembre 2014, il versamento delle prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) (doc. 212 fasc. 3).

 

                                         Con decisione formale del 9 febbraio 2015, l’Istituto assicuratore ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 34% a decorrere dal 1° dicembre 2014 (doc. 221 fasc. 3).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 225 fasc. 3) – con la quale il legale ha evidenziato come le possibilità reintegrative nelle attività di cassiera e operaia di fabbrica indicate dall’amministrazione fossero del tutto irrealistiche, alla luce dei notevoli disturbi presentati dall’interessata - dopo avere nuovamente interpellato il medico di __________ (doc. 231 e doc. 235 fasc. 3), in data 27 maggio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A1).

                                                                                

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione “di una rendita di invalidità completa (invalidità totale)” (doc. I).

                                     

                                         Sostanzialmente il patrocinatore della ricorrente ha contestato, dal profilo medico, il fatto che l’amministrazione, sulla base della valutazione dei propri medici fiduciari, abbia considerato l’interessata totalmente abile al lavoro nello svolgimento di attività leggere, rilevando come “la sintomatologia algica è talmente importante da impedirle le attività suggerite dai medici di __________ della CO 1”.

                                         Tale circostanza, secondo il rappresentante dell’assicurata, è confermata dal fatto che la curante dell’assicurata, dr.ssa __________ – della quale l’avv. RA 1 ha chiesto l’audizione da parte del TCA, riservandosi pure il diritto di produrre un referto supplementare – ha chiaramente indicato come anche le attività lavorative più leggere siano incompatibili con il quadro di salute generale della paziente.

                                         L’attestazione della dr.ssa __________, a mente del legale dell’interessata, “fa sorgere più di un dubbio circa l’attendibilità delle conclusioni alle quali sono giunti i medici fiduciari dell’amministrazione”, motivo per il quale, a norma dell’art. 18 Lptca, si chiede che “venga esperita una perizia giudiziaria pluridisciplinare volta a far luce sull’esigibilità della capacità lavorativa e ad accertare il suo grado di invalidità che – a non averne dubbio – è da ritenersi completo”.

                                         Il patrocinatore ha aggiunto che la gravità dei disturbi dell’assicurata è dimostrata dalla necessità di un nuovo intervento chirurgico alla spalla sinistra, certificata dal dr. __________, dato che “la paziente riferisce che la patologia dolorosa non è più tollerabile”.

                                        

                                         L’avv. RA 1 ha poi considerato irrealistico per l’assicurata, quasi cinquantenne, in possesso unicamente del diploma di cuoca – unica professione esercitata per 34 anni, di cui 25 presso il suo ultimo datore di lavoro – afflitta da importanti problemi di salute agli arti superiori, possa reinserirsi nel mondo del lavoro.

 

                                         Il patrocinatore della ricorrente ha, infine, contestato gli aspetti economici, ritenendo non corretto il reddito da invalido calcolato dall’amministrazione. A suo avviso, infatti, un reddito di fr. 48'119 annui “non è minimamente in linea con i parametri attualmente vigenti sul mercato del lavoro per i settori indicati dall’amministrazione, salari che risultano – e di molto – più bassi” (doc. I).

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 14 settembre 2015, l'CO 1 ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurata.

                                         Non è invece oggetto di contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza l’attribuzione di un’IMI del 15%.

                                                                                                                                           

                                         Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                               2.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                     

                               2.3.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 14 agosto 2014 stilato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, medico di __________ dell’CO 1, a margine della visita di chiusura dell’8 agosto 2014.

 

                                         Dal rapporto emergono, quali reperti oggettivi, una buona funzionalità a parte le limitazioni sopra l’orizzontale per la spalla destra e una situazione inalterata con riferimento ai dolori alla spalla sinistra quando deve forzare alla rotazione e quanto deve spostare pesi di qualche chilo verso il livello orizzontale (doc. 210 fasc. 3 pag. 5).

                                        

                                         Il dr. __________ ha quindi concluso che l’assicurata va considerata abile al lavoro nella misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nel modo seguente:

 

" (…)

Esigibilità del lavoro:

l’assicurata può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg molto spesso. Sollevare e portare pesi fino a 10 kg spesso. Pesi medi e pesanti (oltre i 10 kg) fino all’altezza dei fianchi  non più possibile. Sollevare e portare pesi oltre l’altezza del petto fino a 5 kg e oltre i 5 kg mai.

L’assicurata può eseguire lavori leggeri e di precisione molto spesso. L’assicurata può eseguire lavori medi spesso. Non può più eseguire lavori pesanti e lavori molto pesanti. Nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione della mano. L’assicurata può di rado effettuare lavori al di sopra della testa. Molto spesso può eseguire lavori con rotazione del busto. Può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti e la posizione in piedi e inclinata in avanti. L’assicurata può mantenere molto spesso la posizione inginocchiata e con le ginocchia in flessione. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e la posizione in piedi. Nessuna limitazione per quanto riguarda gli spostamenti, tranne che salire su scale. Salire su scale a pioli possibile solo di rado."

(Doc. 210 fasc. 3 pag. 6)

 

                                         A seguito delle contestazioni sollevate dall’assicurata in merito all’esigibilità lavorativa in attività adeguate – evidenziando come la dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna generale, abbia ritenuto che l’esigibilità lavorativa debba “tenere conto della funzione della spalla non solo come articolazione deputata al sollevamento e trascinamento di pesi quale sforzo massimo nella professione di cuoco, ma anche dei movimenti fini e ripetitivi che si ripercuotono sui tendini della stessa, così come il mantenimento di posizioni in un atteggiamento di montaggio anche di pezzi dell’industria elettronica che pure si ripercuotono sulle spalle” (doc. 227 fasc. 3) – il dr. __________, nell’apprezzamneto medico del 16 aprile 2015, ha confermato la correttezza dell’esigibilità lavorativa da lui espressa, rilevando come il referto della dr.ssa __________ non apporti alcuna nuova informazione medica e osservando come “i suoi argomenti menzionati nel rapporto erano gli stessi da me valutati anche in merito ai lavori di precisione”. Il dr. __________ ha ribadito che “visionando le schede di lavoro scelte per la definizione delle prestazioni di rendita, queste risultano nei limiti funzionali confermando quelli da me indicati nella visita di chiusura” (doc. 231 fasc. 3).

 

                                         Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha quindi confermato che l’assicurata è totalmente inabile al lavoro nello svolgimento della sua ultima attività lavorativa, di natura pesante, ma è per contro pienamente abile al lavoro in un’attività leggera rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. B).

                                        

                                         In sede ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata si è limitato a ribadire le precedenti contestazioni espresse con l’opposizione, senza tuttavia più produrre documentazione medica a sostegno delle proprie allegazioni, ma rifacendosi a quanto indicato dalla dr.ssa __________ nel referto dell’11 marzo 2015 (doc. I).

 

                               2.4.   Chiamato a pronunciarsi, dopo avere attentamente vagliato gli atti e vista anche l’assenza di documentazione medica specialistica di senso contrario fatta valere in sede ricorsuale, questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico dr. __________ (e fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale la ricorrente va ritenuta totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate.

 

                                         Ininfluenti risultano le critiche ricorsuali con le quali il legale della ricorrente, rifacendosi alle contestazioni mosse dalla dr.ssa __________ nel referto dell’11 marzo 2015, ha ritenuto lacunosa la valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

                                         Il TCA rileva al riguardo che le obiezioni della dr.ssa __________ relative al fatto che “la valutazione della capacità lavorativa residua della paziente a margine deve tenere conto della funzione della spalla non solo come articolazione deputata al sollevamento, trascinamento pesi, quale sforzo massimo nella professione di cuoco, ma anche dei movimenti fini e ripetitivi che si ripercuotono sui tendini della stessa, così come il mantenimento di posizioni in un atteggiamento di montaggio anche di pezzi nell’industria elettronica che pure si ripercuotono sulle spalle” (cfr. doc. 227 fasc. 3) non hanno ragione d’essere, alla luce della presa di posizione del 16 aprile 2015, con la quale il dr. __________ ha espressamente indicato che gli argomenti sollevati dalla curante “erano gli stessi da me valutati anche in merito ai lavori di precisione” (doc. 231 fasc. 3).

                                         Il TCA concorda con queste considerazioni del medico fiduciario dell’assicuratore convenuto, il quale, al momento di esprimersi in merito all’esigibilità lavorativa dell’interessata, ha effettivamente preso in considerazione, oltre alla possibilità per la stessa di sollevare e portare pesi, anche l’esigibilità di mantenere le posizioni e di eseguire movimenti fini, indicando espressamente a questo proposito che “l’assicurata può eseguire lavori leggeri e di precisione molto spesso” (cfr. doc. 210 fasc. 3).

 

                                         Parimenti ininfluente la contestazione ricorsuale relativa al nuovo intervento chirurgico preannunciato dal dr. __________ alla spalla sinistra - ciò che, secondo il patrocinatore dell’interessata, dimostrerebbe una maggiore inabilità lavorativa in attività adatte - non essendo oggetto della presente vertenza la necessità di ulteriori cure mediche, ma solo l’entità della rendita di invalidità attribuita all’assicurata (cfr. petito ricorsuale).

 

                                         Questa Corte non può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico di __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

 

                                         Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

 

                                         In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

 

                                         In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

 

                                         In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

                                                                                

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

 

                                         Va inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

                                         Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

 

                                         In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

 

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

                                         (il corsivo è della redattrice)

                                     

                                         In queste condizioni, il TCA ritiene che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici, né, tantomeno, di ordinare una perizia giudiziaria o di procedere all’audizione della sua curante (cfr. doc. I, p. 11).

 

                                         Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurata è totalmente inabile nella professione di cuoca. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività che ella sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante il danno alla salute infortunistico.

                                         È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

                                         Il TCA non ritiene condivisibili le critiche del patrocinatore dell’assicurata, a mente del quale l’età dell’interessata renderebbe irrealistica una sua reintegrazione professionale sul mercato del lavoro (cfr., a titolo d’esempio, STF 8C_541/2011 del 17 luglio 2012, nella quale l’Alta Corte ha ritenuto, nonostante il danno alla salute, reintegrabile sul mercato del lavoro, in attività adatte, un assicurato, nato nel 1959; STF 8C_910/2010 dell’8 settembre 2011, concernente un assicurato, nato nel 1966, ritenuto pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali; STF 8C_285/2010 del 6 settembre 2010, nella quale il TF ha considerato reintegrabile sul mercato del lavoro, in attività adatte, un assicurato nato nel 1962; STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, concernente il caso di un assicurato, nato nel 1962, considerato pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adeguate).

 

                                         Occorre infine ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati - né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).

 

                               2.5.   Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasta vittima dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 72’613.00 (cfr. doc. 217 fasc. 3).

 

                                         Questo dato - non contestato dalla ricorrente e desunto direttamente dalle informazioni fornite dal suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 215 fasc. 3) - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                               2.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

 

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                               2.7.   Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 48’119 annui il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. B).

 

                                         È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio la cassiera di negozio do-it presso la ditta __________ di __________, l’aiuto montatrice elettricista presso la __________ di __________, la specialista in fibre ottiche presso la __________ di __________, la controllora della qualità presso la __________ di __________ e, infine, l’operaio alla fabbricazione di trapani presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 44'405 (doc. 214 fasc. 3).

 

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella di cui al doc. 214 fasc. 3 si evince che sono 81 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 31’095 e a fr. 67'600 annui, e infine che quello medio è di fr. 44'405 annui.

 

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 48'119 annui) è superiore di circa il 7.7% rispetto alla media dei salari medi (fr. 44'405 annui).

                                         In base alla giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

                                         In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

 

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute - il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 48’119.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

 

                                         Per inciso, a proposito delle contestazioni del patrocinatore della ricorrente, a mente del quale “un salario di fr. 48'119 annui non è minimamente in linea con i parametri attualmente vigenti sul mercato del lavoro per i settori indicati dall’amministrazione, salari che risultano – e di molto – più bassi” (doc. I), questo Tribunale rileva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF sulla base alle DPL non si discosta di molto rispetto a quello, addirittura leggermente superiore, calcolato dall’Ufficio AI facendo capo ai dati statistici di cui alla tabella TA1 con riferimento ad attività semplici e ripetitive.

                                         Infatti, dal progetto di decisione del 23 gennaio 2015 - con il quale l’UAI ha attribuito una rendita di invalidità temporanea, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del 30% - emerge che il reddito da invalido che  avrebbe potuto percepire l’assicurata, nonostante il danno alla salute, nello svolgimento di attività leggere adeguate, semplici e ripetitive, esigibili al 100% e tenuto conto di una riduzione dell’8% per attività leggere, ammonta a fr. 49'500.50 annui (cfr. doc. 219 fasc. 3).

                                        

                                         Il grado di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'119 annui al reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 72'613.25 annui (cfr. consid. 2.5.) - è del 33.73% arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

                                          

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 34%, il suo ricorso deve essere respinto.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti