Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2015.77

 

mm

Lugano

18 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2015 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 luglio 2015 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 8 gennaio 1990, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto-gessatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, nello scaricare del materiale da un camion, ha riportato un trauma distorsivo/contusivo al polso sinistro.

 

                                         Nel maggio 1992, egli è stato sottoposto a un intervento di denervazione e di artrodesi carpale parziale presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________.

                                         Con decisione formale del 29 marzo 1993, poi confermata in sede di opposizione (doc. 98), l’Istituto assicuratore ha dichiarato l’assicurato abile in misura completa nella sua abituale attività e gli ha riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (cfr. doc. 79).

 

                                         Con sentenza LAINF 64/94 del 26 ottobre 1994, il TCA ha respinto il ricorso intercorso nel frattempo da RI 1 (cfr. doc. 101).

 

                               1.2.   A far tempo dal 1° febbraio 2013, l’amministrazione ha ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a titolo di ricaduta del sinistro del 1990 (cfr. doc. 182).

 

                                         Il 28 gennaio 2014, è stata eseguita un’artroscopia diagnostica radio carpica e medio carpica del polso sinistro con sinoviectomia in sede radio carpica, ulno carpica e medio carpica, débridement del disco triangolare, rimozione di corpi liberi, nonché artroplastica di resezione dello stiloide radiale (doc. 210) e, il 1° aprile 2014, una panartrodesi con placca dorsale del polso sinistro (doc. 222).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 maggio 2015, l’CO 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 13% dal 1° gennaio 2015, nonché di un’IMI aggiuntiva del 5% (cfr. doc. 308).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 311), in data 6 luglio 2015, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 316).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 31 luglio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscere “un grado di incapacità lavorativa di almeno il 50% e comunque fino ad almeno il giorno 31/08/2015” come pure un’IMI del 25%, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…).

Il Dott. __________ conferma poi l’inabilità lavorativa già decretata il giorno 15/04/2015 per il periodo dal giorno 15/04/2015 al giorno 08/06/2015 attraverso il certificato medico redatto il giorno 08/06/2015 stabilendo una inabilità al lavoro nella misura del 50% dal giorno 09/06/2015 al giorno 31/08/2015.

 

Nelle sue valutazioni finali il dott. __________ così conclude:

“nell’attuale attività professionale ritengo giustificata anche una esigibilità lavorativa del 50%. In un’attività più leggera e consona dopo i diversi interventi alla mano sinistra eventualmente ci potrebbe essere una esigibilità maggiore. Per quanto riguarda la menomazione funzionale per la mia esperienza un’artrodesi totale del polso è giustificato un 20-25% …”.

 

Il Sig. RI 1 è stato vittima di un grave infortunio; malgrado questo il nostro assistito non intende assolutamente utilizzare ciò che gli è accaduto per speculare su di una rendita di invalidità. La cosa che a lui preme è tornare in piena forma per potere espletare le sue mansioni di operaio edile senza alcuna limitazione.

Le sue condizioni attuali sono migliorate, questo è indubbio e lo dimostra anche il fatto che il nostro assistito ha ripreso a lavorare al 50%, ma le sue condizioni attuali non gli consentono un grado di occupazione maggiore rispetto a quello che già ora ricopre.

 

Questa non è solo la nostra valutazione o quella del Sig. RI 1 che è vittima di quotidiani dolori che comportano l’assunzione di farmaci, ma è anche la valutazione del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano – FMH chirurgia ortopedica e traumatologica.”

                                         (doc. I)

 

                               1.5.   In corso di causa, l’insorgente ha prodotto un rapporto del reumatologo dott. __________ (doc. III + allegato).

 

                               1.6.   L’amministrazione, in risposta, postula che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

 

                               1.7.   In data 7 ottobre 2015, l’assicurato ha versato agli atti una certificazione del dott. __________ e si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (doc. XI + allegato).

                                         Egli ha inoltre ritirato l’istanza di gratuito patrocinio (doc. X).

 

                                         L’assicuratore resistente si è espresso al riguardo il 15 ottobre 2015 (doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è innanzitutto la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera dal 31 dicembre 2014, oppure no.

                                         In caso di risposta affermativa, il TCA dovrà valutare l’entità della rendita d’invalidità e quella della menomazione all’integrità.

 

 

                               2.2.   Stato di salute infortunistico stabilizzato al 31 dicembre 2014?

 

                            2.2.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43, consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew/Ramelet/ Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71ss; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 1985; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 186 n. 10): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew/Ramelet/ Ritter, op. cit., Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109, consid. 4.3 e riferimenti).

 

                            2.2.2.   Nel caso in specie, a margine della visita medica di chiusura del 17 ottobre 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che “attualmente non ci sono altre proposte diagnostiche o terapeutiche.” (doc. 258).

 

                                         D’altro canto, il TCA osserva che, successivamente alla visita di chiusura, gli specialisti consultati dall’assicurato non hanno formulato particolari proposte terapeutiche miranti a migliorare lo stato del polso sinistro (in questo senso, si vedano i rapporti 16 gennaio, 15 aprile e 10 giugno 2015 del chirurgo della mano dott. __________ [cfr. doc. 273, 293 e 309], nonché la certificazione 6 ottobre 2015 del traumatologo dott. __________ [doc. C]).

                                         Il fatto che, nel corso dei prossimi anni, RI 1 dovrà essere sottoposto a un intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (cfr. doc. 287), non è d’ostacolo alla stabilizzazione delle sue condizioni di salute infortunistiche, segnalato che, in una sentenza del 30 luglio 1993 nella causa V. non pubblicata, il TFA ha esplicitamente indicato che una futura AMO non giustifica il versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si vedano pure le STCA 35.2004.56 del 3 dicembre 2004 e 35.2014.51 consid. 2.4.4.).

 

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene di poter condividere la conclusione dell’assicuratore resistente secondo il quale, il 31 dicembre 2014, lo stato di salute infortunistico era da considerarsi stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. Esso era quindi legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata, in particolare all’indennità giornaliera, e a definire il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI).

                                         Pertanto, nella misura in cui il ricorrente sembra pretendere che l’CO 1 venga obbligato a versargli indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 50% almeno sino alla fine del mese di agosto 2015, questa sua pretesa si rivela infondata.

 

                               2.3.   Entità della rendita d’invalidità.

 

                            2.3.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                         Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

                                         L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                         Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                            2.3.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

 

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

 

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

 

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

 

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

 

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido.

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto, o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF, che recita:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità.

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.3.3.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’istituto assicuratore ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 13%, facendo capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________ in occasione della visita di chiusura del 17 ottobre 2014 (cfr. doc. 316, p. 4 s.).

 

                                         In effetti, dopo aver refertato la presenza di dolori cronici a livello delle articolazioni radio-ulnare e ulno-carpica nonché dello stiloide radiale, il dott. __________ ha descritto nei seguenti termini l’esigibilità lavorativa dell’insorgente:

 

" (…).

L’assicurato può sollevare molto spesso pesi fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Talvolta può alzare pesi medi tra 10 e 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai può sollevare pesi pesanti sopra i 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Spesso può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino a 5 kg e talvolta sollevare oltre l’altezza del petto più di 5 kg. L’assicurato molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione e lavori medi. Talvolta può eseguire lavori pesanti e mai molto pesanti. Nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione della mano. Nessuna limitazione per quanto riguarda la mobilità dell’arto superiore. Può molto spesso lavorare sopra la testa con rotazione e posizione seduta/inclinata in avanti e posizione in piedi/inclinata in avanti. Molto spesso può lavorare inginocchiato e con flessione delle ginocchia. Molto spesso può stare in posizione seduta, in piedi o a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m e oltre i 50 m e camminare per lunghi tratti. Molto spesso può camminare su terreno accidentato salire le scale. Talvolta può salire su scale a pioli. Nessuna limitazione per l’equilibrio e stare in equilibrio.”

                                         (cfr. doc. 258, p. 5)

 

                                         Riferendosi alle certificazioni agli atti del dott. __________, il ricorrente sostiene che il grado dell’invalidità debba essere stabilito partendo dal tasso d’incapacità lavorativa del 50% che egli presenta nella professione di piastrellista (cfr. doc. I, p. 3).

 

                                         In proposito, il TCA rileva che lo specialista curante, nei suoi referti 16 gennaio 2015 (cfr. doc. 273, p. 2: “Ritengo giustificata a partire dal 1.2.2015 una reintegrazione professionale al 50% come operaio edile.”) e 10 giugno 2015 (cfr. doc. 309, p. 2: “Nell’attuale attività professionale ritengo giustificata un’esigibilità lavorativa del 50%.”), ha in effetti attestato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa soltanto parziale nella sua abituale professione. Ora, tale circostanza non è contestata ed è anzi stata esplicitamente riconosciuta dal medico di circondario dell’CO 1 (cfr. doc. 258, p. 5: “Con un’articolazione RC fissata con un’artrodesi è sconsigliato eseguire lavori pesanti sopra i 20 kg. Siccome l’assicurato deve ancora lavorare per 12-13 anni gli ho proposto di cambiare lavoro e cercarne uno dove non deve eseguire lavori pesanti con la mano sinistra in quanto come piastrellista si deve inginocchiare appoggiandosi con questa mano. La situazione può altrimenti peggiorare …” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Tuttavia, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, il grado dell’invalidità non può essere definito in funzione della situazione lavorativa concreta, in quanto sul mercato generale del lavoro, svolgendo un’attività sostitutiva più adeguata, il ricorrente potrebbe meglio sfruttare la sua capacità residua.

Del resto, in una sentenza U 334/02 del 22 aprile 2003, consid. 4.1., l’Alta Corte ha precisato che allorquando l’attività esercitata dopo l’insorgenza del danno alla salute non consente di sfruttare pienamente la residua capacità lavorativa dell’assicurato, quest’ultimo può essere costretto ad abbandonare il suo posto di lavoro per un’attività più redditizia.

 

                                         D’altra parte, questa Corte non ignora che, contrariamente al dott. __________ (cfr. doc. 258, p. 5), i dottori __________ e __________, spec. FMH in malattie reumatiche, hanno sostenuto che, anche in attività alternative adeguate, RI 1 presenterebbe una leggera riduzione della capacità lavorativa (cfr. doc. 293, p. 2: “Come anche sostenuto dal paziente, un’attività più leggera e consona in relazione agli interventi effettuati al polso sinistro con un’abilità lavorativa tra l’80%-100%, sarebbe plausibile.” e doc. B: “In linea teorica, per lo svolgimento di una professione fisicamente leggera, che non richieda particolari sforzi e sollecitazioni per la mano sx, egli presenta una solo leggera limitazione della capacità lavorativa di circa il 20%.”). Tuttavia, alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori, la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta più plausibile, e ciò tenuto conto anche al fatto che, nel caso di specie, il danno alla salute interessa l’estremità superiore sinistra, ossia l’arto adominante.

 

                                         Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

 

                                         Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, che, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

 

                                         In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         Infine, va pure rilevato che, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha precisato che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante (a maggior ragione per quelli limitati nell’uso della mano adominante), esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

 

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2).“

 

                                         In esito a tutto ciò, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

 

                            2.3.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 61'100 (cfr. doc. 301).

 

                                         Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 271 e doc. 297) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

 

                            2.3.5.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

 

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

 

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                            2.3.6.   Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 52'960 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS TA 1 e operando decurtazioni del 6.57% a titolo di gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 301).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

 

                                         Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS) esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

 

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il 2013, +0.7 per il 2014 e +0.6% secondo la stima trimestrale (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr. 66'545.75.

 

                                         L’assicurato, quale aiuto piastrellista presso la __________, avrebbe realizzato nel 2015 un reddito annuo di fr. 61'100 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'685.09; cfr. Tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzione”, livello di qualifica 1: fr. 5'430 riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62 x 12 mesi = fr. 67'603.44 e aggiornato al 2015).

 

                                         In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.5. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 66'545.75) va ridotto del 6.04%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 62'526.39 (risultato intermedio).

 

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido (doc. 301, p. 2).

 

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) e del fatto che il ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo, questo Tribunale ritiene che, operando una tale decurtazione, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

 

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 53'147.44.

 

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 53'147.44 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 61'100 – risulta essere del 13.01%, arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2..

 

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita d’invalidità proprio del 13%, il suo ricorso deve essere respinto perlomeno su questo punto.

 

 

                               2.4.   Entità della menomazione all’integrità.

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.4.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.4.5.   Dalle tavole processuali risulta che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’IMI aggiuntiva del 5%, facendo riferimento al parere enunciato al riguardo dal chirurgo ortopedico dott. __________.

 

                                         Questo il tenore della valutazione da lui espressa in occasione della visita circondariale di chiusura del 17 ottobre 2014:

 

 

" (…).

1.     Reperti

L’assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli e presenta uno stato dopo panartrodesi con placca dorsale (APTUS) polso sinistro con innesto di osso spongioso prelevato dalla cresta iliaca sinistra e con osso artificiale il 01.04.2014. Stato dopo diversi interventi con artrodesi STT nel 1992, artroscopia e stato dopo artroplastica di resezione dello stiloide radiale il 28.01.2014 con successiva artrosi dell’articolazione RC e metacarpo. Si nota una fissazione dell’articolazione RC con pro-supinazione ancora libera. Presenta una limitazione funzionale con diminuzione della forza e dolori persistenti.

 

2.     Valutazione del danno all’integrità

5%

 

3.     Motivazione

Secondo la tabella 5.2 un’artrodesi radiocarpica è indennizzata con il 15%. Nel 1993 era già stata espressa una valutazione del 10% a causa della riduzione della mobilità del metacarpo (semilunare in assenza di un’artrosi). Si aggiunge quindi un 5% per la situazione attuale con artrodesi RC. In base a quanto detto un totale del 15% per l’artrodesi RC è giustificato.”

                                         (doc. 259)

 

                                         Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, il TCA constata che la tabella 5 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI prevede in effetti che a un’artrodesi dell’articolazione radiocarpica, quale quella a cui è stato sottoposto l’insorgente il 1° aprile 2014, corrisponde un’indennità del 15%.

                                         Tenuto conto che, con la decisione formale del 29 marzo 1993, era già stata riconosciuta un’IMI del 10% (cfr. il consid. 1.1.), è corretto che l’assicurato ora sia stato posto al beneficio di un’indennità aggiuntiva del 5%.

 

                                         Da parte sua, il ricorrente pretende di aver diritto a un’indennità pari al 25%, riferendosi a quanto indicato dal suo medico curante specialista nel rapporto del 10 giugno 2015 (cfr. doc. 309, p. 2: “Per quanto riguarda la menomazione funzionale dopo un’artrodesi totale del polso valuterei come giustificato un 20-25%.”).

 

                                         Visto che la percentuale di IMI riconosciuta dall’amministrazione è esattamente quella che prevede la pertinente tabella, questo Tribunale non ritiene fondato il parere del dott. __________ e, quindi, nemmeno la pretesa del ricorrente.

 

                                         Anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI, il ricorso di RI 1 non può dunque essere accolto.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti