Raccomandata |
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Incarto
n.
cr |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 dicembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 febbraio 1997 RI 1, nato nel 1944, allora dipendente dello __________ in qualità di __________ e, pertanto, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava mangiando del riso, probabilmente a causa di un corpo estraneo, ha riportato la rottura di un dente (doc. 1).
Con scritto del 9 aprile 1997 indirizzato alla Clinica dentaria di __________, l’assicuratore LAINF ha accordato il benestare per il lavoro proposto nel preventivo del 7 aprile 1997 per “fr. 3'005.45 + laboratorio” (doc. 4).
1.2. In data 1° febbraio 2002 l’assicurato ha segnalato una ricaduta (doc. 5), per la quale l’CO 1, con scritto del 27 giugno 2002, ha accordato le spese di cura richieste (doc. 15).
Nel febbraio 2005 l’assicurato ha chiesto all’assicuratore la riapertura del caso a seguito di problemi ad un dente (corona) (cfr. doc. 18). Con comunicazione del 20 giugno 2005, l’CO 1 ha accordato il benestare per il lavoro proposto dalla Clinica dentaria di __________ con preventivo del 18 aprile 2005 (doc. 21).
Nel novembre 2006 l’assicurato ha nuovamente chiesto la riapertura del caso (doc. 22), facendo valere i difetti riscontrati al lavoro eseguito presso la Clinica dentaria di __________ (doc. 25).
L’assicuratore infortuni - dopo avere richiesto una visita presso il dr. __________, dentista fiduciario, il quale con scritto del 9 febbraio 2007 ha ritenuto opportuno a causa dell’instabilità del ponte 21x23 reintervenire terapeuticamente (doc. 30) – con scritto del 3 aprile 2007 ha accordato il benestare per la confezione da parte del dr. __________ di un ponte 11xx23x25, a condizione che l’interessato provvedesse dapprima a sanare, a sue spese, la dentatura (doc. 44 e 46).
Con scritto del 10 febbraio 2009, dopo una visita da parte del dr. __________ per una verifica del manufatto provvisorio 11xx23x25, l’CO 1 ha accordato il benestare per il confezionamento del manufatto definitivo (doc. 53).
1.3. In data 5 giugno 2011, l’assicurato ha fatto valere una seconda ricaduta (doc. 59).
Dopo una visita presso il dr. __________ il 10 luglio 2012 (doc. 68), l’assicuratore infortuni ha invitato il curante dell’assicurato, dr. __________, a procedere alla ricementificazione del ponte (doc. 71).
A seguito di incomprensioni con il dr. __________ (doc. 70), l’assicurato ha consultato un altro dentista, il dr. __________.
Quest’ultimo, con preventivo del 7 agosto 2012, ritenendo il ponte 21xx23x25 dell’assicurato mobile e cariato sotto, ha proposto l’estrazione dei denti dell’arcata superiore, da sostituire con una protesi totale (doc. 77).
In data 30 ottobre 2012 l’Istituto assicuratore, dopo avere interpellato al riguardo il proprio medico dentista consulente, ha comunicato al dr. __________ “che, per le sole conseguenze dell’infortunio in oggetto, possiamo autorizzare la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25”, aggiungendo che “qualora l’assicurato dovesse tuttavia optare per un lavoro differente da quello da noi accordato, pagheremmo, proforma, un importo massimo equivalente al lavoro da noi concesso, declinando ogni nostra responsabilità per il futuro” (doc. 87).
Con scritto del 3 novembre 2012, l’assicurato ha chiesto all’CO 1 di voler inviare un modulo per preventivo al dr. __________ di __________, da lui consultato per il fissaggio di una corona, indicando che “reputo che anche per il Vostro Istituto, dal lato economico e finanziario, sia meno oneroso il costo” (doc. 88).
Con preventivo del 2 dicembre 2013, il dr. __________ ha proposto all’assicurato la rimozione del ponte vecchio (rotto), la sostituzione tramite una protesi provvisoria e, come trattamento definitivo, la messa in opera di “un ponte fisso oro ceramica su quattro impianti dentali endossali” (doc. 100).
A tal proposito, il medico dentista consulente dell’CO 1, con scritto del 10 aprile 2014, ha raccomandato di riconoscere il preventivo di Euro 8'520 come pure la nota di Euro 540, giustificando il proprio parere con il fatto che “la confezione del nuovo ponte in Svizzera avrebbe un costo superiore e anche i lavori per Euro 540 si sarebbero resi necessari” (doc. 105).
In data 16 aprile 2014, la compagna dell’assicurato ha comunicato all’CO 1 che RI 1 ha preso la decisione di farsi curare presso la __________ di __________, dal dr. __________ (doc. 106).
Con preventivo del 9 giugno 2014, la __________ ha proposto un trattamento consistente in quattro impianti e riabilitazione fissa superiore da 11x22x24x26 (doc. 113).
Il dr. __________ in data 18 giugno 2014 ha considerato non adeguato il lavoro proposto dalla __________, ribadendo di ritenere appropriato, nel caso dell’assicurato, un nuovo ponte 11xx23x25 (doc. 115).
Al fine di consentire all’assicuratore LAINF di rilasciare il benestare proforma, il dr. __________ ha quindi allestito un proprio preventivo al fine di poter quantificare i costi di un simile intervento, calcolati in fr. 12'116.30 (doc. 116).
In data 16 luglio 2014 l’CO 1 ha quindi comunicato alla __________ che, per le sole conseguenze dell’infortunio del 10 febbraio 1997, viene autorizzata la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 (doc. 117).
1.4. Con decisione formale del 21 agosto 2014, l’Istituto assicuratore, ribadendo quanto già comunicato con lettera del 16 luglio 2014 al dr. __________, ha negato il benestare per i lavori proposti dalla __________ di __________ figuranti nel preventivo del 9 giugno 2014, ma accettato, conformemente al parere del dr. __________, di prendere a carico la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25. L’CO 1 ha inoltre comunicato all’assicurato che nel caso in cui egli scegliesse di optare per un lavoro diverso rispetto a quello riconosciuto, verrebbe comunque corrisposto, proforma, un importo massimo equivalente al lavoro concesso, ossia di fr. 12’116.30 (doc. 121).
Tale decisione è poi stata confermata - dopo l'opposizione interposta il 9 settembre 2014 dall'assicurato (cfr. doc. 122) - con la decisione su opposizione del 18 dicembre 2014, nella quale l’assicuratore infortuni, sulla base del parere del dr. __________ (doc. 129a), ha ribadito che le cure prospettate dalla __________ e consistenti in una riabilitazione completa su impianti “non possono essere messe a carico della CO 1 in quanto i denti del primo quadrante non sono stati coinvolti nell’infortunio”, concludendo che “la CO 1 può riconoscere proforma l’equivalente per la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un elemento in estensione 26, previo risanamento dentale e/o paradentale” (cfr. doc. 129).
1.5. Con tempestivo ricorso del 7 gennaio 2015, l’assicurato ha sostanzialmente contestato la terapia proposta dall’assicuratore infortuni in quanto il dentista fiduciario gli avrebbe riferito che il lavoro ultimato avrebbe avuto una validità effettiva massima di soli due anni. Egli ha quindi chiesto “che venga accolto anche parzialmente questo ricorso nel senso che la CO 1 riveda per il tramite di chi di competenza le singole posizioni tariffali delle prestazioni effettuate da parte della __________ di __________ e che il sottoscritto si assumerà la giusta quota parte che ne deriverà sul totale complessivo dell’onorario”.
Il ricorrente ha poi criticato il modo di agire dell’CO 1, reo di non avere mai chiesto la restituzione parziale o totale degli importi versati negli anni ai dentisti che lo hanno curato tramite degli interventi “ovviamente eseguiti non secondo le norme”.
L’assicurato ha, infine, indicato di non essere a conoscenza degli importi (onorari) pagati dall’assicuratore infortuni per tali interventi (doc. I).
1.6. L'Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In data 12 febbraio 2015 l’Istituto assicuratore ha trasmesso al TCA la conferma scritta da parte del dr. __________ di quanto affermato al punto 6.6. della risposta di causa (doc. VII + 1).
1.8. Con scritto del 16 febbraio 2015, il ricorrente ha ribadito quanto già espresso in sede ricorsuale, rammaricandosi per la ritrattazione da parte del dr. __________ di quanto invece a suo tempo comunicatogli di persona in merito alla garanzia limitata nel tempo del trattamento previsto (doc. IX).
1.9. Con osservazioni del 5 marzo 2015 l’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere rilevato che l’assicurato si è limitato a ribadire le allegazioni già esposte nel ricorso, ha riconfermato integralmente quanto già indicato in sede di risposta di causa (doc. XI).
1.10. In data 10 marzo 2015 il ricorrente ha rilevato di non avere ricevuto dall’assicuratore convenuto una risposta esauriente riguardo alle richieste formulate nello scritto del 16 febbraio 2015, in particolare con riferimento “alla corrispondenza intercorsa tra la CO 1 ed il loro dentista di fiducia” e nello scritto del 9 settembre 2014 (doc. XIII).
Tale scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore convenuto (doc. XIV), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Con la propria impugnativa, l’assicurato ha sollevato obiezioni anche a proposito della quantificazione degli importi pagati dall’assicuratore LAINF agli altri dentisti che hanno avuto in cura l’assicurato prima del dr. __________ della __________ e ad una loro restituzione, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere richiesta dall’CO 1 alla luce della non conformità alle norme degli interventi messi in atto (doc. I).
Ora, secondo costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF 131 V 164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella concreta evenienza, nella decisione su opposizione del 18 dicembre 2014 qui impugnata, l’assicuratore infortuni si è espresso unicamente riguardo alla richiesta dell’assicurato di presa a carico dei costi per la cura descritta nel preventivo del 9 giugno 2014 della __________.
Alla luce di quanto precede, questa Corte deve quindi limitare il proprio esame a tale oggetto, le ulteriori richieste dell’interessato essendo irricevibili.
Nel merito
2.3. Oggetto della lite è esclusivamente la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto ha correttamente o meno riconosciuto “solo” i costi per un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un elemento in estensione 26, previo risanamento dentale e paradentale, negando per il resto all’assicurato la presa a carico dei costi figuranti nel preventivo del 9 giugno 2014 della __________, in mancanza di un nesso di causalità tra la cura preventivata e l’infortunio del 10 febbraio 1997.
Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. In concreto, il TCA constata che la decisione dell’CO 1 di non prendere a carico il trattamento proposto dal dr. __________ della __________, ma di riconoscere all’assicurato unicamente i costi relativi alla confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un elemento in estensione 26, trova fondamento nelle certificazioni del proprio medico dentista fiduciario.
In effetti, dalla nota stilata dopo il colloquio telefonico del 18 giugno 2014 con il medico-dentista consulente dell’assicuratore infortuni, risulta che “come già indicato, possiamo concedere il benestare per un nuovo ponte 11xx23x25. Non possiamo per contro accettare il lavoro proposto dalla __________ in quanto non adeguato. Provvederà a trasmetterci un preventivo per un nuovo ponte relativo ai lavori a nostro carico per il rilascio del benestare proforma” (doc. 115).
Con preventivo del 7 luglio 2014, il dr. __________ ha poi quantificato in fr. 12'116.30 i costi necessari per la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un elemento in estensione 26 (doc. 116).
In seguito, il 12 dicembre 2014, il dr. __________, medico dentista SSO, ha indicato quanto segue:
" A seguito dell’infortunio del 1997 era stato riconosciuto un ponte 21x23, nel 2007 sempre per lo stesso un ponte 11xx23x25.
Il dentista curante propone ora una riabilitazione completa su impianti.
Questa terapia NON può essere considerata quale conseguenza dell’infortunio 10.10331.97.4/91, in quanto i denti del 1° quadrante non erano coinvolti nell’infortunio del 1997.
Nel complesso della terapia proposta la CO 1 può riconoscere, proforma, l’equivalente per la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un elemento in estensione 26, previo risanamento dentale e/o paradentale.”
(Doc. 129a)
Questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal dr. __________, che, del resto, non è stata smentita tramite la presentazione di referti medico-specialistici in grado di metterla in discussione.
Pertanto, il trattamento proposto dal dr. __________ della __________ nel preventivo del 9 giugno 2014 avente come oggetto “quattro impianti e riabilitazione fissa superiore da 11x22x24x26” (doc. 113), non può essere posto a carico dell’CO 1, dato che prevede il risanamento anche di un danno a dei denti del primo quadrante che non erano stati toccati dall’infortunio del 10 febbraio 1997 e che non è quindi in nesso causale con l’infortunio assicurato.
Quanto poi alla presunta comunicazione da parte del medico dentista consulente dell’assicuratore di una presunta durata di soli due anni del trattamento riconosciuto dall’CO 1 invocata dal ricorrente, il dr. __________, con scritto dell’11 febbraio 2015, ha attestato che “non ho mai dichiarato al signor RI 1 che il trattamento tramite un nuovo ponte 11xx23x25 da me proposto avesse una garanzia limitata nel tempo (massimo due anni circa)” (doc. VII/1).
Il TCA non ha motivo per dubitare di questa attestazione del dr. __________.
In esito a quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 18 dicembre 2014 deve essere confermata e il ricorso dell’assicurato respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti