Raccomandata

 

Incarto n.
35.2015.83

 

cr

Lugano

5 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 luglio 2015 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 29 settembre 2011 RI 1, nato nel 1958, di professione autista presso l’impresa __________, mentre stava montando la botte sul cassone è caduto (doc. 1 fasc. 1), procurandosi una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale a sinistra, trattata il giorno stesso mediante riduzione e applicazione di fissatore esterno (doc. 15 fasc. 1).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         A causa di problemi insorti nella guarigione delle ferite (necrosi della cute), in data 5 aprile 2013, l’assicurato è stata sottoposto ad un’artroscopia diagnostica ginocchio sinistro; shaving del menisco mediale corno anteriore e asportazione placca e vite tibia prossimale laterale (doc. 130 fasc. 1).

 

                               1.2.   A seguito della visita medica di chiusura del 30 gennaio 2014 eseguita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________ dell’assicuratore LAINF, con scritto del 27 febbraio 2014 l’CO 1, non ritenendo più necessaria alcuna cura medica, ha comunicato all’assicurato di volere sospendere, a partire dal 1° aprile 2014, il versamento delle prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) (doc. 215 fasc. 2).

 

                                         Vista tuttavia la necessità di procedere ad ulteriori provvedimenti terapeutici per quanto riguardava la situazione dell’infetto alla gamba sinistra, con scritto del 27 marzo 2014 l’assicuratore LAINF ha informato l’interessato che “quanto comunicato con il nostro scritto del 27.2.2014 viene posticipato a data da definirsi; le nostre prestazioni in natura ed a carattere di indennità giornaliera vengono pertanto dal 1.4.2014 ripristinate” (doc. 226 fasc. 2).

 

                               1.3.   Dopo una nuova visita medica di chiusura del 3 ottobre 2014 effettuata dal dr. __________ (cfr. doc. 263 fasc. 3), con comunicazione del 21 ottobre 2014 l’Istituto assicuratore ha informato l’assicurato in merito al fatto che, essendo lo stato di salute ormai stabilizzato, il versamento delle indennità giornaliere di diritto sarebbe terminato il 30 novembre 2014 (doc. 266 fasc. 3).

                                         Tale data è poi stata posticipata, con scritto del 4 dicembre 2014, al 31 dicembre 2014, alla luce degli accertamenti medici a quel momento in corso (doc. 276 fasc. 3).

 

                                         Con decisione del 5 maggio 2015, l’amministrazione - dopo avere rilevato che i disturbi al piede destro, rispettivamente l’eczema/psoriasi ai piedi non sono da mettere in relazione causale con l’infortunio del 29 settembre 2011 - ha attribuito all’interessato, per i soli postumi infortunistici, una rendita di invalidità del 20% a partire retroattivamente dal 1° gennaio 2015 e un’indennità per menomazione dell’indennità (IMI) del 20% (doc. 301 fasc. 3).

 

                                         Vista l’opposizione cautelativa interposta il 26 maggio 2015 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, poi motivata con scritto del 30 giugno 2015 (cfr. doc. 317 fasc. 3), in data 7 luglio 2015, l’CO 1, rilevato che “la presente vertenza ha come unico oggetto la valutazione della rendita di invalidità. Gli altri punti enunciati nell’impugnata decisione sono invece cresciuti in giudicato e non vengono riesaminati in questa sede”, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. B).

                                                                               

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione “di una rendita di invalidità del 25%, nonché di un’indennità per menomazione dell’integrità del 40%” (doc. I).

                                     

                                         Sostanzialmente il patrocinatore del ricorrente ha, innanzitutto, contestato il fatto che la vertenza - come ritenuto, a suo avviso, a torto, dall’amministrazione - concerna unicamente la valutazione della rendita di invalidità spettante all’interessato, sottolineando come in sede di opposizione l’avv. RA 1 abbia espressamente indicato che “nella misura in cui non fosse possibile giungere alla proposta citata (ossia innalzare l’entità della rendita dal 20% al 25%, n.d.r.), la presente lettera è da intendere quale opposizione cautelativa all’intera decisione”.

 

                                         Il legale del ricorrente ha poi criticato, dal profilo medico, la valutazione con la quale l’amministrazione ha considerato stabilizzato lo stato di salute dell’interessato, nonostante fosse ancora presente un’infezione, necessitante di ulteriori cure mediche.

                                         L’avv. RA 1 ha pure contestato la mancata presa in considerazione, da parte dell’assicuratore infortuni, dei disturbi accusati dall’interessato alla gamba destra, già presi a carico dalla Cassa malati, ma che traggono origine dall’importante pregiudizio alla gamba sinistra derivante dall’infortunio assicurato.

                                     

                                         Dal profilo economico, il patrocinatore del ricorrente ha criticato l’ammontare del reddito da invalido calcolato dall’amministrazione sulla base delle DPL, ritenendo maggiormente indicato utilizzare, anziché l’importo mediano, quello minimo, così da tenere conto della situazione specifica dell’assicurato (in particolare della sua età e della formazione). Così facendo, si otterrebbe una rendità di invalidità del 25% e non del 20% come calcolato dall’assicuratore LAINF.

                                         Infine, il rappresentante legale dell’interessato ha contestato l’entità dell’indennità per menomazione dell’integrità del 20% riconosciuta all’assicurato, la quale tiene conto unicamente dei disturbi presenti alla gamba sinistra, ignorando totalmente il pregiudizio patito alla gamba destra. Il legale ha quindi chiesto che venga riconosciuta all’interessato un’IMI per lo meno del 40% (doc. I).

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 14 settembre 2015, l'CO 1 - dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio medico fiduciario, il quale ha confermato che i disturbi presentati dall’interessato alla gamba destra siano in relazione solo possibile con l’infortunio del 29 settembre 2011, dove peraltro il piede destro non è stato assolutamente coinvolto (cfr. doc. III/1) - ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   Con scritto del 22 settembre 2015, il patrocinatore del ricorrente ha ritenuto l’amministrazione colpevole di formalismo eccessivo nella misura in cui ha preteso di potere limitare la discussione alla sola rendita di invalidità.

                                         L’avv. RA 1 ha poi ribadito le contestazioni già espresse in sede ricorsuale a proposito dell’IMI (che andrebbe portata, a suo parere, dal 20% al 40%); della rendita di invalidità (che dovrebbe essere del 25% e non solo del 20%) e in merito al fatto che andrebbero ripristinate le prestazioni di corta durata, per lo meno fino alla cura definitiva dell’infezione e fino ad una valutazione concreta dell’opportunità oppure no di un intervento chirurgico.

                                         Infine, il legale ha chiesto l’allestimento di una perizia medica atta a stabilire se lo stato di salute dell’assicurato può effettivamente già essere ritenuto stabilizzato (doc. V).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 29 settembre 2015, l’assicuratore infortuni ha fermamente respinto l’accusa di formalismo eccessivo formulata dal patrocinatore del ricorrente, ribadendo come l’assicurato e il suo patrocinatore, peraltro avvocato, hanno avuto tempo e modo di contestare la decisione del 5 maggio 2015, dapprima tramite l’opposizione cautelativa del 26 maggio 2015, poi completata attraverso le motivazioni del 30 giugno 2015, con le quali è stato tuttavia criticato unicamente l’entità della rendita di invalidità riconosciuta all’assicurato. L’amministrazione ha quindi ancora una volta ribadito che la questione dell’IMI esula dall’oggetto della vertenza pendente davanti al TCA (doc. VII).

 

                               1.8.   Con scritto del 1° ottobre 2015, il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente confermato quanto già espresso in sede ricorsuale, osservando che “in virtù del pieno potere di cognizione che è accordato a codesto lodevole Tribunale, nella misura in cui si ritenesse possibile sanare eccezionalmente la situazione, la questione dell’IMI può ancora essere decisa direttamente in questa procedura” (doc. IX).

 

                                         Tale scritto del patrocinatore del ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. X), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.

 

                                         Esula per contro dalla presente vertenza, come correttamente indicato dall’assicuratore LAINF nella decisione impugnata, la richiesta formulata dall’avv. RA 1 di procedere ad una rivalutazione dell’asserita stabilizzazione dello stato di salute, così come pure dell’entità dell’IMI accordata all’interessato, essendo tali aspetti già cresciuti in giudicato.

 

                                         Nonostante le critiche espresse a più riprese dal patrocinatore del ricorrente, il TCA ritiene che, a giusta ragione, l’amministrazione ha considerato cresciuta in giudicato la decisione del 5 maggio 2015 relativamente, da una parte, alla stabilizzazione dello stato di salute, con conseguente sospensione delle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità giornaliere) e, dall’altra, all’attribuzione di un’IMI del 20%.

                                        

                                         Dagli atti emerge, infatti, chiaramente che contro la decisione del 5 maggio 2015 l’avv. RA 1 ha interposto, in data 26 maggio 2015, un’opposizione cautelativa, con la quale, dopo avere espressamente rilevato di “non avere particolari obiezioni da formulare in merito all’indennità per menomazione dell’integrità fisica”, ha invece chiesto “un ricalcolo” della rendita di invalidità, tramite l’utilizzo di un reddito da invalido diverso rispetto a quello usato dall’amministrazione, tale da portare ad un grado di invalidità del 25% e non del 20% come ritenuto dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 304 fasc. 3, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Ora, è vero che, come più volte ribadito, l’avv. RA 1 ha concluso il proprio scritto osservando che “nella misura in cui non fosse possibile giungere alla proposta succitata, la presente lettera è da intendere quale opposizione cautelativa all’intera decisione” (cfr. doc. 304 fasc. 3).

                                         Non va, tuttavia, dimenticato che la frase dell’avv. RA 1 era così formulata: “(…) la presente lettera è da intendere quale opposizione cautelativa all’intera decisione e non da ultimo quale formale domanda a poter ricevere l’intera documentazione componente il vostro incarto affinché, con cognizione di causa, entro un termine che mi verrà assegnato e decorrente a far tempo dalla ricezione dell’incarto mi sarà possibile precisare meglio i contenuti dell’opposizione” (doc. 304 fasc. 3, sottolineatura della redattrice).

                                         Conformemente a quanto richiesto, l’assicuratore LAINF, con scritto del 27 maggio 2015, ha quindi concesso all’avv. RA 1 un termine di 30 giorni per fornire le motivazioni del caso (cfr. doc. 306 fasc. 3).

                                         Con scritto del 30 giugno 2015, il patrocinatore dell’assicurato ha motivato la propria opposizione cautelativa, chiedendo l’attribuzione di una rendita di invalidità del 25% e non solo del 20%, calcolata utilizzando, quale reddito da invalido, anziché l’importo medio di cui alle DPL, l’ammontare minimo di fr. 48'794 annui. Nulla invece il rappresentante legale dell’assicurato ha eccepito in merito all’entità dell’IMI, o con riferimento alla stabilizzazione dello stato di salute dell’interessato constatata dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 317 fasc. 3).

 

                                         Alla luce di quanto sopra, il TCA ritiene inammissibile che un legale - e oltretutto con esperienza nelle assicurazioni sociali quale è il patrocinatore del ricorrente – dopo avere avuto, come visto, la possibilità di prendere visione dell’intero incarto concernente l’assicurato e di completare con cognizione di causa la propria opposizione cautelativa, attraverso la presentazione di un’adeguata motivazione – metta ora in discussione il fatto che gli aspetti relativi all’entità dell’IMI e alla sospensione delle prestazioni di corta durata a seguito della stabilizzazione dello stato di salute – rimasti, è bene sottolinearlo ancora una volta, incontestati in sede di opposizione – siano cresciuti in giudicato.

                                         Tale soluzione appare tanto più corretta, se si considera che l’atteggiamento tenuto dal patrocinatore del ricorrente sia in sede ricorsuale, sia negli scritti successivi, appare contraddittorio.

 

                                         Egli, infatti, da un lato, ha ripetutamente chiesto che venga attribuita una rendita di invalidità superiore rispetto a quella concessa dall’assicuratore LAINF mentre, dall’altro, ha contestato il fatto che lo stato di salute si sia effettivamente stabilizzato. Così facendo, tuttavia, il legale dimentica che l’assegnazione di una rendita di invalidità può avvenire solo una volta che lo stato di salute sia stabilizzato e non prima.

 

                                         Pertanto, visto quanto sopra esposto, nell’ambito della presente vertenza questo Tribunale si limiterà ad esaminare l’entità della rendita di invalidità assegnata all’assicurato.

                                         La richiesta formulata dal patrocinatore del ricorrente di procedere all’allestimento di una perizia medica atta a stabilire se lo stato di salute dell’assicurato possa effettivamente essere considerato stabilizzato (cfr. doc. V) appare quindi superflua.

 

                                         Quanto all’ulteriore richiesta ricorsuale di tenere conto anche dei problemi presentati dall’interessato al piede destro – in quanto insorti, secondo il legale, quale diretta conseguenza della zoppia causata dai disturbi alla gamba sinistra coinvolta nell’infortunio - e di ottenere dall’assicuratore LAINF il rimborso della “più recente fattura di fr. 396.35 per l’allestimento di plantari al piede destro e meglio siccome risulta quale conseguenza diretta alla zoppia del ginocchio sinistro” (doc. I), il TCA rileva che anche la questione dell’esistenza o meno di una relazione causale tra i disturbi al piede destro e l’infortunio assicurato – negata espressamente con la decisione del 5 maggio 2015, nella quale l’assicuratore ha indicato che “i disturbi al piede destro, rispettivamente l’eczema/psoriasi ai piedi, non sono da mettere in relazione causale con l’infortunio del 29 settembre 2011. Eventuali prestazioni sono da richiedere al competente assicuratore malattia/invalidità” (doc. 301 fasc. 3) - è già cresciuta in giudicato, non essendo stata contestata dal patrocinatore del ricorrente né con l’opposizione cautelativa del 26 maggio 2015, né con la successiva motivazione dell’opposizione fornita il 30 giugno 2015.

                                         A titolo abbondanziale, il TCA rileva comunque che l’assicuratore LAINF, prima di inoltrare la risposta di causa, ha interpellato il proprio medico di circondario, chiedendogli di prendere posizione in merito al rapporto di causalità tra la problematica presentata dall’interessato al piede destro e l’infortunio che ha coinvolto il ginocchio sinistro.

                                         Con apprezzamento medico del 10 settembre 2015, il dr. E. Frick, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha rilevato che “dai rapporti degli specialisti risulta peraltro che l’assicurato è portatore di una malformazione congenita al piede. Ritengo quindi che i problemi al piede destro che hanno portato al successivo intervento eseguito dal dott. __________, complicato sembra ora da importanti dolori che probabilmente necessiteranno di un ulteriore intervento siano in relazione causale soltanto possibile con l’infortunio del 29 settembre 2011, dove peraltro il piede destro non è stato assolutamente coinvolto”, aggiungendo che “ritengo quindi che una problematica di eventuale sovraccarico del piede destro a causa della problematica del ginocchio sinistro sia da escludere” (doc. III/1).

                                         Anche su questo punto non occorre quindi dilungarsi oltre.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                     

                               2.4.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 6 ottobre 2014 stilato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, medico di __________ dell’CO 1, a margine della visita di chiusura del 3 ottobre 2014.

                                         Il dr. __________ ha descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:

 

" (…)

Esigibilità del lavoro:

per quanto riguarda l’esigibilità ritengo che l’assicurato possa molto spesso sollevare pesi fino a 10 kg. Di rado pesi fino a 25 kg ma mai più di  25 kg. Molto spesso può sollevare pesi anche oltre i 5 kg oltre l’orizzonte. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione. Spesso lavori medi. Di rado lavori pesanti ma non può più svolgere lavori molto pesanti. La rotazione della mano può essere effettuata molto spesso.

 

L’assicurato può effettuare lavori sopra la testa molto spesso ed effettuare la rotazione del busto molto spesso. Spesso può mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti e talvolta anche la posizione in piedi e inclinata in avanti. Di rado può assumere la posizione inginocchiata ma non può più assumere la posizione con ginocchia in flessione.

L’assicurato può spesso mantenere la posizione seduta. Qui riguarda soprattutto l’attività di autista dove ritengo che l’assicurato possa guidare senza interruzione per circa un’ora, successivamente deve fermarsi per sgranchirsi le gambe.

Talvolta può mantenere la posizione in piedi.

Può molto spesso camminare oltre i 50 m. Talvolta anche tragitti lunghi. Talvolta può spostarsi su terreni sconnessi e salire le scale, di rado può salire e scendere scale a pioli.”

(Doc. 263 fasc. 3 pag. 7-8)

 

                                         L’amministrazione ha quindi considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro in un’attività leggera, rispettosa dei limiti funzionali elencati dal medico di circondario (doc. 301 fasc. 3).

                                        

                                         Il patrocinatore dell’assicurato, in sede di opposizione cautelativa e nella successiva motivazione del 30 giugno 2015, non ha contestato, dal profilo medico, la valutazione dell’esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività leggere adatte fornita dal medico di circondario.

                                         Solo in sede ricorsuale egli ha rilevato che l’assicurato non può più svolgere la precedente attività di autista – visto che la possibilità di svolgere delle pause non é sempre data e alla luce della necessità, per un autista, di doversi inginocchiare e salire su scale a pioli per controllare il carico (cfr. doc. I, pag. 28) - fatto questo non messo in discussione dall’assicuratore LAINF, il quale ha, infatti, proceduto al calcolo della rendita di invalidità facendo riferimento alle attività adatte che, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, sono ancora esigibili, dal profilo medico, da parte dell’interessato.

                                         Non vi è quindi ragione di dilungarsi oltre sull’argomento.

 

                               2.5.   Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 65’442.00 (cfr. doc. 297 fasc. 3).

 

                                         Questo dato - non contestato dal ricorrente e desunto direttamente dalle informazioni fornite dal suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 296 fasc. 3 e doc. 221 fasc. 2) - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                               2.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                               2.7.   Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 52’197.60 annui il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. B).

 

                                         È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’assistente amministrativo (impiegato) presso la ditta __________ di __________, l’operaio alla fabbricazione trapani presso la __________ di __________, il raffilatore presso la __________ di __________, il preparatore di cioccolata presso la __________ di __________ e, infine, il fattorino di distribuzione presso le __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 53'128 (doc. 298 fasc. 3).

 

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella di cui al doc. 298 fasc. 3 si evince che sono 39 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38’869 e a fr. 78'000 annui, e infine che quello medio è di fr. 53'128 annui.

 

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 52’197.60 annui) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 53’128.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

 

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute - il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 52’197.60.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

 

                                         Per inciso, a proposito delle contestazioni del patrocinatore del ricorrente, a mente del quale andrebbe preso in considerazione, quale reddito da invalido, l’importo minimo di fr. 48'794 di cui alle DPL - che “in considerazione della formazione e dell’età, appare più appropriato” (doc. I) - questo Tribunale rileva, innanzitutto, che la cifra riportata dall’avv. RA 1 non corrisponde agli importi minimi figuranti nelle DPL prodotte dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 298 fasc. 3).

 

                                         In ogni caso, il TCA evidenzia che, ai sensi della giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 2.6.), l’amministrazione ha agito correttamente facendo capo al valore mediano di cui alle 5 DPL selezionate, senza effettuare alcuna decurtazione per tenere conto delle specificità della situazione concreta dell’interessato, possibilità quest’ultima esclusa nei casi di fissazione del reddito da invalido secondo le DPL.

                                         Infine, questo Tribunale osserva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF sulla base alle DPL è ben inferiore rispetto a quello calcolato dall’Ufficio AI facendo capo ai dati statistici di cui alla tabella TA1 con riferimento ad attività semplici e ripetitive e dopo avere operato le riduzioni opportune per tenere conto delle specificità del caso concreto.

                                        Infatti, dal progetto di decisione del 23 febbraio 2015 - con il quale l’UAI ha soppresso la rendita di invalidità, alla luce di un grado AI dell’8% - emerge che il reddito da invalido che avrebbe potuto percepire l’assicurato, nonostante il danno alla salute, nello svolgimento di attività leggere adeguate, semplici e ripetitive, esigibili al 100% e tenuto conto di una riduzione del 5% per attività leggere, ammonta a fr. 59'732 annui (cfr. doc. 293 fasc. 3).

                                        

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'197.60 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 65'442 annui (cfr. consid. 2.5.) - è del 20.24% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

                                          

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti