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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 settembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 luglio 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 febbraio 2013 RI 1, nato nel 1953, di professione giardiniere, mentre stava caricando sul furgone dei pezzi di tronco di palma tagliati, ne ha ricevuto uno sul viso e, in particolare, sull’occhio sinistro (doc. 2), riportando una ferita perforante limbare con impegno irideo, necessitante di sutura corneale con sei punti (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Sentito il parere del proprio medico oftalmologo di fiducia, a mente del quale la situazione di monocolo dell’interessato è da ricondurre ad alterazioni retiniche preesistenti all’occhio sinistro, in data 25 marzo 2014 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) a partire dal 1° aprile 2014 (doc. 67).
Con decisione formale del 25 novembre 2014, l’Istituto assicuratore, dopo avere nuovamente interpellato il proprio oftalmologo di fiducia (doc. 71), ha rifiutato di riconoscere a RI 1 il diritto ad ulteriori prestazioni assicurative, ritenendo che “i postumi infortunistici all’occhio sinistro non precludano lo svolgimento dell’attività lavorativa di giardiniere, esigibile al 100% dal 1° aprile 2014, ciò che fa venire meno “le premesse per un indennizzo a titolo di invalidità” e non giustifichino neppure il riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità, “in quanto non è risultata nessuna menomazione durevole e importante all’integrità fisica, mentale o psichica” (doc. 80).
Contro tale decisione l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha interposto opposizione, facendo valere un’inabilità lavorativa esistente dal 15 dicembre 2014, causata da uno stato ansioso depressivo situazionale post-infortunio (doc. 90).
1.3. Nel frattempo, in data 18 novembre 2014, dopo che gli sono stati asportati i punti di sutura all’occhio sinistro, l’interessato ha annunciato una ricaduta (doc. 75).
1.4. Con decisione del 21 aprile 2015, l’CO 1 ha, per quanto concerne unicamente gli aspetti organici, ripristinato il versamento delle indennità giornaliere dal 18 novembre 2014 fino al 14 dicembre 2014, ritenendo poi l’assicurato abile al lavoro al 100% a partire dal 15 dicembre 2014.
Quanto ai disturbi psicogeni, l’assicuratore LAINF ha rifiutato la propria responsabilità, in difetto di un nesso di causalità adeguata con l’infortunio (doc. 105).
1.5. A seguito dell’opposizione inoltrata dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 106), l’CO 1, in data 3 luglio 2015, ha ribadito la correttezza delle precedenti decisioni del 25 novembre 2014 e del 21 aprile 2015, negando, da un lato, l’adeguatezza del nesso causale in relazione al danno psichico, e, dall’altro, per quanto concerne i postumi organici, rifiutando di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita e ad un’indennità per menomazione dell’integrità (doc. A1).
1.6. Contro questa decisione l'assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione delle prestazioni “di rendita di invalidità e di IMI a norma della LAINF” (doc. I).
Sostanzialmente il rappresentante del ricorrente ha contestato la valutazione del medico fiduciario dell’amministrazione, anche alla luce dell’ulteriore visita specialistica alla quale si è sottoposto l’assicurato e in relazione alla quale si è riservato il diritto di poter produrre la relativa documentazione, non appena in suo possesso (doc. I).
1.7. Nella sua risposta del 28 settembre 2015, l'CO 1 ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 15 dicembre 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 5 febbraio 2013.
Preliminarmente, il TCA è però tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati dal ricorrente, oppure no.
2.2. Disturbi psichici: causalità con l’infortunio del 5 febbraio 2013?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.2. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.3. A proposito della causalità naturale, agli atti risulta un referto, datato 15 dicembre 2014, con il quale il dr. __________, specialista in igiene e medicina preventiva di __________, ha diagnosticato la comparsa di uno “stato ansioso depressivo situazionale post infortunio sul lavoro” (doc. 87).
In un successivo referto del 9 aprile 2015, il dr. . __________ ha attestato che l’assicurato “nel periodo 15/12/2014 – 15/02/2015 presentava sindrome ansioso depressiva caratterizzata da “costante paura di subire ulteriori incidenti o danni all’altro occhio che potessero condizionare definitivamente la sua vita…” manifestando quindi uno “stato di continua allerta sia in ambito lavorativo che extra lavorativo…”. Tale condizione si è presentata a seguito di ben noto incidente sul lavoro che ha procurato il danno organico la cui documentazione è in possesso dell’Ente Assicurativo” (doc. 101).
Nella decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha indicato che “la CO 1 non intende disporre delle delucidazioni specialistiche in quanto in ogni caso la causalità adeguata non può essere ammessa. La causalità naturale può restare in sospeso” (doc. 114).
Tale questione non deve essere ulteriormente approfondita dal TCA e può quindi rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’CO 1 va comunque effettivamente negato facendo difetto l’adeguatezza, come sostenuto dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 114).
2.2.4. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Nel caso concreto l’assicurato, il 5 febbraio 2013, mentre stava caricando sul furgone dei pezzi di tronco di palma tagliati, ne ha ricevuto uno sul viso e, in particolare, sull’occhio sinistro (cfr. doc. 2).
L’assicuratore infortuni ha considerato l’infortunio subito dall’interessato meno grave rispetto a quello oggetto della sentenza federale STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2012 - classificato fra gli infortuni di grado medio in senso stretto -aggiungendo che comunque, “anche se – sfruttando al massimo il potere di apprezzamento in favore dell’assicurato – si dovesse partire da un infortunio medio stricto sensu, la causalità adeguata non potrebbe essere ammessa”, non essendo adempiuto nel caso di specie alcun criterio (cfr. doc. 114).
Il TCA, alla luce della dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente abbia riportato una ferita perforante limbare con impegno irideo, necessitante di sutura corneale con sei punti (doc. 1), ritiene che l’infortunio occorso all’assicurato deve essere classificato fra gli infortuni di grado medio in senso stretto.
Del resto, come ricordato dall’amministrazione, il Tribunale federale ha proceduto ad un’identica classificazione nella STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2012, concernente il caso di un assicurato, meccanico di automobili, il quale, mentre era intento a smontare da un veicolo il serbatoio di un sistema di climatizzazione, aveva improvvisamente ricevuto sul viso e nell’occhio sinistro dei pezzi di plastica del serbatoio stesso, andato in frantumi. Le molteplici lesioni riportate dall’assicurato all’occhio sinistro ne avevano completamente compromesso le funzioni.
Analoga classificazione è stata poi riconosciuta dall’Alta Corte anche in altri casi e meglio:
- nella STF U 233/06 del 2 febbraio 2007 pubblicata in SVR 8-9/2007 UV Nr. 24, riguardante il caso di un assicurato, di professione muratore, il quale veniva colpito sul viso dall’acido fuoriuscito a causa dell’esplosione della batteria che egli stava controllando dopo averla ricaricata, utilizzando la luce di un accendino vista la scarsa illuminazione del garage, circostanza che gli aveva provocato la perdita completa della vista all’occhio sinistro;
- nella STF U 477/05 del 18 ottobre 2006, riguardante quanto successo ad un’assicurata, di professione operaia orologiera, colpita alla tempia sinistra da un dischetto mentre stava assistendo ad un incontro di hockey su ghiaccio, provocandole una doppia lesione retinica nella regione temporale interna dell’occhio sinistro;
- nella sentenza U 343/04 del 10 agosto 2005, concernente il caso di un assicurato che, mentre stava assistendo ad una partira di calcio, ha perso completamente la vista all’occhio sinistro a causa di un proiettile di gomma rimbalzato che era stato sparato da un poliziotto durante il manifestarsi di disordini tra gruppi di tifosi.
Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, secondo i criteri elaborati dall'Alta Corte ed esposti al consid. 2.3.2., è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Occorre preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Nel caso concreto pur potendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità all'evento in esame, gli atti all'inserto non giustificano di ritenere le circostanze concomitanti come particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della giurisprudenza (STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).
Il caso di specie è, infatti, tutt'al più paragonabile a quello oggetto della STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, laddove l'assicurato era stato colpito all’occhio dai pezzi di plastica del serbatoio dell’impianto di climatizzazione dell’automobile che era andato in frantumi mentre veniva sostituito. Anche in quell'occasione, tuttavia, l’Alta Corte, pur considerando che l’evento “a certe été relativament impressionant”, aveva negato il criterio della particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento (cfr. STFA 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, consid. 4.3.1.). Parimenti negata l’esistenza del criterio della particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento nel caso oggetto della sentenza U 343/04 del 10 agosto 2005, allorquando, nell’ambito di disordini tra gruppi di tifosi, un proiettile di gomma, rimbalzando, aveva colpito ad un occhio un assicurato che stava assistendo ad una partita di calcio.
L'infortunio del presente ricorso non è, per contro, comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad es. U 233/06 del 2 febbraio 2007: perdita della vista ad un occhio colpito dall’acido fuoriuscito a seguito dello scoppio della batteria di un’automobile; U 477/05 del 18 ottobre 2006: perdita visiva subita da una spettatrice colpita alla tempia da un dischetto in occasione di un incontro di hockey su ghiaccio).
Quelle riportate dal ricorrente costituiscono, a mente di questa Corte e contrariamente al parere dell’amministrazione, delle lesioni organiche gravi, così come riconosciuto dalla giurisprudenza federale in casi analoghi di perdita completa della funzionalità di un occhio (cfr. STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, consid. 4.4.; U 233/06 del 2 febbraio 2007 consid. 5.3.).
Analogamente a quanto verificatosi nei casi succitati, tuttavia, tale criterio non risulta essersi manifestato in maniera particolarmente incisiva, tanto da considerare che l’evento del 5 febbraio 2013 sia la causa adeguata dei disturbi psicogeni dell’interessato (cfr., per analogia, STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, consid. 4.4.).
Nessun elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'infortunio.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è soddisfatto.
In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Per il resto, anche la rilevanza del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell'infortunio dev'essere negata, ritenuto che l’assicurato ha ripreso il lavoro a distanza di nove mesi dall’infortunio (cfr. per analogia, STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, consid. 4.3.3.; U 233/06 del 2 febbraio 2007).
In tali condizioni, non mette conto di esaminare oltre se l'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare in linea di considerazione, ossia quello della persistenza dei dolori somatici sarebbe realizzato, ritenuto che, alla luce di quanto precede, la sua presenza non basterebbe, comunque, per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).
Ne consegue che i disturbi psichici non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio in esame. È quindi a ragione che l’assicuratore LAINF ha proceduto alla valutazione del caso tenendo conto soltanto delle patologie di natura organica.
2.3. Disturbi visivi conseguenti all’infortunio del 5 febbraio 2013
2.3.1. Questa Corte è chiamata a esaminare se l’CO 1 era legittimata a dichiarare RI 1, per i soli disturbi visivi conseguenti all’evento del 5 febbraio 2013, abile al lavoro in misura del 100% nella sua attività a decorrere dal 15 dicembre 2014, oppure no.
Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3.2. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.3.3. Nel caso di specie, dall’esame degli atti emerge che l’assicuratore LAINF convenuto ha affidato al dr. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, l’incarico di eseguire una visita specialistica.
Con referto dell’11 settembre 2013, il dr. __________, ha concluso che “la riduzione visiva dell’occhio sinistro è da imputare a gravi alterazioni coreoretiniche”, aggiungendo tuttavia che “non essendo in possesso dei dati in merito al visus prima dell’infortunio, mi è impossibile stabilire se c’è stato un peggioramento visivo, in quanto erano già presenti alterazioni retiniche in seguito a distacco di retina recidivanti” (doc. 43).
L’CO 1 ha quindi chiesto all’assicurato, telefonicamente, informazioni riguardo allo stato di salute degli occhi nel periodo precedente l’infortunio e, in particolare, a proposito delle lesioni descritte nel rapporto del dr. __________.
Dalla nota telefonica redatta in data 4 ottobre 2013 dal funzionario incaricato, risulta che l’assicurato ha spiegato che dopo essere stato operato nel 1997 presso la Clinica __________ a __________ e le successive cure, durate circa un anno, egli ha ripreso a lavorare al 100%, portando degli occhiali con una correzione minima.
L’assicurato, su esplicita richiesta del funzionario, ha affermato che “si procurerà un’attestazione della correzione visiva all’ottico che lo ha seguito e che ha fornito diverse paia di occhiali negli ultimi anni. Gli ultimissimi occhiali li aveva fatti confezionare poco prima dell’infortunio. Dimostreranno che la correzione del visus era minima (circa 2 o 3 decimi di riduzione)” (doc. 46).
In data 4 novembre 2013 è pervenuto all’amministrazione uno scritto, datato 4 ottobre 2013, nel quale il signor __________, ottico – optometrista di __________, ha indicato che “allego le 2 ultime prescrizioni sulla base delle quali sono state fatte le ultime due paia di occhiali del sig. RI 1. Si riscontrerà che non sono intervenute variazioni diottriche delle lenti dal giugno 2004 a gennaio 2013” (doc. 51).
L’CO 1 poi affidato al proprio __________ il compito di esaminare lo stato di salute del ricorrente (doc. 55).
La dr.ssa __________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, con presa di posizione del 4 febbraio 2014, dopo avere indicato la diagnosi di perforazione bulbare limbare e, quale diagnosi indipendente dall’infortunio, quella di distacchi retinici recidivanti a sinistra, ha indicato al punto 1 concernente l’esigibilità, che essendo l’assicurato monocolo, la precedente attività di giardiniere non è più da considerare esigibile, mentre l’interessato sarebbe da considerare abile al lavoro al 100% con un rendimento pieno in tutte le attività adatte secondo le linee direttive per i pazienti monocoli (ossia lavori che non devono essere svolti su impalcature o al di sopra dell’altezza della spalla, così come su un terreno non piano; lavori che non abbiano un ritmo predeterminato, come ad esempio alla catena di montaggio o simili; lavori che non richiedano un’elevata stereopsi), con un’iniziale riduzione del rendimento del 10-20% per una durata di 1-2 anni.
La dr.ssa __________ ha, tuttavia, sottolineato che nel caso in cui, come sembrerebbe verosimile dagli atti, l’assicurato presentasse già una situazione di monocolo prima dell’infortunio, in una tale evenienza bisognerebbe ritenere possibile la continuazione della sua abituale professione.
La specialista ha quindi considerato indispensabile, al fine di poter stabilire l’esatta esigibilità lavorativa, recuperare presso l’ottico e l’oculista curante i valori di visus relativi al periodo antecedente l’infortunio, così come i dati relativi alla forte miopia dell’assicurato.
Quanto all’indennità per menomazione dell’integrità (punto 2), la dr.ssa __________ ha ritenuto che in assenza di lesioni preesistenti, la stessa sarebbe del 28% in considerazione di un visus inferiore allo 0.1. Ritenuta, tuttavia, l’esistenza di distacchi retinici recidivanti preesistenti e gravi alterazioni miopiche della retina, non riconducibili all’infortunio, si deve ritenere con preponderante probabilità che si tratti unicamente di una lesione preesistente, come indicato al punto 1 concernente l’esigibilità (doc. 58).
L’CO 1 ha pertanto richiesto all’assicurato di fornire i dati ritenuti indispensabili dalla dr.ssa __________, invitandolo esplicitamente a volere fare pervenire “al più presto i valori del visus precedenti all’infortunio di entrambi gli occhi (non le ricette per gli occhiali). Voglia pertanto recuperare tale documentazione presso il suo medico oculista curante o il suo ottico” (doc. 65).
Come riportato nella nota telefonica del 25 marzo 2014 redatta dal funzionario incaricato dell’assicuratore LAINF, l’assicurato non è stato in grado di trasmettere la documentazione dei suoi oculisti curanti, essendo l’uno andato in pensione e, l’altro, deceduto.
Quanto alla documentazione che l’interessato avrebbe dovuto ottenere dall’ottico, dalla nota telefonica risulta che “ha contattato l’ottico ma lui non è in possesso di questi rapporti e dati. Aveva solamente la correzione per la ricetta degli occhiali (che ci ha già fatto avere). Può solo dirci che comunque la situazione all’occhio sinistro (prima dell’infortunio) si era risolta e infatti era tornato a lavorare al 100%. Aveva inoltre superato tre rinnovi di patente in Italia ed è la prova che non c’erano problemi preesistenti” (cfr. doc. 66).
Con nuova presa di posizione del 10 giugno 2014, la dr.ssa __________ – dopo avere osservato che non è stato possibile ottenere le informazioni mediche e l’acuità visiva per il periodo precedente l’infortunio - ritenuto che il dr. __________ ha valutato che la riduzione visiva dell’occhio sinistro è da imputare alle gravi alterazioni coreoretiniche in seguito a distacco di retina recidivanti preesistenti, ha concluso che avendo presentato l’assicurato una situazione di monocolo già prima dell’infortunio, l’usuale attività continua ad essere esigibile e, in difetto di peggioramento del visus, non vi è alcuna menomazione dell’integrità (doc. 71).
Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha quindi rifiutato di riconoscere all’interessato, per i soli disturbi visivi conseguenti all’infortunio del 5 febbraio 2013, delle prestazioni di lunga durata.
2.3.4. Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, concordare con le conclusioni dell’amministrazione, la quale, basandosi sul parere della dr.ssa __________, ha considerato pienamente esigibile la professione di giardiniere svolta dall’interessato, non avendo l’infortunio peggiorato la situazione visiva all’occhio sinistro, già compromessa prima del verificarsi di tale evento.
Nella presa di posizione del 10 giugno 2014, la dr.ssa __________ ha, infatti, concluso che avendo presentato l’assicurato una situazione di monocolo già prima dell’infortunio, l’usuale attività continua ad essere esigibile e, in difetto di peggioramento del visus, non vi è alcuna menomazione dell’integrità (doc. 71).
Questo Tribunale rileva che dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalle prescrizioni trasmesse dall’ottico optometrista dell’assicurato in data 4 novembre 2013, emerge più di un dubbio quanto all’effettiva condizione di persona monocola dell’interessato nel periodo precedente l’infortunio qui in discussione.
Dalle due prescrizioni in questione - datate, l’una, 01.06.2004 e, l’altra, 08.01.2013 - emerge, come indicato nello scritto del 4 ottobre 2013 dell’ottico __________, che “non sono intervenute variazioni diottriche delle lenti dal giugno 2004 al gennaio 2013” (cfr. doc. 51).
In entrambe tali prescrizioni, che coprono un arco temporale di nove anni, appare che il visus all’occhio sinistro dell’interessato necessitasse di una correzione di 2.25 (cfr. doc. 51).
Questi elementi, che avvalorano, tramite dati oggettivi, quanto sempre sostenuto dall’assicurato - ovvero che egli prima dell’infortunio portava degli occhiali con una correzione minima all’occhio sinistro (cfr. nota telefonica del 4 ottobre 2013, doc. 46 e nota telefonica del 25 marzo 2014, doc. 66); lavorava come giardiniere al 100% e aveva pure superato tre rinnovi di patente in Italia (cfr. nota telefonica del 25 marzo 2014, doc. 66) – sono, a mente del TCA, atti a sollevare giustificati dubbi riguardo alla correttezza delle conclusioni della dr.ssa __________.
Pertanto, il TCA ritiene indispensabile, prima di potersi esprimere con cognizione di causa sul tema, che l’amministrazione, alla quale gli atti vengono retrocessi per ulteriori accertamenti, appuri se l’assicurato presentasse oppure no una condizione di monocolo negli anni precedenti l’evento del febbraio 2013.
Tale questione riveste un’importanza decisiva, posto che la stessa dr.ssa __________, in data 4 febbraio 2014, ha indicato che, da monocolo, l’usuale attività di giardiniere non è più da considerare esigibile e che, in assenza di lesioni preesistenti, l’IMI sarebbe del 28% in considerazione di un visus inferiore allo 0.1 (cfr. doc. 58).
La decisione impugnata, con riferimento ai soli disturbi di natura visiva, va pertanto annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, una volta completata l’istruttoria attraverso la messa in atto degli approfondimenti di cui sopra, si esprima nuovamente riguardo al diritto dell’assicurato di potere beneficiare di una rendita di invalidità e di un’IMI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 3 luglio 2015 è annullata nella misura in cui, tenuto conto dei soli disturbi visivi, all’assicurato sono state rifiutate le prestazioni di lunga durata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.3.4..
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti