|
redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2016 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 luglio 1990 RI 1, nato il __________ 1965, ha iniziato a lavorare quale autista presso la ditta __________ di __________ (doc. 98, 101 e 105).
Egli ha dovuto sospendere la propria attività lavorativa dal 26 gennaio al 2 febbraio 1998 e dal 22 aprile all11 maggio 1998, in quanto affetto, come attestato dal dr. med. __________, spec. FMH in dermatologia e venereologia, spec. in allergologia e immunologia clinica, da eczema da contatto (doc. 98, 101, 103, 105, 109 e 111).
Il datore di lavoro ha
annunciato il caso all'CO 1 il 30 gennaio 1998 a titolo di bagatella ed in
seguito, segnatamente il 2 ed il 22 aprile 1998, mediante il formulario usuale
(doc. 98, 101 e 105).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di
malattia professionale e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il rapporto d'impiego presso
la __________ è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto al 14 settembre
1999 (doc. 115), mentre l'assicurato era nuovamente inabile al lavoro al 100% dall'8
settembre 1999 a causa di un'esacerbazione dell'eczema da contatto (doc. 114).
Dopo essere stato ricoverato presso il reparto di Dermatologia dell'Ospedale __________
di __________ dall'11 al 30 ottobre 1999 per "eczema disidrosiforme
delle mani da contatto allergico alla formalina, al dicromato di potassio e
alla gomma di origine professionale" ed essersi iscritto alla Cassa __________
di __________, RI 1 è riuscito a trovare un lavoro in qualità di autista dal 1°
giugno al 31 ottobre 2000 per la ditta __________ di __________ (doc. 71 e 117).
A decorrere dal 2 novembre 2000 ha iniziato la propria attività lucrativa, sempre
in qualità di autista, presso la ditta __________ di __________ (doc. 71). Quest'ultimo
rapporto d'impiego è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto al 31
maggio 2013, nell'ambito di una "ristrutturazione interna" (doc. 65,
68 e 71). A far tempo dal 1° giugno 2013 RI 1 è rimasto disoccupato e alla
ricerca di un nuovo impiego, a tutt'oggi senza successo (doc. 68, 86 e doc I).
1.3. Dopo che l'assicurato ha terminato
le indennità di disoccupazione ed a fronte di un'esacerbazione dell'eczema da
contatto risalente all'11 marzo 2015 (doc. 77), l'CO 1, esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso - in particolare, dopo aver
raccolto agli atti la valutazione medica del 19 maggio 2015 della dr.ssa med. __________,
Bereichsleiterin Fachärtzin für Innere Medizin und Arbeitsmedizin FMH (doc.
81), ed il relativo complemento del 26 maggio 2015 (doc. 82), il messaggio di
posta elettronica del 21 luglio 2015 della ditta __________ (doc. 84), il
calcolo del 5 luglio 2016 (doc. 91), la "valutazione rendita
d'invalidità" del 6 luglio 2016 (doc. 92) e il "riassunto dei
dati determinanti per la fissazione della rendita" del 6 luglio 2016
(doc. 93) - con decisione formale del 7 luglio 2016, a fronte di un reddito
"da valido" di fr. 64'426.-, determinato sulla base dei dati forniti
direttamente dall'ex datore di lavoro, e di un reddito "da invalido"
di fr. 56'711 (ovvero fr. 66'718.00 a cui è stata applicata una deduzione
sociale del 15% per tenere conto del fatto che anche in attività adatte
l'assicurato potrebbe percepire un salario inferiore alla media, determinato in
base alla tabella TA1 2014, aggiornato al 2015) e, quindi, di un discapito economico
dell'11,73%, ha riconosciuto a RI 1 una rendita d’invalidità del 12% a
decorrere dal 1° marzo 2015, ovvero dal primo giorno del mese in cui è stato
annunciato il peggioramento dello stato di salute (doc. 94).
Con decisione su opposizione del 27 settembre 2016 l’CO 1 ha respinto
l'opposizione dell'assicurato del 3 settembre 2016 (doc. 145) e confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 147).
1.4. Con tempestivo ricorso del 27
ottobre 2016 RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1 di __________, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il
riconoscimento di "una rendita di invalidità LAINF fondata su un tasso
d'incapacità al guadagno di almeno l'80%" e di "un'indennità
per menomazione all'integrità fisica" rispettivamente, in via
subordinata, la retrocessione dell'incarto all'CO 1"per ulteriori
accertamenti, volti a stabilire il diritto del signor RI 1 di beneficiare di
una rendita d'invalidità fondata su un tasso d'incapacità al guadagno di almeno
il 50%, come pure il diritto di beneficare di un'indennità per
menomazione all'integrità fisica (IMI)." (doc. I, pagg. 7 e 8).
Il patrocinatore dell'insorgente stigmatizza l'operato dell'CO 1 in quanto, a
causa dello stato di salute del suo assistito caratterizzato da un eczema da
contatto cronico e recidivante, il ventaglio delle possibili attività
lavorative è fortemente ristretto e, quindi, non rappresentative in un mercato
del lavoro libero ed equilibrato. In ogni caso, puntualizza il patrocinatore
del ricorrente, benché da un punto di vista teorico siano individuabili
pochissime e quindi non rappresentative attività lavorative esigibili, da un
punto di vista pratico anche queste attività non possono essere tenute in
considerazione, in quanto il suo assistito non possiede la necessaria
formazione ed il suo stato di salute non gli permette di intrattenere un
rapporto di lavoro stabile e accettabile per un datore di lavoro. In
considerazione di quanto precede, l'avv. RA 1 chiede quindi che al suo
assistito venga riconosciuta una rendita d'invalidità LAINF fondata du un tasso
di incapacità al guadagno di almeno l'80%, rispettivamente di almeno il 50%
tenuto conto del reddito irrisorio che potrebbe percepire dallo svolgimento di
alcuni lavoretti saltuari in concomitanza dei periodi in cui lo stato di salute
glielo permette, così come attestato dal dr. med. __________, spec. FMH in dermatologia
e venereologia, spec. in allergologia e immunologia clinica, nel rapporto del
23 ottobre 2016 (allegato al ricorso quale doc. A3).
Da ultimo, l'avvocato dell'assicurato censura l'operato dell'CO 1 anche per
aver rinviato una decisione in merito al riconoscimento di un'IMI a favore del
suo assistito, allorquando lo stesso medico fiduciario dell'Istituto
assicuratore, nel proprio rapporto del 19 maggio 2015, osserva che l'assicurato
"erlitt (…) durch seine Berufs-krankeit eine erhebliche und dauernde
gesundheitliche Einschränkung" (doc. 101).
1.5. Nella risposta del 18 novembre 2016 l'CO 1, rappresentato dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, puntualizzando che il caso è stato sottoposto alla Divisione medicina del lavoro per la valutazione dell'IMI (che esula dalla presente vertenza), come risulta dai doc. 1 e 2 annessi all'allegato in questione (doc. III).
1.6. In data 23 novembre 2016 il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (doc. IV).
1.7. In data 12 dicembre 2016 il
rappresentante del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti
(in particolare, contestando il salario "da valido" di fr. 64'426.-
utilizzato dall'CO 1 e chiedendo che, nel raffronto dei redditi, venga
considerato un salario "da valido" di fr. 67'178.-, risultante dal
certificato di salario rilasciato al suo assistito per l'anno 2012 dalla __________,
allegato quale doc. B, adeguato al 2015 e tenuto conto dell'aumento salariale
previsto dal contratto collettivo di lavoro dell'edilizia e del genio civile a
cui sottostà la precitata ditta), nelle proprie tesi e domande, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. V).
Il doc. V è stato inviato al patrocinatore dell'Istituto assicuratore per
conoscenza, con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10
giorni (doc. VI).
1.8. In data 9 gennaio 2017 il
rappresentante dell'CO 1 ha comunicato al TCA che "contrariamente
all'assunto del ricorrente, fanno stato i dati indicati dal datore di lavoro
alla CO 1: da quelli si deduce un salario di CHF 64'426.00, per cui il calcolo
operato dall'Istituto è corretto e merita conferma" (doc. VII).
l doc. VII è stato inviato al patrocinatore dell'insorgente per conoscenza, con
facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni (doc.
VIII).
1.9. In data 30 gennaio 2017 il
rappresentante del ricorrente ha ribadito la contestazione relativa al salario
"da valido" utilizzato dall'CO 1, riconfermandosi nelle proprie tesi
e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato al patrocinatore dell'Istituto assicuratore per
conoscenza, con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro il 6
febbraio 2017 (doc. X).
1.10. In data 3 febbraio 2017 l'avv.
RA 2, si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, puntualizzando che "la
CO 1 i dati salariali non li inventa ma li riceve dal datore di lavoro; ne
consegue che i calcoli effettuati sono corretti " (doc. XI).
l doc. XI è stato inviato al patrocinatore dell'insorgente per conoscenza (doc.
XII).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è
circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante all'assicurato.
Dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015
del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura
l'eventuale riconoscimento a favore del ricorrente di un’IMI, sul quale
l'Istituto assicuratore resistente non si è ancora determinato con una
decisione formale soggetta a ricorso. Il TCA non può, tuttavia, esimersi
dall'osservare che, nonostante il medico fiduciario dell'Istituto assicuratore abbia
rilevato nel proprio rapporto del 19 maggio 2015 che l'assicurato "erlitt
(…) durch seine Berufskrankeit eine erhebliche und dauernde gesundheitliche
Einschränkung" (doc. 101), l'CO 1 ha inspiegabilmente ritenuto nella
decisione del 7 luglio 2016 che "in base all'apprezzamento medico, non
può essere ancora stabilito con sicurezza se siamo in presenza di un danno
duraturo e importante all'integrità fisica. Una nuova valutazione avverrà in
futuro." (doc. 94) e, solamente dopo l'inoltro del gravame in
disamina, e più precisamente l'11 novembre 2016 (cfr. allegato I al doc.
3), ovvero a distanza di ben quasi 18 mesi dalla precitata valutazione
medica, ha iniziato a procedere agli accertamenti dal caso volti a determinare
l'eventuale diritto dell'assicurato ad un'IMI. Tale modo di agire
dell'amministrazione non è sicuramente funzionale all'obiettivo di giungere in
tempi rapidi all'emissione di una decisione. Il TCA esorta dunque l'CO 1 a
procedere rapidamente agli accerta-menti dal caso ed all'esame del
diritto dell'assicurato ad un'eventuale IMI.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nel caso di specie, per
chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto
assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________,
Bereichsleiterin Fachärtzin für Innere Medizin und Arbeitsmedizin FMH, il 19
maggio 2015 (doc. 81) ed al relativo complemento del 26 maggio 2015 (doc. 82),
giusta la quale:
"(…) Zumutbarkeit:
Insgesamt ist darauf hinzuweisen,
dass eine Rückkehr für diesen Versicherten als Bauarbeiter nicht mehr möglich
ist. Zudem sind auch dem Baugewerbe nahestehende Tätigkeiten mit geringer
Exposition zu den Allergenen problematisch, indem die Haut deutlich
minderbelastbar ist trotz konsequenter Anwendung der Hautschutz-massnahmen. Es
ist davon auszugehen, dass der Versicherte keine Tätigkeiten mit
irritativ-toxischer oder mechanischer Hautbelastung ausführen kann. Ebenso sind
sämtliche Tätigkeiten mit längerer Tragpflicht von Arbeitshandschuhen ebenfalls
nicht zumut-bar, da der Versicherte in den Handschuhen vermehrt schwitzt, was
das Angehen des Ekzems erleichtert, wie in den diversen Unterlagen des
Versicherten und auch Arztberichten dokumentiert ist. Demzufolge sind auch
Feuchtarbeiten dem Versicherten nicht zuzumuten. Ebenso sind Tätigkeiten mit starker
Verschmutzung für den Versicherten ausgeschlossen.
In Frage kämen für diesen Patienten
lediglich saubere, trockene Tätigkeiten ohne jegliche mechanische Hautbelastung
im Sinne von Kontrolltätigkeiten oder Tätigkeiten am Computer. Letzteres
Beispiel sei aber mit Vorsicht zu geniessen, da der Versicherte dafür nicht die
entsprechende Schulung besitzen dürfte. Zusammenfassend erlitt der Versicherte
durch seine Berufskrankheit eine erhebliche und dauernde gesundheitliche
Einschränkung. Er ist dadurch auf dem Arbeitsmarkt bei der Suche nach einer für
ihn geeignete Tätigkeit erheblich eingeschränkt und eine Rückkehr als
Bauarbeiter oder auch im Baugewerbe nahen Branchen ist nicht möglich.
(doc. 81; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che
l'attività di "autista" nell'edilizia non fosse più esigibile e che
l'assicurato andava considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento
completo) in un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti
dalla malattia professionale (in particolare, in un luogo asciutto e pulito,
senza irritazione tossica o meccanica della pelle e dove non è richiesto di
portare a lungo i guanti) e, quindi, con decisione formale del 7 luglio 2016 (doc.
94), confermata con decisione su opposizione del 27 settembre 2016 (doc. 147),
a fronte di un discapito dell'11,73% risultato dal raffronto dei redditi
("da valido" fr. 64'246.00 e "da invalido" fr. 56'711.00),
ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità del 12%.
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti [in
particolare, doc. 9, 11, 15, 17, 23, 25, 27, 31, 40, 43, 47, 52 (fotografie), 56,
60, 65, 67 (fotografie), 77, 103, 106-109, 111-114, 117, 122, 123, 125,
128-130, 133, 135, 137, 139-141 e 143], questo Tribunale ritiene che il parere
espresso dalla dr.ssa med. __________, Bereichsleiterin Fachärtzin für Innere
Medizin und Arbeitsmedizin FMH che vanta un’ampia esperienza in materia di
medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va
dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5) - possa validamente
costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si
riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da
certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
Il rapporto del 23 ottobre 2016 del dr. med. __________, spec. FMH in
dermatologia e venereologia, spec. in allergologia e immunologia clinica (allegato A3 al doc. I), non è atto a
sollevare dubbi circa la fedefacenza della valutazione chiara, esauriente con
argomentazioni diffuse e motivate, sviluppata il 19 maggio 2015 dalla dr.ssa
med. __________, Bereichsleiterin Fachärtzin für Innere Medizin und
Arbeitsmedizin FMH (doc. 81) avvalorata dalla relazione scritta il 2 novembre
1999 dal dr. med. __________, allora primario del reparto di Dermatologia
dell'Ospedale __________ di __________, al termine del ricovero dell'assicurato
dall'11 al 30 ottobre 1999 per "eczema disidrosiforme delle mani da
contatto allergico alla formalina, al dicromato di potassio e alla gomma di origine
professionale" (doc. 117) come pure dai rapporti intermedi agli atti allestiti
dal dr. med. __________ e dallo stesso dr. med. __________, ambedue specialisti
della materia che qui ci occupa, tra il 1998 ed il 2015 (in particolare, doc.
9, 11, 15, 17, 23, 25, 27, 31, 40, 43, 47, 56, 60, 65, 77, 103, 106-109,
111-114, 122, 123, 125, 128-130, 133, 135, 137, 139-141 e 143).
Le considerazioni espresse dallo specialista ticinese di fiducia
dell'assicurato nel proprio referto del 23 ottobre 2016 (allegato
A3 al doc. I) non appaiono quindi suscettibili di sminuire il valore
probatorio attribuito al parere della dr.ssa med. __________.
Giova inoltre ricordare che in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,
consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo
specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che
soffrivano di eczema allergico da contatto.
In una sentenza 35.2013.21 del 21 agosto 2013, cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha ritenuto un muratore nell'edilizia (segnatamente un
gruista) che, scendendo da un cassero, ha appoggiato male il piede a terra,
riportando un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed era pure affetto da
dermatite, in grado di svolgere al 100% (e con rendimento completo) un’attività
leggera adeguata dal profilo ortopedico oltre che pulita, asciutta, senza
esposizione a polveri e senza sovraccarico meccanico alla cute dal profilo dermatologico.
In una sentenza 32.2012.274 del 23 agosto 2013, integralmente confermata dalla
II di diritto sociale del TF con sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, questo
Tribunale ha ritenuto un piazzaiolo/muratore, affetto da "lesioni
disidrotiche/pustolose palmari, ora limitate alla mano destra nel quadro
anamnestico di una psoriasi/pustolosi palmare" o, quale diagnosi
differenziata, da "eczema disidrotico", in grado di svolgere
al 100% (e con rendimento completo) un’attività sostitutiva (segnatamente:
aiuto ufficio, autista di persone e sorveglianza) rispettosa di alcuni limiti
funzionali di carattere dermatologico (segnatamente: da svolgere all'asciutto,
con contatti chimicamente attivi molto limitati e con la possibilità di non
avere contatti con alimenti e, tenendo anche conto, delle sensibilizzazioni di
cui soffre l'assicurato; al nichelio, cromo o dicromato di potassio, cobalto,
carmabix e Thiuram mix).
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25
febbraio 2003, consid. 4.7).
D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati
esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989,
p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato
le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite
macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza
(cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del
20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3). Anche in questo ambito, vi
sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è
il caso per il settore delle prestazioni di servizio (STCA 32.2015.109 del 27
giugno 2016, consid. 2.7.8).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà
concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC
1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
più leggere rispetto a quella originariamente esercitata (di "autista"
nell'edilizia).
Del
resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,
Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio
della riduzione del danno. Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve
fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere
cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta
di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie -
l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il
mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è
reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di
lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire
un'occupazione vista la problematica dermatologica di cui è affetto
l'assicurato, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere
ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro
esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte
a personale non qualificato o semi qualificato (le
attività adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello
di qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la
TA1 2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né
un’esperienza professionale diversificata né un grado di istruzione
particolare; cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U
15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009 consid. 2.3.), che il ricorrente, nonostante i
disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa
(cfr. per un caso analogo, la già citata STCA 32.2012.274 del 23 agosto 2013, integralmente
confermata dalla STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013).
In siffatte circostanze, questo Tribunale non condivide le argomentazioni
ricorsuali sollevate dal rappresentante dell'assicurato, secondo il quale, -
per un verso - a causa dello stato di salute caratterizzato da un eczema
da contatto cronico e recidivante, il ventaglio delle possibili attività
lavorative a disposizione del suo assistito è fortemente ristretto e, quindi,
non rappresentative in un mercato del lavoro libero ed equilibrato e, - per
altro verso - benché da un punto di vista teorico siano individuabili
pochissime e quindi non rappresentative attività lavorative esigibili, da un
punto di vista pratico anche queste attività non possono essere tenute in
considerazione, in quanto il suo assistito non possiede la necessaria
formazione ed il suo stato di salute non gli permette di intrattenere un
rapporto di lavoro stabile e accettabile per un datore di lavoro.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dalla malattia professionale di cui è affetto, e, quindi, un lavoro in luogo asciutto e pulito, senza irritazione tossica o meccanica della pelle e dove non è richiesto di portare a lungo i guanti.
2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.8. Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza la malattia professionale, RI 1, nel 2015 (data di
decorrenza della rendita - 1° marzo 2015, ovvero dal primo giorno del
mese in cui è stato annunciato il peggioramento dello stato di salute: doc. 77,
94 e 147) avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 64'426.- calcolato
sulla base delle indicazioni fornite direttamente dalla __________ con
messaggio di posta elettronica del 21 luglio 2015 e che tiene
conto pure degli aumenti previsti dal contratto collettivo dell'edilizia
(doc. 84).
Questo dato è contestato dal rappresentante del ricorrente, secondo il quale l'CO
1 avrebbe dovuto considerare un salario "da valido" di fr. 67'178.-
(così come risulta dal certificato di salario rilasciato al suo assistito per
l'anno 2012 dalla __________, allegato quale doc. B al doc. V), adeguato al
2015 e tenuto conto dell'aumento salariale previsto dal contratto collettivo di
lavoro dell'edilizia e del genio civile a cui sottostà l'ex datore di lavoro.
Questa Corte rileva che ambedue i dati forniti dall'ex datore di lavoro dell'assicurato
(fr. 64'426.- per il 2015 con messaggio di posta elettronica del 21 luglio 2015
e fr. 67'178.- per il 2012 con il certificato di salario del 31 gennaio 2013) sono
discordanti.
Non è tuttavia necessario chiarire quale sarebbe stato il salario annuo che
l'assicurato avrebbe percepito, qualora non fosse insorta la malattia
professionale, presso l'ex datore di lavoro, dato che il reddito "da
valido" di RI 1 (disoccupato dal 1° giugno 2013 - e, quindi, da ben 19
mesi al momento determinante: 1° marzo 2015, data di decorrenza
della rendita dal primo giorno del mese in cui è stato annunciato il
peggioramento dello stato di salute: doc. 77, 94 e 147 - in seguito ad un
licenziamento subito nell'ambito di una "ristrutturazione interna" -
e, quindi, non per motivi riconducibili alla malattia professionale di cui è
affetto -: cfr. doc. 65, 68 e 71) dev'essere calcolato sulla base dei dati
statistici risultanti dall'ISS, conformemente alla giurisprudenza dell'Alta
Corte vigente in materia (cfr., tra le tante, la recentissima STF
8C_728/2016 del 21 dicembre 2016, consid. 3.1 in fine con
riferimenti).
Analogamente a quanto deciso nella già citata STCA 32.2012.274 del 23 agosto
2013, integralmente confermata dalla STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013,
considerato che l'assicurato è professionalmente inattivo da diverso tempo (in
particolare, come poc'anzi rilevato, da ben 19 mesi al momento determinante),
questa Corte, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, ritiene che RI 1, svolgendo nel 2014 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-. Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web
dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012
consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per
l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa: STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.4% per il 2015
(cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il
2015, un reddito annuo di fr. 66'718.93.
Stante quanto precede, il reddito "da valido" del
ricorrente, nel 2015, ammonta a fr. 66'718.93.
2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016
al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.10. Dalle tavole
processuali risulta che l'CO 1, dopo aver osservato che il sistema dei
Dispositivi Posti di Lavoro (DPL) non è idonea a valutare il grado di invalidità
nei casi di malattia professionale (cfr. doc. 92), ha determinato in fr. 66'718.93
il reddito "da invalido", applicando la tabella TA1 2014, media
totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2015 nonché riportato
sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di
deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 56'711.00 (doc. 92, 94 e
147).
Ora, ritenuto che RI 1, nonostante la malattia professionale, può ancora
svolgere una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore
privato svizzero, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il reddito "da
invalido" del ricorrente, nel 2015, corrisponde al suo reddito "da
valido" (cfr. consid. 2.8) ed ammonta, quindi, a fr. 66'718.93.
2.11. Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato
il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile
2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.12. Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza,
una decurtazione del 15% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico
da invalido, per tenere conto del fatto che anche in attività adatte
l'assicurato potrebbe percepire un salario inferiore alla media a causa della
malattia professionale di cui è affetto (doc. 94 e 147).
Questo dato non è stato contestato dal rappresentante del ricorrente. A
ragione.
In effetti, val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta
della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le
condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione),
che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre
2012, consid. 3; Meyer
Ulrich/Riechmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo
2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).
Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova
il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa
Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore
non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,
ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia
tenuto ampiamente conto del fatto che anche in attività adatte l'assicurato
potrebbe percepire un salario inferiore alla media a causa della malattia
professionale di cui è affetto.
Da ultimo, giova ricordare che il fatto di avere una limitata formazione
professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le
attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici
e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né
un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71
consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;
STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Il reddito "da invalido" di fr. 66'718.93
(cfr. consid. 2.10), tenuto conto di una decurtazione
sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 56'711.09.
2.13. Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 66'718.93 (cfr. consid.
2.8) annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuta la malattia professionale, e cioè fr. 56'711.09 annui (cfr. consid.
2.12.), è del 15%.
Stante quanto precede, questo Tribunale non
condivide la richiesta dell'avv. RA 1 di riconoscere al suo assistito una
rendita d'invalidità LAINF fondata di un tasso di incapacità al guadagno di
almeno l'80%, rispettivamente di almeno il 50% (doc. I, pag. 7 e 8).
Detto questo, la decisione su opposizione impugnata deve comunque essere
modificata, nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità
del 15%, a decorrere dal 1° marzo 2015 (data di decorrenza della
rendita dal primo giorno del mese in cui è stato annunciato il
peggioramento dello stato di salute: doc. 77, 94 e 147).
2.14. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del 15% a decorrere dal 1° marzo 2015.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili
parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti