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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 settembre 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 maggio 2013, RI 1, nato nel 1947, titolare dell’omonima impresa di costruzioni con sede a __________ e già al beneficio di una rendita d’invalidità del 14% a decorrere dal 1° marzo 2012 a dipendenza di un infortunio occorsogli nel mese di luglio 2009, è rimasto vittima di un nuovo infortunio, a causa del quale ha riportato una lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra.
Nel mese di marzo 2014, egli è stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione del sovraspinato e di decompressione sottoacromiale (cfr. doc. 44).
Il 9 aprile 2015, egli è stato di nuovo operato in ragione di una rottura recidivante della cuffia dei rotatori (cfr. doc. 88).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 18 luglio 2016, l’amministrazione ha dichiarato RI 1 nuovamente abile al lavoro nella misura della rendita d’invalidità in vigore e gli ha riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (cfr. doc. 134).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 140), in data 27 settembre 2016, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 147).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28 ottobre 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità almeno del 28% a decorrere dal 1° maggio 2016, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
È infatti arbitrario e contrario alle disposizioni di legge applicabili in materia sostenere che il peggioramento subito dal ricorrente a seguito del secondo infortunio non sarebbe di una gravità tale da giustificare un raffronto dei redditi e in definitiva un aumento dell’invalidità.
Il medesimo medico di circondario, così come la CO 1 nella decisione qui impugnata, ammettono che a causa del nuovo infortunio e conseguente peggioramento dell’esigibilità, l’assicurato non è più in grado di sollevare pesi oltre l’altezza del petto e soprattutto non può più effettuare lavori pesanti e rozzi. Va rammentato che l’assicurato è muratore e pertanto, proprio per definizione, per l’esercizio della sua attività professionale, è tenuto ad effettuare lavori pesanti e rozzi.
La diminuita esigibilità è confermata anche dal fatto che, ancora attualmente, l’assicurato ha insopportabili dolori alla spalla oggetto dell’infortunio, che gli impediscono di esercitare la sua attività professionale nei limiti stabiliti dalla CO 1 e di ottenere un reddito senza discapito maggiore alla precedente situazione dopo il primo infortunio.
L’assicurato, dopo il secondo infortunio, ha avuto un’evidente aumento dell’incapacità al guadagno, che è permanente. Il raffronto dei redditi che avrebbe dovuto essere effettuato dall’assicuratore infortuni confermerà senz’altro che all’attuale discapito del 14%, quale conseguenza del primo infortunio, va aggiunto un ulteriore discapito pari almeno al precedente. Ne consegue che il grado d’invalidità del ricorrente va stabilito almeno nella misura del 28%. Ciò per considerare le conseguenze del secondo infortunio e soprattutto la diminuzione del reddito che l’assicurato invalido può conseguire esercitando l’attività ragionevolmente da lui esigibile.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 9 dicembre 2016, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che venga allestita una perizia medica giudiziaria (doc. V).
1.6. In corso di causa, il TCA ha richiamato dall’CO 1 l’incarto relativo all’infortunio occorso il 9 luglio 2009 (doc. VIII) e ne ha dato notizia al ricorrente (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare un aumento della rendita in vigore a seguito dell’evento infortunistico del 3 maggio 2013, oppure no.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.7. A seguito dell’infortunio del mese di luglio 2009 che aveva interessato la cuffia rotatoria della spalla sinistra, con decisione formale del 30 maggio 2012, l’assicurato era stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 14% a contare dal 1° marzo 2012 (doc. 72 / inc. infortunio n. __________). Il grado dell’invalidità era stato determinato in funzione della perdita di guadagno generata dai maggiori costi di personale per compensare quelle attività che egli non era più in grado di eseguire (reddito da valido pari a fr. 122'512, reddito da invalido pari a fr. 105'399), e meglio così come stabilito dall’Ufficio AI (cfr. doc. 146).
Da notare che, a margine della visita circondariale del 19 gennaio 2012, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e generale, aveva dichiarato non più esigibile in misura completa l’abituale attività dell’assicurato, posto che quest’ultimo, a causa del danno all’arto superiore sinistro, era costretto a farsi aiutare da un suo dipendente per il carico/scarico del furgoncino.
Il medico __________ aveva così valutato l’esigibilità lavorativa:
" (…).
Sollevare e portare pesi con le due estremità superiori:
l’assicurato può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato può sollevare pesi oltre l’altezza del petto fino e oltre i 5 kg con le limitazioni sovra-esposte. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza limitazioni, lavoro pesante e manuale rozzo di rado, molto pesanti mai, nessun problema alla rotazione delle due mani. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione del tronco, posizione seduta/inclinata in avanti e in piedi/inclinata in avanti senza limitazioni, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia senza limitazioni.
Posizione di lunga durata seduta e in piedi o a libera scelta fra queste 2 posizioni senza limitazioni, spostamento senza limitazioni, pure su scale e scale a pioli vista l’integrità delle due estremità inferiori. Uso delle due mani possibile secondo quanto sopra-espresso, nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio.
Non lavori più pesanti di quelli sopradescritti e ripetitivi.” (doc. 64, p. 5 / inc. infortunio n. __________)
In occasione della sua audizione del 13 aprile 2010, l’assicurato aveva dichiarato di essere “… direttore della ditta __________ di __________, impresa di costruzioni con una ventina di operai. I lavori d’ufficio vengono fatti dalla __________ di __________. In ditta ci sono due tecnici. Io ho 63 anni e ho sempre fatto l’autista del furgoncino della ditta. Ho portato in giro materiali (75%). Inoltre ho fatto lavori di controllo sui cantieri e ho tenuto il contatto coi clienti (25%).” (doc. 6, p. 1 / inc. infortunio n. __________).
In data 23 novembre 2011, RI 1 aveva inoltre precisato che “…, prima di avere i disturbi alla spalla sinistra riuscivo a caricare scaricare la merce sul camioncino (vedi foto). I materiali da trasportare sono quelli che si usano nell’edilizia per la costruzione di case, strade, casseri, ecc. Ci sono assi di varie dimensioni, pannelli, puntelli, ponteggi, travi, sacchi di cemento da 25 kg, sacchi di calce da 25 kg, sacchi di sabbia, ferri d’armatura, mattoni, blocchi di cemento, ecc. Si può dire che i singoli pezzi pesano almeno 20 kg. Faccio presente che non si può separare il materiale e trasportare-sollevare solo materiali leggeri. Ora devo sempre far fare il lavoro di carico e scarico a un altro operaio e questo incide sul mio rendimento.” (doc. 59 / inc. infortunio n. __________).
2.8. Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione di una rendita di invalidità del 14%.
Si tratta ora di esaminare la situazione esistente fino al mese di settembre 2016 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata).
Il 3 maggio 2013, RI 1 è rimasto vittima di un infortunio alla spalla destra con, all’esame di artro-RMN del 12 giugno 2013, una rottura inserzionale del tendine sottoscapolare con sub-lussazione del bicipite.
Nel marzo 2014, egli è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione del tendine sovraspinato e decompressione sottoacromiale (doc. 44).
Accertamenti radiologici eseguiti nel prosieguo hanno mostrato la presenza di una rottura transmurale del tendine infraspinato, subito posteriormente alla precedente riparazione (cfr. doc. 64), lesione che ha reso necessaria un’ulteriore artroscopia (il 9 aprile 2015 – doc. 88: “ricostruzione del sottoscapolare, sovraspinoso, sottospinoso, rimozione di osteofita claveare e prelievi bioptici per esame batteriologico …”).
In data 11 febbraio 2016 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Dopo aver ritenuto “… possibile che l’attuale infortunio abbia ulteriormente modificato l’esigibilità al lavoro, per quanto riguarda la situazione funzionale residua post-traumatica, …”, il medico di circondario ha proceduto a una nuova valutazione, elencando i seguenti limiti funzionali:
" (…).
Sollevare e portare pesi con le due estremità superiori: l’assicurato può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato non può sollevare pesi oltre l’altezza del petto. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza limitazioni. Lavoro pesante manuale rozzo mai, rotazione delle mani spesso. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti senza limitazioni, posizione in piedi e inclinata in avanti talvolta, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia senza limitazioni. Posizione di lunga durata seduta e in piedi o a libera scelta fra queste due posizioni senza limitazioni, spostamento senza limitazioni, unicamente salire su scale a pioli può avvenire talvolta e con qualche difficoltà. Uso delle due mani possibile secondo quanto sopra espresso. Nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio.” (doc. 126)
Con decisione formale del 18 luglio 2016, l’istituto assicuratore resistente ha confermato la rendita d’invalidità in vigore (14%), posto che dagli accertamenti esperiti nel frattempo era risultato che “…, tenuto conto dei postumi dell’attuale infortunio, l’esigibilità medica del lavoro è rimasta pressoché immutata, rispetto a quella relativa all’infortunio __________ del 9.7.2009. Rammentiamo che, a suo tempo, avevamo fissato la rendita d’invalidità quantificando il danno per le attività manuali che lei non poteva più eseguire e che sarebbero dovute essere affidate ad un altro operaio. Considerando la situazione post-infortunistica attuale, nulla è cambiato rispetto alla valutazione sulla quale ci siamo basati per la decisione del 30.05.2012. Pertanto, per l’attuale infortunio (__________), la dichiariamo abile al lavoro nella misura della rendita attualmente in corso.” (doc. 134).
2.9. Con la propria impugnativa, l’insorgente fa valere che, così come ammesso anche dal medico __________ dell’CO 1, l’infortunio del 3 maggio 2013 alla spalla destra avrebbe ulteriormente peggiorato l’esigibilità lavorativa, motivo per cui egli non sarebbe più in grado, soprattutto, di svolgere delle attività pesanti e rozze, tipiche della sua abituale professione di muratore (cfr. doc. I).
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che la rendita d’invalidità del 14% era stata accordata per compensare la perdita di guadagno causata dal fatto che, in ragione del danno alla spalla sinistra, RI 1 non era più in grado di svolgere parte delle sue attività, specificatamente di caricare/scaricare il furgoncino della ditta da lui guidato, cosicché tali mansioni dovevano essere eseguite da un altro operaio (cfr. supra consid. 2.8.).
D’altro canto, il TCA rileva che l’esigibilità lavorativa tracciata dal dott. __________ a margine della visita di chiusura dell’11 febbraio 2016 non si è modificata in modo rilevante rispetto a quella che era stata valutata dal dott. __________ nel 2012. In effetti, confrontando le due valutazioni, si evince che, dopo il secondo evento infortunistico, il ricorrente non è più in grado di sollevare pesi oltre l’altezza del petto (mentre prima lo poteva fare con gli stessi limiti previsti per il sollevamento/trasporto di pesi fino all’altezza dei fianchi), di eseguire lavori pesanti e manuali rozzi (mentre prima lo poteva fare di rado) e può assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti, così come salire su scale a pioli, soltanto talvolta (mentre prima lo poteva senza limitazioni) (cfr. doc. 64, p. 5 / inc. infortunio n. __________ e doc. 126).
Sulla scorta di quanto precede, è evidente che, nonostante l’insorgenza del (ulteriore) danno alla spalla destra, l’insorgente potrebbe continuare a esercitare le mansioni di controllo sui cantieri e di contatto con la clientela.
D’altra parte, per quanto riguarda l’attività di carico/scarico del materiale da lui trasportato con il furgoncino della ditta, l’assicurato non era più in grado di svolgerla già prima del sinistro del 2013 (cfr. doc. 59 / inc. infortunio n. __________: “Ora devo sempre far fare il lavoro di carico e scarico a un altro operaio e questo incide sul mio rendimento.” – il corsivo è del redattore), per cui l’amministrazione era legittimata a ritenere che egli avesse ritrovato una piena capacità lavorativa nei limiti della rendita d’invalidità in vigore e, dunque, a negare un ulteriore discapito della sua capacità lucrativa (senza procedere a un nuovo raffronto dei redditi).
Il ricorrente non può quindi essere seguito allorquando fa valere che un aumento della rendita in vigore sarebbe giustificato dal fatto che, posteriormente all’infortunio del maggio 2013, non sarebbero più stati esigibili lavori pesanti e rozzi.
Al riguardo, occorre infatti segnalare che, già prima dell’evento del 2009, la sua attività in seno all’impresa di costruzioni era in sostanza limitata alla direzione lavori, ai contatti con la clientela e al trasporto di merci con il furgone (con relativo carico e scarico). Dopo quell’infortunio, RI 1 non è più stato in grado di svolgere quest’ultima mansione, che è quindi stata assunta da un altro operaio, e proprio per questa ragione gli era stata assegnata la rendita d’invalidità del 14% (cfr. doc. 72, p. 2 / inc. infortunio n. __________: “..., i postumi infortunistici le causano un’incapacità di guadagno del 14%, causata da maggiori costi di personale per compensare le attività che lei non è più in grado di fare …).
In queste condizioni, il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la richiesta perizia medica giudiziaria (cfr. doc. V), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In esito a tutto quanto precede, secondo questa Corte, non sono dati i presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA.
La decisione su opposizione impugnata merita quindi conferma in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti