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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 ottobre 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 settembre 1997, RI
1, nato il 17 novembre 1969, - allora dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di parrucchiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la __________ (che aveva stipulato un accordo di collaborazione per la
copertura delle prestazioni di lunga durata ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LAINF,
con la __________) -, a seguito di una caduta da cavallo ha riportato un trauma
contusivo con ematoma all’arto inferiore destro, rottura del muscolo
gastrocnemio mediale destro e dell’anca destra, nonché rottura del corno
anteriore del menisco laterale e lesione centrale del menisco mediale.
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge. Con la decisione formale del 21 ottobre
2008, poi confermata con la decisione su opposizione del 13 maggio 2009,
cresciuta incontestata in giudicato, la __________ ha dichiarato estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata con effetto retroattivo al 31 marzo
2007. Con la decisione formale del 1° settembre 2009, la CO 1 ha posto RI 1 al
beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, mentre gli ha
negato il diritto alla rendita di invalidità. L’assicurato ha interposto
opposizione in data 28 settembre 2009. Dopo che l’assicurato, patrocinato
dall’avv. __________, ha inoltrato in data 26 febbraio 2013 un ricorso per
denegata giustizia al TCA, accolto con STCA n. 35.2013.18 dell’8 maggio 2013,
la __________, con la decisione su opposizione del 18 ottobre 2013, ha
confermato la decisione del 1° settembre 2009 e respinto l’opposizione
dell’assicurato. Questa Corte, con sentenza n. 35.20913.87 del 26 maggio 2014,
cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il ricorso inoltrato il 20
novembre 2013 dall'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. __________,
confermando la decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 della __________,
patrocinata dall'avv. RA 2, che riconosceva all’assicurato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 20%, negandogli per contro un diritto alla
rendita di invalidità (cfr. STCA 35.2013.87 del 26 maggio 2014, consid. 1.1-1.3
e 1.5-1.7).
1.2. Nella notte tra l’8 ed il 9
febbraio 2000 RI 1 - allora sempre dipendente della __________ con sede a __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni sempre presso la __________
- si è procurato una ferita da taglio al palmo della mano destra mentre stava
tagliando un pezzo di formaggio con un coltello. L’assicuratore LAINF ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Il 2
agosto 2001 l’assicurato ha annunciato all'__________ una ricaduta dell’infortunio
alla mano destra. Dopo aver fatto esperire una perizia neurologica, con lettera
del 10 settembre 2001 l’assicuratore ha comunicato a RI 1 che non avrebbe
erogato prestazioni di indennità giornaliera, non essendo i suoi dolori in
relazione con il trauma del 9 febbraio 2000. Con lettera del 19 dicembre 2008
l’assicuratore infortuni ha comunicato al Servizio Accertamento Medico (SAM) di
necessitare di un approfondimento medico in merito all’infortunio, chiedendo di
valutare gli atti a disposizione o, se ciò non fosse stato sufficiente, di
convocare l’assicurato. Sulla scorta del summenzionato approfondimento medico,
con decisione formale del 6 luglio 2009 __________ ha ritenuto completa (100%)
la capacità lavorativa di RI 1 nella propria attività abituale di parrucchiere,
considerando raggiunto lo stato medico finale dell’infortunio del 9 febbraio
2000 e non prevedendo un miglioramento attraverso ulteriori provvedimenti. Per
la menomazione rimanente, l’assicuratore ha riconosciuto all’assicurato un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 10%. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato, con decisione su opposizione del 9 ottobre 2009,
l’assicuratore infortuni ha confermato il contenuto della propria precedente
decisione formale. Questa Corte con sentenza 35.2009.112 del 24 aprile 2010,
cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il ricorso inoltrato il 9
novembre 2009 dall’assicurato, confermando la decisione su opposizione del 9
ottobre 2009, che riteneva raggiunto lo stato medico finale dopo l’infortunio
del 9 febbraio 2000 (mediante riacquisizione della capacità lavorativa completa
- 100% - nella propria attività abituale di parrucchiere), riconoscendogli
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (cfr. STCA 35.2009.112
del 24 aprile 2010, consid. 1.1-1.5).
1.3. In data 26 novembre 2005, RI
1, dipendente della __________ di __________ in qualità di "__________"
con un pensum del 50% (pari a 21.50 ore settimanali) e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la __________, mentre usciva
di casa alle ore 8.00 per salire in macchina e andare a lavorare è scivolato
sul ghiaccio ed ha battuto il gomito sinistro (doc. M 1; inf. no. __________). Il
giorno stesso è stato ricoverato presso l'Ospedale di __________, dove gli è
stata riscontrata la frattura olecranica dell'ulna sinistra che ha reso
necessario l'intervento chirurgico di osteosintesi, cerchiaggio e vite
interframmentaria (doc. M 2 e 3). Dopo che il 10 marzo 2006 il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia e in medicina generale nonché esperto in medicina
infortunistica e medico fiduciario della CO 1, ha riscontrato il ritardo nel
consolidamento e un decorso complicato dall'insorgere di una pseudoartrosi
(doc. M 7), il 16 giugno 2006 RI 1 si è sottoposto ad un intervento chirurgico
di rimozione dei mezzi di sintesi, alla toilette del focolaio di pseudoartrosi
e a una nuova osteosintesi con placca a stabilità angolare oltre che
all'innesto osseo spongioso con prelievo della cresta iliaca controlaterale
(doc. M 8 e 9).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.4. Dopo essersi sottoposto, su
richiesta del dr. med. __________ (doc. M 12), ad una radiografia, una TAC ed
una scintigrafia ossea trifasica con ricerca di focolai settici a causa di
un'esacerbazione dei dolori al gomito sinistro sorta nel mese di luglio 2007
(doc. M 11 e 13), RI 1 è stato dichiarato abile al lavoro nella misura del 100%
a partire dall'11 ottobre 2007 dal medico fiduciario dell'Istituto assicuratore
al termine della visita di controllo del 10 ottobre 2007 (doc. M 13).
L'assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa (pensum 50%) fino
al 7 novembre 2007, interrompendola dapprima per le vacanze (8-11 novembre
2007), e successivamente, dopo aver lavorato dal 19 al 23 novembre 2007 (pensum
50%), di nuovo, a causa di arrossamento e dolori, a far tempo dal 24 novembre
al 2 dicembre 2007, mentre che, a decorrere dal 3 dicembre 2007, ha ripreso
nella misura del 50% (del pensum 50%, ovvero al 25%; doc. M 14). Appurata
la consolidazione della frattura e l'assenza di sequestro osseo come pure di
osteite e osteomielite sulla base di una radiografia e di una TAC effettuate nel
mese di dicembre 2007 su richiesta del dr. med. __________ (doc. M 14), l'8
febbraio 2008 ha avuto luogo un intervento di "rimozione dei mezzi di
osteosintesi e correzione della cicatrice" ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. M 15). A causa dei disturbi
funzionali e dei dolori localizzati lamentati dall'assicurato, il dr. med. __________,
al termine della visita del 27 febbraio 2008, gli ha prescritto la terapia
antiflogistica da seguire, prevedendo "una ripresa lavorativa nel giro
delle prossime 2-3 settimane, tenuto conto che il pazienta lavora solo nella
misura del 50% per invalidità non di pertinenza CO 1 " (doc. M 16).
1.5. Eseguiti ulteriori accertamenti medici (una radiografia ed una TAC del gomito come
pure una valutazione neurologica, con esame elettromiografico incluso, ad opera
del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia) e dei cicli
fisioterapici, a causa di una recrudescenza dei dolori sorti il 24 luglio 2008,
RI 1 è stato nuovamente visitato il 30 gennaio 2009 dal dr. med. __________, il
quale ha puntualizzato che la epicondilite omero-radiale riscontrata dal
neurologo non era stata causata dall'infortunio in questione ed ha considerato
la situazione stabilizzata (non ritenendo proponibili altre terapie utili al
caso), ponendo l'esigibilità e dichiarando l'assicurato abile nella misura
massima possibile a partire dal 1 marzo 2009 (doc. M 17, 19 e 20).
1.6. Preso atto dei risultati
della precitata visita medica, il 15 maggio 2009 la CO 1 ha comunicato all'assicurato,
con diritto d'audizione, la sospensione delle prestazioni (spese di cura e
indennità giornaliera) a decorrere dal 1° giugno 2009, ritenuto come, in base
alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da
considerare stabilizzato e che il datore di lavoro aveva chiesto di potergli
accordare la possibilità di lavorare nella misura del 25% per ulteriori 4-5
mesi, dove osservava meno complicazioni, in modo da consentirgli di recuperare
interamente l'inabilità lavorativa di competenza della CO 1, evitando di dover
cambiare professione (doc. A 34 e M 20).
Con osservazioni del 4 giugno 2009 RI 1 si è opposto alla chiusura del caso
ritenuto come il suo stato di salute non potesse essere ancora ritenuto stabile
(visto che dopo aver continuato per 5 mesi l'attività al 50%, ovvero in misura
del 25%, aveva potuto costatare che "i primi tre mesi andava abbastanza
bene mentre negli ultimi due sono subentrati forti dolori in corrispondenza del
gomito con scricchiolii di quest'ultimo e difficoltà a piegare il braccio")
e che a tal proposito erano ancora in atto accertamenti medici ad opera del dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica che l'aveva già
operato l'8 febbraio 2008 (intervento di "rimozione dei mezzi di osteosintesi
e correzione della cicatrice") e che, con certificato medico del 2
giugno 2009, ne aveva attestato l'inabilità lavorativa al 100% sino al 10
giugno 2009 (doc. M 21).
L'incapacità lavorativa al 100% è stata prolungata dal precitato specialista fino al 10 luglio 2009 e, successivamente, prolungata al 50% dal dr. med. __________ fino al 31 ottobre 2009 rispettivamente dal Prof. dr. med. __________, specialista FMH Orthopädische Chirurgie, Schulter und Ellbogenchirurgie di __________, a decorrere dal 9 novembre 2009 (doc. M 22, 25 e 28).
1.7. Nel frattempo, con decisioni
del 16 novembre 2009 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha posto RI 1 al beneficio di una
rendita intera dal 1° settembre 2000 al 31 luglio 2001, di una mezza rendita
dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2006 e di una rendita intera dal 1° febbraio
2006 (cfr. sentenza C-7111/2016 del 17 febbraio 2017del Tribunale
amministrativo federale, consid. 1; allegato 1 al doc. XI).
1.8. A seguito del risultato di ulteriori
accertamenti medici (un'artro TAC ed un'artro MR del
gomito sinistro, risultati nella norma), RI 1 si è sottoposto il 18 febbraio
2010 ad un intervento di "Dekompression und subkutane Vorverlagerung
Nervus Ulnaris, Ellbogen-Arthroskopie mit anteriorer Kapsulotomie und
Kapsulektomie sowie Döbridement-Arthroplastik wie auch postero lateraler
Synovektomie, Resektion dorso radialer Plica und Kapsulotomie, offene mediale
und posteriore kapsulektomie und Eröffenen der Fossa olecrani Ellbogen links"
ad opera del Prof. dr. med. __________, il quale, al termine della visita di
controllo dell'8 marzo 2010, ne ha attestato l'inabilità lavorativa sino al
prossimo controllo, previsto dopo 5 settimane (doc. M 22, 26, 27, 29, 31, 32 e
34),
L'incapacità lavorativa al 100% è stata prolungata dal predetto specialista
zurighese in occasione delle visite di controllo del 12 maggio e del 13 luglio
2010 a causa di un "Low-grade Infekt mit koaugulase-negativen
Staphylokokken" e della persistenza di "ein starkes Brennen"
al gomito e anche in occasione delle visite di controllo dell'8 ottobre e del 9
dicembre 2010 a causa di una recrudescenza dei dolori al gomito sinistro
insorta nel mese di settembre 2010 (doc. M 31, 36, 37, 38 e 39).
Il 27 gennaio 2011 è stato eseguito un intervento di "Neurolyse
subkutane N. ulnaris, posteriore Arthrotomie mit Entnahme von Gewerbsproben
Ellbogen links", sempre ad opera del Prof. dr. med. __________ (doc. M
40).
L'incapacità lavorativa al 100% è stata prolungata dal predetto specialista __________
in occasione delle visite di controllo del 17 maggio e del 12 luglio 2011, a
causa del persistere dei dolori nonostante il prelievo delle biopsie avessero
escluso ulteriori infetti (doc. M 42 e 43).
1.9. A fronte del fallimento della
terapia invasiva chirurgica, l'assicurato è stato preso a carico, a decorrere
dal 12 settembre 2011, dal dr. med. __________, vice-primario del Centro per la
terapia del dolore dell'__________, che ha instaurato una terapia conservativa
medicamentosa (antiepilettici, anti-infiammatori oppioidi) al fine di trattare
i dolori di natura neuropatica di cui era affetto lungo il territorio del nervo
ulnare sinistro (doc. M 43-48 e 50). Il dr. med. __________, al termine della
visita del 17 novembre 2014, ha concluso che ci si trovava "di fronte
ad un caso di dolore cronico misto neuropatico/nocicettivo dove nonostante
tutte le terapie effettuate (antiepilettici, anti-infiammatori oppioidi) non si
è visto negli ultimi 3 anni alcun miglioramento sensibile tale da poter
migliorare la qualità di vita del paziente. Purtroppo non ho ulteriori proposte
se non quella di continuare l'applicazione di Qutenza e consigliare al paziente
di sforzarsi di muovere il braccio in modo passivo ed attivo per evitare una anchilosi
del gomito" (doc. M 56). In data 25 dicembre 2014 il dr. med. __________
ha nuovamente visitato l'assicurato, rilevando come la situazione sembrasse
immutata rispetto all'ultimo controllo, con i soliti dolori neuropatici
refrattari irradianti lungo il decorso del nervo ulnare (doc. M 57).
Nel frattempo, dopo che l'assicurato si è sottoposto nuovamente ad una
valutazione neurologica (incluso un esame elettromiografico) il 24 settembre
2012 ancora ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia,
come pure ad una MRI della colonna cervicale il 1 ottobre 2012 ed una MRI della
colonna lombare del 18 gennaio 2013, il dr. med. __________ ha allestito il 29
maggio 2013 il suo rapporto conclusivo, rilevando che i postumi dell'infortunio
del 26 novembre 2005 ("frattura dell'olecrano sinistro, trattata
cruentemente con ritardo di consolidazione, pseudoartrosi, stato dopo
asportazione dei mezzi di sintesi, infetto intercorrente e lesione parziale del
nervo radiale nel frattempo regredito nonché turbe residue ai raggi IV e V mano
sinistra su irritazione del nervo ulnare da questo lato") "sono
responsabili di limitazione funzionale e maggiore affaticabilità del gomito
sinistro", osservando che "ulteriori provvedimenti terapeutici
non consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione" dato che
"uno stato quo ante, rispettivamente quo sine non sarebbero, comunque,
mai raggiunti a causa della lesione propria del gomito" e concludendo
che "nell'attività di parrucchiere, si stima un'inabilità lavorativa in
misura del 30% (paziente mancino). In veste di rappresentante di prodotti per parrucchieri
o di utilizzo quotidiano (anche Call-center), come amministratore il paziente
potrebbe lavorare in misura completa così come in veste di ricezionista in albero
o altra attività confacente" (doc. M 51 e 52).
1.10. Il 19 novembre 2014 la CO 1,
tenuto conto della relazione peritale del 29 maggio 2013 del dr. __________
(doc. M 52) e del rapporto del 17 novembre 2014 del dr. med. __________ (doc. M
56), ha comunicato all'assicurato, con diritto d'audizione, la sospensione
delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1°
dicembre 2014, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il
suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato e particolari
terapie non avrebbero consentito di ottenere sensibili miglioramenti, negandogli
il diritto alla rendita d'invalidità e riconoscendogli un'IMI del 15% (doc. A
67).
Con osservazioni del 9 dicembre 2014 RI 1 si è opposto alla chiusura del caso
ritenuto come il suo stato di salute non potesse essere ancora ritenuto stabile;
nella medesima occasione ha stigmatizzato l'operato dell'Istituto assicuratore
per non aver fatto il necessario per migliorare il suo stato di salute e ha
pure sollecitato l'esperimento di visite specialistiche pluridisciplinari
(ortopedico, traumatologo, neurologo e psichiatra) attuali presso strutture
della Svizzera interna, al fine di accertare "la provenienza dei
dolori, per curarne in modo mirato la causa (…) e quindi tentare di migliorare
lo stato generale di salute per quanto attiene il caso infortunistico di vostra
competenza" (doc. A 68).
1.11. Con decisione del 22 dicembre
2014, l’Istituto assicuratore ha confermato la sospensione delle prestazioni
(spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° dicembre 2014,
ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di
salute fosse ormai da considerare stabilizzato e particolari terapie non
avrebbero consentito di ottenere sensibili miglioramenti, negandogli il diritto
alla rendita d'invalidità e riconoscendogli un'IMI del 15%; da ultimo revocando
l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b
OPGA (doc. A 69).
A seguito dell’opposizione interposta dall'assicurato il 30 dicembre 2014 (doc.
A 70), la CO 1 in data 14 ottobre 2016 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. A 1 allegato al doc I).
1.12. Con tempestivo ricorso dell'11 novembre 2016 RI 1, rappresentato da RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e chiesto di "fare ordine all'assicuratore CO 1 di attivare il riconoscimento delle spese di cura e disporre al più presto una o più perizia pluridisciplinare attuale che permetta di accertare se il sig. RI 1 attraverso cure mirate potrà migliorare il suo stato di salute, di abilità lavorativa ed in caso negativo se ha un grado di invalidità e da quale sinistro o patologia deriva" e di "accertare se l'assicuratore CO 1 deve versare le indennità giornaliere arretrate del 50% dal 1° aprile 2007 (data di chiusura di __________) al 30 novembre 2014 ed al 100% dal 1°.12.2014 ad oggi in subordine le indennità come in precedenza al 1.12.2014 ad oggi" e di "ordinare all'assicuratore di adeguare il salario secondo l'accordo con il datore di lavoro del 12.08.2015, versandogli la differenza salariale di chf. 500.- dal 1° giugno 2006 ad oggi o almeno fino al 30.11.2014" (doc. I, pag. 5). L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto inoltre "espressa-mente di essere sentito" e di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e di essere esonerato da eventuali spese giudiziarie a causa della precaria situazione finanziaria in cui versa (doc. I, pag. 5).
Il rappresentante del ricorrente sostiene che, decaduto l'obbligo prestativo di __________ /__________ (dal 1 aprile 2007), la CO 1 avrebbe dovuto prendersi a carico il versamento dell'intera perdita di guadagno del suo assistito, considerato che i certificati medici da lui prodotti attestano un grado di inabilità al 100%. Inoltre il suo patrocinato avrebbe dovuto partecipare ad un adeguamento salariale, che avrebbe dovuto essere preso in considerazione dall'istituto assicuratore.
Il patrocinatore dell'insorgente stigmatizza l'operato della CO 1 per aver sospeso le prestazioni a decorrere dal 30 novembre 2014 allorquando l'attestazione di una ulteriore inabilità lavorativa al 100% da parte del dr. med. __________ in data 9 febbraio 2015 (doc. A 2 allegato al ricorso) permetterebbe di concludere a favore di una continuazione del pagamento delle indennità giornaliere rispettivamente in assenza di una perizia pluridisciplinare attuale più volte sollecitata ma mai eseguita. Tanto più che il suo assistito soffre pure di una sintomatologia algica persistente che condiziona un umore a tonalità depressiva con insonnia inquadrabile come disturbo dell'adattamento, così come attestato dal dr. med. __________, medico dirigente del __________ di __________ e Servizi territoriali nel certificato medico dell'11 ottobre 2016 (doc. A4 allegato al ricorso).
1.13. Nella risposta del 15 dicembre 2016 la CO 1, rappresentata dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.14. In data 20 dicembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VI).
1.15. In data 27 dicembre 2016 il rappresentante del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, producendo alcuni certificati medici (doc. VII + B1, B2 e B3).
1.16. In data 13 gennaio 2017 il TCA
ha assegnato alla CO 1 un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte in merito al doc. VII (doc. VIII).
1.17. In data 26 gennaio 2017 il rappresentante dell'Istituto assi-curatore resistente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza
(doc. X).
1.18. In data 23 febbraio 2017 il rappresentante dell'insorgente ha trasmesso al TCA, riconfermandosi nelle proprie tesi e domande, una copia della sentenza C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 con cui il Tribunale amministrativo federale ha condiviso la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione del 1° novembre 2016, con cui il predetto ufficio aveva nel frattempo soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 2017, la rendita intera versata fino ad allora a RI 1, al fine di procedere al complemento dell'istruttoria, mediante esperimento di una perizia reumatologica, neurologia e psichiatrica, così come postulato nel preavviso del 18 gennaio 2017 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) sulla base dell'annotazione del 16 gennaio 2017 del dr. med. __________ del SMR, pure versati agli atti dal patrocinatore dell'assicurato (doc. XI e allegati 1-3).
1.19. In data 6 marzo 2017 il TCA ha
assegnato alla CO 1 un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte
in merito al doc. XI e allegati 1-3 (doc. XII).
1.20. In data 27 marzo 2017 il
rappresentante dell'Istituto assicuratore resistente si è riconfermato,
soffermandosi su alcuni punti (in particolare, con espresso riferimento agli allegati
1-3 al doc. XI), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIII).
Il doc. XIII è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza
(doc. XIV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a
partire dal 1° dicembre 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’infortunio del 26 novembre 2005 e a negare una rendita di invalidità all'assicurato.
Non è invece oggetto di contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza
il riconoscimento di un’IMI del 15%.
Dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015
del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente
procedura anche le contestazioni ricorsuali mosse dal rappresentante del
ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore in merito alle indennità
giornaliere spettanti al suo assistito, sulle quali non è quindi necessario
dilungarsi oltre, e le corrispondenti richieste avanzate col gravame sono
pertanto inammissibili in questa sede.
L'assicurato ha chiesto "espressamente di essere sentito",
formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove, nella forma
dell'interrogatorio di parte. Il TCA può esimersi dal dare seguito al richiesto
interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza
(cfr. STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
Ferme queste premesse, il TCA è tenuto innanzitutto ad esaminare se l’Istituto
assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità
relativamente alla "sindrome misto neuropatica/nocicettivo al gomito
sinistro" come pure ai "disturbi psichici" di cui è
affetto il ricorrente, oppure no.
2.2. Disturbi neuropatici/nocicettivi
e psichici: causalità naturale con l’infortunio del 26 novembre 2005?
2.2.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.3. In
concreto, con la decisione su opposizione impugnata l'assicuratore resistente
sostiene innanzitutto che la sintomatologia denunciata dal ricorrente ("brachialgia
diffusa al gomito sinistro e la maggior affaticabilità all'arto superiore
sinistro") è prevalentemente dovuta alle alterazioni evidenziate alla
indagine risonanza magnetica del rachide cervicale del 1° ottobre 2012 (che
comprendono alterazioni artrosiche discosomatiche e uncosomatiche cervicali con
fenomeni Modic 1 più accentuati a livello C6-C7, stenosi del canale vertebrale
e compressione midollare più critica al passaggio C3-C4, stenosi asimmetrica
verso sinistra del canale e forame al passaggio C4-05 e stenosi asimmetrica
verso sinistra con compressione midollare C5-C6, stenosi foraminale di medio
grado bilaterale nonché compressione midollare a sinistra a livello C6-C7) che
esula da qualsivoglia componente infortunistica e anche i "disturbi
psichici" di cui è affetto il ricorrente sono prevalentemente dovuti a
un danno alla salute che non ha nulla a che fare con l'infortunio del 26
novembre 2015, sulla base dell'apprezzamento medico del 29 maggio 2013 del dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia e in medicina generale nonché
esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario della CO 1 (doc. M 52).
Da parte sua, il ricorrente fa sostanzialmente valere che i disturbi neuropatici/nocicettivi
e psichici di cui soffre sono causati dall'evento infortunistico del 26
novembre 2005 (cfr. doc. I).
2.2.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.2.5. Il TCA constata
innanzitutto che RI 1, dopo essersi sottoposto nel corso del 2007 a svariati accertamenti medici (radiografie e TAC del gomito, una
scintigrafia ossea trifasica), l'8 febbraio 2008 è stato operato per la "rimozione
dei mezzi di osteosintesi e correzione della cicatrice" dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. M 11, 13-15).
A causa di una recrudescenza dei dolori sorti il 24 luglio 2008 l'assicurato è
stato visitato in data 5 agosto 2008 dal dr. med. __________, che - a fronte
degli esami già eseguiti (scintigrafia ossea trifasica con leucotici marcati,
TAC, ecc) risultati negativi per componenti patologiche maggiori - ha proposto
una valutazione neurologica (doc. M 17). RI 1 si è quindi sottoposto ad una
valutazione neurologica (incluso un esame elettromiografico) il 10 settembre
2008 ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia (che ha
evidenziato la presenza di "dolori all'epicondilo radiale ed ulnare,
imputabile ad una probabile epicondilite da sovraccarico meccanico" e
"lievi esiti di sofferenza del nervo radiale, in fase d'avanzata
reinnervazione, che dovrebbe portare ad una probabile completa reinnervazione,
a medio-lungo termine, su neuropatia traumatica del radiale"; doc. M
19) come pure ad una TAC il 30 settembre 2008 e a dei cicli fisioterapici (doc.
M 20).
A causa della persistenza dei disturbi funzionali e dei dolori localizzati, dopo
aver effettuato un'artro TAC ed un'artro MR del gomito sinistro (doc. M 22 e M
26), risultati nella norma (doc. M 27), l'assicurato si è sottoposto Il 18
febbraio 2010 ad un intervento di "Dekompression und subkutane
Vorverlagerung Nervus Ulnaris, Ellbogen-Arthroskopie mit anteriorer
Kapsulotomie und Kapsulektomie sowie Döbridement-Arthroplastik wie auch postero
lateraler Synovektomie, Resektion dorso radialer Plica und Kapsulotomie, offene
mediale und posteriore kapsulektomie und Eröffenen der Fossa olecrani Ellbogen
links" ad opera del Prof. dr. med. __________,
specialista FMH Orthopädische Chirurgie, Schulter und Ellbogenchirurgie, di __________
(doc. M 29, 32 e 34), e a causa di un "Low-grade Infekt mit
koaugulase-negativen Staphylokokken" e della persistenza di "ein
starkes Brennen" al gomito (doc. M 36 e 37) come pure di una recrudescenza
dei dolori al gomito sinistro insorta nel mese di settembre 2010, Il 27 gennaio
2011 ad un intervento di "Neurolyse subkutane N. ulnaris, posteriore
Arthrotomie mit Entnahme von Gewerbsproben Ellbogen links", sempre ad
opera del Prof. dr. med. __________ (doc. M 40).
Il 13 luglio 2011 il Prof. dr. med. __________, non avendo più
altre terapie da proporre ("sehe ich im Moment keine weiteren
therapeutischen Optionen. Sämtliche Eingriffe, welche iche meinerseits
durchgeführt habe, haben die Situation nicht verbessert, sondern eher
verschlechtert"), ha inviato l'assicurato dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia della mano, medicina sportiva SSMS, che dopo aver
instaurato una terapia conservativa medicamentosa senza successo, ha inviato
l'assicurato dal dr. med. __________, vice-primario del Centro per la terapia
del dolore dell'__________, che ha visitato il 12 settembre 2011 l'assicurato e
instaurato una terapia conservativa medicamentosa al fine di trattare i dolori
di natura neuropatica di cui è affetto lungo il territorio del nervo ulnare
sinistro (doc. M 43, 44, 45 e 46).
Consultato il 21 novembre 2011 dall'assicurato per una seconda opinione, il
Prof. dr. med. __________ ha concordato con il procedere del dr. med. __________ ("Die Beurteilung von Dr. __________, den N. ulnaris
unbedingt in Ruhe zu lassen und chirurgisch nicht mehr zu behandeln, teile ich
vollumfänglich.Iche denke, die konservative Therapie müsste unbedingt so weiter
geführt werden. Auch unterstütze ich die Schmerztherapie in
dieser Form."), prolungando l'incapacità lavorativa al 100%
dell'assicurato (doc. 47).
I tentativi di trattamenti
conservativi medicamentosa operati nel frattempo nel predetto Centro non hanno
sortito l'efficacia sperata (doc. M 48 e 50).
Il 24 settembre 2012 ha avuto luogo nuovamente una valutazione neurologica
(incluso un esame elettromiografico) ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in neurologia, che ha rilevato come "sul piano
neurologico non vi sono sospetti a sostegno di una compressione focale del nervo
ulnare, il quadro ellettromiografico risulta comunque disturbato con qualche
potenziale di fibrillazione a sospeso di una probabile persistente irritazione
dei tronchi nervosi locoregionale non meglio focalizzabile e persiste una lieve
neuropatia del nervo mediano al carpo sinistro. In considerazione di una storia
d'infetto di basso grado, dimostrata in occasione dei prelievi eseguiti lo
scorso 20.2.2010, s'impone a mio giudizio una rivalutazione clinica
ortopedica-infeziologica, al fine di accertarsi che il sospettato infetto, sia effettivamente
guarito e non sussistano problemi a carattere infiammatorio locale. Nel caso in
cui le indagini soprammenzionate, non dovessero portare a chiarimenti, andrà
richiesta pure una RM cervicale, al fine di rassicurarsi dell'assenza di ev.
indipendenti problemi mieloradicolari cervicali" (doc. M 51).
Sono state quindi eseguite il 1° ottobre 2012 una MRI della colonna cervicale
ed il 18 gennaio 2013 una MRI della colonna lombare (doc. M 52). Dai relativi
referti si evince che il ricorrente è affetto da "alterazioni
artrosiche disco-somatiche ed uncosomatiche cervicali; fenomeni Modic 1 più
accentuati a livello C6-C7; stenosi del canale vertebrale con compressione
midollare, più critica al passaggio C3-C4; stenosi asimmetrica verso sinistra
del canale e del forame al passaggio C4-C5; stenosi asimmetrica a sinistra
C5-C6 e C6-C7" rispettivamente da "presenza di un quadro di
discopatia degenerativa L4-L5 più marcata L5-S1 con possibile radicolopatia L5
destra; presenza di aspetto di natura flogistica in corrispondenza delle
limitanti somatiche di L5 sul versante di destra; aspetti degenerativi
interapofisari L4-L5 ed L5-S1".
L'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________ in data 1°aprile 2014
(doc. M 53), 6 giugno 2014 (doc. M 54) e 17 novembre 2014 (doc. M 56), che,
oltre alle prescrizioni analgesiche, ha proceduto per due volte
all'applicazione di un cerotto Qutenza sulla cicatrice a livello del gomito che
ha portato un lieve miglioramento temporaneo ma non la completa scomparsa dei
dolori neuropatici; dal canto loro, i dolori di tipo nocicettivo, che
coinvolgono l'articolazione del gomito, non hanno invece subito alcuna modifica
nonostante la somministrazione di Oxycontin. Al termine dell'ultima visita lo
specialista ticinese ha quindi concluso che ci si trovava "di fronte ad
un caso di dolore cronico misto neuropatico/nocicettivo dove nonostante tutte
le terapie effettuate (antiepilettici, anti-infiammatori oppioidi) non si è
visto negli ultimi 3 anni alcun miglioramento sensibile tale da poter
migliorare la qualità di vita del paziente. Purtroppo non ho ulteriori proposte
se non quella di continuare l'applicazione di Qutenza e consigliare al paziente
di sforzarsi di muovere il braccio in modo passivo ed attivo per evitare una
anchilosi del gomito". In data 25 dicembre 2014 il dr. med. __________
ha nuovamente visitato l'assicurato, rilevando come la situazione sembrasse
immutata rispetto all'ultimo controllo, con i soliti dolori neuropatici
refrattari irradianti lungo il decorso del nervo ulnare (doc. M 57).
Da quanto precede si evince che, a causa dei persistenti dolori al gomito
sinistro, l'assicurato si è sottoposto, sull'arco di quasi
un decennio, a svariati accertamenti medici (radiografie
del gomito, TAC del gomito, scintigrafia ossea trifasica con leucociti marcati
del gomito, esami neurologici ed elettromiografici, ecc. risultati nella
norma), a diverse visite specialistiche sia in Ticino sia in Svizzera interna,
ad alcuni interventi sia in Ticino sia in Svizzera interna come pure ad un
numero significativo di terapie medicamentose. Val qui dunque la pena unicamente
di puntualizzare che i disturbi neuropatici e nocicettivi di cui soffre RI 1 sono
stati senz'altro approfonditamente indagati da tutti i profili possibili. Non
vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in
luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.
2.2.6. Nel proprio apprezzamento
medico del 29 maggio 2013, sul quale la CO 1 ha negato il proprio obbligo a
prestazioni per quanto concerne la "brachialgia diffusa al gomito
sinistro e la maggior affaticabilità all'arto superiore sinistro" di
cui soffre RI 1, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e in
medicina generale nonché esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario
della CO 1, ha ritenuto che: "L'infortunio del 26 novembre 2005 ha
causato la frattura dell'olecrano sinistro, trattata cruentemente con ritardo
di consolidazione, pseudoartrosi, stato dopo asportazione dei mezzi di sintesi,
infetto intercorrente e lesione parziale del nervo radiale nel frattempo
regredito nonché turbe residue ai raggi IV e V mano sinistra su irritazione del
nervo ulnare da questo lato.
I postumi di questo infortunio sono responsabili di limitazione funzionale e maggiore
affaticabilità del gomito sinistro comparabile con artrosi del gomito di grado
medio tendente a grave nonché lievi turbe non dimostrabili alle prove
elettrofisiologiche al ramo sensitivo ulnare sinistro per le dita IV e V da
questo lato. La sintomatologia di brachialgia diffusa e maggior affaticabilità
all'arto superiore sinistro, non riconducibile ad un unico dermatoma specifico,
è più che compatibile con le alterazioni evidenziate alla indagine risonanza
magnetica del rachide cervicale del 1.10.2012 che comprendono alterazioni
artrosiche discosomatiche e uncosomatiche cervicali con fenomeni Modic 1 più
accentuati a livello C6-C7, stenosi del canale vertebrale e compressione
midollare più critica al passaggio C3-C4, stenosi asimmetrica verso sinistra
del canale e foraine al passaggio C4-05 e stenosi asimmetrica verso sinistra
con compressione midollare C5-C6, stenosi foraminale di medio grado bilaterale
nonché compressione midollare a sinistra a livello C6-C7. Uno stato quo ante,
rispettivamente quo sine non sarebbero, comunque, mai stati raggiunti causa la
lesione propria al gomito" (doc.
M 52).
Sempre nel medesimo apprezzamento medico del 29 maggio 2013, sul quale la CO 1 ha
negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i "disturbi
psichici" di cui soffre RI 1, il dr. med. __________, ha posto quale
"diagnosi collaterale indipendente da qualsiasi infortunio"
una "Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4) come da
diagnosi specialistica epserita nell'ambito della valutazione pluridisciplinare
AI del marzo 2009", puntualizzando quanto segue: "Da
menzionare la componente psichica, indipendente da fattori infortunistici (vedi
rapporto redatto il 22.6.2009 dal Dott. __________ per il Servizio Accertamento
Medico dell'Assicurazione Invalidità) dove si descrive un paziente con aspetti
chiaramente narcisistici e dipendenti che evidenzia una chiara somatizzazione
algica dei conflitti intra-psichici avendo il suo "io psicologico"
presentato un ripiego assumendo la posizione passiva e regressiva del suo
comportamento e della sua affettività. Il Dott. __________ giudica solo minima
l'incidenza dell'infortunio del 2000 poiché il paziente aveva in corso questo
processo di somatizzazione da tempo specie dopo l'infortunio del 1997 le cui
conseguenze fisiche hanno provocato la caduta dei meccanismi di difesa
compensatori attivando un vissuto di vulnerabilità psicologica e di insicurezza
personale che ha colpito la sfera emotiva, sociale e lavorativa. Da allora si è
assistito ad una chiara somatizzazione algica dei conflitti intrapsichici".
(doc. M 52).
Da notare che il TCA nella già citata sentenza 35.2013.87 del 26 maggio 2014 aveva rilevato, con specifico riferimento alla perizia del dr. med. __________, svolta in ambito SAM il 22 giugno 2009, che "il perito psichiatra, sebbene abbia rilevato che l’assicurato non ha mai presentato alcun disturbo psichico fino all’infortunio del 1997 che ha provocato in lui “la caduta dei meccanismi di difesa compensatori, attivando un vissuto di vulnerabilità psicologica e di insicurezza personale, che ha colpito la sfera emotiva, sociale e lavorativa”, ha fissato un’abilità del 95% quale parrucchiere e del 100% in attività adeguate, per i soli postumi infortunistici del febbraio 2000", concludendo che il ricorrente fosse "in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative che rispettino le limitazioni funzionali" descritte dal dr. med. __________, della __________ di __________, nella propria valutazione medica del 6 luglio 2009 (cfr. consid. 2.3.3 a pag. 12).
Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr. consid. 2.2.5), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, medico fiduciario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.2.4) -, anche se risalente al 29 maggio 2013, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una "perizia pluridisciplinare in ortopedia, traumatologia, neurologia e psichiatria attuale presso strutture della Svizzera interna" attuale, così come postulato dal rappresentante del ricorrente in sede di opposizione e ribadito nel gravame: cfr. doc. I, pag. 4).
Del resto, la valutazione dello specialista della CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
La documentazione medica prodotta in questa sede daI rappresentante dell'assicurato (segnatamente: il certificato medico del 9 febbraio 2015 del dr. med. __________; svariati certificati medici redatti dalla dr. med. __________; i certificati medici del 1° ottobre, del 18 novembre e del 23 dicembre 2016 del dr. med. __________, medico dirigente del S.C. Psichiatria di Varese e Servizi territoriali), non sono atti a sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto allestito dettagliatamente il 29 maggio 2013 dal dr. med. __________ che presenta una valutazione chiara, esauriente con argomentazioni diffuse e motivate, avvalorata anche dai referti delle visite mediche specialistiche effettuate dal 2005 al 2014 dall'assicurato sia in Svizzera interna che in Ticino come pure dalle svariate indagini strumentali agli atti (con particolare riguardo a quelle eseguite il 1° ottobre 2012 ed il 18 gennaio 2013) rispettiva-mente dalla referto peritale allestito il 22 giugno 2009 dal dr. med. __________ in ambito SAM e la cui valenza probatoria è già stata confermata da questa Corte nella già citata sentenza 35.2013.87 del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 2.3.3 a pag. 12). Le considerazioni espresse dai medici consultati privatemene dall'assicurato non appaiono quindi suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito al parere del dr. med. __________.
In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la "brachialgia diffusa al gomito sinistro e la maggior affaticabilità all'arto superiore sinistro" e i "disturbi psichici" di cui soffre RI 1 costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso in data 26 novembre 2005, di modo che l’assicuratore era legittimato a negare le relative sue prestazioni.
Per quanto concerne i "disturbi psichici", val qui inoltre la pena di osservare che, per stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio 2016, consid. 2.7).
Dalle tavole processuali si evince che RI 1 il 26 novembre 2005 è rimasto vittima di una banale caduta dalla posizione eretta dopo essere scivolato ed ha battuto il gomito sinistro (doc. M 1). Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che la caduta sul ghiaccio di cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra). Di modo che, come rettamente osservato anche dalla CO 1, l’adeguatezza del nesso di causalità relativa ai "disturbi psichici" di cui soffre l'assicurato, deve essere negata a priori.
La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dai disturbi
neuropatici/nocicettivi e psichici che, per i motivi poc’anzi detti, non sono
di pertinenza dell'assicuratore resistente.
2.3. Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate al 1° dicembre 2014?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3.2. Nel caso di specie, dopo aver
sentito il parere del 29 maggio 2013 del dr. __________ (doc. M 52) e aver
raccolto agli atti anche il rapporto del 17 novembre 2014 del dr. med. __________
(doc. M 56), il 22 dicembre 2014 l’Istituto assicuratore ha confermato la
sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera),
preannunciata all'assicurato il 19 novembre 2014, a decorrere dal 1° dicembre
2014 (doc. A 67), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti,
il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato e particolari
terapie non avrebbero consentito di ottenere sensibili miglioramenti (doc. A
69).
Dovendo fare astrazione dalla componente neuropatica / nocicettiva e psichica
per i motivi già detti (cfr. considerando 2.2.6), il TCA osserva di non aver
motivo di scostarsi da quanto deciso dalla CO 1. In effetti, dalla
documentazione agli atti emerge che il 13 luglio 2011 il Prof. dr. med. __________,
specialista FMH Orthopädische Chirurgie, Schulter und Ellbogenchirurgie, di __________
che ha operato l'assicurato il 18 febbraio 2010 (doc. M 29, 34
e 34) ed il 27 gennaio 2011, non avendo altre terapie da proporre ("sehe
ich im Moment keine weiteren therapeutischen Optionen. Sämtliche Eingriffe,
welche iche meinerseits durchgeführt habe, haben die Situation nicht
verbessert, sondern eher verschlechtert"), ha inviato l'assicurato dal
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano, medicina
sportiva SSMS, che dopo aver instaurato una terapia conservativa medicamentosa
senza successo, ha inviato l'assicurato dal dr. med. __________, vice-primario
del Centro per la terapia del dolore dell'__________, che ha visitato il 12
settembre 2011 l'assicurato e instaurato una terapia conservativa medicamentosa
al fine di trattare i dolori di natura neuropatica di cui è affetto lungo il
territorio del nervo ulnare sinistro (doc. M 40, 43, 44, 45 e 46). Consultato
il 21 novembre 2011 dall'assicurato per una seconda opinione, il Prof. dr. med.
__________ ha concordato con il procedere del dr. med. __________ ("Die Beurteilung von Dr. __________, den N. ulnaris
unbedingt in Ruhe zu lassen und chirurgisch nicht mehr zu behandeln, teile ich
vollumfänglich.Iche denke, die konservative Therapie müsste unbedingt so weiter
geführt werden. Auch unterstütze ich die Schmerztherapie in dieser Form.")
(doc. M 47). Il dr. med. __________ - che ha preso a carico l'assicurato
a decorrere dal 12 settembre 2011 per una terapia conservativa medicamentosa a
causa dell'oramai appurato fallimento della terapia invasiva chirurgica (doc. M
43, 44, 45, 46, 47, 48 e 50) - al termine della visita del 17 novembre 2014 ha
concluso che ci si trovava "di fronte ad un caso di dolore cronico
misto neuropatico/nocicettivo dove nonostante tutte le terapie effettuate
(antiepilettici, anti-infiammatori oppioidi) non si è visto negli ultimi 3 anni
alcun miglioramento sensibile tale da poter migliorare la qualità di vita del
paziente. Purtroppo non ho ulteriori proposte se non quella di continuare l'applicazione
di Qutenza e consigliare al paziente di sforzarsi di muovere il braccio in modo
passivo ed attivo per evitare una anchilosi del gomito" (doc. M 56).
In data 25 dicembre 2014 il dr. med. __________ ha nuovamente visitato
l'assicurato, rilevando come la situazione sembrasse immutata rispetto
all'ultimo controllo, con i soliti dolori neuropatici refrattari irradianti
lungo il decorso del nervo ulnare (doc. M 57).
Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione
medica appena riassunta, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto
assicuratore secondo cui, in data 1° dicembre 2014, lo stato di salute
infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della
relativa giurisprudenza.
Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,
l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare
il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.4. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio
ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Nel caso di specie, per
chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto
assicuratore ha fatto capo al parere espresso dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia e in medicina generale nonché esperto in medicina
infortunistica e medico fiduciario della CO 1, nel
proprio apprezzamento medico del 29 maggio 2013, giusta il quale: "(…) A
causa dei postumi infortunistici del 26 novembre 2005 il paziente è
prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di
pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi
superiori i kg. 2-3. Possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4
movimenti al minuto. (…). Nell'attività di parrucchiere, si stima una inabilità
lavorativa in misura del 30% (paziente mancino). In veste di rappresentante di
prodotti per parrucchieri o di utilizzo quotidiano (anche Call-center), come
amministratore il paziente potrebbe lavorare in misura completa così come in
veste di ricezionista in albergo o altra attività confacente (…)."
(doc. M 52).
Tenuto conto delle indicazioni fornite dal proprio specialista di fiducia
nell'apprezzamento medico del 29 maggio 2013 (doc. A 52), con decisione del 22
dicembre 2014 (doc. A 69), la CO 1 ha quindi negato l'attribuzione di una
rendita d’invalidità, senza procedere al raffronto dei redditi dell'assicurato,
dal momento che il suo stato di salute, per quanto riconducibile all'evento
assicurato, continuava a permettergli di mettere a frutto pienamente la propria
capacità lavorativa senza discapito economico. Con decisione su opposizione del
14 ottobre 2016 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione,
puntualizzando che anche procedendo al raffronto dei redditi (a fronte di un reddito
annuo da valido di fr. 52'000.- rispettivamente da invalido,
determinato secondo la tabella TA1 di fr. 63'311.50 per
un'attività semplice e ripetitiva nel 2014, senza applicare
alcuna deduzione sociale), il rifiuto di accordare all'assicurato una
rendita di invalidità meritava conferma visto che l'assicurato non subiva alcun
discapito economico in seguito ai postumi infortunistici (doc. A 1 allegato al
doc I).
2.4.4. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr. consid. 2.2.5), ritiene che il parere espresso dal dr. med. Gino Simoni, medico fiduciario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.2.4) -, anche se risalente al 29 maggio 2013, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una "perizia pluridisciplinare in ortopedia, traumatologia, neurologia e psichiatria attuale presso strutture della Svizzera interna" attuale, così come postulato dal rappresentante del ricorrente in sede di opposizione e ribadito nel gravame: cfr. doc. I, pag. 4).
Del resto, la valutazione
dello specialista della CO 1 non è stata smentita da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
La documentazione medica prodotta in questa sede daI rappresentante
dell'assicurato (segnatamente: il certificato medico del 9 febbraio 2015 del
dr. med. __________; svariati certificati medici redatti dalla dr. med. __________;
i certificati medici dell'1 ottobre, del 18 novembre e del 23 dicembre 2016 del
dr. med. __________, medico dirigente del __________), non sono
atti a sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto allestito
dettagliatamente il 29 maggio 2013 dal dr. med. __________ che presenta una
valutazione chiara, esauriente con argomentazioni diffuse e motivate,
avvalorata anche dai referti delle visite mediche specialistiche effettuate dal
2005 al 2014 dall'assicurato sia in Svizzera interna che in Ticino come pure
dalle svariate indagini strumentali agli atti (con particolare riguardo a
quelle eseguite il 1° ottobre 2012 ed il 18 gennaio 2013) rispettiva-mente
dalla referto peritale allestito il 22 giugno 2009 dal dr. med. __________ in
ambito SAM e la cui valenza probatoria è già stata confermata da questa Corte nella
già citata sentenza 35.2013.87 del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 2.3.3 a pag.
12). Le considerazioni espresse dai medici consultati privatamente
dall'assicurato non appaiono quindi suscettibili di sminuire il valore
probatorio attribuito al parere del dr. med. __________.
Del resto, la valutazione
dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta plausibile
anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto
come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso
dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante
un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano
sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del
medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità
a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva
dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo
alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di
sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -
mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio a Bellinzona - è
scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e
dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura
della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei
rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio",
che - mentre stava caricando il camion a __________ - era caduto dalla rampa di
carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e
una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna)
era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale
con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del
IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un
lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima
presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima
agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti al gomito
sinistro (dominante) dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente
impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del
gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e
possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto: doc. M
52).
2.5. Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.
3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2014.
Da notare che il patrocinatore del ricorrente si è limitato a contestare in maniera del tutto generica le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico determinato dall'amministrazione, senza sollevare alcuna censura specifica nel dettaglio ai calcoli da essa effettuati (doc. I e VII).
2.5.1. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non avesse subito il danno alla salute di natura infortunistica, un importo annuo pari a fr. 52'000.- (cfr. doc. A 1 allegato al doc I).
L'Istituto assicuratore riferisce di aver desunto questo importo dai "dati raccolti presso il datore di lavoro dall'UAI" (doc. A 1 allegato al doc I).
Il TCA osserva che nella già citata sentenza STCA 35.2013.87 del 26 maggio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, al consid. 2.4.1, ha confermato il salario lordo annuo di fr. 45'902.30, quale parrucchiere, stabilito per il 2008 dall'Istituto assicuratore mediante aggiornamento di quanto l'insorgente aveva guadagnato nel 1996, ultimo anno completo prima dell'insorgere del danno alla saluta.
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare in: +2,1% per il 2009, + 0,8% per il 2010, + 1% per il 2011, + 0,8% per il 2012, + 0,7% per il 2013 e + 0,8% per il 2014; cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS) di tale dato, si ottiene, per il 2014, un reddito annuo di fr. 48'819.38.
Il reddito da valido, nel 2014, ammonta dunque a fr. 48'819.38.
Da notare che, quand'anche si volesse prendere in considerazione l'importo di fr. 52'000.- stabilito dalla CO 1 quale ipotesi maggiormente favorevole all'assicurato, quest'ultimo non ne trarrebbe alcun giovamento, in quanto - come si vedrà meglio appresso al considerando 2.5.3 (in fine) - non avrebbe comunque diritto ad una rendita di invalidità.
2.5.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016
al consid. 3.3.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica
e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in
relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006
nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.5.3. Dalle tavole processuali risulta che la CO 1 ha determinato in fr. 61'311.50 il reddito "da invalido", applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, totale, riportato sulle 41.7 ore, senza operare alcuna deduzione sociale (cfr. doc. A 1 allegato al doc I).
Da notare che l'Istituto assicuratore resistente ha considerato l'ipotesi maggiormente favorevole all'assicurato ovvero il reddito di fr. 61'311.50 (ovvero fr. 4'901.-, riportato su 41.7 ore a fr. 5'109.30x12 mensilità) applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, totale, riportato sulle 41.7 ore anziché il reddito di fr. 66'453.12 (ovvero fr. 5'312.-, riportato su 41.7 ore a fr. 5'537.76x12 mensilità) applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore.
Ferma questa premessa, Il TCA osserva che, come correttamente appurato dalla CO 1, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'900.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'108.25 mensili oppure a fr. 61'299.-- per l'intero anno (fr. 5'108.25 x 12).
L’assicurato, quale parrucchiere, avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 48'819.38 per un’occupazione a tempo pieno in linea con la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (Tabella TA 1 2014, p.to 96 “Altre attività di Servizi personali”, livello di qualifica 1, totale: fr. 3'898.-- riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 4'063.66 x 12 mesi = fr. 48'763.92) o addirittura apprezzabilmente superiore, se si volesse considerare per mera ipotesi l'importo di fr. 52'000.- stabilito dalla CO 1.
Nel caso in esame non sono quindi realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare
le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’istituto assicuratore non ha operato alcuna decurtazione sul reddito
statistico da invalido (cfr. doc. A 1 allegato al doc I).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), in considerazione anche del fatto
che - come poc’anzi osservato - l'Istituto assicuratore
resistente ha considerato l'ipotesi maggiormente favorevole all'assicurato
(ovvero un reddito di fr. 61'311.50 applicando la tabella TA1
2014, media totale, livello di qualifica 1, totale, riportato sulle 41.7
ore anziché il reddito di fr. 66'453.12 applicando la tabella TA1 2014, media
totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore), questo
Tribunale ritiene che, non operando alcuna decurtazione, l’amministrazione non
abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 61'299.--. Importo che sarebbe
comunque superiore al reddito che RI 1 avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto il danno infortunistico, e cioè fr. 48'819.38 rispettivamente fr.
52'000.- laddove si prenda in considerazione - per mera ipotesi - l'importo
stabilito dall'CO 1 (cfr. consid. 2.5.1).
Da notare che, quand'anche si applicasse al caso di specie - per mera
ipotesi - una deduzione sociale del 10% (che già terrebbe ampiamente
conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica di cui è affetto
l'assicurato) oppure del 15% (che non sarebbe comunque giustificata nel caso di
specie), si giungerebbe ad un reddito annuo di fr. 55'169.10 (fr. 61'299.--
meno il 10% ovvero fr. 6'129.90) rispettivamente di fr. 52'104.15 (fr. 61'299.--
meno il 15% ovvero fr. 9'194.85), importi che sarebbero comunque ancora
superiori al reddito che RI 1 avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto il danno infortunistico, e cioè fr. 48'819.38 rispettivamente fr.
52'000.- laddove si prenda in considerazione - per mera ipotesi - l'importo
stabilito dall'CO 1 (cfr. consid. 2.5.1).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la decisione su opposizione
impugnata, con cui è stato negato al ricorrente una rendita di invalidità
LAINF, merita di essere confermata.
Nulla muta a questo riguardo il fatto che, in ambito LAI, con sentenza C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 il Tribunale amministrativo federale abbia condiviso la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione del 1° novembre 2016, con cui il predetto ufficio aveva nel frattempo soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 2017, la rendita intera versata fino ad allora a RI 1, al fine di procedere al complemento dell'istruttoria, mediante esperimento di una perizia reumatologica, neurologia e psichiatrica, così come postulato nel preavviso del 18 gennaio 2017 dell'UAI sulla base dell'annotazione del 16 gennaio 2017 del dr. med. __________ del SMR, "in considerazione della complessità del caso con problematica post infortunistica oltre a problematica di tipo degenerativo e possibile presenza di problematica psichica, in particolare somatoforme" (cfr. allegati 1-3 al doc. XI).
In quella sede è stata infatti
ravvisata la necessità che l'assicurato venga sottoposto alle visite
specialistiche - reumatologica, neurologica e psichiatrica - in relazione anche
alle affezioni extra-infortunistiche di cui soffre, visto che le valutazioni
agli atti dei medici SMR (che si basano essenzialmente sulle valutazioni
specialistiche allestite su richiesta dell'assicuratore contro gli infortuni il
24 settembre 2012 dal neurologo dr. med. __________ e il 29 maggio 2013 del dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia e in medicina generale nonché
esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario della CO 1 e, quindi,
anteriori di oltre 3 anni all'emanazione delle decisione impugnata) non hanno
analizzato/approfondito l'incidenza sulla capacità lavorativa dell'insieme
delle affezioni di cui soffre l'assicurato, segnatamente di quelle
extra-infortunistiche (cfr. STAF citata al consid. 10.2; cfr. doc. XI allegato
1), ovvero dei problemi neuropatici/nocicettivi e psichici che, per i motivi
già indicati al consid. 2.2.6, non sono di pertinenza dell'assicuratore
resistente, a cui va pure aggiunta una problematica degenerativa, così come
sottolineato anche dal dr. med. __________ del SMR nella già citata annotazione
del 16 gennaio 2017 (doc. XI allegato 3), che parimenti non è di pertinenza
della CO 1.
2.6. Il ricorrente ha chiesto di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e di essere esonerato da
eventuali spese giudiziarie a causa della precaria situazione finanziaria in
cui versa (cfr. doc. I, p. 5).
In realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere
intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura
davanti al TCA in materia di assicurazione contro gli infortuni è per principio
gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF
9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, va negato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti