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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 31 ottobre 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 maggio 2011, RI 1, nato nel 1971, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla propria motocicletta, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 3 giugno 2011 del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, un politrauma.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’8 agosto 2013, l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 30% (doc. 183).
Questo provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Con decisione formale del 6 marzo 2014, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 235), l’amministrazione ha riconosciuto ad RI 1 una rendita d’invalidità del 19% a decorrere dal 1° dicembre 2013 (cfr. doc. 222).
Con sentenza 35.2014.47 del 2 febbraio 2015, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurato e ha rinviato gli atti all’assicuratore LAINF affinché disponesse un approfondimento peritale volto a definire l’esigibilità lavorativa (cfr. doc. 296).
Dando seguito a quanto ordinato dal Tribunale, l’CO 1 ha quindi disposto una perizia presso la Clinica __________ di riabilitazione di __________.
1.4. Con decisione formale del 26 settembre 2016, l’istituto ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 33% a contare dal 1° dicembre 2013 (doc. 358).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 371), in data 31 ottobre 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 374).
1.5. Con tempestivo ricorso del 2 dicembre 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 100% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta innanzitutto che la problematica psichica non costituirebbe una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del maggio 2011, sostenendo al riguardo che quest’ultimo andrebbe “… classificato quale infortunio grave. Vedersi tagliare la strada da un’autovettura quando si è al volante di una motocicletta è un’esperienza indubbiamente traumatica in quanto pone il ciclista in una situazione di totale impotenza. L’impatto è inevitabile e la gravità dello stesso pure. Il motociclista ha tutto il tempo per percepire questa situazione! La presenza nella sua personalità di un forte predominio dei toni negativi (cfr. certificato medico dr. __________) è una chiara conseguenza diretta dell’incidente della circolazione.Il risultato non cambierebbe comunque anche se il sinistro venisse definito di grado medio. Il dr. __________ è infatti esplicito al proposito: “L’infortunio ha subito intaccato l’integrità psicofisica del paziente … L’anamnesi psichiatrica del mio cliente si è slatentizzata a seguito dell’incidente della circolazione occorso nel 2011, altrimenti detto gli attuali disturbi psichici sono da ricondurre a tale evento.”. E nella valutazione di quest’ultimo aspetto non potrà non essere considerata anche la durata dell’intera procedura che il signor RI 1 ha dovuto subire in condizioni estremamente difficili essendosi trovato a crescere da solo una figlia dopo la partenza della moglie per il __________.” (doc. I, p. 9).
In merito all’esigibilità lavorativa, l’assicurato rimprovera al medico di circondario di aver minimizzato le divergenze tra le valutazioni contenute, rispettivamente, nei rapporti delle Cliniche di __________ e di __________, facendo valere che in realtà si sarebbero dovuti considerare altri fattori, e meglio: “- nella valutazione del 2013 si ritiene che l’assicurato possa molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di precisione. I test pratici in atelier effettuati dal signor RI 1 presso la clinica di __________ hanno categoricamente smentito questa valutazione. – Significativo è pure il fatto che mentre il rapporto di __________ indica che l’assicurato può, talvolta, eseguire lavori sopra la testa, effettuare rotazioni e stare in posizione seduta inclinata in avanti, a Sion si precisa che tali lavori gli sono perlopiù impediti. In particolare l’assicurato non dovrebbe assumere posizioni inclinate in avanti, tanto in piedi quanto da seduto, roteare il tronco, eccetera. – Il signor RI 1, in base agli accertamenti di __________, può di rado salire e scendere le scale mentre a __________ si riteneva che potesse farlo spesso. – È pure importante l’osservazione che ritroviamo nel rapporto di __________ laddove si precisa che l’assicurato ha bisogno di alternare continuamente le posizioni (seduto, in piedi e in movimento). Oltre ad una miglior definizione delle reali potenzialità lavorative del signor RI 1, la CO 1 avrebbe anche dovuto considerare maggiormente le potenzialità cognitive e comportamentali dell’assicurato che, all’evidenza, rendono la fattispecie in esame più delicata di quanto potrebbe sembrare di primo acchito. (…). L’incidente della circolazione in cui è incorso ha fatto crollare il suo mondo. Nel rapporto d’uscita della clinica di __________ la verifica di questa peculiarità non occupa che due sole righe in fondo a pag. 12. Si ritiene che questa problematica debba essere considerata quale conseguenza dell’infortunio e non minimizzata quale effetto estraneo allo stesso.” (doc. I, p. 3 ss).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In data 20 gennaio 2017, il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della decisione 14 dicembre 2016 mediante la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità in vigore (doc. V + allegato).
L’assicuratore convenuto si è espresso in proposito il 24 gennaio 2017 (doc. VII).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è l’entità della rendita d’invalidità spettante all’insorgente.
Preliminarmente, il TCA osserva che dagli atti emergono indicazioni contraddittorie circa l’esistenza di una patologia psichiatrica.
Da una parte, con rapporto del 14 novembre 2016, lo psichiatra curante dott. __________ ha attestato che l’assicurato si trova in sua cura dal mese di aprile 2014, in ragione della presenza di un episodio depressivo di media entità, con forte tendenza alla cronicizzazione, sovrapposto a dolore persistente con verosimili componenti di natura somatoforme (cfr. doc. F; si veda pure il doc. 245). Inoltre, in occasione della degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ (23 maggio – 13 giugno 2013), i sanitari hanno segnalato la presenza di un disturbo persistente del dolore con fattori somatici e psichici (ICD-10:F45.41 - doc. 170, p. 1), considerato comunque non invalidante (cfr. doc. 170, p. 18).
Dall’altra, con referto peritale del 25 luglio 2012, la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha negato l’esistenza di sintomi psicopatologici di rilevanza clinica (cfr. doc. 100, p. 10). L’assenza di una psicopatologia è pure stata esclusa in occasione della degenza 8 settembre – 6 ottobre 2015 presso la Clinica __________ di riabilitazione di __________ (cfr. doc. 325, p. 4).
Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto ha valutato la (parziale) discrepanza tra stato di salute oggettivabile e disturbi soggettivamente denunciati dal ricorrente, segnalata dai sanitari di __________ (cfr. doc. 325, p. 21: “…, cristallisation de son état avec importante autolimitation face à la douleur ne permettant plus d’ouvertures pour un programme de rééducation/reconditionnement musculaire actif.” – il corsivo è del redattore), dal profilo della giurisprudenza federale secondo la quale, in presenza di disturbi privi di sostrato organico, occorre procedere a un esame particolare della causalità adeguata, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 374, p. 5 ss.).
Secondo questo Tribunale, la questione non merita più ampie riflessioni poiché, che si tratti di disturbi organici privi di sufficiente sostrato organico oppure di una problematica psichica, in concreto, la valutazione dell’adeguatezza ha luogo sempre secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. SVR 2012 UV Nr. 5, p. 17 ss.).
2.2. Disturbi psichici (risp. disturbi organici in parte non oggettivabili): conseguenza adeguata dell’infortunio occorso il 5 maggio 2011?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.4. Nell'esaminare l'adeguatezza del nesso di causalità, bisogna innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
La dinamica del sinistro è riportata nel rapporto di polizia del 21 giugno 2011:
" (…).
RI 1 circolava su via __________ in sella alla sua motocicletta __________ diretto verso sud ad una velocità dichiarata di 40-50 km/h, lo stesso portava regolarmente il casco di protezione.
Giunto all’altezza del distributore di benzina __________ sito alla sua destra, si trovava l’autoveicolo __________ guidato da __________, che circolava sulla corsia inversa, svoltare verso la sua sinistra diretto al distributore di benzina. RI 1 frenava rovinando a terra collidendo in seguito con l’autovettura. (…).
La collisione è avvenuta tra la parte anteriore della motocicletta e la parte anteriore dell’autoveicolo.” (doc. 18, p. 3)
Tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra gli infortuni di grado medio in senso stretto, così come ha correttamente deciso l’amministrazione.
A titolo di confronto, il TCA segnala che, in una sentenza 8C_949/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1 - riguardante un motociclista che si era visto tagliare la strada da un’autovettura che stava per svoltare a sinistra, riportando una frattura trasversale del femore -, l’Alta Corte ha ricordato di aver regolarmente qualificato di grado medio in senso stretto, eventi infortunistici con dinamiche analoghe a quella del caso oggetto di quel giudizio (citando la STFA U 115/5 del 14 settembre 2005, riguardante un incidente accaduto a un motociclista che stava utilizzando, a una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando un’autovettura é uscita improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da parte del centauro, la STF U 78/07 del 17 marzo 2008, concernente un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada principale in condizioni di forte pioggia, é entrato in collisione frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada, nonché la STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002, riguardante una motociclista che, dopo essere stata investita da un furgone, era finita sotto il frontale del mezzo e trascinata per circa 9.3 metri).
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.3.. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Innanzitutto, questo Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto l’evento in discussione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente della circolazione stradale. Del resto, anche nella pronunzia 8C_949/2008 consid. 4.2.1 succitata, avente per oggetto un incidente stradale con dinamica analoga a quello sub judice, l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il criterio in questione.
D’altro canto, il ricorrente ha riportato dei seri danni alla salute – un politrauma con fratture delle vertebre Th5/6/7/8, frattura della VI costa a sinistra, frattura dello sterno, rottura pelvi renale a sinistra, ferita lacerocontusa mano e spalla destra, nonché plessopatia brachiale destra - ma questi ultimi non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano la STF 8C_23/2014 del 26 marzo 2014 consid. 7, concernente una pseudoartrosi su frattura della clavicola a sinistra, un impingement sottoacromiale, un’artropatia acromio-claveare su sospetta lesione Tossy II, nonché una paresi del muscolo tricipite su sospetta lesione del plesso brachiale oppure lesione radicolare a sinistra; la 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle coste IV, V e X a destra e di un pneumotorace, la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, una frattura a livello della colonna vertebrale toracale, nonché un trauma renale, la STFA U 31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1, come pure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della clavicola; si veda inoltre la STCA 35.2014.13 del 15 settembre 2014 consid. 2.9., riguardante un assicurato che aveva riportato un pneumotorace destro, delle fratture compressive dei corpi vertebrali da D8 a D10 con frattura non consolidata dell’apofisi trasversa di D8 e D9, nonché una microinstabilità anteriore della spalla sinistra, addebitabile a una lesione del bordo anterosuperiore del labbro glenoideo).
Dalle carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questa Corte ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Dagli atti di causa emerge che, dopo la prima degenza presso il Reparto di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (6 - 31 maggio 2011), nel corso della quale si è in particolare proceduto a sanare chirurgicamente le fratture vertebrali (cfr. doc. 29), il successivo periodo riabilitativo presso la Clinica di riabilitazione di __________ (9 – 29 giugno 2011; cfr. doc. 31) e l’intervento di tenolisi degli estensori e asportazione di un granuloma a livello del dito indice della mano sinistra del 29 agosto 2012 (cfr. doc. 48), le cure prestate all’assicurato sono essenzialmente consistite in una terapia medicamentosa (soprattutto antalgica), nell’esecuzione di fisioterapia e ergoterapia a livello ambulatoriale e in visite di controllo da parte del medico curante e di vari specialisti.
Le degenze presso le cliniche di __________ (23 maggio -13 giugno 2013; doc. 170) e di __________ (8 settembre – 6 ottobre 2015; doc. 325), entrambe ordinate dall’amministrazione, hanno avuto quale scopo principale l’accertamento della capacità lavorativa residua dell’insorgente (cfr. doc. 158, p. 5: “Alfine di meglio valutare la situazione conveniamo quindi di inviare l’assicurato per un breve soggiorno alla Clinica di __________ per una rivalutazione delle capacità funzionali e per una valutazione psichiatrica.” e doc. 316: “… vi chiediamo di convocare l’assicurato per una valutazione medico-professionale del diretto interessato. In particolare siamo interessati ad una nuova valutazione delle limitazioni funzionali ed a un confronto dei risultati ottenuti con quelli valutati in precedenza e documentati agli atti.” – il corsivo è del redattore) e, come tali, non vanno considerate nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza del nesso causale.
Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Il TCA, da parte sua, ne ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità.
In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi psichici (risp. i disturbi organici in parte non oggettivabili) di cui soffre il ricorrente, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 5 maggio 2011. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare al riguardo la propria responsabilità.
2.3. Entità del grado dell’invalidità.
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 33% a decorrere dal 1° dicembre 2013, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione espressa dagli specialisti della Clinica romanda di riabilitazione di Sion, al termine della degenza 8 settembre – 6 ottobre 2015 (cfr. doc. 374, p. 5: “Per procedere al raffronto dei redditi determinante è l’esigibilità essendo l’assicurato professionalmente inattivo. In concreto può essere fatto capo a quanto valutato dai medici della CRR, …”).
Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che l’amministrazione ha ordinato l’accertamento in questione, dopo che questa Corte, con pronunzia 35.2014.47 del 2 febbraio 2015, le aveva rinviato gli atti affinché disponesse un “… approfondimento peritale con lo scopo di appurare quali siano le limitazioni funzionali dell’interessato e, di conseguenza, l’esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte …” (cfr. doc. 296).
Ora, dal rapporto 20 ottobre 2015 della Clinica __________ risulta che RI 1 è stato dichiarato definitivamente incapace nell’esercizio della sua precedente professione (muratore), ma abile in attività sostitutive adeguate. Quali limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico, i sanitari hanno ritenuto il ripetuto sollevamento/trasporto di pesi superiori ai 7.5 kg, il mantenimento prolungato della posizione del tronco in flessione anteriore, attività necessitanti movimenti in rotazione del tronco e attività che implicano il mantenimento della posizione eretta o seduta superiore ai 30 minuti senza possibilità d’introdurre una pausa e d’alternare la posizione. Essi hanno peraltro manifestato dei dubbi circa l’attitudine del ricorrente al reinserimento nel mercato del lavoro, e ciò alla luce di fattori non medici, quali la sua precaria situazione socio-economica, il conflitto assicurativo, le preoccupazioni circa la sua situazione medica e socio-economica e la cristallizzazione del suo stato di salute con importante autolimitazione di fronte al dolore (cfr. doc. 325, p. 4-5).
Prima dell’emanazione della decisione di rendita, ha ancora avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
In quell’occasione, il medico di circondario appena citato ha in particolare rilevato che “durante il recente ricovero presso la Clinica riabilitativa di __________, peraltro piuttosto lungo dal 08.09.2015 al 06.10.2015, sono state esaminate tutte le situazioni cliniche relative all’evento traumatico in oggetto, ma soprattutto sono prese anche in considerazione quelle che sono le sequele funzionali e quindi ciò che l’assicurato potrà in futuro effettuare o non effettuare, soprattutto anche in relazione al fatto che le sue condizioni sono state definite stabili e non bisognose di ulteriori trattamenti di tipo fisioterapico. Le limitazioni funzionali che sono state definite e prese in considerazione sono: il sollevamento e anche il trasporto ripetuto di carichi superiori a 7.5 kg, il mantenimento prolungato del tronco in sporgenza in flessione anteriore, le attività che comportino rotazione del tronco e le attività che mantengano una posizione statica protratta verticale o seduta per più di 30 minuti senza pausa oppure alternanza.”.
Questa quindi l’esigibilità lavorativa da lui tracciata:
" (…).
l’assicurato può sollevare senza nessuna limitazione pesi molto leggeri fino all’altezza dei fianchi, non superiori a 7.5 kg. L’assicurato non può sollevare pesi superiori a 7.5 kg fino all’altezza dei fianchi ed oltre fino all’altezza del petto.
L’assicurato può usare attrezzi leggeri e di precisione senza nessuna limitazione, può effettuare il maneggio di attrezzi medi come avvitare o forare, la rotazione della mano è possibile senza alcun problema. L’assicurato non potrà mai fare lavoro pesante rozzo manuale o molto pesante.
L’assicurato non può effettuare lavori sopra la testa, non può effettuare lavori che comportino la rotazione del tronco, né posizione in piedi e inclinata in avanti, né posizione seduta/inclinata in avanti, può invece senza limitazione tenere la posizione inginocchiata o che comporti flessione delle ginocchia. Per quanto riguarda lo spostamento, può camminare tranquillamente fino oltre i 50 metri, ma non per lunghi tratti superiori ai 2 km. Talvolta può camminare su terreno accidentato, talvolta può salire e scendere le scale, di rado può salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è consentito, l’equilibrio o stare in equilibrio è consentito. L’assicurato può tenere senza problemi molto spesso la posizione a libera scelta, l’assicurato può mantenere posizione seduta ed in piedi, ma per non più di 30 minuti con pausa di almeno 5 minuti, oppure alternanza della posizione stessa.
Pertanto l’assicurato è evidentemente inabile al 100% per quanto riguarda la precedente attività lavorativa di muratore, mentre è completamente abile al 100% secondo questa esigibilità lavorativa.” (doc. 344, p. 8)
Con la propria impugnativa, l’assicurato evidenzia delle differenze tra le limitazioni funzionali ritenute presso la Clinica di __________ (nel 2013) e quelle invece riscontrate a Sion (nel 2015), rimproverando all’istituto assicuratore di non aver sufficientemente considerato queste ultime nella propria decisione di rendita (cfr. doc. I, p. 3 s.).
2.3.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.5. Nella concreta evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dai sanitari della Clinica di riabilitazione di __________.
Al riguardo, va sottolineato che esso è il risultato di un’osservazione prolungata, durata poco meno di un mese, nel corso della quale l’insorgente è pure stato sottoposto a un’accurata valutazione delle sue capacità funzionali (cfr. doc. 325, p. 10-17: “Séjour aux ateliers du 22.09.2015 au 01.10.2015”). Occorre dunque concludere che gli specialisti vallesani si sono trovati in una posizione particolarmente favorevole per valutare l’esigibilità lavorativa di RI 1.
Il TCA non può seguire il ricorrente allorquando fa valere che l’amministrazione non avrebbe sufficientemente considerato gli impedimenti riscontrati a __________. Al di là del fatto che, nella decisione formale del 26 settembre 2016, non sono state esplicitamente elencate tutte le limitazioni funzionali contenute nel referto della Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. 358, p. 2: “… si può pretendere dal signor RI 1 l’esecuzione di un lavoro leggero, con sollevamento di pesi non superiori a 7.5 kg.”), resta il fatto che gli specialisti vallesani hanno dichiarato l’assicurato abile in attività adeguate con l’introduzione di pause ogni 30 minuti di lavoro, ciò di cui l’istituto ha debitamente tenuto conto nel determinare il grado dell’invalidità (in questo senso, si veda il doc. 357, da cui risulta segnatamente che, proprio per la necessità d’introdurre delle pause, il reddito statistico da invalido è stato decurtato del 16.67%).
La circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita nel 2013 a __________ e quella effettuata nel 2015 a __________, vi siano alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali (ad esempio circa l’entità dei pesi che l’assicurato è ancora in grado di sollevare/trasportare), è irrilevante.
Da un lato, anche gli specialisti di __________ hanno ammesso che il ricorrente sarebbe ancora in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata a tempo pieno (peraltro senza necessità d’introdurre delle pause supplementari; cfr. doc. 170, p. 4: “Hingegen wäre, unter Berücksichtigung der oben genannten Einschränkungen, mindestens leichte bis mittelschwere Tätigkeit ganztags zumutbar.”).
Dall’altro, va ricordato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Del resto, gli impedimenti ritenuti a Sion – in sostanza, si tratta dell’impossibilità di sollevare/trasportare ripetutamente pesi superiori ai 7.5 kg, di mantenere lungamente la posizione inclinata in avanti, rispettivamente quella statica in piedi o seduta, nonché di svolgere attività che implicano la rotazione del tronco -, non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. In questo senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3, riguardante un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile in misura del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti funzionali e che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti brusci, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“.
In esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute infortunistico, tenuto conto della necessità d’introdurre con regolarità delle pause supplementari.
2.3.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 65'666 (cfr. doc. 357, p. 2).
Questo dato – desunto da informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro e, peraltro, non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.3.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
2.3.8. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 65'633.34 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1 e operando decurtazioni del 16.67% per tenere conto delle pause supplementari e del 20% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 357, p. 3).
Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa tracciata dai medici (18 – cfr. estratto di cui al doc. 216, p. 3) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).
Quindi, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2012 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 65'698.45.
Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, così come indicato dall’CO 1, il salario minimo secondo il contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale era pari nel 2013 a fr. 64'522, dunque inferiore a quello che l’insorgente avrebbe realizzato, sempre nel 2013, quale muratore (fr. 65'666 – cfr. supra, consid. 2.3.6.) (cfr. doc. 357, p. 2).
In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a tale titolo.
Per tener conto della necessità medica d’introdurre delle pause supplementari di 5 minuti ogni 30 minuti di lavoro (cfr. doc. 344, p. 8), il reddito statistico è stato invece correttamente ridotto del 16.67% e ammonta pertanto a fr. 54'746.51 (risultato intermedio).
2.3.9. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute post-infortunistico (doc. 378, p. 20).
Considerato il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica (unico fattore entrante in linea di conto).
Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 43'797.20.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 65'666 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 43'797.20 – risulta essere del 33.30%, arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, insufficiente per fondare il diritto alla rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
Visto che l’istituto assicuratore ha accordato all’assicurato proprio una rendita del 33%, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.4. Deve ancora essere verificato se al ricorrente può essere concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 11).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie, dalla documentazione prodotta con l’impugnativa risulta che il ricorrente è divorziato con una figlia ventenne che svolge attualmente l’apprendistato d’impiegata di commercio.
Le sue sole entrate consistono nella rendita d’invalidità corrispostagli dall’CO 1 (fr. 1'663.55/mese). La rendita dell’AI è invece stata soppressa a far tempo dal mese di febbraio 2017 (cfr. decisione del 14 dicembre 2016, prodotta sub doc. V 1).
Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1’200 quale importo base mensile per la persona che vive sola.
Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Già soltanto considerando l’importo base mensile e aggiungendo la pigione dovuta per la locazione dell’abitazione di __________ (fr. 800/mese), l’assicurato presenta delle uscite maggiori alle entrate. La situazione non muterebbe nemmeno qualora si volesse considerare una partecipazione della figlia __________ alle spese di locazione (entrata nel secondo anno di formazione, ella percepisce un salario modesto - fr. 815 lordi/mese).
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta, riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti