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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni 20 ottobre e 2 dicembre 2016 emanate da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Dalle carte processuali si evince che dal 2010 la società RI 1 di __________ (di seguito: RI 1) e la CO 1 sono vincolate da un contratto d’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (contratto n. __________).
1.2. Nel corso del mese di luglio 2016, la CO 1 ha trasmesso alla RI 1 una proposta di rinnovo del contratto d’assicurazione per il triennio 2017-2019, la quale contemplava un grado di rischio 10 per gli infortuni professionali e una sottoclasse di rischio 10 per quelli non professionali, nonché un tasso di premio dello 0.77‰ per gli infortuni professionali e del 10.41‰ per quelli non professionali (cfr. doc. 4).
1.3. In data 29 settembre 2016, un collaboratore dell’assicuratore ha comunicato alla RA 1 (di seguito: RA 1), nella sua qualità di rappresentante della RI 1, che il contratto in questione sarebbe stato oggetto di risanamento. In quell’occasione, il funzionario ha precisato che “…, verso il 20 ottobre 2016 verrà inviata loro (con copia a voi) una comunicazione per lettera raccomandata dove verranno indicati i nuovi tassi a decorrere dal 01.01.2017 che dovrebbero rispecchiare quelli menzionati nelle offerte. Il cliente avrà facoltà di decidere entro fine anno se accettare o meno le nuove condizioni. Se entro il 31.12.2016 non ci perverrà nessuna disdetta, automaticamente entreranno in vigore i nuovi tassi dal 01.01.2017.” (doc. A 1).
1.4. Con decisione formale del 20 ottobre 2016, l’assicuratore LAINF ha informato la RI 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tasso di premio per gli infortuni professionali sarebbe stato dello 0.77‰, mentre quello per gli infortuni non professionali del 10.41‰ (cfr. doc. A 2).
In data 18 novembre 2016, la RI 1 ha comunicato alla CO 1 la propria volontà di disdire il contratto d’assicurazione per il 31 dicembre 2016, “…, a seguito dell’aumento del premio che ci verrà applicato con decorrenza 2017.” (doc. A 3).
Con comunicazione del 2 dicembre 2016, l’amministrazione ha dichiarato tardiva la disdetta, in quanto “… non pervenuta entro i termini previsti dalle nostre CGA secondo la LAINF.” (doc. A 4).
D’altro canto, il 14 dicembre 2016, la CO 1 ha informato la rappresentante della RI 1 che “… in assenza di tempestiva opposizione, la decisione del 20 ottobre 2016 inerente la fissazione del tasso degli infortuni professionali e non professionali dell’Assicurazione infortuni obbligatori secondo la LAINF, è ormai cresciuta in giudicato.” (doc. A 6).
1.5. Con ricorso del 28 dicembre 2016, la RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione di aumentare i tassi di premio del noto contratto, come pure del contratto medesimo per il 31 dicembre 2016 “come da facoltà conferita da CO 1 al cliente.”, argomentando in particolare che “l’art. 105 Lainf e l’art. 56 e seguenti LPGA consentono un’opposizione contro la decisione di modifiche/conteggi di premi e la sospensione della decisione di adeguamento dei tassi al 01.01.2017. Riteniamo inoltre valida la disdetta inoltrata il 18.11.2016 da RI 1 poiché CO 1 col suo email del 29.09.2016, dà facoltà al cliente di decidere entro la fine 2016 se accettare o meno i nuovi tassi proposti da CO 1 inoltrando lettera di disdetta.” (doc. I).
1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato, in via principale, che venga dichiarata irricevibile l’impugnativa (vista l’assenza di una valida procura a favore della RA 1) e, in via subordinata, che quest’ultima venga respinta nel merito, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In data 2 febbraio 2017, la RA 1 ha prodotto la procura che l’autorizza a rappresentare la RI 1 nella presente causa. D’altro canto, a proposito della comunicazione del 29 settembre 2016 (cfr. supra, consid. 1.3.), la rappresentante ha osservato segnatamente che con essa la CO 1 ha comunicato “… esplicitamente la possibilità di disdetta entro il 31.12.16 ed essendo il signor __________ persona di solida esperienza e nostro principale referente per tutte le pratiche presso CO 1, l’interpretazione di RA 1 è stata corretta e applicata poiché usuale vengano valutate deroghe in virtù di un interesse primario del cliente. (…). RA 1 ha seguito le indicazioni formulate da CO 1 nella e-mail del 29 settembre 2016 del suo collaboratore signor __________, che è stato interpretato a favore di RI 1. Alla data della ricezione da parte di RA 1 dell’email del 29 settembre 2016, CO 1 era già a conoscenza delle ricerche di soluzioni alternative presso altri offerenti, pertanto detta comunicazione è stata anche interpretata come legittimo il diritto di CO 1 di concedere più tempo al cliente per la disdetta del contratto a seguito dell’aumento dei tassi di premio 2017 che ricordiamo sono stati confermati solo più tardi, ossia il 20 ottobre 2016. Va rimarcato che quanto indicato da CO 1 riferito alla comunicazione a suo dire errata del proprio collaboratore da non ritenersi valida unicamente poiché oltrepassa le proprie competenze, non era nota ad RA 1 che non è tenuta a sindacare sui limiti concessi da CO 1 ai propri dipendenti. Da rimarcare che non vi è stata nessuna comunicazione di CO 1, seppur costantemente in contatto con RA 1 quale partner storico, di correggere quello che oggi da CO 1 viene definito insistentemente errore di un collaboratore.” (doc. V).
L’assicuratore resistente si è pronunciato al riguardo il 13 febbraio 2017, evidenziando che, a suo parere, “… l’argomentazione di RA 1 appare, oggettivamente, pretestuosa perché l’ammontare del futuro premio era ben conosciuto a controparte già in data 19 luglio 2016 e dunque RA 1 avrebbe potuto disdire entro il 30 settembre 2016 poiché entro tale data avrebbe potuto ottenere offerte da altri assicuratori LAINF.” (doc. VII).
La rappresentante della ricorrente si è ancora espressa in data 20 febbraio 2017 (cfr. doc. IX).
1.8. In data 25 aprile 2017, la RA 1 ha chiesto che “… sia dichiarato l’effetto sospensivo al pagamento del premio”, subordinatamente che “… il pagamento del premio non pregiudichi il mantenimento dell’oggetto litigioso di causa.” (doc. XI).
in diritto
2.1. In concreto, questa Corte ritiene innanzitutto necessario formulare alcune precisazioni a livello procedurale.
Per quanto riguarda la decisione della CO 1 di adeguare i premi relativi all’assicurazione contro gli infortuni a decorrere dal 1° gennaio 2017, va segnalato che, trattandosi di giudicare la nuova collocazione della RI 1 all’interno della tariffa dei premi dell’assicuratore contro gli infortuni, in ossequio all’art. 109 lett. b LAINF, la competenza materiale per statuire su tale oggetto, appartiene al Tribunale amministrativo federale, ragione per la quale il TCA deve al riguardo dichiarare la propria incompetenza ratione materiae (in questo senso, si vedano le STCA 35.2015.18 del 10 agosto 2015 e 35.2016.10 del 4 febbraio 2016, cresciute incontestate in giudicato, e i riferimenti ivi citati).
Pertanto, nella misura in cui contestata è la decisione riguardante l’aumento del premio assicurativo a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’impugnativa va dichiarata irricevibile (ad ogni modo, nel caso in cui dovesse risultare che la disdetta presentata dalla ricorrente ha espletato validamente i propri effetti al 31 dicembre 2016, la questione dell’aumento del premio per il 2017 perderebbe ogni rilevanza pratica).
Questo Tribunale è per contro competente a pronunciarsi sulla questione di sapere se la RI 1 ha validamente disdetto il contratto d’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per il 31 dicembre 2016, oppure no.
Ora, occorre osservare che, su questo tema, l’istituto assicuratore ha rilasciato il 2 dicembre 2016 una decisione (informale), mediante la quale ha dichiarato tardiva la disdetta presentata dalla RI 1 (cfr. doc. A 4).
In applicazione dell’art. 52 cpv. 2 LPGA, questa decisione avrebbe dovuto preliminarmente essere oggetto di una procedura di opposizione davanti allo stesso assicuratore che l’ha emanata, prima di essere eventualmente portata dinanzi al TCA in caso di rigetto dell’opposizione. Tuttavia, per economia di procedura (a proposito di questo principio, si veda P. Moor, Droit administratif, vol. II - Les actes administratifs et leur contrôle, Berna 2002, p. 233), ritenuto che non vi è alcun dubbio che l’opposizione sarebbe stata respinta dalla CO 1 e considerato l’esito della presente vertenza (cfr. il consid. 2.5.), questa Corte rinuncia a rinviare la causa a quest’ultima affinché decida nuovamente.
Per il resto, il ricorso è stato interposto nel termine prescritto dall’art. 60 cpv. 1 LPGA.
Il TCA può dunque esaminare nel merito la questione della tempestività della disdetta del contratto.
2.2. Sempre in ordine, l’istituto assicuratore convenuto sostiene che l’impugnativa andrebbe dichiarata irricevibile, per il motivo che “in base al mandato di prestazioni di servizi assicurativi prodotto in questa sede dalla spettabile RA 1 in __________ si desume come la stessa non sia stata autorizzata dalla spettabile RI 1 in __________, a rappresentarla in sede giudiziaria.” (doc. III, p. 2).
A tal proposito, questo Tribunale constata che, in corso di causa, è stata prodotta la procura 31 gennaio 2017 mediante la quale la RI 1 autorizza la RA 1 a rappresentarla in sede giudiziaria nella procedura contro la CO 1 pendente davanti al TCA (cfr. doc. V 1).
Alla luce di quanto precede, l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla CO 1 deve essere respinta.
2.3. Per quel che riguarda il merito della vertenza, nel caso di specie, dalla polizza del 19 novembre 2009 si evince che il contratto di assicurazione n. __________ (“__________”) era stato stipulato per la durata 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 1). Dalla risposta di causa risulta poi che alla scadenza il contratto è stato tacitamente rinnovato di anno in anno sino al 31 dicembre 2016 (cfr. doc. III, p. 2).
L’art. 2.1 delle relative Condizioni generali d’assicurazione (CGA) prevede che il contratto viene stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla data di scadenza esso si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti l’abbia disdetto almeno 3 mesi prima. Se il contratto viene stipulato per una durata inferiore ad un anno, esso si estingue alla data indicata nella polizza.
In concreto, la RI 1 ha disdetto il contratto in data 18 novembre 2016 (cfr. doc. A 3).
La ricorrente non pretende giustamente che la sua disdetta rispetterebbe il termine previsto dalle CGA. Essa fa però valere di aver comunque validamente disdetto il contratto di assicurazione, fidandosi in buona fede delle informazioni ricevute dall’assicuratore convenuto mediante la comunicazione mail del 29 settembre 2016 (cfr. doc. I, p. 2: “Riteniamo inoltre valida la disdetta inoltrata il 18.11.2016 da RI 1 poiché CO 1 col suo email del 29.09.2016, dà facoltà al cliente di decidere entro fine 2016 se accettare o meno i nuovi tassi proposti da CO 1 inoltrando lettera di disdetta.”).
Da parte sua, l’amministrazione contesta che in casu ci si possa avvalere del principio della buona fede, osservando che la rappresentante della RI 1 non sarebbe stata legittimata a supporre che l’autore della comunicazione 29 settembre 2016 stava agendo entro i limiti della propria competenza, che essa avrebbe dovuto rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta e, infine, che la RI 1 non avrebbe nemmeno preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. doc. III, p. 6).
2.4. Risultante direttamente dall’art. 9 Cost. e valido per l’insieme dell’attività dello Stato, il diritto alla protezione della buona fede tutela la legittima fiducia che il cittadino ripone nelle assicurazioni ricevute dalle autorità, allorquando egli ha regolato il proprio agire in funzione delle decisioni, delle dichiarazioni oppure di un determinato comportamento dell’amministrazione (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa, 126 II 377 consid. 3a e i riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza, un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione possono obbligare quest’ultima a concedere al cittadino un vantaggio contrario alla regolamentazione in vigore, a condizione che l’autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di persone determinate (a), che essa ha agito o comunque è supposta aver agito entro i limiti della propria competenza (b), che l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (c), che facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (d) e che da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (e) (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, 131 V 472 consid. 5, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc e i riferimenti ivi citati).
2.5. Nella concreta evenienza, così come già detto in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.), la CO 1 contesta l’adempimento delle condizioni b), c) e d). Correttamente, essa non mette invece in dubbio la realizzazione delle condizioni a) e e).
A proposito della condizione b – l’autorità deve aver agito o comunque è supposta aver agito entro i limiti della propria competenza –, il TCA constata che la comunicazione 29 settembre 2016 è stata redatta e sottoscritta da __________. Egli è attivo, così si evince dallo scritto in questione, in seno al Servizio Broker dell’Agenzia __________ (cfr. doc. A 1).
Il fatto che i collaboratori della RA 1 sarebbero delle “persone esperte in ambito assicurativo”, non implica che essi avrebbero dovuto essere a conoscenza delle modalità secondo le quali è regolato il diritto di firma in seno all’assicuratore resistente. Del resto, secondo quanto dichiarato in sede di replica, __________ è sempre stato il loro principale referente per tutte le pratiche pendenti con la CO 1, circostanza di cui non vi è motivo di dubitare visto (anche) lo stile colloquiale utilizzato nella corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr., ad esempio, il doc. A 5). Stante ciò, la rappresentante della RI 1 poteva supporre che il funzionario in questione stesse agendo entro i limiti della propria competenza. Inoltre, con riferimento all’affermazione secondo cui è fatto notorio che “… tutte le comunicazioni scritte di CO 1 erano contraddistinte dalla presenza della “doppia firma” …” (cfr. doc. III, p. 7), è francamente difficile credere che anche le comunicazioni inviate dalla CO 1 per posta elettronica, rechino di norma la doppia firma.
Secondo questa Corte, anche la condizione c - l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta -, deve essere considerata soddisfatta. Innanzitutto, occorre rilevare come il tenore letterale della comunicazione 29 settembre 2016 sia estremamente chiaro (cfr. doc. A 1: “Il cliente avrà facoltà di decidere entro fine anno se accettare o meno le nuove condizioni. Se entro il 31.12.2016 non ci perverrà nessuna disdetta, automaticamente entreranno in vigore i nuovi tassi dal 01.01.2017.”): la CO 1 ha prorogato il termine di disdetta del contratto d’assicurazione sino al 31 dicembre 2016. Ora, essendo l’informazione priva di qualsiasi ambiguità, non si vede per quale motivo la sua destinataria avrebbe dovuto ritenere necessario interpellare l’assicuratore al fine di chiarirne il contenuto. Diversamente da quanto sostenuto con la risposta di causa, essa poteva ragionevolmente credere che si trattasse di una deroga all’art. 2.1 CGA concessa alla società stipulante in considerazione del fatto che a quel momento l’adeguamento del premio non era stato ancora formalmente notificato (lo è stato infatti soltanto il 20 ottobre 2016), e non di un’errata informazione.
Appare parimenti infondata l’asserzione secondo cui, avendo la RI 1 avuto conoscenza dell’aumento del premio già nel corso del mese di luglio 2016, il contratto in vigore avrebbe potuto essere disdetto entro il 30 settembre 2016, conformemente alle CGA (cfr. doc. VII). Al riguardo, occorre considerare che la RI 1 ha ottenuto l’ufficialità che il contratto assicurativo in discussione sarebbe stato oggetto di risanamento, soltanto il 29 settembre 2016 (doc. A 1: “in allegato le invio la lista con elencati i contratti per il quali la Direzione ci ha imposto il rinnovo/risanamento obbligatorio.”). Per quanto concerne invece l’entità dell’adeguamento, ancora in data 29 settembre 2016 il funzionario della CO 1 si era espresso al condizionale, rinviando per l’ufficialità alla relativa decisione che sarebbe stata intimata “verso il 20 ottobre 2016” (doc. A 1: “…, verso il 20 ottobre 2016 verrà inviata loro (con copia a voi) una comunicazione per lettera raccomandata dove verranno indicati i nuovi tassi dal 01.01.2017 che dovrebbero rispecchiare quelli menzionati nelle offerte.” – il corsivo è del redattore). Inoltre, proprio affidandosi alla chiara informazione ricevuta dal funzionario __________, l’insorgente poteva legittimamente considerare il 31 dicembre 2016 quale l’ultimo giorno utile per disdire il contratto d’assicurazione.
Questo Tribunale non può seguire l’assicuratore convenuto nemmeno allorquando sostiene che la ricorrente non avrebbe preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (condizione d - cfr. doc. III, p. 6). In realtà, proprio facendo affidamento sull’informazione del 29 settembre 2016, la RI 1 ha omesso di disdire il contratto d’assicurazione entro il termine previsto dalle CGA. È vero che l’insorgente “… deve comunque provvedere a che le proprie maestranze dispongano della copertura assicurativa LAINF obbligatoria”, è però altresì vero che, omettendo la disdetta, essa ha pure perso la possibilità di spuntare un premio più vantaggioso per il 2017 presso un altro assicuratore LAINF.
In esito a quanto precede, adempiute tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza federale, la ricorrente deve essere tutelata nella propria buona fede. Inoltrata in data 18 novembre 2016, la disdetta del contratto n. __________ va pertanto ritenuta tempestiva.
Con l’emanazione del presente giudizio, divengono prive di oggetto le domande di cui allo scritto 25 aprile 2017 della RA 1 (cfr. doc. XI).
Va segnalato infine che il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni e della relativa ordinanza (OAINF).
Il nuovo art. 59a LAINF - disposizione che non è comunque applicabile al caso di specie - prevede che gli assicuratori designati all’art. 68 redigono in comune un contratto-tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d’assicurazione (cpv. 1). Il cpv. 2 recita che il contratto-tipo deve segnatamente prevedere che, in caso di aumento del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicurazione. Gli assicuratori devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno due mesi prima della fine dell'esercizio contabile corrente.
2.6. Vincente in causa, l’insorgente, rappresentata da una società d’intermediazione assicurativa, ha diritto all’assegnazione di un’indennità per ripetibili.
Al riguardo, va segnalato che, di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito (Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a ed. 2009, n. 4 ad § 34), requisiti che appaiono dati nel caso in esame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto.
§ La decisione del 2 dicembre 2016 è annullata.
§§ È accertato che il contratto d’assicurazione n. __________ è stato validamente disdetto per il 31 dicembre 2016.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà alla ricorrente l’importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti