Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2016.118

 

mm

Lugano

23 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 novembre 2016 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      -   che, il 21 maggio 2013, RI 1, di professione aiuto cucina e assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, si è procurata un’ustione di III. grado nella regione volare del III. distale dell’avambraccio sinistro con dell’olio bollente. L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;

 

                                     -   che il decorso post-traumatico si è rivelato complicato in ragione di una mancata cicatrizzazione della ferita con insorgenza di plurime infezioni della stessa;

 

                                     -   che, con decisione formale del 19 febbraio 2016, l’assicuratore ha negato il diritto all’indennità giornaliera dal 1° giugno al 30 novembre 2015 in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, posto che, durante quel periodo, l’assicurata avrebbe presentato una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività adeguata (cfr. doc. Z 12);

 

                                     -   che, a seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (cfr. doc. Z 13), in data 29 novembre 2016, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione, con la precisazione che le indennità afferenti al mese di novembre 2015 erano in realtà state pagate, e ciò in ragione dell’intervento operatorio a cui l’assicurata era stata sottoposta il 2 novembre 2015 (cfr. doc. B);

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso del 29 dicembre 2016, l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna della CO 1 a versarle per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2015 indennità giornaliere, in via principale, del 100% e, in via subordinata, del 50% (cfr. doc. I);

 

                                     -   che, in risposta, la CO 1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III);

 

                                     -   che, in data 30 gennaio 2017, il patrocinatore dell’assicurata si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V);

 

                                     -   che, con lettera del 2 febbraio 2017, l’avv. RA 1 ha informato il TCA circa l’intenzione della CO 1 di disporre l’esecuzione di una perizia specialistica e ha chiesto di essere sentito al fine di regolare segnatamente la procedura di cui all’incarto 35.2016.118 (doc. VII + allegati);

 

                                     -   che, prendendo posizione sul contenuto dello scritto 30 gennaio 2017 del rappresentante della ricorrente, l’assicuratore resistente ha confermato la propria domanda di reiezione del ricorso (cfr. doc. VIII);

 

                                     -   che, il 17 febbraio 2017, l’avv. RA 1 ha in particolare osservato che “…, ritenuta fondata siccome incontestata l’argomentazione secondo cui la CO 1 ha emanato le sue decisioni su opposizione (cfr. inc. n. 35.2017.5 e inc. n. 35.2016.118) senza essere prima completamente cognita della reale situazione di fatto, a parere del sottoscritto al Tribunale non rimane concretamente che l’accoglimento dei ricorsi con conseguente rinvio degli atti per lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici oppure lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici in prosieguo di procedura giudiziaria.” (doc. XII);

 

                                     -   che, con scritto del 17 febbraio 2017 accompagnante l’incarto richiamato nel frattempo dal Tribunale, l’amministrazione ha domandato “… la sospensione della procedura ricorsuale in atto, affinché possiamo in tempo utile conferire il mandato peritale in forma ufficiale all’__________ di __________.” (doc. XII);

 

 

considerato,               -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3  e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

 

                                     -   che, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato il diritto all’indennità giornaliera limitatamente al periodo 1° giugno – 31 ottobre 2015, avendo l’assicurata ritrovato una capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate;

 

                                     -   che, pendente causa, l’assicuratore resistente ha deciso di sottoporre la ricorrente a una perizia specialistica a cura della Clinica di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________, postulando perciò la sospensione della causa (cfr. doc. XII);

 

                                     -   che, giusta l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

                                         Il capoverso 2 della succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.

 

                                         Secondo l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte;

 

                                     -   che, alla luce del tenore dei quesiti peritali che la CO 1 intende sottoporre al perito amministrativo (in particolare, si vedano quelli concernenti l’aspetto della causalità naturale – cfr. allegato al doc. VII – inc. 35.2017.5), questa Corte non può escludere che dalle risultanze peritali emergano elementi di valutazione suscettibili di incidere sul giudizio relativo all’oggetto litigioso;

 

                                     -   che, di conseguenza, secondo il TCA sono dati i presupposti per rinviare gli atti all’istituto assicuratore convenuto affinché compia il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle relative risultanze, a decidere nuovamente in merito al diritto all’indennità giornaliera durante il periodo in discussione;

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti