Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2016.21

 

mm/DC

Lugano

20 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2016 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 gennaio 2016 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 30 dicembre 2014, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso CO 1, è stato investito da un’autovettura che stava uscendo in retromarcia da un posteggio e ha riportato, secondo il verbale di Pronto soccorso dell’Ospedale di __________ del 31 dicembre 2014, contusioni a livello cranico, della gamba sinistra e della regione dorsale (cfr. doc. 2/13).

                                         Nei giorni successivi sono insorti dolori a livello lombare. L’esame radiografico del 29 gennaio 2015 ha evidenziato la presenza di un’anterolistesi di L5 su S1 di circa 1 cm (cfr. doc. 8).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 giugno 2015, CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° febbraio 2015 in quanto, da quella data in poi, i disturbi non si sarebbero più trovati in nesso di causalità naturale con l’evento del dicembre 2014 (cfr. doc. 1/12).

 

                                         Separatamente, l’assicuratore LAINF ha preteso da RI 1 la restituzione delle indennità giornaliere corrisposte durante il periodo 1° febbraio-31 marzo 2015, pari a un importo di fr. 15'517 (cfr. allegato al doc. 1/10).

 

                                         L’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione alla decisione formale (cfr. doc. 1/8).

 

                               1.3.   Con scritto del 20 ottobre 2015, l’amministrazione ha prospettato all’interessato la possibilità che la decisione formale del 19 giugno 2015 venisse modificata a suo detrimento, posto che, qualora fosse accertato che egli esercita una parte sostanziale dell’attività nel suo Stato di residenza (Italia), in ossequio al diritto comunitario, verrebbe meno la copertura assicurativa dell’infortunio del 30 dicembre 2014 da parte de CO 1. A RI 1 è quindi stato concesso un termine per determinarsi in merito al mantenimento o meno dell’opposizione (cfr. doc. 1/7).

 

                                         In data 18 novembre 2015, l’avv. RA 1 ha comunicato all’istituto assicuratore l’intenzione del suo patrocinato di mantenere l’opposizione (doc. 1/5).

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 25 gennaio 2016, CO 1 ha respinto l’opposizione (cfr. doc. 1/2).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 24 febbraio 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’assicuratore convenuto emani una nuova decisione di concessione d’indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% dal 31 dicembre al 4 maggio 2015 e del 50% dal 5 maggio al 1° luglio 2015 e, in via subordinata, la condanna de CO 1 a versargli indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% dal 31 dicembre al 4 maggio 2015 e del 50% dal 5 maggio al 1° luglio 2015, dedotte le indennità già versate.

                                         A proposito dell’affermazione secondo la quale, “…, visto che la sua attività abitualmente si estende anche in territorio italiano, egli non è soggetto al diritto svizzero (e al suo sistema d’assicurazione sociale), bensì a quello italiano.”, il ricorrente rimprovera all’amministrazione di aver accertato i fatti con troppa leggerezza, osservando di essere “… il direttore della società per cui lavora e come tale egli svolge il coordinamento quotidiano delle attività di tutti gli altri collaboratori (gli autisti). Egli non svolge attività di autista, se non dinanzi ad una comprovata impossibilità per l’azienda di organizzare un trasporto tramite altro autista. I direttori, in fine dei conti, servono anche per questo! In secondo luogo la resistente, pilluzzicando a dritta e a manca dal sito internet della datrice di lavoro del ricorrente, pensa che se i servizi di limousine sono svolti per raggiungere dal Ticino gli aeroporti lombardi, questi servizi li faccia tutti il ricorrente. Ma come può sostenere una cosa simile, assicurando tutti gli autisti della __________? La resistente ben sa, proprio dai dati sul personale dal 2011 in avanti, che questa ditta ha diversi dipendenti fra i quali il qui ricorrente. In terzo luogo, non è che perché capita un paio di volte all’anno che il ricorrente deve fare lui stesso l’autista per palliare un’urgenza che egli svolge la propria attività all’estero. La generalizzazione di un’eccezione non è contemplata dall’ordinamento elvetico. Dunque, la resistente ha erroneamente accertato che il luogo di maggiore lavoro del ricorrente sia l’Italia e non la Svizzera. Come indicato dal ricorrente nella sua opposizione, negativa non sunt probanda e tocca semmai alla resistente provare ciò che ha affermato. Non avendolo fatto, la decisione in esame è assolutamente errata.”.

                                         D’altro canto, per quanto riguarda la pretesa (in via subordinata) estinzione del nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 30 dicembre 2014 e la problematica interessante il rachide lombare, l’insorgente rileva in particolare che “…, già il giorno dopo l’incidente, sono iniziati i primi dolori alla schiena, aumentando man mano fino a rendere ardui i movimenti più elementari, motivo per il quale il ricorrente si è poi rivolto ai medici specialisti. Tra l’incidente e il momento in cui è emerso il dolore in questione, nessun evento particolare può aver provocato tale dolore. L’unico evento significativo è quello del 30 dicembre 2014. È del tutto ovvio che o l’incidente in questione ha provocato il danno alla schiena del ricorrente (e allora la resistente è tenuta a fornire tutte le sue prestazioni del caso) oppure esso ha rotto gli argini di qualcosa di preesistente e latente nel tempo. Su questo punto la prova tocca all’assicuratore, siccome l’assicurato – non cognito di medicina della colonna vertebrale – è in un palese caso di emergenza probatoria, a cui solo controparte può e deve contribuire, ove si possa immaginare  - come nel caso di specie – che possa insorgere un processo tra le parti (si cfr. ad esempio DTF 141 III 363).” (doc. I).

 

                               1.6.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Con la decisione su opposizione impugnata, a titolo principale, l’amministrazione ha sostenuto che il caso non sarebbe di sua competenza. In effetti, posto che il ricorrente svolgerebbe una parte sostanziale della sua abituale attività lavorativa in Italia, suo Stato di residenza, in virtù del diritto comunitario, egli non sarebbe “… soggetto al diritto svizzero (e al suo sistema d’assicurazione sociale), bensì a quello italiano. La copertura assicurativa secondo la legge contro gli infortuni quindi è giustamente da negare.” (doc. 1/2, p. 5).

 

                                         Sulla scorta di quanto precede, questo Tribunale deve dunque esaminare la questione di sapere quale sistema nazionale di sicurezza sociale è applicabile al caso di specie.

 

                               2.2.   Dalle tavole processuali si evince che RI 1 è di nazionalità italiana e risiede in Italia. Dal 2011 egli si trova alle dipendenze della __________, società che ha la propria sede a __________, di cui è il direttore (cfr. doc. 3/1 e estratto internet del Registro di commercio).

 

                                         Il ricorrente, cittadino di uno Stato parte all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone - ALC), esercita un’attività salariata per una ditta con sede in Svizzera. Egli pretende delle prestazioni d’assicurazione da parte di un istituto svizzero. La vertenza riguarda quindi il coordinamento europeo dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

 

                               2.3.   Sino al 31 marzo 2012, le parti all’ALC applicavano tra loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (di seguito: regolamento n. 1408/71). Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012 e ha previsto, in particolare, che le parti avrebbero applicato tra loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (di seguito: regolamento n. 883/2004). Sempre a partire dal 1° aprile 2012, le parti applicano il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, menzionato anche nell’Allegato II (di seguito: regolamento n. 987/2009).

 

                                         Da notare che il regolamento n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, recepito dalla Svizzera a far tempo dal 1° gennaio 2015. Dal profilo temporale, queste modifiche, per quanto riguardino degli aspetti toccati dalla lite, non si applicano nel caso concreto, posto che l’evento da cui derivano le pretese, è accaduto prima (il 30 dicembre 2014) dell’entrata in vigore delle modifiche stesse (cfr. DTF 137 V 394 consid. 3).

 

                               2.4.   In una sentenza 8C_580/2015 del 26 aprile 2016, di cui è prevista la pubblicazione, il Tribunale federale ha ricordato che l’art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004 pone il principio della legge dello stato d’impiego. Ne discende che i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano la loro attività lucrativa in Svizzera, ma che risiedono in un paese membro dell’Unione europea, sono assoggettati alle disposizioni del diritto svizzero e sono dunque obbligatoriamente assicurati in virtù della LAINF. Sebbene il regolamento n. 883/2004 non lo preveda più esplicitamente, il principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro continua ad applicarsi a una persona salariata, anche quando lo stabilimento del suo datore di lavoro si trova sul territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, allorquando una persona di nazionalità svizzera o cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea è occupata simultaneamente come lavoratore salariato o sul territorio di più Stati membri o in Svizzera e sul territorio di uno o più Stati membri dell’Unione europea, essa è assoggettata alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in questo Stato. Se la persona non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza, essa è assoggettata alla legislazione dello Stato membro in cui la ditta o il datore di lavoro ha la sua sede o il suo domicilio (cfr. art. 13 par. 1 lett. a e b del regolamento n. 883/2004, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2014). Per stabilire se una parte sostanziale dell’attività salariata è esercitata in uno Stato membro, occorre considerare i criteri del tempo di lavoro e/o della retribuzione; una quota inferiore al 25 per cento di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione (art. 14 par. 8 del regolamento n. 987/2009) (cfr. consid. 6.1 della sentenza citata).

 

                               2.5.   Alla luce di quanto esposto al precedente considerando, nella concreta evenienza, occorre stabilire se RI 1 esercita una parte sostanziale della propria attività salariata alle dipendenze della ditta __________ di __________, sul territorio dello Stato membro di residenza (Italia), nel qual caso egli non sarebbe assoggettato al sistema di sicurezza sociale svizzero. L’istituto assicuratore resistente non pretende del resto giustamente che il ricorrente realizzi almeno il 25% della propria retribuzione (tasso di retribuzione secondo l’art. 14 par. 8 del regolamento n. 987/2009) in Italia.

 

                                         L’assicuratore LAINF lo sostiene, facendo valere che “già soltanto per il fatto che continua ad abitare in Italia, per cui deve percorrere una distanza piuttosto lunga da e per la sede dell’azienda in Svizzera e visto che il datore di lavoro svizzero offre le proprie prestazioni anche al di là del confine per cui il tragitto di andata e ritorno non  rimane praticamente mai inutilizzato, se ne deve dedurre giocoforza che l’opponente non svolge la sua attività soltanto in Svizzera ma anche in Italia. Come si può constatare dalla pagina internet del datore di lavoro, il Ticino è un territorio servito tra gli altri. La parte predominante è costituita dai trasferimenti agli aeroporti di __________ e __________ a __________ come pure per altre destinazioni in Italia del Nord (__________, __________, __________, __________, __________, ecc.), come pure dal noleggio di una Stretch-Limousine con autista per cerimonie.” (doc. 1/2, p. 4 s.).

 

                                         L’insorgente invece lo contesta, osservando che, in qualità di direttore, egli si occupa prevalentemente di organizzare le attività degli altri dipendenti della ditta e, solo eccezionalmente, in caso d’impedimento, esegue lui stesso dei trasporti (cfr. doc. I).

 

                                         Secondo questa Corte, gli elementi probatori raccolti dall’amministrazione – in sostanza la descrizione delle attività della ditta __________ risultante dal sito web della medesima – non bastano per ritenere accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (al riguardo, cfr. DTF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati), che il ricorrente svolge effettivamente una parte sostanziale della sua attività salariata su territorio italiano.

                                         In effetti, in considerazione della sua posizione in seno alla ditta (direttore), è possibile che egli si occupi in prevalenza di pianificare il lavoro dei suoi collaboratori, presso la sede di __________. D’altro canto, il fatto che egli approfitterebbe del viaggio da e per il proprio luogo di residenza per trasportare dei clienti, è una mera dichiarazione di parte, non suffragata dalla benché minima prova.

 

                                         Tenuto conto di quanto precede, questa Corte ritiene che la vertenza sub judice non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio, ciò che CO 1 ha omesso di fare in violazione dell’obbligo di accertamento imposto dall’art. 43 cpv. 1 LPGA.

 

                                         L’assicuratore LAINF convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto gli atti istruttori che giudica utili per accertare, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, se RI 1 svolge o meno una parte sostanziale della propria attività salariata sul territorio del suo Stato di residenza (ad esempio, richiamando i registri dei trasporti effettuati dalla ditta __________, procedendo all’audizione testimoniale dei collaboratori dell’insorgente, ecc.) e, alla luce delle relative risultanze, decidere nuovamente in merito all’applicabilità del sistema di sicurezza sociale svizzero.

 

                               2.6.   In via subordinata - “ammesso (…) e non concesso che sia applicabile il diritto svizzero, circostanza negata, …” -, l’amministrazione ha fatto valere che il proprio obbligo a prestazioni si sarebbe comunque estinto a partire dal 1° febbraio 2015, in quanto i disturbi alla schiena denunciati dall’insorgente non si sarebbero più trovati in nesso causale naturale con l’infortunio del 30 dicembre 2014 (cfr. doc. 1/2, p. 5 ss.).

 

                                         Così come verrà meglio spiegato qui di seguito, secondo il TCA, anche questo aspetto dovrebbe essere oggetto di ulteriori provvedimenti istruttori, nell’ipotesi in cui si dovesse concludere all’applicabilità del sistema di sicurezza sociale svizzero.

 

                               2.7.   Questo Tribunale osserva che la decisione de CO 1 di dichiarare estinto il nesso di causalità naturale con l’evento del dicembre 2014, trova fondamento nel rapporto 9 maggio 2015 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia e medicina generale.

 

                                         In effetti, in quella sede, il medico consulente appena citato ha espresso le seguenti considerazioni:

 

" La antero-listesi di L5 su S1 accertata radiologicamente il 29 gennaio 2015 dopo la comparsa di dolori a distanza di 3-4 giorni dall’evento non può essere posta in nesso di causalità diretto con l’evento del 30 dicembre 2014. Una lesione che provoca una antero-listesi deve essere di notevole entità e la sintomatologia risultare subitanea a causa dell’ematoma che si forma istantaneamente; inoltre le conseguenze possono essere assai gravi: il paziente non sarebbe più stato in grado di alzarsi e camminare, avrebbe necessitato di assistenza immediata non solo medica ma anche medico-chirurgica eventualmente anche rapida. La situazione con cui ci si confronta, per contro, è caratterizzata da alterazioni preesistenti con manifestazioni algiche tardive.

Ne deriva pertanto che il nesso di causalità fra l’infortunio in causa ed i disturbi in sede lombare può essere riconosciuto fino al 31.1.2015.”

                                         (doc. 2/1, p. 5)

 

                                         Il TCA ritiene che la valutazione enunciata dal dott. __________ non consenta senz’altro di concludere che la causalità naturale si è estinta a distanza di un mese dall’evento infortunistico.

 

                                         Ammesso che la diagnosticata antero-listesi di L5 su S1 non possa essere stata causata (in senso stretto) dall’infortunio del 30 dicembre 2014 (e ciò per le ragioni indicate dal dott. Simoni) e che quest’ultimo ha giocato un ruolo semplicemente scatenante (ciò che è stato riconosciuto anche dall’amministrazione, visto che per un certo periodo essa ha corrisposto le proprie prestazioni), la conclusione a cui è giunto il medico consulente de CO 1 (estinzione della causalità naturale trascorso un mese dal trauma) non convince nella misura in cui non ha spiegato come essa si concilia con la dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

 

                                         A proposito delle pretese “manifestazioni algiche tardive” (cfr. doc. 2/1, p. 5), l’assicuratore stesso ammette che, nel caso di specie, i disturbi a livello lombare sono stati refertati a distanza di 3-4 giorni dall’infortunio (cfr. doc. 1/2, p. 6: “Se è vero che i disturbi lombari sono stati diagnosticati dopo 3-4 giorni, …”).

                                         A tale riguardo, va evidenziato che il tempo di latenza tollerato affinché i disturbi scatenati possano ancora essere considerati conseguenza naturale dell’infortunio varia a seconda del segmento interessato. Trattandosi del rachide dorsale e lombare il tempo di latenza tollerato è di 8-10 giorni (cfr. STF 8C_412/2009 del 17 giugno 2009, concernente un’assicurata affetta da ernia lombare).

 

                                         Sulla scorta di tutto quanto precede, qualora dovesse concludere all’applicabilità del sistema di sicurezza sociale svizzero, CO 1 dovrebbe quindi disporre un approfondimento peritale volto ad accertare l’eziologia dei disturbi lombari posteriormente al 31 gennaio 2015.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti