Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2016.27

 

cr

Lugano

4 agosto 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 aprile 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 febbraio 2016 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 30 agosto 2013, RI 1, nato nel 1979, di formazione cuoco e con esperienza anche quale gestore di ristoranti, ma a quel momento attivo quale direttore commerciale della ditta __________ di __________, ha riportato una distorsione della caviglia destra salendo in macchina.

                                     

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto le prestazioni del caso (indennità giornaliere e cure mediche) fino al 30 aprile 2014 (cfr. doc. 38).

 

                               1.2.   In data 23 giugno 2014 l’assicurato, nel frattempo licenziato dal precedente datore di lavoro con effetto dal 31 gennaio 2014 e, di conseguenza, iscritto in disoccupazione, ha annunciato di essere rimasto vittima di un infortunio “salendo le scale dal 20° piano, ho appoggiato male il piede, piegandolo all’indietro” (doc. 2).

                                         Rispondendo ad una richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’amministrazione, il 1° luglio 2014, l’assicurato ha precisato che “scendendo le scale” del palazzo dell’URC di __________ “il gradino era troppo stretto e quindi, stando al medico, ho procurato una distorsione della caviglia destra”, essendo “scivolato dopo aver messo male il piede” (cfr. doc. 11).

                                         In occasione del colloquio del 13 ottobre 2014 presso l’RA 2, l’assicurato ha ulteriormente specificato che “stavo scendendo le scale dell’ufficio regionale di collocamento di __________. Scala con gradini a piede d’oca. Poiché mentre stavo scendendo avevo incrociato un ragazzo che stava salendo, mi ero spostato lateralmente, dove i gradini erano più stretti. Per questo motivo il piede destro mi era scivolato su un gradino ed era arrivato di colpo sul gradino successivo, distorcendosi” (cfr. doc. 38).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, conformemente a quanto valutato dal dr. __________ in occasione della visita __________ del 10 ottobre 2014, in data 21 ottobre 2014 l’assicuratore LAINF ha comunicato la soppressione delle indennità giornaliere a partire dal 27 ottobre 2014, data a partire dalla quale egli è stato  considerato nuovamente pienamente abile al lavoro (cfr. doc. 33).

 

                               1.3.   Tramite comunicazione telefonica del 14 agosto 2015, il Servizio di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ ha chiesto la riapertura del caso, essendosi l’assicurato presentato per problemi alla caviglia destra (cfr. doc. 41).

 

                                         Con certificato medico del 14 agosto 2015, il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ ha attestato di avere visitato l’assicurato in data 27 luglio 2015 per dolori ingravescenti a livello della caviglia destra senza trauma (cfr. doc. 44).

 

                                         In data 2 settembre 2015, l’assicurato, nel frattempo, a partire dal 1° maggio 2015, gestore/chef del __________ di __________, ha annunciato una ricaduta dell’infortunio del 23 giugno 2014 (cfr. doc. 48).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, conformemente a quanto valutato dal dr. __________ in data 16 ottobre 2015, con comunicazione del 16 ottobre 2015 l’Istituto assicuratore ha rifiutato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni, in mancanza di un nesso causale sicuro o probabile tra i dolori alla caviglia destra ancora risentiti dall’interessato e l’infortunio del 23 giugno 2014 (cfr. doc. 72).

 

                                         Con decisione formale del 30 novembre 2015, l’CO 1 ha ribadito il contenuto del proprio scritto del 16 ottobre 2015, rifiutando di riconoscere il diritto ad ulteriori prestazioni in assenza di un nesso di causalità sicuro o probabile tra i disturbi annunciati a titolo di ricaduta dall’interessato e l’evento del 23 giugno 2014 (doc. 84).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente da parte dell’assicurato (cfr. doc. 85) – con la quale ha chiesto nuovamente all’amministrazione di procedere quantomeno ad una visita medica per chiarire la vicenda, anziché basarsi unicamente sulla valutazione della documentazione agli atti - in data 17 febbraio 2016 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua precedente decisione (doc. A13).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 4 aprile 2016, RI 1, a quel momento rappresentato dallo studio legale RA 1, ha chiesto che gli venga “riconosciuto il diritto di beneficiare delle prestazioni assicurative di corta durata” e che, “al fine di fare definitivamente chiarezza sul quadro clinico del Signor RI 1 e così da poter stabilire con certezza se vi sia o meno un nesso causale tra i dolori di cui soffre attualmente e la reiterata distorsione accusata nell’estate del 2014, si chiede che egli venga visitato da un medico esperto in ortopedia e selezionato da questo lodevole Tribunale" (doc. I).

 

                                         L’allora patrocinatore del ricorrente ha, sostanzialmente, messo in evidenza come l’assicurato abbia subito un primo infortunio alla caviglia destra nel 2013, a seguito del quale, nel marzo 2014, è stato sottoposto ad artroscopia diagnostica, la quale ha messo in evidenza un “rammollimento della superficie cartilaginea di grado I”.

                                         Tale infortunio è stato, a mente dell’allora rappresentante dell’interessato, chiuso in maniera affrettata dall’assicuratore LAINF, sulla base della valutazione fornita dal dr. __________ in esito alla visita medica fiduciaria dell’aprile 2014, allorquando ha ritenuto che non fossero più apprezzabili lesioni di origine post-infortunistica.

                                         A fronte di tale sinistro, l’allora patrocinatore del ricorrente ha quindi evidenziato di non capire le ragioni per le quali la distorsione della caviglia destra occorsa in data 23 giugno 2014 sia stata considerata dall’amministrazione come un nuovo infortunio, anziché quale ricaduta dell’evento infortunistico del 2013. A parer suo, difatti, “le circostanze portano ad indicare che con tutta probabilità si sia verificata una ricaduta dovuta ad un cedimento della già parzialmente instabile caviglia destra del ricorrente”.

 

                                         Il legale ha ritenuto “palesemente lacunosi” i rapporti medici a disposizione su cui l’assicuratore ha basato la propria decisione, visto che “non si esprimono con chiarezza sulla questione dell’origine del dolore lamentato dall’assicurato e tantomeno si pronunciano sul legame causale tra questo dolore e gli infortuni subiti dall’interessato nel 2013 e nel 2014”. Da qui la necessità di ulteriori accertamenti medici specialistici.

 

                                         L’allora patrocinatore del ricorrente ha rilevato come “i più recenti esami clinici eseguiti da dottori qualificati della __________ quali il dr. __________, il dr. __________ così come pure la dr.ssa __________ hanno messo in evidenza diversi disturbi riscontrati al piede destro del ricorrente, in particolare un’infiammazione al sinus tarsi che persiste ormai da quasi un anno nonostante tutte le terapie messe in atto”.

                                         Inoltre, egli ha aggiunto che, come espressamente indicato dalla dr.ssa __________, la natura post-infortunistica dei disturbi presentati dall’assicurato alla caviglia destra sia chiara, aggiungendo che “si provvederà nei prossimi giorni a contattare lo studio del dr. __________, specialista in chirurgia del piede, per una presa di posizione scritta sull’eziologia del caso qui in esame” (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.6.   Con scritto del 23 maggio 2016, l’allora patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica a dimostrazione dell’origine infortunistica dei disturbi presentati dall’assicurato alla caviglia destra, chiedendo che all’assicurato vengano corrisposte le prestazioni di corta durata (doc. VII + A14-A15).

                                         Il legale ha aggiunto che “nella denegata ipotesi in cui questa Corte, nonostante l’ulteriore documentazione medica qui allegata, non ritenesse sufficientemente provata l’eziologia del danno alla salute, si chiede che venga ordinata una perizia medico specialistica giudiziaria in modo da togliere ogni dubbio sulla questione” (doc. VII).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 2 giugno 2016, il rappresentante dell’assicuratore LAINF ha indicato che quanto prodotto da controparte “non comprova affatto che le sequele lamentate siano da ricondurre all’infortunio”, ritenendo da una parte il principio post hoc ergo propter hoc insufficiente a tal fine e, d’altra parte, che il referto del dr. __________ non possa mutare la situazione, essendosi espresso unicamente in termini di presunzione (doc. IX).

 

                                         Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. X), per conoscenza.

 

                               1.8.   In data 4 agosto 2016 l’assicurato ha consegnato a mano al TCA nuova documentazione medica. Egli ha altresì informato il Tribunale di non essere più rappresentato dallo RA 1 (cfr. doc. XI+B1/5).

                                         Ciò è stato peraltro confermato dall’avv. __________ con scritto del 4 agosto 2016 (cfr. doc. XII).

                                        

                                         Copia di tali atti è stata trasmessa alle rispettive parti per conoscenza (cfr. doc. XIII, XIV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a rifiutare la presa a carico della ricaduta del luglio 2015, oppure no.

 

                               2.3.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

 

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                               2.5.   Al precedente considerando, è già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

 

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

 

                                         L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

 

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

 

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                                                                                                                          

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                               2.7.   Nel caso di specie, il TCA constata che l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad ulteriori prestazioni, ritenendo che i disturbi alla caviglia destra fatti valere dall’assicurato nel luglio 2015, che rappresentano una ricaduta dell’infortunio del 23 giugno 2014, non influiscono sulla completa abilità al lavoro nell’attività assicurata stabilita a partire dal 27 ottobre 2014.

 

                                         Quanto allo stato della caviglia destra precedente a tale trauma, l’CO 1 si è limitato ad osservare, nella decisione su opposizione impugnata, che “in data 30.06.2013 RI 1, 1979, ha riportato una distorsione alla caviglia destra mentre stava salendo sul proprio veicolo. Tenuto conto dell’artroscopia eseguita il 28.3.2014 dal dott. __________ la CO 1 __________ ha sospeso il versamento delle prestazioni con il 30.04.2014 e invitato l’assicurato a rivolgersi alla propria cassa malati in quanto non sono più apprezzabili delle lesioni di origine post-infortunistica. L’assicurato non ha reagito per cui la comunicazione della CO 1 __________ – che deve essere considerata quale decisione informale – è cresciuta in giudicato” (cfr. doc. A13).

                                                                               

                                         Per quali motivi l’amministrazione non abbia considerato i dolori alla caviglia destra annunciati nel luglio 2015 quali ricaduta dell’evento del 2013 non è dato sapere, così come neppure è chiaro per quali ragioni la nuova distorsione intervenuta nel mese di giugno 2014 non sia stata considerata, a sua volta, una ricaduta del trauma dell’agosto 2013, che aveva interessato la medesima parte del corpo (caviglia destra).

 

Da rilevare, a tale proposito, che la disamina del caso di specie svolta dai medici di fiducia dell’assicuratore LAINF (dr. __________, prima, e dr.ssa __________, poi), ha sempre e solo preso in considerazione, quale infortunio di riferimento, la distorsione intervenuta nel giugno 2014, senza mai prendere in considerazione quale evento infortunistico “principale” la distorsione alla caviglia destra dell’agosto 2013.

Solo nel referto relativo alla visita __________ del 10 ottobre 2014, il dr. __________ si è limitato ad indicare, tra le altre diagnosi, anche quella di “stato dopo artroscopia caviglia destra 28.3.2014 su trauma distorsivo stessa caviglia il 01.09.2013” (cfr. doc. 32).

                                         L’assicurato ha contestato tale scelta, facendo valere di avere subito un primo infortunio (trauma distorsivo) alla caviglia destra nell’agosto 2013, preso a carico dall’CO 1, a seguito del quale egli è poi stato sottoposto ad artroscopia in data 28 marzo 2014.

                                         L’assicurato ha rilevato che nonostante la chiusura del caso decisa dall’amministrazione dopo il 30 aprile 2014, egli ha sempre continuato ad accusare dolori alla caviglia destra, poi accentuatisi notevolmente a seguito della nuova distorsione verificatasi nello scendere le scale dell’URC di __________ il 23 giugno 2014 (cfr. doc. 38).

                                         A suo avviso, pertanto, l’evento infortunistico del 23 giugno 2014, che ha interessato sempre la caviglia destra, non avrebbe dovuto essere considerato dall’CO 1 quale nuovo infortunio, ma come ricaduta di quanto successo nell’agosto del 2013 (cfr. doc. I).

 

                                         L’amministrazione, su questo specifico punto, non ha preso posizione, omettendo, in sede di risposta di causa, di indicare i motivi per i quali l’evento del 23 giugno 2014, così come i dolori ancora fatti valere nel luglio 2015, non vadano considerati tutti come ricaduta dell’infortunio dell’agosto 2013 (cfr. doc. III).

 

                                         L’CO 1 neppure ha ritenuto di doversi esprimere sul tema a fronte del referto, prodotto in corso di causa, del dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia.

                                         In tale referto del 18 maggio 2016, lo specialista ha espressamente indicato che:

 

" Riassumo brevemente la sua situazione clinica per chiarire alcuni eventi che dovrebbero essere aggiustati (l’apertura di un secondo caso da parte della CO 1 per esempio).

Il paziente ha subito il trauma distorsivo alla caviglia destra in data 30 agosto 2012 (recte: 2013, come peraltro messo in evidenza dal patrocinatore dell’interessato, n.d.r.). I successivi episodi vanno considerati quali ricadute sotto forma di dolore ogniqualvolta il paziente (su indicazione del medico della CO 1) interrompeva la terapia in atto (fisioterapia). Siamo dunque confrontati con un evento traumatico (30 agosto 2012 (recte: 2013, n.d.r.), infortunio numero __________) che si può presumere abbia lasciato gli strascichi con cui attualmente il paziente si deve confrontare. Si chiede pertanto gentilmente alla CO 1 di rivalutare il caso in questione.”

(Doc. A15, sottolineatura della redattrice)

 

                                         Il TCA ritiene che, a fronte di tali considerazioni espresse da un medico specialista, l’amministrazione non avrebbe potuto limitarsi, come ha fatto, a ritenere che il referto in questione “non possa mutare la situazione”, per il solo fatto che il dr. __________ si è espresso unicamente attraverso l’utilizzo della locuzione “si può presumere” (cfr. doc. III).

                                         Il dr. __________, infatti, ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, dopo il “primo” infortunio del 2013 interessante la caviglia destra, i successivi dolori presentatisi alla caviglia destra “ogniqualvolta il paziente (su indicazione del medico della CO 1) interrompeva la terapia in atto (fisioterapia)” siano da ritenere episodi di ricaduta.

                                         Vista l’importanza della questione, questo Tribunale reputa imprescindibile che sullo specifico tema sollevato dal dr. __________ si esprima uno specialista in materia.

 

                                         In mancanza di una presa di posizione specialistica riguardo all’esistenza di un legame causale tra i disturbi che l’interessato continua a presentare alla caviglia destra, fatti valere a titolo di ricaduta nel luglio 2015, e l’originario trauma del 2013, il TCA non può, con la necessaria tranquillità, escludere – come invece fatto dal rappresentante dell’assicuratore LAINF, senza tuttavia previamente richiedere un parere medico in merito - che la ricostruzione degli eventi presupposta dal dr. __________ corrisponda effettivamente alla realtà.

Il tema deve quindi, per forza di cose, essere approfondito da parte dell’amministrazione, alla quale gli atti vengono rinviati per complemento istruttorio.

 

                                         Il TCA ritiene che un approfondimento peritale, di natura specialistica, esterno, appaia imprescindibile anche alla luce delle considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ nell’apprezzamento medico del 5 febbraio 2016, allorquando l’CO 1 le aveva chiesto di “valutare se il rapporto del 3.12.2015 da parte del dr. __________ porta nuovi elementi atti a rivedere la presa di posizione del 30.11.2015” (cfr. doc. 94).

                                         Nel suo apprezzamento medico, la dr.ssa __________ ha valutato il decorso in relazione unicamente all’infortunio del 23 giugno 2014, ignorando completamente il precedente primo evento infortunistico del 2013 e, anzi, ponendo un punto interrogativo a fronte dell’indicazione, riportata nel referto del 13 novembre 2015 del dr. __________, di “pregressa distorsione probabilmente di grado II della caviglia destra?” (cfr. doc. 94 pag. 2).

                                         Il TCA ritiene che l’essere a conoscenza del primo evento infortunistico subito dall’interessato rivestisse per la dr.ssa Netzer un’importanza non di poco conto al fine di potere esprimere un parere, motivato, riguardo al decorso dei disturbi dell’assicurato e alla valenza da attribuire alle attestazioni del dr. __________.

                                         In mancanza di tale presupposto, le considerazioni del medico fiduciario non possono, dunque, essere considerate conclusive.

 

                                         Inoltre, va rilevato che la dr.ssa __________ ha fornito la seguente motivazione per giustificare la propria opinione che quanto attestato dal dr. __________ non sarebbe atto a modificare la presa di posizione del dr. __________:

 

" Confermo la presa di posizione del dr. __________. Neanche il dr. __________ trova una lesione post-traumatica, ma egli descrive nei diversi rapporti clinici un cambiamento della localizzazione del dolore: una volta in sede perimalleolare mediale, una volta in sede perimalleolare laterale. Alla sua ultima visita aveva effettuato un’infiltrazione in sede del seno tarsale, senza darci informazioni sul decorso della sintomatologia.

Tale decorso purtroppo non ci porta fatti che ci richiedano di cambiare la definizione enunciata da parte del collega dr. __________, che ha in modo dettagliato valutato sia la documentazione medica, sia la documentazione radiologica, sia l’assicurato in esame clinico.

 

Confermo quindi che non vi sono nuovi fatti medici da rivedere tale valutazione in assenza di lesione post-traumatica oggettivabile ed in presenza di un dolore di origine non chiara, secondo lo scritto dello specialista dr. __________ di localizzazione variabile e senza diagnosi concreta fino alla data odierna.

 

Concludo quindi che la capacità lavorativa nell’attività assicurata è confermata al 100% a partire da lunedì 27 ottobre 2014. Ulteriori terapie/accertamenti vanno a carico della Cassa Malati.” (Doc. 94)

 

L’indicazione, riportata dalla dr.ssa __________, circa la necessità di disporre di ulteriori informazioni da parte del dr. __________ a proposito del decorso della sintomatologia dell’interessato lascia intendere che tali precisazioni avrebbero potuto/potrebbero invece apportare fatti nuovi in grado di rimettere in discussione la valutazione del dr. __________.

 

Va, inoltre, rilevato che, nonostante quanto indicato dalla dr.ssa __________, il dr. __________ ha individuato l’origine dei dolori, avendo riscontrato la presenza di una tenosinovite al tendine tibiale posteriore e flessore lungo dell’alluce, confermata pure dalle indagini strumentali (RM caviglia destra del 12 novembre 2015).

L’esistenza di questa chiara diagnosi, confortata dalla MRI diagnostica svolta dall’__________, è pure stata messa in evidenza dalla dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, nella presa di posizione del 21 dicembre 2015, con la quale ha ritenuto che “si tratta senza ombra di dubbio di sequele post-infortunistiche” (doc. 89, sottolineatura della redattrice).

Valutazione poi ribadita in data 13 maggio 2016 dalla dr.ssa __________ in risposta ad una richiesta da parte dell’allora patrocinatore del ricorrente, evidenziando che “come le è già ben noto e come comunicato alla CO 1 in data 21 dicembre 2015, a mio avviso si tratta senza ombra di dubbio di sequele post-infortunistiche, ma purtroppo il mio parere medico è considerato e sempre sarà considerato come irrilevante in quanto non sono un medico specialista” (doc. A14, sottolineatura della redattrice).

 

La dr.ssa __________ non ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali, contrariamente a quanto addotto dalla dr.ssa __________, quanto diagnosticato dal dr. __________ non rappresenta una patologia di origine post-traumatica.

 

Per le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che le considerazioni contenute nei rapporti agli atti del dr. __________ e della dr.ssa __________ siano atte a creare almeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ dr.ssa __________ (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465).

 

                               2.8.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).”

                                         (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

                                         (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

 

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, tenuto conto anche della nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato in data 4 agosto 2016, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno volto a chiarire se i disturbi annunciati quale ricaduta nel 2015 siano di natura post-infortunistica e quale influsso abbiano sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

                                         Sulla base delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 27 ottobre 2014.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti